CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 258

presentata dai Consiglieri regionali

CUCCU - BRUNO - AGUS - BARRACCIU - CARIA - COCCO Pietro - CUCCA - DIANA Giampaolo - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SOLINAS Antonio - SORU

il 25 febbraio 2011

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque termali
e per la promozione e incentivazione del termalismo in Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge affronta in modo organico il tema dello sviluppo del termalismo in Sardegna, sia sotto il profilo della tutela e della ricerca delle acque termali, sia sotto il profilo degli aspetti igienico sanitari e terapeutici, sia sotto quello, non meno importante, della promozione turistica.

Negli ultimi anni le terme sono diventate sinonimo di turismo e ad esse di avvicina sempre più un pubblico diverso da quello tradizionale, portatore di modelli di consumo nuovi e più sofisticati rispetto a quelli riscontrabili fino a poco tempo fa. Recenti studi hanno dimostrato che la domanda del turismo termale è cresciuta ultimamente in maniera esponenziale anche nella nostra Isola.

In Sardegna la disciplina delle acque termali minerali è regolamentata dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato con le norme presenti nella legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, sulla disciplina dell'attività mineraria. Fino a oggi le acque termali sono state considerate come prodotti di estrazione mineraria e non sono mai state oggetto di una autonoma regolamentazione della materia. Questa normativa non ha mai permesso un effettivo sviluppo del settore termale. In questo senso la Sardegna mostra un notevole ritardo rispetto ad altre regioni, che da tempo si sono dotate di leggi regionali che disciplinano l'utilizzo delle acque termali nel proprio territorio. Da qui la necessità di legiferare sul tema con l'obiettivo di valorizzare appieno, nella loro valenza terapeutica, turistica e ambientale, tutti i siti termali di cui la nostra Isola è ricca.

La Regione potrebbe così dotarsi di un quadro normativo certo sul quale poter predisporre iniziative di rilancio e di sviluppo funzionale, valorizzando l'intero settore ma al contempo tutelando l'assetto ambientale dei territori interessati e incentivando la promozione turistica, tenuto conto della rilevanza sociale ed economica del patrimonio idrotermale isolano.

Alla già citata promozione del patrimonio idrotermale, si collega anche la valorizzazione del settore termale. Attraverso la definizione di un programma e di interventi, miranti a valorizzare le strutture presenti nei territori dei comuni termali e in particolare a realizzare tutta una serie di opere per il tempo libero, si riuscirà nell'intento di sviluppare un settore quale quello del termalismo, importante per l'economia sarda. Per l'attuazione di questo programma, sono previsti degli incentivi da parte della Regione a favore di soggetti pubblici e privati.

La presente proposta di legge si caratterizza, tra l'altro, per il nuovo ruolo affidato ai comuni, considerati i veri protagonisti dello sviluppo di un territorio, ai quali sono attribuite le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque termali, finora svolte dalla Regione, e le funzioni di controllo.

Alla Regione sono riservate le funzioni di monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti, finalizzate alla salvaguardia del patrimonio indisponibile.

La presente proposta di legge, in conformità alle direttive comunitarie, ai principi costituzionali e alla normativa nazionale vigente, è formata da 52 articoli suddivisi in otto capi.

Il capo I (Disposizioni generali; articoli 1 - 7) illustra le finalità della presente legge, le funzioni riservate ai comuni e alla Regione e istituisce la Consulta regionale per il termalismo.

Nel capo II (Disposizioni relative alla ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque termali; articoli 8 - 13) sono disciplinati il permesso di ricerca, le concessioni, il pagamento del canone dovuto ai comuni per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni, le autorizzazioni all'apertura degli stabilimenti termali e le modalità e le condizioni di avvio dell'attività.

Il capo III (Disposizioni relative alla concessione; articoli 14 - 27) disciplina la concessione di coltivazione del giacimento, le modalità relative alla domanda, l'esercizio della funzione, l'accesso ai fondi, il trasferimento e il rinnovo delle concessioni, il pagamento dei canoni, la rinuncia, la decadenza e la revoca delle concessioni.

Il capo IV (Disposizioni relative all'utilizzazione; articoli 28 - 35) disciplina l'utilizzazione, l'istanza per l'autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali, l'erogazione di mescita, la pubblicità e le convenzioni.

Il capo V (Funzioni di controllo; articoli 36 - 37) disciplina le funzioni di controllo, di vigilanza e di indagine che spettano al comune, che può avvalersi, per poter espletare tutti i suoi compiti, dell'opera dell'Istituto superiore della sanità, delle province e delle strutture sanitarie previste dalla riforma sanitaria. Nel presente capo sono indicate tutte le sanzioni amministrative previste nel caso di violazione delle prescrizioni definite dalla presente legge.

Nel capo VI (Interventi di promozione delle terme sarde; articoli 38 - 44) sono contenute tutte le disposizioni relative alle attività di promozione turistica delle terme sarde. Nello specifico sono indicate le aree di interesse turistico termale, gli interventi di promozione e i materiali usati per la promozione turistica e i soggetti preposti all'individuazione e alla realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge.

Il capo VII (Incentivi al settore termale; articoli 45 - 48) disciplina il programma poliennale di valorizzazione del settore termale che prevede diversi interventi, tra cui, in particolare, la ricerca per il rinvenimento di falde acquifere atte all'impiego termale, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di stabilimenti di cure termali e la realizzazione di strutture per il tempo libero, comprese le piscine termali, nonché opere di sistemazione di parchi, giardini, percorsi pedonali nelle località termali.

Il capo VIII (Disposizioni finali; articoli 49 - 52) reca tutte le indicazioni relative alle norme di attuazione che devono essere approvate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di specificare i criteri, le modalità e le prescrizioni tecniche inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione al fine di sviluppare il termalismo, settore rilevante della propria economia, e in osservanza dei principi di cui alla legge 24 ottobre 2000 n. 323 ((Riordino del settore termale), con la presente legge disciplina:
a) l'attività di ricerca, di coltivazione e di utilizzazione, nel territorio della Regione, delle acque termali, riconosciute tali ai sensi della normativa vigente;
b) la tutela dell'assetto ambientale e idrogeologico dei territori termali;
c) gli aspetti igienico-sanitari e terapeutici dell'utilizzo delle risorse idrotermali;
d) la valorizzazione e lo sviluppo delle attività termali e la promozione turistica delle località termali.

2. La presente legge reca altresì disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale e la valorizzazione delle risorse territoriali degli ambiti termali.

 

Art. 2
Natura dei beni

1. Le acque termali esistenti nel territorio regionale costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.

 

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali naturali, utilizzate a fini terapeutici, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini), e successive modificazioni;
b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate all'articolo 4, comma 1, della legge n. 323 del 2000, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d);
c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 323 del 2000 che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 323 del 2000, in cui sono utilizzate a scopo terapeutico le acque minerali, i fanghi, sia naturali che artificialmente preparati, limi, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, grotte naturali e artificiali;
e) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali naturali e termali;
f) acquifero: formazione rocciosa dotata di un grado di permeabilità tale da consentire la circolazione di una falda;
g) giacimento: un acquifero che contiene una risorsa idrica con caratteristiche peculiari e corrispondenti alle definizioni di cui al comma 1 e in situazioni geomorfologiche e di assetto geologico tali da permetterne la coltivazione in condizioni economiche vantaggiose;
h) coltivazione di un giacimento: tutte le operazioni atte alla captazione delle risorse idriche sotterranee e al loro corretto funzionamento.

2. I termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "idrominerale" sono utilizzati esclusivamente in riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica, ai sensi del comma 1, lettera b).

 

Art. 4
Qualifica di comune termale

1. Entro novanta giorni dall'approvazione della seguente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, con deliberazione determina le condizioni e le modalità di attribuzione della qualifica di comune termale.

 

Art. 5
Funzioni comunali

1. Le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali sono attribuite al comune interessato, in tutto ovvero in parte, in ragione della superficie territoriale prevalente, individuata come tale dal permesso di ricerca o dalla concessione di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 14. Restano ferme le funzioni riservate alla Regione dalla presente legge.

2. Nello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, i comuni si attengono ad analisi e valutazioni di carattere tecnico e scientifico, nel rispetto, tra l'altro, delle specifiche prescrizioni dettate dal regolamento di cui all'articolo 49.

3. Ai fini di cui al successivo articolo 6, i comuni trasmettono alla competente struttura regionale i dati e gli elementi specificati nel regolamento di cui all'articolo 49.

4. Per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 3, il comune si avvale delle strutture regionali e comunica tempestivamente alla Giunta regionale l'assenza dei requisiti richiesti per la cancellazione del bene dal patrimonio indisponibile della Regione.

 

Art. 6
Funzioni regionali

1. La Regione provvede specificamente:
a) alla tenuta degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni;
b) a fornire la necessaria assistenza tecnica ai comuni per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, in particolare per l'esercizio delle funzioni istruttorie nei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione;
c) al monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti, finalizzato alla salvaguardia del patrimonio indisponibile costituito, ai sensi dell'articolo 2, dalle acque termali, e al conseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
d) alla promozione delle terme sarde;
e) alla predisposizione del programma di valorizzazione del settore termale.

2. La Giunta regionale emana, con apposita deliberazione, i provvedimenti ritenuti opportuni a fini di tutela del patrimonio di cui al comma 1, lettera c), ivi comprese eventuali limitazioni, sentite le rappresentanze degli enti locali e delle parti sociali interessate, alle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque termali, relativamente ad ambiti territoriali delimitati.

3. Il giacimento oggetto della concessione è cancellato dal patrimonio indisponibile della Regione qualora il comune, d'ufficio o su istanza dei titolari della concessione o dei proprietari dei terreni sui quali insiste la concessione stessa, accerti la mancanza del requisito relativo al mantenimento delle caratteristiche di cui all'articolo 3.

 

Art. 7
Consulta regionale per il termalismo

1. È istituita la Consulta regionale per il termalismo.

2. Di essa fanno parte:
a) l'Assessore regionale competente in materia di industria o un suo delegato;
b) l'Assessore regionale competente in materia di turismo o un suo delegato;
c) l'Assessore regionale competente in materia di sanità e igiene o un suo delegato;
d) i sindaci dei comuni termali o un loro delegato;
e) due membri nominati dal Presidente della Regione, di cui uno scelto tra quelli designati dalle associazioni regionali degli operatori termali maggiormente rappresentative e uno fra quelli designati dalle associazioni regionali degli operatori turistici e commerciali maggiormente rappresentative;
f) tre esperti in materia di termalismo nominati dal Presidente della Regione.

3. La Consulta è istituita con decreto del Presidente della Regione; in caso di omessa designazione di qualcuno dei membri, il Presidente assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedervi. Qualora l'omissione si protragga, provvede egualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della Consulta. Questa risulta composta, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati con l'atto costitutivo. La consulta dura in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente della Regione. Il Presidente provvede a sostituire con le stesse modalità i componenti che per revoca delle rispettive associazioni o per altra causa cessino dalle loro funzioni.

4. La Consulta opera come strumento di raccordo tra gli enti e le categorie interessati, con funzioni propositive e consultive in relazione alle finalità di cui all'articolo 1. Di norma sono sottoposti al suo esame gli strumenti di programmazione e pianificazione che interessano il settore idro-termale.

5. In sede di prima applicazione, la Consulta è insediata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Capo II
Disposizioni relative alla ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque termali

Art. 8
Permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca delle acque termali è rilasciato dal comune competente e ha per oggetto:
a) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde acquifere termali;
b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonché le priorità favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari;
c) la captazione di sorgenti ovvero il rinvenimento di falde acquifere non affioranti.

2. Il permesso di cui al comma 1 abilita alla ricerca di acqua termale, oggetto della presente legge, individuando la superficie sulla quale può essere svolta la relativa attività e dettando le prescrizioni che devono essere osservate, ivi comprese quelle inerenti al ripristino ambientale.

3. Il permesso di cui al presente articolo è rilasciato, previa approvazione del relativo programma, per un'area non superiore a duecento ettari e ha validità fino a tre anni, fatta salva la possibilità, qualora ne ricorrano motivate esigenze, di prorogarne la durata per un ulteriore anno.

4. Il comune competente può ridurre, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il limite di superficie previsto nel permesso di ricerca. Può inoltre aumentare o diminuire il limite stesso, su richiesta del titolare del permesso, qualora ricorrano specifiche esigenze da questi documentate.

5. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi nello stesso bacino, purché non sia superato il limite dei quattrocento ettari complessivi.

6. Il permesso di ricerca non costituisce in nessun caso titolo di legittimazione al commercio delle acque captate.

7. Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione del comune interessato.

8. Il nuovo ricercatore subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento con il quale il permesso è stato rilasciato.

9. Il permesso di ricerca è soggetto al pagamento di un canone annuo, pari a euro 30 per ogni ettaro o frazione di ettaro della relativa superficie, con un minimo comunque non inferiore a euro 600 che il titolare del permesso è tenuto a corrispondere al comune competente che ne stabilisce le modalità; tale canone viene corrisposto all'atto del rilascio del permesso pena la decadenza dello stesso qualora il ritardo del pagamento superi i dodici mesi.

10. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze dei comuni e degli operatori interessati, provvede ogni due anni all'aggiornamento degli importi dei canoni di cui al comma 9, in misura non superiore al doppio delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT.

 

Art. 9
Istanza e rilascio del permesso di ricerca

1. I comuni disciplinano, con proprio regolamento, il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca che, in ogni caso, si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Per l'esercizio delle funzioni istruttorie, relative al rilascio del permesso di ricerca, i comuni si avvalgono delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione.

3. L'istanza per il permesso di ricerca delle acque termali indica:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita e titoli professionali del richiedente;
b) l'area richiesta con l'individuazione catastale;
c) i fini cui si tende con l'indicazione degli elementi tecnico-scientifici e storici sui quali è basata la previsione di rinvenimento;
d) il programma di ricerca e le attrezzature e i sistemi che si intendono adottare;
e) le generalità complete e i titoli professionali dei tecnici da impiegare nella ricerca;
f) le previsioni di spesa e i relativi mezzi di finanziamento.

4. All'istanza sono acclusi:
a) una tavoletta topografica in scala 1/25.000 edita dall'Istituto geografico militare (IGM), con su riportati i limiti dell'area richiesta;
b) le mappe catastali e l'elenco dei proprietari e dei possessori dei fondi interessati;
c) breve relazione idrogeologica sulle possibilità di reperimento dell'acqua termale;
d) ogni altro eventuale documento che si rendesse necessario.

5. Qualora la richiesta provenga da una società, alla domanda è allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché un certificato, rilasciato dal Registro delle imprese, dal quale risultino nominativamente le cariche sociali. Gli enti locali allegano la delibera consiliare.

 

Art. 10
Lavori di ricerca

1. Il titolare del permesso di ricerca comunica, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi sia al comune competente che ai proprietari e ai possessori dei terreni interessati.

2. Il titolare del permesso di ricerca provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti.

3. Il titolare del permesso di ricerca, in ogni caso di cessazione dell'attività di ricerca, provvede, a proprie spese, al ripristino ambientale dei siti interessati dalle operazioni di ricerca e alla messa in sicurezza delle opere di presa eventualmente realizzate.

4. Al fine di evitare il rischio di danni o contaminazioni di giacimenti minerari naturalmente protetti, le operazioni di perforazione dei pozzi esplorativi e di chiusura dei pozzi non più in uso sono svolte, a cura del titolare del permesso, da personale adeguatamente qualificato.

5. Il ricercatore è obbligato a risarcire i danni causati dai lavori di ricerca.

 

Art. 11
Accesso ai fondi

1. I possessori o i proprietari dei fondi compresi nel perimetro quale si riferisce il permesso di ricerca non possono opporsi ai lavori di ricerca.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il proprietario del terreno soggetto alla ricerca può, in ogni caso, richiedere il rilascio di apposita garanzia fideiussoria o cauzione che il ricercatore interessato deposita entro il termine stabilito dal comune competente.

3. La misura della garanzia fideiussoria o della cauzione di cui al comma 2 è stabilita dal comune competente in tempi utili e tenendo conto della natura e della prevedibile entità dei rischi di danneggiamento che possono derivare dalle attività di ricerca.

 

Art. 12
Rinvenimenti

1. Il titolare del permesso di ricerca comunica, in forma scritta, entro quindici giorni al comune l'avvenuto rinvenimento.

2. È vietata l'utilizzazione commerciale anche momentanea di qualsiasi reperto e fino al rilascio della concessione di coltivazione del giacimento rimangono fermi i diritti e gli obblighi stabiliti dalla presente legge.

 

Art. 13
Rinuncia, decadenza e revoca del permesso.

1. Oltre che in caso di scadenza del termine previsto, la validità e gli effetti del permesso di ricerca cessano altresì in caso di:
a) rinuncia;
b) decadenza;
c) revoca.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la dichiarazione di rinuncia, è presentata, per iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non è sottoposta a condizioni. Resta fermo l'obbligo relativo al pagamento del canone per l'anno di presentazione della dichiarazione di rinuncia, che non costituisce titolo per la restituzione del canone versato.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il comune dichiara la decadenza del permesso di ricerca quando:
a) senza giustificato motivo non si è dato inizio ai lavori entro novanta giorni dal rilascio del permesso o quando questi sono rimasti sospesi per egual periodo di tempo;
b) si siano utilizzati i reperti a scopo commerciale prima del rilascio della concessione di coltivazione;
c) siano venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica;
d) il permesso di ricerca sia stato trasferito a terzi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 8 della presente legge;
e) qualora il soggetto obbligato, per due anni consecutivi, non abbia provveduto al pagamento del relativo canone;
f) qualora sia stato fatto commercio delle acque captate in violazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6.

4. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), il permesso di ricerca può essere revocato con provvedimento del comune per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico, nel qual caso il ricercatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

5. Salvo il caso previsto dal comma 4, il ricercatore non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità per i casi di decadenza.

 

Capo III
Disposizioni relative alla concessione

Art. 14
Concessione di coltivazione del giacimento

1. La concessione ha per oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque termali riconosciuti coltivabili e idoneamente captati, in relazione alle specifiche utilizzazioni programmate e autorizzate.

2. La coltivazione dei giacimenti di acque termali è effettuata soltanto da soggetti di comprovata capacità tecnico-economica ed è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non è superiore a venticinque anni.

3. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione, il comune avvia una procedura di evidenza pubblica sulla base dei dati tecnici contenuti nella relazione di fine ricerca presentata dal titolare del permesso di ricerca, individuando l'area interessata che coincide o essere inferiore all'area oggetto del permesso di ricerca.

4. Hanno nell'ordine diritto di precedenza per le concessioni:
a) il ricercatore;
b) gli enti territoriali e i loro consorzi;
c) i proprietari dei fondi oggetto della concessione;
d) i possessori dei fondi oggetto della concessione.

5. A parità di condizione la data di presentazione della domanda costituisce titolo di preferenza.

6. Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario una indennità rapportata al lavoro di ricerca, al capitale impiegato e a un premio di scoperta.

7. La concessione è rilasciata dal comune a seguito di valutazione delle istanze presentate dai vari soggetti.

8. La concessione di coltivazione è accordata per un'area in ogni caso non superiore ai 200 ettari. Tale limite può essere ridotto dal comune competente per sopravvenute ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato che fissi altresì l'indennità eventualmente spettante al concessionario. Può altresì essere aumentato o ridotto, su richiesta di quest'ultimo, per documentate esigenze riconosciute dal comune; eventuali richieste di ampliamento, per le aree eccedenti il perimetro originario della concessione, sono successive all'acquisizione del permesso di ricerca al fine di dimostrare la sussistenza, nel sottosuolo di tali aree, della stessa falda acquifera, qualora tale dimostrazione non sia già acquisita agli atti della Regione, attraverso idonea documentazione.

 

Art. 15
Domanda di concessione

1. La domanda di concessione è rivolta al Sindaco e contiene:
a) generalità, domicilio e titoli professionali del richiedente;
b) ubicazione e denominazione delle sorgenti;
c) tavoletta topografica in scala 1/25.000 edita dall'IGM con su riportati i limiti dell'area richiesta;
d) le mappe catastali con l'elenco dei proprietari o possessori dei fondi interessati;
e) relazione idrogeologica dettagliata contenente tutti gli elementi utili per una conoscenza completa anche ai fini dell'individuazione delle zone di protezione di cui all'articolo 25, sia dei terreni che del bacino idrico di alimentazione;
f) analisi chimico-fisica e batteriologica da cui risultino tutte le caratteristiche dell'acqua, eseguite presso un laboratorio autorizzato;
g) programma dei lavori di coltivazione del giacimento con tutti gli elaborati grafici e una relazione tecnico-finanziaria da cui risultino gli importi di spesa e i mezzi di finanziamento nonché i tempi per l'attuazione del programma stesso;
h) documentazione attestante le capacità tecniche ed economiche del richiedente;
i) un piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute occupazionali e alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce nel territorio medesimo.
j) ogni altro eventuale documento che si rendesse necessario.

2. Qualora la concessione sia richiesta da una società, all'istanza sono allegate copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché un certificato rilasciato dal Registro delle imprese, dal quale risultino nominativamente le cariche sociali e l'assenza di procedimenti fallimentari in corso. Gli enti locali allegano la delibera consiliare.

 

Art. 16
Esercizio della funzione. Contenuti
del provvedimento di concessione

1. I comuni disciplinano con proprio regolamento la procedura per il rilascio della concessione di coltivazione, che si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. I comuni per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio della concessione, si avvalgono delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione.

3. Il provvedimento di concessione contiene:
a) le generalità del concessionario e l'indicazione del suo domicilio da eleggersi in un comune della Regione;
b) la denominazione della concessione e l'indicazione della sua durata;
c) l'indicazione della località dove è ubicata la sorgente;
d) la delimitazione, l'estensione e la natura della concessione;
e) le delimitazioni delle zone di protezione ai sensi dell'articolo 25;
f) il programma generale di coltivazione;
g) l'obbligo di installare ad ogni pozzo o alla sorgente, ove sia possibile, e in ogni caso in luogo accessibile e comunque prima degli interventi di utilizzazione, appositi misuratori automatici della portata, della temperatura e della conducibilità elettrica dell'acqua;
h) l'obbligo di installare, entro il perimetro della concessione, misuratori delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica, della temperatura minima e massima;
i) l'indicazione degli obblighi e delle condizioni cui è subordinata la concessione in relazione alla sua utilizzazione;
j) l'obbligo del concessionario a garantire al comune, su richiesta degli organi competenti, in caso di approvvigionamento idrico, la disponibilità di derivazioni d'acqua ad uso della collettività;
k) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;
l) la determinazione delle indennità eventualmente dovute al ricercatore ai sensi dell'articolo 14, comma 6.
m) l'ammontare del canone annuo da corrispondere al comune ai sensi dell'articolo 22.

4. Al provvedimento saranno uniti il verbale di delimitazione della concessione, la relativa planimetria in scala 1/5.000, l'elenco dei proprietari dei fondi compresi nell'area di concessione e nelle zone di protezione con l'individuazione catastale dei fondi stessi.

 

Art. 17
Esercizio della concessione

1. La coltivazione del giacimento oggetto di concessione è mantenuta in attività. Qualora ricorrano fondati motivi il comune può consentirne la sospensione fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire, anche durante la sospensione dell'attività, la regolare manutenzione degli impianti e delle opere.

2. I titolari di concessioni, inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori realizzati nell'ambito della concessione e un programma di lavori da realizzare nell'anno successivo. Le nuove opere di presa eventualmente previste sono approvate dal comune previa istruttoria.

3. I titolari di concessione inoltre eseguono:
a) misure del livello piezometrico nei pozzi e nei piezometri;
b) misure di temperatura, di conducibilità elettrica e del PH dell'acqua;
c) analisi chimiche ed isotopiche periodiche.

4. Tutti i dati ricavati mediante le strumentazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g) e h), sono riportati in appositi registri e trasmessi ogni tre mesi al comune e alla competente struttura territoriale regionale.

5. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, in caso di cessazione dell'attività, il titolare della concessione provvede a proprie spese al ripristino ambientale dei siti interessati e alla messa in sicurezza degli stessi, limitatamente alle opere di captazione e di adduzione, nonché al rispetto di quanto contenuto nella convenzione in relazione ai relativi manufatti utilizzati per la conduzione dell'attività.

 

Art. 18
Accesso ai fondi

1. I proprietari e i possessori dei fondi compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alle apposizioni dei termini relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, ivi comprese nuove opere di captazione. È fatto salvo il diritto al risarcimento spettante per gli eventuali danni subiti.

2. È fatta salva, inoltre, la facoltà prevista dall'articolo 11, comma 2, e il relativo obbligo da determinarsi secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11, comma 3.

 

Art. 19
Disciplina dei permessi e
delle concessioni in corso

1. Con proprio provvedimento, il comune conferma, nei termini e con le modalità previste nei commi successivi, i permessi e le concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, adeguandoli alle nuove disposizioni.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge il titolare del permesso di ricerca presenta al comune un'integrazione del progetto di ricerca adeguato alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 3.

3. Nello stesso termine, il titolare della concessione presenta al comune un'integrazione del progetto di coltivazione contenente la valutazione delle modifiche ambientali che le attività estrattive possono produrre nel corso del tempo.

4. Il titolare della concessione installa gli strumenti di misurazione qualitativa e quantitativa dell'acqua estratta previsti all'articolo 15, comma 1, lettere g) e h), nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e adegua i contratti di somministrazione delle acque alle previsioni dell'articolo 23.

5. Il provvedimento con il quale il comune dispone la conferma dei permessi di ricerca delle concessioni apporta al progetto di ricerca e di coltivazione le modifiche necessarie ai fini della salvaguardia ambientale.

6. I permessi e le concessioni sono riconfermati fino alla loro naturale scadenza.

 

Art. 20
Trasferimento della concessione

1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione del comune competente, da richiedersi a cura del titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo del possesso, nel soggetto subentrante, dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione medesima.

2. Nel caso di morte del concessionario, il titolo allo sfruttamento dei giacimenti è trasferito all'erede, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, che ne faccia domanda entro sei mesi dall'apertura della successione.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, senza che gli eredi abbiano trasmesso la richiesta ivi prevista, la concessione si intende rinunciata.

4. Il nuovo titolare della concessione di coltivazione subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione stessa è stata rilasciata al titolare originario.

 

Art. 21
Rinnovo della concessione

1. La concessione è rinnovabile. Il concessionario interessato presenta la relativa istanza entro il termine perentorio di diciotto mesi precedenti la scadenza prevista, ovvero entro il diverso termine individuato dal comune competente con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1.

2. La concessione è rinnovata previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 15.

3. Il rinnovo della concessione è subordinato alla stipula della convenzione di cui all'articolo 22, comma 5, lettera b).

4. In tutti i casi in cui non si provveda al rinnovo della concessione di coltivazione, il concessionario, alla scadenza del termine di durata della concessione stessa, consegna alla Regione il giacimento e le sue pertinenze che sono custoditi a cura del comune competente.

5. Nel caso di cui al comma 4, il comune competente provvede all'individuazione del nuovo concessionario mediante procedura di evidenza pubblica, con le modalità di cui all'articolo 14.

 

Art. 22
Pagamento del canone per la concessione.
Convenzione per gli oneri sostenuti dai comuni

1. La concessione di coltivazione è soggetta al pagamento di un canone. L'acqua destinata ad usi termali è soggetta ad un canone annuale posticipato di euro 0,10 per metro cubo, fino ai tetti massimi previsti in relazione alle tre fasce di portata di seguito definite:
a) per l'utilizzo di acqua termale fino ad una portata di 3 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 3.500;
b) per l'utilizzo di acqua termale compresa tra una portata superiore a 3 e fino a 10 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 7.500;
c) per l'utilizzo di acqua termale superiore ad una portata di 10 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 12.500.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla prima scadenza di annualità del canone successiva all'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli importi dei canoni sono aggiornati annualmente secondo le variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.

4. Il pagamento dell'importo dei canoni di cui al presente articolo è corrisposto dal concessionario al comune competente, entro trenta giorni dall'apposito rilevamento da quest'ultimo effettuato sulla misura dell'acqua utilizzata e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. La concessione è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione fra comune e soggetto concessionario. La convenzione contiene, tra l'altro:
a) relativamente alle concessioni in atto all'entrata in vigore della presente legge, l'individuazione degli oneri diretti e indiretti, determinati dalle opere correlate alle attività di estrazione e di utilizzo delle acque termali;
b) relativamente alle concessioni da rilasciare con la procedura di cui all'articolo 14, o con la procedura del rinnovo di cui all'articolo 21, l'individuazione degli oneri diretti e indiretti, determinati in relazione agli elementi del piano industriale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i);
c) la determinazione degli importi dei canoni, nei limiti indicati al comma 1, la cui quantificazione è definita dal comune entro sessanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria tecnica;
d) la durata temporale della concessione e le modalità di applicazione dei canoni di cui al comma 1.

 

Art. 23
Contratti di somministrazione

1. Nell'ipotesi di contratti di somministrazione il concessionario in particolare:
a) adotta o conforma i contratti di somministrazione delle acque a schemi tipo deliberati dal comune, nei quali sono, tra l'altro, stabiliti i prezzi massimi di cessione dell'acqua termale determinati in contraddittorio con le associazioni degli operatori economici del settore e sulla base dei costi; con la stessa procedura il comune provvede alla periodica revisione dei prezzi;
b) pratica, in ogni caso, prezzi uniformi in tutti i contratti di cessione.

 

Art. 24
Unicità di bacino

1. Qualora più concessioni di coltivazione si riferiscano ad un unico bacino acquifero, il comune può, con deliberazione motivata, imporre la costituzione da parte dei concessionari di un'unica direzione con il compito di disciplinare gli emungimenti.

2. La mancata adesione alla costituzione della direzione unica comporta la decadenza della concessione.

 

Art. 25
Zone di protezione

1. Costituiscono zone di protezione igienico-sanitaria le estensione territoriali che sono necessarie per la salvaguardia dei requisiti geologici e igienico-sanitari delle sorgenti.

2. Costituiscono zone di protezione ambientale le estensioni territoriali che sono necessarie per la salvaguardia, la conservazione e la qualificazione delle sorgenti.

3. Le delimitazioni di tali aree risultano nel provvedimento di concessione.

 

Art. 26
Pertinenze

1. Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali.

2. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.

 

Art. 27
Rinuncia, decadenza e revoca della concessione

1. Oltre che per scadenza del termine, la concessione di coltivazione cessa per:
a) rinuncia;
b) decadenza;
c) revoca.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il concessionario presenta al comune competente espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione, a decorrere della cui data è costituito custode del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento o di mutamento dello stato del bene e dei luoghi.

3. La presentazione della rinuncia non esonera il concessionario dall'obbligo del pagamento del canone, relativamente all'anno nel quale è stata presentata, e non costituisce titolo per la restituzione del canone pagato.

4. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), la decadenza è pronunciata qualora il concessionario:
a) non adempia agli specifici obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione;
b) non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 14 per il rilascio della concessione di coltivazione;
c) non abbia corrisposto, per due anni consecutivi, il canone dovuto;
d) non abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 22, comma 5;
e) non abbia mantenuto in attività, per oltre tre mesi consecutivi, e comunque per oltre quattro mesi nell'anno solare, i giacimenti oggetto della concessione, in assenza di un giustificato motivo;
f) abbia trasferito la concessione senza la previa autorizzazione del comune prevista dall'articolo 20;
g) non abbia provveduto all'installazione degli apparecchi di misura di cui all'articolo 16;

5. La decadenza della concessione è inoltre pronunciata qualora, a causa della perdita dei requisiti originari, il riconoscimento di acqua termale sia stato revocato.

6. La decadenza è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento, previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale è fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità.

7. Ai sensi del comma 1, lettera c), il comune competente può procedere, per motivi di interesse pubblico sopravvenuti, alla revoca della concessione di coltivazione. In tal caso, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

 

Capo IV
Disposizioni relative all'utilizzazione

Art. 28
Utilizzazione

1. L'utilizzazione delle acque termali per scopi igienico-sanitari e terapeutici avviene sulla base delle vigenti norme igienico-sanitarie comunitarie, nazionali e regionali in stabilimenti termali.

 

Art. 29
Autorizzazione all'apertura
degli stabilimenti termali

1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali è rilasciata dal Sindaco con proprio decreto, previo parere dell'azienda sanitaria locale e previa verifica dell'esistenza dei seguenti titoli e condizioni:
a) concessione necessaria rilasciata dal comune ai sensi dell'articolo 14;
b) riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque termali;
c) rispetto delle normative vigenti in materia.

2. L'autorizzazione si intende rilasciata anche nel caso di mancata pronuncia dell'azienda sanitaria locale entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione di conformità alle normative vigenti, sottoscritta, con firma autenticata, dal direttore sanitario dello stabilimento termale.

 

Art. 30
Istanza per l'autorizzazione all'apertura
di stabilimenti termali

1. L'istanza di autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali indica l'uso al quale lo stabilimento è destinato e le stagioni nelle quali sarà aperto al pubblico.

2. All'istanza sono allegati:
a) la documentazione relativa ai titoli di cui all'articolo 29, comma 1;
b) lo schema di regolamento sanitario interno;
c) la dichiarazione di un medico specializzato nelle discipline previste dal piano di area per l'utilizzazione delle acque termali, che assume la direzione sanitaria dello stabilimento;
d) i dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche e biologiche dell'acqua, forniti da laboratori autorizzati a norma di legge, ed eventualmente relazioni attestanti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua, rilasciate da istituti universitari;
e) la relazione sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della sorgente, redatte da un geologo o da un ingegnere minerario, con dati relativi alla portata e temperatura della sorgente stessa, e con tutti gli elementi utili a una completa conoscenza dell'acqua.
f) la copia della concessione mineraria rilasciata dal comune;
g) la nota descrittiva della struttura termale.

 

Art. 31
Decreto di autorizzazione

1. Il decreto di autorizzazione rilasciato dal comune, entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, indica:
a) le generalità o la ragione sociale del richiedente l'autorizzazione;
b) i periodi annuali di apertura, funzionamento e chiusura dello stabilimento;
c) la località, il comune e la provincia dove è ubicato lo stabilimento;
d) l'uso terapeutico al quale l'acqua è destinata;
e) tutti gli obblighi e le condizioni cui si intende subordinare l'autorizzazione in relazione alla sua utilizzazione;
f) il nominativo del direttore sanitario dello stabilimento.

2. L'autorizzazione è permanente ed è rilasciata per l'esercizio diretto dell'attività e non può essere sotto nessuna forma e alcun titolo ceduta ad altri, ancorché si tratti dell'esercizio di singole attività terapeutiche e applicazioni termali o di servizi e presidi sanitari annessi agli stabilimenti termali.

 

Art. 32
Erogazioni di mescita

1. Il Sindaco, sentito il concessionario, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 28, può disporre la collocazione di appositi erogatori di mescita dell'acqua minerale fuori dello stabilimento esclusivamente per l'uso personale degli abitanti del comune ove è collocata la sorgente.

2. La Giunta regionale emana norme per l'uso di tali erogazioni.

 

Art. 33
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni previste dall'articolo 31 sono sospese con atto del sindaco, previa diffida, ove siano constatate irregolarità nell'uso dell'autorizzazione stessa e i titolari delle autorizzazioni non abbiano provveduto, entro il termine indicato nella diffida, ad eliminare le irregolarità.

2. Le autorizzazioni sono revocate dal sindaco, sempre previa diffida, ove le irregolarità constatate siano tali da compromettere il normale esercizio e la relativa utilizzazione delle acque termali.

 

Art. 34
Pubblicità

1. La pubblicità degli stabilimenti termali, limitatamente alla parte relativa alle cure termali, alle patologie curate, alle indicazioni e controindicazioni di tipo sanitario, è sottoposta ad autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale.

 

Art. 35
Convenzioni

1. Le aziende sanitarie locali, a norma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), stipulano con gli stabilimenti termali convenzioni conformi agli schemi tipo, approvati ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 833 del 1978 e relative alla riconosciuta specificità terapeutica delle acque e delle cure termali autorizzate.

2. Per le tariffe delle prestazioni di assistenza termale a carico dei servizi sanitari nazionale e regionale, si fa rinvio a quelle di volta in volta definite dagli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 323 del 2000. Tali accordi sono immediatamente efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

 

Capo V
Funzioni di controllo

Art. 36
Controlli, vigilanza, indagini

1. Il comune provvede alla vigilanza e al controllo sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque termali, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai capi II e III, nonché sugli stabilimenti termali oggetto di concessione e di autorizzazione.

2. Il comune, nei controlli e nella vigilanza, si avvale dell'opera dell'Istituto superiore della sanità, delle province e delle strutture sanitarie previste dall'ordinamento regionale.

3. Per particolari studi e indagini il comune può avvalersi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità e degli istituti universitari.

 

Art. 37
Sanzioni amministrative

1. Chiunque effettui la ricerca di acque termali, in mancanza del permesso previsto dall'articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 12.000 ad euro 18.000 e alla contestuale sospensione dell'attività.

2. Chiunque effettui la ricerca di acque termali, in difformità da quanto prescritto nel permesso di ricerca di cui all'articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 4.000.

3. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque termali in assenza della concessione di cui all'articolo 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 50.000 e alla contestuale sospensione dell'attività.

4. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque termali, in difformità da quanto prescritto nella relativa concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 20.000.

5. Il mancato pagamento del canone relativo al permesso di ricerca e alla concessione disciplinati dalla presente legge, entro i termini stabiliti dal comune, comporta l'aumento dell'importo del canone stesso, in misura pari:
a) al 30 per cento, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi;
b) al 50 per cento, qualora il ritardo si protragga oltre i sessanta giorni.

6. La mancata installazione degli apparecchi di misura di cui all'articolo 16 comporta la sanzione amministrativa.

7. Chiunque utilizzi le acque termali o apra stabilimenti termali senza le relative concessioni e/o autorizzazioni è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 50.000.

 

Capo VI
Interventi di promozione delle terme sarde

Art. 38
Promozione turistica delle terme sarde

1. La Regione prevede interventi straordinari, finalizzati alla promozione turistica delle terme sarde, contenuti all'articolo 40.

 

Art. 39
Aree di interesse turistico termale

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 38, le aree interessate dagli interventi di promozione turistica sono le province in cui insistono i comuni termali, nelle quali il turismo termale costituisce il settore portante dell'economia locale.

 

Art. 40
Interventi di promozione

1. Gli interventi di cui all'articolo 38 riguardano i seguenti momenti operativi:
a) la promozione turistica;
b) il materiale promo-pubblicitario;
c) la pubblicizzazione della terapia termale, delle cure idrofisiche e idropiniche.

 

Art. 41
Promozione turistica delle località termali

1. Le iniziative promozionali di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a), sono rivolte ai mercati italiani e a quelli esteri, considerati tradizionali, senza peraltro trascurare nuovi bacini della domanda, che possono divenire fornitori di consistenti flussi turistici.

2. I veicoli da utilizzare sono la televisione, la turismatica, la stampa specializzata e non, la realizzazione di educational tours per i mercati esteri, la partecipazione a incontri operativi e ogni altra iniziativa che rientri nell'ambito della promozione turistica.

 

Art. 42
Materiali per la promozione turistica
delle terme sarde

1. Le iniziative di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b) riguardano la stampa di materiale promo-pubblicitario, la realizzazione di allestimenti vetrinistici e per fiere, di documentari, spot televisivi e ogni altro mezzo idoneo alla valorizzazione delle risorse termali.

 

Art. 43
Pubblicizzazione della terapie termali

1. Le iniziative di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), partono dalla premessa che, per poter effettuare la verifica della validità dell'attuale immagine sia necessario procedere attraverso il coinvolgimento di studiosi italiani e stranieri del settore medico-scientifico per le discipline interessate alla fangoterapia, al fine di attuare una valida promozione indiretta con pubblicazioni ad alto livello, con l'organizzazione nei centri termali di giornate di studio e di convegni, finalizzati a far conoscere la realtà termale e alberghiera e, inoltre, promuovendo l'attuazione di educational tours per documentare le agenzie di viaggio italiane e straniere sulla validità delle cure termali

2. Queste iniziative sono, altresì, mirate alla evidenziazione degli aspetti relativi alla prevenzione e alla riabilitazione, mediante fangoterapia e nuove applicazioni della risorsa termale, che possono consentire in futuro nuove terapie.

 

Art. 44
Attuazione delle iniziative di promozione

1. Alla individuazione e alla realizzazione delle iniziative, previste dalla presente legge provvede la Giunta regionale, sentiti i comuni interessati e le organizzazioni di categoria.

 

Capo VII
Incentivi al settore termale

Art. 45
Programma di settore

1. la Giunta regionale, su iniziativa dell'Assessore regionale al Turismo, sentita la Consulta del termalismo di cui all'articolo 7, approva un programma poliennale di valorizzazione del settore termale che costituisce un programma di settore del Programma regionale di sviluppo.

2. Per l'attuazione del programma la Regione concede incentivi a favore di soggetti pubblici e privati.

3. Gli interventi previsti dal programma concernono in particolare:
a) ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento di falde acquifere mineralizzate atte all'impiego termale;
b) nuova captazione, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;
c) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;
d) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti di cure termali compresi gli stabilimenti che forniscono prestazioni paratermali, fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche e talassoterapiche;
e) realizzazione di studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;
f) ristrutturazione di strutture ricettive alberghiere finalizzate alla realizzazione di servizi termali;
g) realizzazione di strutture per il tempo libero, compreso piscine termali nonché opere di sistemazione di parchi, giardini, percorsi pedonali nelle località termali.

 

Art. 46
Soggetti beneficiari

1. I benefici di cui alla presente legge sono concessi a:
a) enti locali, nonché imprese pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica che abbiano sede nella Regione;
b) imprese private in qualunque forma costituite che abbiano sede nella regione.

 

Art. 47
Procedimento di erogazione degli incentivi

1. Le domande di contributo relative ai progetti per la realizzazione degli interventi, indicati all'articolo 45, sono presentate all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, corredate da una relazione tecnica contenente il progetto di massima, il computo metrico estimativo e il piano finanziario, entro i termini fissati dal programma di settore di cui all'articolo 45.

2. Sono ammesse a contributo anche domande relative a stralci funzionali purché inquadrati in un progetto organico e dei quali sia comprovata la funzionalità .

3. Il programma, contenente l'elenco dei progetti da finanziare, può essere attuato anche per stralci sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili dallo stanziamento annuale di bilancio.

4. la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, chiamata a esprimere il proprio parere entro quindici giorni dalla data di richiesta, tempo oltre il quale il parere si intende approvato, determina le priorità delle iniziative da finanziare e la graduazione dell'entità dei contributi in relazione alla tipologia delle opere e alla loro localizzazione.

 

Art. 48
Entità dei contributi

1. Per gli interventi presentati dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), è concesso un finanziamento fino al 100 per cento delle spese ammissibili.

2. Per gli interventi presentati dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), è concesso un finanziamento fino a un massimo del 35 per cento delle spese ammissibili.

 

Capo VIII
Disposizioni finali

Art. 49
Norme di attuazione

1. La Regione approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari di attuazione al fine di specificare i criteri, le modalità e le prescrizioni tecniche inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni disciplinando, specificatamente, tra l'altro:
a) i dati e gli elementi che i comuni sono tenuti a comunicare alla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nonché le modalità idonee al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b);
b) le modalità di delimitazione del territorio oggetto di permesso di ricerca e di concessione;
c) le modalità di chiusura dei pozzi;
d) le misure per la definizione della portata dei pozzi;
e) le modalità per l'effettuazione del monitoraggio;
f) l'uso delle erogazioni di mescita;
g) i criteri e le modalità tecniche che presiedono all'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo igienico-sanitario;
h) le prescrizioni specifiche alla cui inottemperanza consegue la decadenza della concessione disciplinata dal capo III;
i) i requisiti tecnici, professionali ed economici previsti dall'articolo 14, comma 2.

 

Art. 50
Notifica delle azioni configurabili
come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato dell'Unione europea.

 

Art. 51
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 7.000.000 annui, di cui euro 1.000.000 per le finalità di cui al capo VI, cui si provvede con le disponibilità recate dalla UPB S01.03.002 ed euro 6.000.000 per le finalità di cui al capo VII, cui si provvede con la variazione di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S06.02.004
Incentivazioni alle attività turistico-ricettive
2011 euro 6.000.000
2012 euro 6.000.000
2013 euro 6.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.003
FNOL - Investimenti
2011 euro 6.000.000
2012 euro 6.000.000
2013 euro 6.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella B allegata alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011).

3. Le spese previste per la presente legge gravano sulle sopra citate UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 52
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).