CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 253
presentata dai Consiglieri regionali
SANJUST - DIANA Mario - MURGIONI - LADU - AMADU - RODIN - LAI - PERU - PIRAS - DE FRANCISCI - RANDAZZO - GRECO - TOCCO - CAMPUS - ZEDDA Alessandra - CONTU Mariano Ignazio - PITTALIS - PITEA - LOCCI - GALLUS
il 17 febbraio 2011
Istituzione del Fondo di opportunità per i giovani
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'obiettivo proposto in questa legge è quello di facilitare l'accesso allo studio. Sappiamo che il proseguimento della carriera scolastica è reso spesso arduo dalle difficili condizioni economiche familiari.
Attraverso la presente legge si vuole offrire, ai giovani studenti, l'ausilio di un assegno di merito attraverso l'istituzione di un Fondo di opportunità, il quale assumerà poi il ruolo di un reddito annuale che potrà crescere in base alle capacità dello studente, offrendogli dunque l'opportunità di intraprendere la carriera che desidera senza precludere nessuna opzione.
Il Fondo di opportunità potrebbe così rappresentare uno strumento di chiaro carattere incentivante per gli studenti meritevoli; avrebbe inoltre come fine quello di combattere gli elevati tassi di inattività dei giovani sardi.
L'alto tasso di abbandono scolastico è sicuramente uno dei problemi cardine della scuola sarda.
Nell'Isola il 22,9 per cento dei giovani abbandona prematuramente gli studi. Il numero degli studenti attualmente frequentanti le scuole sarde è di 216 904, suddivisi in 1.320 classi e 28.595 alunni per quanto riguarda la scuola dell'infanzia; 2.262 classi per 45.137 alunni appartenenti alle scuole di primo grado, e infine 3.726 classi contenenti 77.091 alunni per le superiori. A queste cifre va a sommarsi un totale di 4.306 alunni portatori di handicap che porta la popolazione scolastica a 221.300 unità.
Obiettivo del fondo è anche quello di ridurre l'alto tasso di abbandono scolastico.
Secondo uno studio condotto dall'osservatorio sui talenti presso l'Istituto Cattaneo, risulta che su 700 tra i diplomati più bravi in Italia, circa 60 non hanno intrapreso gli studi universitari. Risulta sconcertante il fatto che la maggioranza dei rinunciatari siano ragazzi appartenenti a famiglie dal reddito medio-basso e che il loro abbandono sia semplicemente di natura economica.
Come mostra un'approfondita ricerca sulla povertà in Italia condotta dall'Istat, la presenza di figli all'interno della famiglia si associa a un disagio economico superiore alla media. L'incidenza di povertà risulta infatti pari al 14 per cento tra le coppie con due figli e al 22,8 per cento tra quelle con almeno tre, percentuali che salgono rispettivamente al 15,5per cento e al 27 per cento se i figli sono minori, contro una media nazionale dell'11 per cento.
La situazione delle famiglie italiane appare dunque particolarmente penalizzata se si guarda soprattutto a quelle con figli piccoli.
Il fondo darebbe l'opportunità di ridurre in modo sostanziale i costi di carattere universitario gravanti sul bilancio familiare.
Introduce inoltre due importanti novità. Da una parte afferma la centralità del bambino come soggetto vero e proprio svincolandolo dal nucleo familiare.
In secondo luogo, il criterio dell'intervento non è meramente assistenziale, ma legato piuttosto al merito dell'individuo. Il giovane in questo modo si sentirà non più supportato dalla pubblica amministrazione perché "povero", bensì perché meritevole.
Tra i benefici prodotti, sulla base di altre esperienze, si possono riscontrare: l'aumento delle iscrizioni universitarie, la mobilità fisica, l'imprenditoria giovanile.
L'articolo 1 istituisce nella Regione il Fondo di opportunità per i giovani attraverso l'apertura di un conto per ogni bambino che nascerà, di cui solo lui potrà disporre al conseguimento del diploma di maturità o della laurea.
L'articolo 2 stabilisce le modalità e i quantitativi che dovranno essere versati annualmente nel fondo personale e l'emanazione di un regolamento attuativo per la gestione dello stesso.
L'articolo 3 consente che anche i privati possano alimentare il fondo, stabilendo le cifre massime possibili.
L'articolo 4 stabilisce le forme e i criteri di erogazione del fondo al termine del ciclo minimo di studi stabilito.
L'articolo 5 disciplina i criteri di erogazione durante i corsi universitari e dopo il conseguimento della laurea.
L'articolo 6 prevede che il fondo possa essere gestito da istituti bancari, previa la definizione di precisi vincoli sulla gestione di base delle condizioni del conto e sulla restituzione alla Regione delle quote inutilizzate, così da alleggerire la Regione dal gravoso compito nella gestione del fondo stesso.
L'articolo 7 stabilisce la copertura finanziaria necessaria per l'attivazione di questa legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna dà corso al Fondo di opportunità per i giovani, disciplinando l'istituzione di un conto per ogni bambino che nascerà, di cui solo lui dispone al conseguimento del diploma di maturità o del diploma di laurea.
Art. 2
Modalità di costituzione del fondo1. Il fondo è acceso versando alla nascita una somma fissa quantificata in euro 1.000.
2. Lo stesso conto è alimentato di anno in anno con una somma, quantificata in euro 600, uguale per tutti fino al superamento della quinta elementare.
3. Dalla frequenza delle scuole medie in poi, l'erogazione sul fondo è strettamente connessa al merito rilevabile dalla partecipazione scolastica e dai risultati conseguiti, che può arrivare fino a un massimo di euro 1.400 all'anno.
4. La Regione emana un regolamento attuativo che prevede opportune correzioni in base al reddito della famiglia, fermo restando che la somma annuale non può mai essere pari a zero per i ragazzi meritevoli.
5. Il regolamento di cui al comma 4 prevede il bilanciamento fra merito ed equità e stabilisce le modalità di erogazione della somma maturata al termine del secondo ciclo superiore, che è commisurata alle opportunità di crescita personale e professionale che il giovane decide di intraprendere.
Art. 3
Modalità per l'intervento di privati1. Il fondo può essere alimentato anche da somme versate da privati, fino a un massimo di euro 2.000 l'anno.
2. Il fondo può essere integrato da un prestito agevolato fino ad un massimo corrispondente alla somma maturata in quel momento.
3. La cifra massima accumulabile è parzialmente corretta dai criteri di reddito e tali correzioni, che possono seguire vari schemi, sono stabilite all'interno del regolamento attuativo.
Art. 4
Condizioni per l'erogazione1. L'erogazione della somma maturata nel fondo è condizionata al conseguimento di un diploma di scuola superiore.
2. Gli studenti che non proseguono, conseguita la maturità, gli studi universitari, ricevono il 40 per cento della somma dei contributi pubblici accumulata nel fondo e il 100 per cento dei contributi privati aggiunti.
Art. 5
Modalità per l'erogazione1. L'iscrizione all'università o a corsi post-diploma prevede un'ulteriore quota del fondo sotto forma di stipendio mensile quantificabile nel 15 per cento per ogni anno di corso, per un periodo di tre anni, dopo i quali è obbligatorio il conseguimento della laurea.
2. Un ulteriore 15 per cento è versato al conseguimento di laurea, diploma o altro titolo di specializzazione professionale.
3. Le cifre non distribuite finanziano i nuovi ingressi.
Art. 6
Gestione del fondo e partnership1. Per la gestione del fondo di cui all'articolo 2, il regolamento prevede collaborazioni e partnership con banche private previa definizione di precisi vincoli sulla gestione di base delle condizioni del conto e sulla restituzione alla Regione delle quote inutilizzate.
Art. 7
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 13.500.00 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti modifiche:
in aumento
UPB S02.01.004
Istruzione dell'obbligo superiore
2011 euro 13.500.000
2012 euro 13.500.000
2013 euro 13.500.000
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente
2011 euro 13.500.000
2012 euro 13.500.000
2013 euro 13.500.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011).3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S02.01.004 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.