CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 255
presentata dai Consiglieri regionali
FLORIS Rosanna - DIANA Mario - TOCCO - PITEA - PIRAS - AMADU - RODIN - RANDAZZO -CONTU Mariano Ignazio - GRECO - SANNA Paolo Terzo - PITTALIS - PERU - LOCCI - MURGIONI - PETRINI - STOCHINO - CAMPUS - ZEDDA Alessandra - LADU -
DE FRANCISCI - LAIil 21 febbraio 2011
Strumenti di salvaguardia, promozione e maggiore fruibilità turistica del patrimonio storico e archeologico della Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il patrimonio storico e archeologico della Sardegna, tassello immensamente prezioso per la storia dell'Isola e dell'intera umanità, costituisce una fonte pressoché inesauribile di ricchezza che non viene sfruttata. Tale patrimonio, infatti, rappresenta non solo una ricchezza inestimabile sul piano socio-culturale, ma anche, potenzialmente, sul piano economico e turistico. Possedendo tutte le caratteristiche per costituire un polo di attrazione alternativo e persino maggiore rispetto al turismo balneare, tale patrimonio potrebbe fornire una risposta concreta alla disoccupazione e allo spopolamento dei centri abitati. L'interesse culturale, storico, antropologico e umano che tali beni rivestono sono infatti di tale rilevanza che, se venissero salvaguardati e promossi con l'attenzione che meritano, dilaterebbero enormemente sia nel tempo che nello spazio il turismo nell'Isola.
La presa di coscienza di tale circostanza, accompagnata da azioni che rendano fattuale un progetto di salvaguardia e promozione, potrebbe rivoluzionare l'economia, l'immagine e la geografia stessa della Sardegna. L'incentivazione del turismo nei centri interni e durante tutto l'anno determinerebbe la ripopolazione di luoghi abbandonati dal flusso emigratorio che porta tanti giovani a spostarsi nelle città o a lasciare la Sardegna in cerca di lavoro.
Tuttavia, sin quando tali risorse non verranno gestite con un progetto organico volto a salvaguardarle e ottenere il massimo rendimento di cui sono potenzialmente capaci, resteranno solo "pietre", come chi, stoltamente e ignorando il valore inestimabile di cui sono portatrici, descrive nuraghi, pozzi sacri, domus de janas, tombe dei giganti, reperti e menhir.
Finora l'offerta dei servizi legati ai luoghi di interesse storico archeologico nei singoli territori è stata disomogenea e caotica, perché è mancato un progetto complessivo, ma soprattutto è mancato chi regolasse, promuovesse e verificasse, incentivandolo, il buon operato dei gestori e che provvedesse a trovare una soluzione nel caso di disservizi. La disomogeneità della gestione e l'assenza di un progetto organico e di controllo comporta non solo il degrado del patrimonio, ma anche la sua difficile visibilità, raggiungibilità e fruibilità turistica. È vero, infatti, che la gestione dei siti archeologici sardi è affidata alla fortuita circostanza che i singoli individui (incaricati dai relativi comuni, enti pubblici o cooperative) che detengono "le chiavi" di tali luoghi siano competenti. Ovvero che abbiano la sensibilità e la competenza necessarie per custodire e presentare al meglio ciò che contraddistingue le nostre radici, la nostra cultura e la nostra identità. Non si esclude che questo accada, ma si vuole sottolineare che, in assenza di un progetto organico, tale circostanza è affidata al caso. L'assenza di una forma di controllo sul buon operato e sull'efficienza dei servizi volta a premiare risultati ottimali e a spingere all'eccellenza gestionale, comporta che, accanto a situazioni di alta professionalità (come il caso della cooperativa Sa Corona Arrubia) si riscontrino casi di imperdonabile inefficienza. Tutto ciò ha una conseguenza immediata sul piano economico-turistico: tale patrimonio, nonostante esista, sia estremamente ricco e nonostante la crisi economica imponga attenzione verso nuove strategie di rinascita economica, non viene sfruttato. Sulla scorta degli esempi di altri stati (come la Francia che ottimamente gestisce e sfrutta sul piano economico-turistico qualunque bene, sia pur poco rilevante, di interesse storico-archeologico) oggi appare necessario prestare attenzione verso questo patrimonio che chiaramente rappresenta una risorsa potenziale importante per l'economia dell'Isola.
Che tale patrimonio non venga pienamente sfruttato lo dimostrano i dati sull'afflusso dei visitatori che sono rilevanti solo in alcuni musei e siti archeologici (come Nora, Barumini, il pozzo di Santa Cristina). Il numero di tali visitatori potrebbe crescere enormemente ed essere meglio distribuito se tutti questi luoghi fossero ben gestiti e promossi, non solo all'esterno, ma anche all'interno dell'Isola stessa. Infatti, la ragione del fatto che il patrimonio storico-archeologico entra solo marginalmente (ovvero limitatamente ad alcuni luoghi) nel circuito delle guide turistiche è proprio a causa dei disservizi che imperano nella gestione dei più. I tour operator chiedono cose semplici: che i siti archeologici siano fruibili, aperti quando dovrebbero esserlo, che siano garantite le condizioni di sicurezza e che siano reperibili i gestori. Queste condizioni non sempre sussistono.
Rispetto ai disservizi, infatti, per avere un quadro della situazione è necessario sapere che:
1) molti luoghi non sono visitati perché non conosciuti. Spesso non vengono debitamente promossi da pubblicazioni, richiami nelle guide e internet che, per quanto a volte rappresentino tentativi lodevoli di creare un quadro complessivo, generalmente sono disorganici e incompleti. Un esempio spiega il rapporto tra disinformazione e conseguenze sul piano turistico. Il santuario prenuragico di Monte d'Accoddi è visitato solo da 8-10 mila turisti all'anno. Un numero molto esiguo se si pensa che questa piramide di cinquemila anni costituisce un esempio di ziqqurat di tipo mesopotamico unico in tutta Europa. Recenti studi hanno dimostrato che si tratterebbe della più antica costruzione al mondo orientata su Venere, precedendo di 3 mila anni le piramidi Maya. Ma a quanto pare nemmeno i sardi sono stimolati a visitarlo;
2) manca un referente unitario verso l'esterno e il potenziale visitatore (turista, cittadino, tour operator, guida turistica) per avere informazioni storico-culturali, ma anche sulla gestione del sito (come orari di visita, chiusure, prezzo di biglietto, se è previsto, e sconti gruppi) si scontra con una situazione caotica. Deve navigare nel buio, affrontando il mare magnum delle informazioni fornite da guide non aggiornate e siti internet di vario tipo e genere per giungere, nei casi più fortunati, a numeri di telefono non sempre attivi e raggiungibili. Un'odissea che potrebbe evitarsi con un numero verde che fornisca le informazioni per tutti e/o una pubblicazione periodica e un sito internet dedicato;
3) capita che molti di questi luoghi vengano chiusi senza preavviso con buona pace dei turisti e visitatori che hanno affrontato un viaggio per andarli a vedere (si veda a tal proposito la situazione del sito che conserva il mosaico romano di Villaspeciosa). Ciò accade perché l'opera delle cooperative che li gestiscono è legata alle convenzioni. Nei periodi in cui tali convenzioni non vengono rinnovate per l'assenza di fondi, le cooperative continuano a "detenere le chiavi" di luoghi come chiese o siti archeologici e, in attesa dei rinnovi, capita che tengano chiusi i cancelli, rendendo inaccessibili tali beni pubblici. Per poter visitare molti di questi luoghi senza avere la spiacevole sorpresa di trovarli chiusi quando dovrebbero essere aperti al pubblico è necessario contattare personalmente chi li gestisce. Cosa non sempre possibile. Le pubblicazioni cartacee spesso non sono aggiornate ai cambi gestionali delle cooperative, col risultato che i numeri di telefono (spesso di telefoni mobili) non sono più attivi.
Di fronte a tutte queste problematiche, i tour operator preferiscono portare i turisti nelle solite mete, le uniche in grado di fornirgli la certezza di essere aperti negli orari di apertura, di poter essere raggiunte facilmente, di trovare materiale informativo in loco, sconti per i gruppi, servizi igienici funzionanti, strutture che consentono la sicurezza per i visitatori e siti internet aggiornati. Tutte circostanze che pochi siti archeologici sardi sono in grado di assicurare. La maggior parte sono difficili da raggiungere a causa di assente o scarsa segnaletica (per esempio le spettacolari domus de janas di Crocifissu Mannu nei pressi di Porto Torres, praticamente irraggiungibili), lasciate in stato di abbandono o degrado (come il caso delle rovine romane di Cornus) rendendone pericolosa la visita (come in certi nuraghi).
Tutto ciò determina il duplice danno del mancato sfruttamento di una risorsa importante e della crescita del degrado a cui sono abbandonati molti luoghi dall'inestimabile valore socio-culturale.
Tali considerazioni impongono una riflessione su quali strategie sia opportuno usare per salvaguardare tale patrimonio e per svegliare e potenziarne la vocazione turistica di molti centri dell'Isola. Alcune condizioni (quali il degrado in cui versano molti siti archeologici e la crisi economica che stiamo attraversando) impongono un intervento per consentire che le potenzialità attrattive che tali luoghi rivestono sul mercato turistico siano il più possibile agevolate.
L'analisi di tali situazioni problematiche ostative alla salvaguardia e piena fruibilità del patrimonio storico archeologico, induce all'elaborazione della presente proposta di legge, la quale individua la soluzione alle suddette problematiche con le seguenti proposte:
1) l'istituzione di un'Agenzia regionale per la salvaguardia e la promozione turistica del patrimonio storico-archeologico della Sardegna che, anche tramite il supporto di una commissione tecnica, assolva i compiti di controllo e vigilanza della buona gestione dei siti, di coordinamento tra le diverse parti territorialmente competenti per la gestione e di raccolta di suggerimenti e segnalazioni relativi alla gestione degli stessi;
2) protocolli d'intesa con gli enti locali, l'individuazione dei requisiti necessari per la catalogazione dei beni del patrimonio storico archeologico destinatari della presente proposta di legge e conseguente redazione di un elenco;
3) la predisposizione di strumenti di incentivazione della buona gestione dei beni archeologici e di vigilanza sulla stessa;
4) la predisposizione di strumenti per la promozione turistica, quali la creazione di un portale internet aggiornato in tempo reale con i dati sui luoghi di interesse archeologico e l'incentivazione di itinerari turistici alternativi.
La centralizzazione, auspicata da chi opera nel settore turistico, ma spesso ostacolata da enti locali e cooperative che temono di perdere autonomia e controllo, viene concepita non come un limite, ma come uno strumento per stimolare la buona gestione, organicità e sistematicità agli interventi. Il patrimonio oggetto della presente legge è visto come una risorsa che un sistema deve sfruttare al meglio con sistemi meritocratici che guardano ai risultati e puntano all'eccellenza.
La verifica di tali risultati è affidata a un sistema informatizzato che raccolga in tempo reale i dati sull'afflusso dei visitatori e, all'uscita, la misura del loro gradimento sulla gestione dei servizi e l'indicazione di disservizi e suggerimenti. Un sistema trasparente che permetta a chiunque di verificare la soddisfazione dei fruitori, i finanziamenti ottenuti, i servizi resi. Con la presente proposta di legge si propone un sistema che stimoli la consapevolezza che i beni storico-archeologici della Sardegna sono un patrimonio di tutti e, in quanto tale, tutti siamo direttamente coinvolti nell'azione di tutela e promozione.
A rendere impellente tale esigenza di tutela, gestione e potenziamento di tale patrimonio, valgono alcune considerazioni su recenti scoperte e la relazione con itinerari turistici alternativi. È nota, ad esempio, la teoria pubblicata dal giornalista Sergio Frau che ha ipotizzato che la Sardegna sarebbe l'Atlantide scomparsa di cui scrisse Platone. Crederci o meno non ha importanza, ciò che conta é che molte sono le persone affascinate da questa ipotesi che ben gradirebbero conoscere una Sardegna "misteriosa" attraverso la scoperta dei luoghi legati a questa teoria ("Le Colonne d'Ercole, un'inchiesta. Come, quando e perché la Frontiera di Herakles/Milqart, dio dell'Occidente slittò per sempre a Gibilterra", ed. Nur Neon, è stato pubblicato anche in Francia e Germania). Inoltre, recenti e documentati studi in tema archeoastronomico (la scienza che unisce l'archeologia all'astronomia) impongono i paragone con le mete di turismo misterioso come l'Egitto, il Messico e Stonehenge. Questi ultimi luoghi, a causa dei misteri legati al loro orientamento astronomico, sono in grado di stimolare una suggestione che attrae milioni di visitatori ogni anno, contro le limitate migliaia che visitano siti archeologici dell'Isola di pari valore e interesse. Recentemente sono state avanzate tesi sull'orientamento astronomico dei nuraghi (Mauro Peppino Zedda "Archeologia del paesaggio nuragico", ed. Agorà Nuragica) e di costruzioni preistoriche dell'Isola che, pubblicate in riviste internazionali (come il Mediterranean Archaeology & Archaeometry International Scientific Journal, rivista curata da una redazione di cinquanta docenti e ricercatori universitari di tutto il mondo) hanno ricevuto il plauso di accademici di fama mondiale e di prestigiosi docenti universitari (le ricerche sul Monte d'Accoddi sono state effettuate da un team di studiosi diretti da Guido Magli, fisico e ordinario di archeoastronomia al Politecnico di Milano). A prescindere dall'aderire o meno a tali teorie, è rilevante sottolineare che potrebbero essere lo spunto per la promozione di itinerari turistici alternativi a quelli usuali.
Nella definizione di beni del patrimonio storico archeologico della Sardegna, la presente proposta di legge si riferisce anche ai beni mobili. Ciò si è fatto poiché spesso l'incuria nella gestione del patrimonio storico archeologico non si limita alle zone di scavo, ma coinvolge beni mobili e reperti. A volte l'incuria nella gestione di tali beni si scontra con le esigenze del turismo e della popolazione sarda di poter accedere, conoscere, ammirare e studiare beni rappresentativi della storia culturale della Sardegna quali testimonianza di un tassello della storia e della cultura dell'intera umanità. Si pensi al caso dei Giganti di Monti Prama, nascosti per 30 anni negli scantinati di un museo. Le monumentali statue sono state sottratte alla vista e alla conoscenza di turisti, cittadini, archeologi e studiosi impedendo che il loro studio e la loro visione potesse esplicare la sua potenzialità: sovvertire l'immagine dei suoi preistorici costruttori da rozzi pastori guerrieri a raffinati scultori di misteriosi guerrieri e lottatori.
La presente legge è tesa anche ad evitare che, attraverso un'azione di monitoraggio, valorizzazione e promozione turistica, tasselli importanti della storia della Sardegna possano essere dimenticati in uno scantinato. Reale o immaginano che sia.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Disposizioni generaliArt. 1
Finalità1. La presente legge è volta alla salvaguardia e a una maggiore fruibilità turistica dei beni del patrimonio storico e archeologico della Sardegna.
Art. 2
Oggetto1. La presente legge, secondo i principi stabiliti dallo Statuto speciale, dalle disposizioni degli articoli 9 e 117 della Costituzione, e dagli articoli 150, 152 e 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59):
a) istituisce un'Agenzia regionale per la salvaguardia e la promozione turistica del patrimonio storico-archeologico della Sardegna, in seguito denominata Agenzia;
b) disciplina le attività e gli ambiti di competenza dell'Agenzia;
c) predispone misure volte ad incentivare la buona gestione e la promozione turistica, dei beni di interesse storico e archeologico.
Art. 3
Definizione1. Ai fini della presente legge si definiscono beni di interesse storico e archeologico, in seguito denominati beni, compatibilmente con l'articolo 148 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e successive modifiche, le cose mobili e immobili che si trovano in Sardegna e nel mare territoriale appartenenti allo Stato, alla Regione, agli enti pubblici territoriali e ad ogni altro ente e istituto pubblico o a persone giuridiche private senza fine di lucro che costituiscono testimonianza materiale della storia e della preistoria della Sardegna documentandone storicamente epoche, civiltà, centri o insediamenti la cui conoscenza si attua preminentemente attraverso scavi e rinvenimenti e aventi relazione con la storia culturale della Sardegna e dell'umanità.
Capo II
Istituzione e funzioni dell'AgenziaArt. 4
Istituzione1. È istituita l'Agenzia per la salvaguardia e la promozione turistica del patrimonio storico-archeologico della Sardegna.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale; é costituita con decreto del Presidente della Regione ed è sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale.
3. L'Agenzia è formata dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, un rappresentante per ognuna delle otto province eletto da un'assemblea di rappresentanti delle cooperative e consorzi che gestiscono i siti archeologici nel territorio e un esperto di marketing turistico selezionato attraverso concorso pubblico.
Art. 5
Funzioni1. L'Agenzia agisce e incentiva iniziative volte alla salvaguardia e a una maggiore fruibilità turistica dei beni del patrimonio storico e archeologico della Sardegna.
2. A tal fine adotta strumenti volti a:
a) incentivare e premiare la meritocrazia nella gestione del patrimonio storico-archeologico e verificarne gli effetti;
b) intervenire a supporto di chi gestisce i beni, laddove disservizi dipendano da carenze non imputabili ad una cattiva gestione;
c) nei casi di gravi e reiterate inadempienze gestionali, richiamare gli enti locali che hanno affidato la gestione dei beni predisponendo le procedure per sostituzione della cooperativa o di chi ha la gestione;
d) verificare che la segnaletica stradale sia funzionale alla facile raggiungibilità dei luoghi e, laddove sia necessario, disporre che venga integrata o sostituita;
e) promuovere percorsi turistici alternativi a quelli tradizionali per agevolare tutto il territorio;
f) incentivare la collettività, i tour operator e le guide turistiche a una maggiore sensibilità verso le potenzialità turistiche del patrimonio storico archeologico sardo attraverso corsi di formazione e convegni;
g) stabilire delle linee guida unitarie sulla gestione dei beni;
h) promuovere idee innovative bandendo concorsi di idee.
Art. 6
Comitato tecnico1. L'agenzia, per espletare le sue funzioni, si avvale di un comitato tecnico formato da esperti nel settore storico-archeologico, culturale, del marketing turistico e della gestione dei siti archeologici.
2. Il comitato collabora con l'Agenzia per:
a) la mappatura dei siti, la verifica e il controllo della sussistenza delle condizioni del protocollo d'intesa e della buona gestione dei beni;
b) raccogliere suggerimenti e idee direttamente dai gestori dei beni per migliorare il coordinamento tra gli enti gestori e la fruibilità e promozione turistica;
c) fornire pareri all'Agenzia in relazione all'esplicazione delle sue funzioni.
Capo III
Misure per incentivare la buona gestioneArt. 7
Consorzi tra comuni1. La Regione e l'Agenzia adottano misure volte ad incentivare la nascita di consorzi turistici tra diversi comuni.
Art. 8
Protocollo d'intesa1. Nell'ambito delle sue funzioni, l'Agenzia redige un protocollo d'intesa con gli enti locali per stabilire le linee guida unitarie per la gestione dei beni e i requisiti standard minimi che i luoghi di interesse storico-archeologico devono mantenere perché si possa dire sussistente una "buona gestione".
2. Il protocollo d'intesa indica l'elenco completo dei beni che rientrano nella disciplina della presente normativa
3. Tra le linee guida unitarie sono ricomprese le seguenti voci:
a) prezzi del biglietto d'ingresso, laddove previsto;
b) requisiti per usufruire di sconti e promozioni;
c) orari di visita;
d) periodi di chiusura.
Art. 9
Vigilanza e sanzioni1. La Regione, gli enti locali e l'Agenzia, pur nel rispetto dell'autonomia gestionale dei beni, effettuano controlli e verifiche sulla corretta conservazione dei beni, sulla buona gestione degli stessi e sulla conservazione dello stato di sicurezza e agibilità dei luoghi.
2. Ai fini della presente disposizione per "buona gestione" si intende il rispetto dei parametri fissati dal protocollo d'intesa.
3. Le verifiche, che si svolgono in modo sistematico su tutto il territorio per ottenere una mappatura completa, si effettuano attraverso controlli diretti, l'acquisizione di segnalazioni dirette e attraverso i confronti tra i dati di afflusso, le segnalazioni, i suggerimenti e le misure di gradimento dei servizi effettuate dai visitatori.
4. Laddove emergano disservizi e inadempienze si richiamano le autorità competenti a intervenire per l'immediato ripristino delle condizioni per l'ottimale fruibilità del bene. In caso di reiterati disservizi e inadempienze si richiamano gli enti locali che hanno affidato la gestione dei beni predisponendo le procedure per sostituzione della cooperativa o di chi ha ricevuto incarico di gestione.
5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla legge ove le violazioni costituiscano reato.
Art. 10
Premi e incentivi1. I finanziamenti regionali sono distribuiti sulla base delle reali esigenze e del merito.
2. Ai fini della presente disposizione il merito si valuta in base alla qualità dei servizi prestati e ai risultati di gestione. L'aumento del flusso turistico, soprattutto destagionalizzato, le indicazioni di gradimento favorevole dei servizi rilasciate dai visitatori e il mantenimento dei parametri indicati nel protocollo d'intesa sono indicatori privilegiati per valutare una buona gestione del bene.
3. Sono erogati premi da investire in mezzi per migliorare la buona gestione del bene, per gli enti, cooperative o consorzi che ogni anno attestino il più considerevole aumento in percentuale dei flussi di ingresso rispetto all'anno precedente.
4. Si incentiva il rinnovo dell'incarico della gestione per tutti gli enti e cooperative che, a fine mandato, dimostrino il buon operato e risultati ottimali di gestione come aumento dei flussi d'ingresso e dati di gradimento dei visitatori.
Art. 11
Misure cautelari1. La Regione e l'Agenzia si impegnano a verificare e assicurare che le cooperative e gli enti che gestiscono i beni non si trovino ad affrontare dei periodi di scopertura finanziaria in attesa del rinnovo delle convenzioni. Laddove questo avvenga, adottano misure cautelari e urgenti affinché non sia impedito l'accesso e la visita ai beni.
Capo IV
Misure per la promozione turisticaArt. 12
Raccolta dati1. L'Agenzia realizza un sistema informatizzato che raccoglie in tempo reale i dati sull'afflusso dei visitatori e, all'uscita, la misura del loro gradimento sulla gestione dei servizi e l'indicazione di disservizi e suggerimenti.
Art. 13
Portale internet1. L'Agenzia dispone la creazione di un portale internet che contenga:
a) informazioni di contatto centralizzato e unitario per tutti i beni;
b) informazioni dettagliate su tutti i beni di interesse storico archeologico della Sardegna e sulle modalità di visita;
c) i dati sull'afflusso dei visitatori raccolti in tempo reale da un sistema informatizzato che, all'uscita dei visitatori, raccolga e documenti la misura del loro gradimento sulla gestione dei servizi, l'indicazione di disservizi e suggerimenti;
d) un settore dedicato alla trasparenza amministrativa con l'indicazione dei finanziamenti percepiti dall'ente o cooperativa che ha in gestione il bene;
e) sconti e promozioni;
f) eventi;
g) simboli che contraddistinguano per ciascun bene la carente, buona o eccellente gestione attribuiti in base ai dati di auto qualifica sulla base dei parametri del protocollo d'intesa e di quelli raccolti nel sito;
h) tutte le strutture ricettive nelle vicinanze del bene;
i) ogni altra informazione utile alla promozione turistica.2. Attraverso un concorso di idee che premi la maggior funzionalità al minor prezzo, è attivato un sistema informatico che consenta di aggiornare in tempo reale un miniquestionario da parte di tutti i visitatori dei luoghi di interesse storico archeologico che consenta la verifica dell'afflusso e della misura di gradimento dei servizi resi.
3. L'Agenzia dispone, inoltre, l'attivazione di un numero verde contattando il quale è possibile avere tutte le informazioni turistiche necessarie per poter visitare i beni (come raggiungerli, dove poter soggiornare, orari di apertura, prezzo del biglietto, ecc.).
4. L'Agenzia promuove corsi di formazione e misure di incentivazione per stimolare tour operator e guide turistiche a promuovere la Sardegna come meta culturale e di itinerari archeologici alternativi a quelli tradizionali al fine di ridistribuire il turismo sia nel tempo che nello spazio.
Art. 14
Pubblicazione1. L'Agenzia dispone la creazione di una pubblicazione con periodicità annuale con gli stessi contenuti del sito internet di cui all'articolo 13.
Art. 15
Pannelli informativi1. È incentivato il collocamento di pannelli informativi presso ciascun sito archeologico che contengano:
a) tabelle descrittive dei beni con le informazioni storiche;
b) informazioni sugli orari di visita, chiusura e costi del biglietto d'ingresso se è previsto;
c) il numero verde dell'Agenzia, il sito internet, i numeri di telefono dei gestori e/o le guide turistiche.2. Sono predisposti incentivi per l'installazione di pannelli interattivi, visite virtuali e ricostruzioni animate della mutazione dei luoghi nelle diverse epoche storiche.
Art. 16
Carta del patrimonio storico archeologico sardo1. È istituita una carta del patrimonio storico archeologico sardo che permetta, con un pagamento unico ed entro periodi stabiliti, l'accesso ai beni custoditi da enti locali, cooperative e consorzi che hanno in gestione i beni che intendano aderire all'iniziativa.
Art. 17
Itinerari turistici alternativi1. L'Agenzia e la Regione adottano strumenti per incentivare i tour operator alla promozione di itinerari turistici alternativi quali quelli a carattere archeoastronomico e misterioso.
2. L'Agenzia promuove gli itinerari turistici di cui al comma 1 attraverso strumenti pubblicitari, convegni e corsi di formazione per le guide turistiche.
Art. 18
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 900.000 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti
2011 euro 900.000
2012 euro 900.000
2013 euro 900.000
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2011 euro 900.000
2012 euro 900.000
2013 euro 900.000
mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2) della tabella A allegata alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011).3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.