CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 251

presentata dai Consiglieri regionali

SANJUST - DIANA Mario - MURGIONI - AMADU - LADU - RODIN - LAI - PERU - PIRAS - DE FRANCISCI - RANDAZZO - GRECO - TOCCO - CAMPUS - ZEDDA Alessandra - CONTU Mariano Ignazio - PITTALIS - PITEA - LOCCI - GALLUS

il 17 febbraio 2011

Istituzione del programma denominato "Affitti di emancipazione per i giovani"

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Attraverso questa proposta di legge si intende affrontare e cercare di risolvere il problema ormai noto dell'affitto casa, che incide in modo sproporzionato sul bilancio di un giovane che si trova ad intraprendere un nuovo percorso professionale nel caso in cui questo lo porti ad uscire dal nucleo familiare d'origine.

È bene ricordare che per un giovane che si affaccia nel mondo del lavoro, privo di un supporto familiare alle spalle, l'acquisto della casa diventa un obiettivo a lungo termine difficile da raggiungere; risulta dunque urgente reperire un'abitazione in affitto. Prendendo in considerazione il fatto che per l'incentivazione nell'investimento dell'acquisto di una casa per giovani coppie è già in vigore una specifica normativa, per un giovane che deve invece intraprendere la propria carriera lavorativa prevedendo l'esigenza di spostarsi qualora ne abbia bisogno, la Regione introduce un programma denominato "Affitto di emancipazione" che consente al suddetto giovane di poter accedere ad un supporto anche in caso di lavoro che richiede una mobilità.

Com'è noto, il peso dell'affitto è molto costoso soprattutto in determinate città; questo non può precludere una rinuncia alla carriera che un giovane desidera solo perché il costo della vita risulta inaccessibile.

Spesso i giovani sono portati a rinunciare proprio per cause di questa entità, il che comporta pesanti conseguenze per quegli aspetti che riguardano lo sviluppo e la mobilità sociale.

Nel nostro paese i ragazzi si spostano ancora troppo poco quando sono agli inizi della loro carriera. Il restare "inchiodati" al loro comune di origine limita pesantemente l'opportunità di crescita professionale. Secondo un indagine dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) su un numero campione di giovani il 30 per cento non è disposto a lavorare fuori dal proprio comune, mentre il 45 per cento accetta l'idea di spostarsi in un comune diverso a patto di rientrare a dormire a casa la sera.

Il grande problema è dato dunque dal dormire fuori casa in quanto implicherebbe la spesa di un'altra abitazione, le bollette, il cibo, i trasporti.

È questa la ragione per la quale molti giovani si accontentano di lavori mediocri nonostante le capacità reali che consentirebbe loro di crescere e sviluppare tutto il loro talento. Rinuncia gravosa non solo per l'individuo in sé, ma per il paese intero.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il ritardo nel raggiungimento dell'autonomia da parte dei giovani al termine degli studi. Secondo i dati a nostra disposizione l'età in cui si riesce a rendersi autonomi è sempre più alta, tanto da superare oramai i 30 anni.

Questo dato è spesso erroneamente imputato a fattori di carattere culturale che riguarderebbero il tradizionale atteggiamento protettivo delle famiglie. Andrebbe piuttosto individuato nel peggioramento dei fattori di origine economica.

Attraverso l'analisi dei dati Istat notiamo un incremento del 30 per cento nelle donne e del 20 per cento negli uomini per quanto riguarda i giovani che vivono con i genitori. Analizzando più concretamente possiamo notare che nel 1981 le donne di età compresa fra 20-24 anni che vivevano in casa erano il 55,2 per cento, nel 1993 sono salite al 78,9 per cento, nel 2006 all'84,9 per cento. Gli uomini della stessa fascia d'età toccano il 91,6 per cento. Per quanto riguarda la fascia tra 25-29 gli uomini nel 1981 erano il 39,9 per cento nel 2006 arrivano al 68,5 per cento. Nella fascia tra i 30-34 anni, nel 2006 le donne sono il 20,8 per cento gli uomini il 41,1 per cento.

Questa proposta di legge consta di 6 articoli.

Il primo richiama la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sostegno ai giovani, all'avvio di un programma denominato "affitti di emancipazione per i giovani".

L'articolo 2 reca indicazioni relativamente alle modalità e alle caratteristiche richieste per l'accesso al programma.

L'articolo 3 prevede che nel programma possano essere inseriti giovani, residenti in Sardegna, che per la carriera lavorativa sono costretti a trasferirsi temporaneamente in città ubicate in altre regioni del territorio nazionale.

L'articolo 4 norma le possibilità di cumulo, o i divieti, rispetto ad altre agevolazioni sulla materia.

L'articolo 5 prevede esoneri e/o agevolazioni per i proprietari di immobili affittati a giovani inseriti nel programma.

L'articolo 6 reca la norma per la copertura finanziaria di questo testo di legge.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sostegno ai giovani, disciplina un programma denominato "Affitti di emancipazione per i giovani", in seguito definito programma, consistente nell'erogazione di un assegno mensile per i giovani lavoratori che vivono fuori dal nucleo familiare.

2. Il programma prevede l'erogazione di 200 euro mensili per un periodo massimo di 3 anni e un prestito, valido solo per il primo mese, corrispondente a 600 euro da utilizzare per la caparra dovuta all'atto della stipula del contratto di locazione. Tale somma è restituita al termine del contratto di locazione o al termine dell'erogazione della prestazione.

3. L'assegno è diretto ai giovani residenti in Sardegna, di età compresa tra i 22 e 30 anni, lavoratori, che vogliono rendersi autonomi dal nucleo familiare di origine.

 

Art. 2
Requisiti

1. Per poter accedere al programma di cui all'articolo 1 il giovane documenta di essere titolare di un reddito massimo annuale di 23 mila euro lordi.

2. Il beneficiante non deve essere proprietario di alcun immobile o titolare di un patrimonio personale superiore a 110.000 euro.

3. L'accesso al contributo è possibile solamente a chi è titolare di un regolare contratto di locazione il cui canone è corrisposto mensilmente sul conto corrente del locatario dove è domiciliato lo stesso canone.

4. Sono vietati i contratti di locazione stipulati tra parenti fino al secondo grado.

 

Art. 3
Estensione dei beneficiari

1. Al programma possono accedere anche i giovani, residenti in Sardegna, per i quali l'inizio della propria carriera lavorativa potrebbe comportare anche l'esigenza di spostarsi, temporaneamente per non più di un anno, in altre città ubicate in altre regioni del territorio nazionale.

 

Art. 4
Cumulo

1. Il programma sostituisce le attuali detrazioni per gli affitti ai giovani e può essere cumulato con le detrazioni riconosciute a favore degli inquilini di case adibite ad abitazione principale riconfermate dalla normativa vigente.

2. L'agevolazione si accompagna ad un contributo fiscale per i proprietari che affittano i loro immobili ai giovani inseriti nel programma.

 

Art. 5
Agevolazione dell'affitto

1. Il beneficio di cui alla presente legge si accompagna ad una agevolazione speciale per i proprietari che affittano casa ai giovani inseriti nel programma. Tale agevolazione consiste:
a) nell'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse sul canone d'atto per i giovani inseriti nel programma;
b) nell'introduzione di una cedola secca del 20 per cento per i proprietari di immobili affittati ai giovani di età inferiore a 35 anni.

 

Art. 6
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 10.000.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti modifiche:

in aumento

UPB S05.03.004
Interventi a favore dei lavoratori e loro associazioni
2011 euro 10.000.000
2012 euro 10.000.000
2013 euro 10.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente
2011 euro 10.000.000
2012 euro 10.000.000
2013 euro 10.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011).

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S05.03.004 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.