CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 250
presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - VARGIU - FOIS - MELONI Francesco - MULA
il 15 febbraio 2011
Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), recante norme sul riordino del settore termale, ha previsto che le regioni possano, nell'ambito delle proprie competenze, promuovere e supportare la valorizzazione del patrimonio idrotermale ricettivo e delle risorse naturali dei territori termali. È pertanto necessario che la Regione intervenga a pianificare e rilanciare un settore finora trascurato e sicuramente sottostimato, dal punto di vista delle opportunità che può offrire sul piano economico ed occupazionale. Gli studi effettuati negli scorsi anni hanno, infatti, accertato che ogni milione investito dallo Stato nel settore termale produce un ritorno fiscale a breve termine di quattro milioni soltanto per l'IVA ed un indotto di 12 - 13 milioni nell'economia del territorio.
Abbiamo, inoltre, la necessità di incrementare, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, il numero delle presenze turistiche in Sardegna cercando di potenziare la destagionalizzazione del turismo e lo sviluppo delle zone interne in considerazione del fatto che circa il 95 per cento delle presenze turistiche nell'Isola si concentra nei mesi di luglio e agosto, e si distribuisce, per la quasi totalità lungo le coste. L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di portare in Sardegna anche un turista diverso da quello che sceglie solo le spiagge e le più famose località costiere, perché possa apprezzare anche le tante ricchezze enogastronomiche, archeologiche, ambientali e paesaggistiche meritevoli anch'esse di essere conosciute. I Comuni di Benetutti, Bultei, Fordongianus, S. Maria Coghinas, Sardara e Viddalba presentano nei loro territori importanti risorse termali, le quali necessitano di azioni mirate e programmate volte allo sviluppo economico sociale a beneficio dell'intero territorio regionale sardo.
La presente proposta di legge intende, pertanto, colmare una lacuna promuovendo e valorizzando le iniziative tese allo sviluppo e al miglioramento delle attività termali ed idropiniche, nonché delle strutture ricettive ed alberghiere, ed in particolare incentivando le attività di ricerca e di coltivazione delle acque minerali e naturali. Si intende fornire delle linee generali per la definizione di un progetto di sviluppo del sistema termale in Sardegna che parta dalle comunità locali che presentano nei loro territori tale fenomeno, al fine di attivare dei meccanismi virtuosi che consentano forme di gestione efficienti delle strutture termali, che portino alla creazione di nuove opportunità per l'offerta turistico-ricettiva e non solo, permettendo di contribuire in maniera decisa allo sviluppo economico sociale dei territori interessati. Il progetto persegue il primario obiettivo di garantire delle importanti ricadute sui territori di riferimento attraverso la creazione di imprese, cooperative e quanto altro possa essere necessario al fine di servire le esigenze legate allo sviluppo economico. Il sistema termale, inoltre, sarà il perfetto partner del turismo golfistico, che appare sempre più orientato a caratterizzare le politiche di sviluppo turistico regionale nelle strategie di governo.
Alcuni aspetti caratterizzanti della proposta di legge sono:
- la creazione di una rete tra i centri termali sardi che possa garantire alle amministrazioni coinvolte e ai soggetti operanti nelle attività una più efficace azione di promozione e di attrazione dei flussi turistici e contribuire alla crescita demografica, all'aumento delle presenze e all'incremento della spesa turistica, all'aumento occupazionale ed in generale dell'indotto economico;
- il rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra le amministrazioni comunali coinvolte e tra i soggetti pubblico-privati che contribuiscono allo sviluppo del progetto per il raggiungimento della creazione di una industria del termale, con la creazioni di posti di lavoro e la nascita di nuove realtà imprenditoriali inedite.In particolare, il titolo I definisce l'oggetto e le finalità della presente proposta di legge.
Il titolo II reca le disposizioni in materia di rilascio dei permessi di ricerca, di rilascio delle concessioni per la coltivazione dei giacimenti delle acque minerali naturali, di sorgente e termali.
Il titolo III disciplina l'utilizzazione e l'immissione in commercio.
Il titolo IV prevede l'adozione di un Piano regionale delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, di norme regolamentari e l'istituzione della Consulta dei comuni termali.
Il titolo V reca le disposizioni in materia di controlli e sanzioni.
Il titolo VI prevede le agevolazioni per le attività idrotermali consistenti in contributi in conto capitale in un'unica soluzione ovvero contributi pluriennali della durata massima di 10 anni.
Il titolo VII infine contiene le norme finanziaria e transitorie.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalità1. La presente legge protegge e valorizza le risorse idrotermali ai fini della salute della popolazione, della salvaguardia ambientale e dello sviluppo economico e turistico della Sardegna.
2. La presente legge, in conformità ai principi sanciti dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale):
a) disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione di acque minerali naturali, di sorgente e termali, riconosciute o riconoscibili, esistenti nel territorio della Regione;
b) disciplina gli aspetti sanitari e terapeutici delle risorse idrotermali;
c) promuove la qualificazione e la valorizzazione delle risorse naturali e delle attività termali, del patrimonio urbanistico-ambientale, ricettivo, storico-artistico, del tempo libero e delle attrezzature complementari, con incentivi ai comuni, alle aziende termali ed agli operatori turistici.3. Le acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale e le relative pertinenze costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.
Art. 2
Definizioni1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) acque minerali naturali: le acque provenienti da falda o giacimento sotterraneo di caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente con proprietà favorevoli alla salute riconosciute ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali);
b) acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente e che hanno origine da una falda o giacimento sotterraneo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 105/1992, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE);
c) acque termali: le acque minerali naturali riconosciute a fini terapeutici, ai sensi del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini);
d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati dall'articolo 3 della legge n. 323 del 2000, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali, centri medico-riabilitativi a regime residenziale in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente;
e) comuni termali: i comuni nel cui territorio insistano fenomeni di idrotermalismo; i comuni termali, entro novanta giorni dall'approvazione del piano regionale delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, di cui all'articolo 35, devono dotarsi di un piano locale di settore.
Capo II
Ricerca e coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termaliArt. 3
Permesso di ricerca1. La ricerca delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è consentita solo a chi è munito del relativo permesso. Il permesso di ricerca ha per oggetto:
a) lo studio del bacino idrogeologico delle sorgenti o delle falde acquifere che si intende captare;
b) la realizzazione di scavi, sondaggi esplorativi e di ogni altra indagine atta ad accertare le caratteristiche degli acquiferi e delle acque rinvenute;
c) la rimessa in pristino dello stato dei luoghi oggetto dei lavori di ricerca, se necessaria.2. Il permesso di ricerca non è accordato per un'area superiore a duecento ettari. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi purché nel complesso non sia superato il limite dei quattrocento ettari.
3. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 2, la superficie accordata può essere ridotta o ampliata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare del permesso. L'istanza di ampliamento è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.
4. La durata del permesso di ricerca ha validità fino a tre anni a decorrere dalla data del rilascio e può essere prorogata, previa istanza motivata del titolare, fino ad un massimo di un anno. L'istanza di proroga è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.
5. Il titolare del permesso di ricerca notifica il relativo provvedimento ai proprietari o ai possessori a qualunque titolo dei terreni interessati dai lavori di ricerca almeno trenta giorni prima del loro inizio.
6. Il titolare del permesso di ricerca presenta alla Regione una relazione di fine ricerca contenente i dati tecnici e la documentazione relativa alle spese sostenute ed alle opere eseguite per le finalità di cui all'articolo 11, comma 3.
Art. 4
Istanza per il rilascio del permesso1. Il permesso di ricerca è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta purché, in relazione agli investimenti programmati, abbia la necessaria idoneità tecnica ed economica.
2. L'istanza è presentata al dirigente del Servizio regionale competente in materia di acque minerali naturali, di sorgente e termali, di seguito dirigente del Servizio regionale, allegando, ai fini di cui al comma 1, il programma di ricerca e dei relativi investimenti, nonché ogni altra documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 37.
3. L'istanza di rilascio del permesso è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio dei comuni interessati. La pubblicazione é preceduta dall'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) a spese del richiedente.
Art. 5
Istanze concorrenti per il rilascio del permesso1. Più istanze di rilascio sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresì presentate, pena l'inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'albo pretorio effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
Art. 6
Rilascio del permesso1. Il permesso di ricerca è rilasciato dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto delle previsioni del piano di cui all'articolo 35.
2. Il rilascio del permesso di ricerca è subordinato all'acquisizione del parere espresso dai comuni interessati per territorio. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede indipendentemente dall'acquisizione.
3. Il provvedimento contiene:
a) l'individuazione e l'estensione della superficie accordata in permesso e la durata del permesso stesso;
b) la determinazione del diritto annuo da corrispondere ai sensi dell'articolo 29, comma 1, e la determinazione del deposito cauzionale di cui all'articolo 7.4. Il permesso di ricerca può contenere eventuali prescrizioni e limitazioni.
5. Il dirigente del Servizio regionale può disporre, con atto motivato, il diniego del permesso di ricerca e può sospendere, per il tempo necessario, i permessi di ricerca già rilasciati per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, oppure a seguito di istanza motivata del titolare.
Art. 7
Deposito cauzionale1. Il titolare del permesso di ricerca entro un mese dalla notifica del rilascio versa in favore della Regione un deposito cauzionale vincolato per l'intero periodo di durata del permesso mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo pari al 10 per cento della spesa indicata nel programma di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 8
Cessazione del permesso di ricerca1. Il permesso di ricerca cessa, oltre che per la scadenza del termine di durata, nei seguenti casi:
a) rinuncia;
b) decadenza;
c) revoca.2. La dichiarazione di rinuncia è presentata al dirigente del Servizio regionale, per iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non è sottoposta a condizioni. Resta fermo l'obbligo relativo al pagamento del diritto annuo di cui all'articolo 29, comma 1, relativo all'annualità in corso.
3. Il dirigente del Servizio regionale pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca nei seguenti casi:
a) il titolare non ha dato inizio ai lavori di ricerca nei termini stabiliti o i lavori sono stati sospesi da oltre tre mesi senza giustificato motivo;
b) il titolare ha utilizzato in qualsiasi forma le acque captate o ha violato le prescrizioni e le limitazioni imposte;
c) il titolare non ha provveduto al pagamento del diritto annuo.4. La decadenza dal permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, diritto a rimborsi, compensi o indennità. Essa è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, previa contestazione dei relativi motivi all'interessato, il quale può presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi quindici giorni.
5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il dirigente del Servizio regionale può disporre la revoca del permesso di ricerca. La Regione provvede all'indennizzo delle spese sostenute.
Capo III
Disposizioni relative alle concessioniArt. 9
Concessione per la coltivazione dei giacimenti1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali naturali, di sorgente e termali che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), è subordinata al rilascio della relativa concessione.
2. È consentita, all'interno dell'area di concessione, la ricerca di altre acque minerali naturali, di sorgente e termali diverse dall'acqua oggetto della concessione, esclusivamente al titolare della concessione stessa. A tale attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, ad eccezione del comma 2.
3. Il titolare della concessione assicura l'ottimale gestione delle risorse accordate in concessione in funzione del bilancio idrogeologico del bacino interessato.
Art. 10
Istanza per il rilascio della concessione1. La concessione è rilasciata al comune interessato e che ne faccia richiesta purché, in relazione agli investimenti programmati, abbia la necessaria idoneità tecnica ed economica.
2. L'istanza è presentata al dirigente del Servizio regionale competente, allegando, ai fini di cui al comma 1, il programma degli investimenti che si intende realizzare per la coltivazione, l'utilizzazione, la tutela e la valorizzazione dell'acqua minerale naturale, di sorgente e termale e dei territori interessati, nonché ogni altra documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 37.
3. L'istanza di rilascio della concessione è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio dei comuni interessati per territorio dalla concessione. La pubblicazione é preceduta dall'avviso nel BURAS a spese del richiedente.
Art. 11
Istanze concorrenti per il rilascio
della concessione1. Più istanze di rilascio della concessione sono considerate concorrenti quando ricadono nella stessa area o presentano interferenza nelle aree richieste in concessione e risultano altresì presentate, pena l'inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'albo pretorio effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 3.
2. In caso di istanze concorrenti la concessione è rilasciata al comune che presenta la capacità tecnico-economica più idonea alla coltivazione e all'utilizzo delle acque ed il miglior programma di investimenti, tenendo conto delle ricadute per l'economia locale e della sostenibilità ambientale degli interventi. Le istanze sono valutate nel rispetto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 37. A parità di condizioni é preferito il titolare del permesso di ricerca che abbia presentato l'istanza di concessione entro trenta giorni dal provvedimento di riconoscimento rilasciato ai sensi dell'articolo 2. In subordine si applica il criterio della priorità nella presentazione dell'istanza.
3. Qualora la concessione venga accordata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto ad un'indennità a carico del concessionario corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per il riconoscimento ottenuto ai sensi dell'articolo 2, nonché al valore delle opere eseguite ed utilizzabili. L'ammontare dell'indennità è stabilito nel provvedimento di concessione sulla base della relazione di cui all'articolo 3, comma 6, ed è pagato entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Il concessionario, prima di iniziare i lavori, trasmette alla Regione l'attestazione dell'eseguito pagamento dell'indennità, o, in caso di mancata accettazione da parte del ricercatore, del deposito presso la Tesoreria regionale.
Art. 12
Rilascio della concessione1. La concessione è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto delle previsioni del piano di cui all'articolo 35.
2. Il rilascio della concessione è subordinato all'acquisizione del parere espresso dai comuni, dalle province interessate per territorio e dall'Autorità d'ambito. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede indipendentemente dall'acquisizione.
3. Il dirigente del Servizio regionale accerta, in sede istruttoria, che la coltivazione del giacimento non determini impatti significativi sullo stato quali-quantitativo delle risorse idriche presenti nel bacino interessato e che la superficie sia funzionale alla coltivazione e alla tutela del giacimento. La concessione è accordata per un'area non superiore di norma a duecento ettari.
4. L'area concessa può essere ampliata o ridotta per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare della concessione, ferma restando la durata stabilita nel provvedimento originario. L'istanza è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3.
5. Il provvedimento di concessione contiene:
a) la denominazione dell'acqua minerale naturale o di sorgente o termale, l'individuazione, l'estensione dell'area di concessione, la durata della concessione;
b) la quantità massima di acqua estraibile e l'eventuale regime dei prelievi;
c) l'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 23;
d) l'ammontare dei diritti annuali e del deposito cauzionale di cui agli articoli 29 e 14;
e) l'ammontare dell'indennità di cui all'articolo 11, comma 3;
f) eventuali prescrizioni e limitazioni.6. La concessione prevede l'eventuale partecipazione del concessionario a interventi, azioni e misure finalizzate alla tutela del giacimento da attuare all'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo 23, comma 3, e il pagamento di eventuali indennità dovute ai proprietari dei terreni ricompresi all'interno delle zone di rispetto.
7. Al provvedimento di concessione è allegato lo schema della convenzione di cui all'articolo 13.
Art. 13
Convenzione1. L'esercizio della concessione è subordinato alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e il concessionario redatta secondo lo schema allegato al provvedimento di concessione. La convenzione è sottoscritta entro tre mesi dall'adozione del provvedimento di concessione.
2. La convenzione contiene:
a) le modalità di coltivazione e di utilizzazione delle acque del giacimento;
b) le modalità per la valorizzazione e la tutela delle acque;
c) le modalità di realizzazione del programma degli investimenti di cui all'articolo 10, comma 2;
d) le modalità di installazione degli strumenti di misurazione e monitoraggio dei principali parametri idrogeologici della falda, delle acque captate e utilizzate;
e) le modalità di rilevazione, di archiviazione e di comunicazione al Servizio regionale competente dei dati di cui alla lettera d);
f) le modalità concernenti la realizzazione e gestione di fonti o appositi erogatori di acqua fuori dagli stabilimenti di utilizzazione per il libero attingimento;
g) la predisposizione di piani di emergenza per fronteggiare situazioni di pericolo per la qualità delle acque.
Art. 14
Deposito cauzionale1. Il titolare della concessione, entro tre mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, versa in favore della Regione un deposito cauzionale vincolato per l'intero periodo di durata della concessione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo pari al 10 per cento della spesa indicata nel programma di cui all'articolo 10, comma 2, e comunque non superiore a euro 250.000.
Art. 15
Pertinenze1. Sono pertinenze del bene oggetto della concessione tutti i beni mobili ed immobili, anche se ubicati fuori dall'area oggetto della concessione, destinati alla captazione, alla canalizzazione, alla adduzione ed al contenimento delle acque oggetto della concessione, ivi compresi la denominazione dell'acqua e i terreni costituenti la zona di tutela assoluta di cui all'articolo 23, comma 2.
2. Tutti gli oneri per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze sono a carico del concessionario sino alla consegna delle stesse in caso di cessazione della concessione.
3. Presso il Servizio regionale competente è conservata la documentazione attestante lo stato di consistenza delle pertinenze relative a ciascuna concessione. I concessionari sono tenuti a comunicare ogni eventuale variazione delle pertinenze stesse con allegata la relativa documentazione.
Art. 16
Pubblica utilità1. Le opere necessarie per la ricerca, la captazione, la tutela e la salvaguardia del giacimento, la canalizzazione, l'adduzione ed il contenimento delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, sino al luogo di utilizzo, sono considerate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Art. 17
Rinnovo della concessione1. Il titolare della concessione può richiedere il rinnovo della stessa entro l'anno che precede quello di scadenza. Il dirigente del Servizio regionale provvede al rinnovo, sussistendo i presupposti previsti dalla presente legge, con le modalità di cui all'articolo 10 e all'articolo 12. Il dirigente, con provvedimento motivato, può disporre, per ragioni di pubblico interesse il diniego dell'istanza di rinnovo. Fino all'adozione del provvedimento conseguente all'istanza di rinnovo, rimangono in capo al titolare della concessione i diritti e gli obblighi stabiliti con la concessione.
2. La richiesta di rinnovo della concessione è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3.
3. In caso di mancata presentazione di richiesta di rinnovo della concessione o in caso di diniego di rinnovo il dirigente del Servizio regionale provvede all'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica mediante pubblicazione di un bando finalizzato all'individuazione di un nuovo concessionario.
Art. 18
Proroga della concessione1. Il titolare della concessione può richiedere, prima del rinnovo, la proroga della stessa al fine di realizzare nuovi ulteriori investimenti necessari per l'utilizzazione delle acque.
2. La richiesta di proroga della concessione è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3.
Art. 19
Cessazione1. La concessione oltre che per scadenza del termine cessa per:
a) rinuncia;
b) decadenza;
c) revoca.2. Il titolare, alla cessazione della concessione, deve custodire secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Servizio regionale il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze fino alla consegna alla Regione. Il dirigente del Servizio regionale all'atto delle consegna dispone sulla custodia del bene e delle relative pertinenze, fino a nuovo utilizzo, di norma, a favore dei comuni dove sono ubicati.
Art. 20
Rinuncia alla concessione1. Il concessionario che intende rinunciare alla concessione presenta al Servizio regionale competente espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione.
2. Il dirigente del Servizio regionale prende atto della rinuncia e dispone in ordine agli adempimenti necessari alla presa in consegna e all'eventuale affidamento in custodia del bene.
3. Qualora il rinunciante abbia alterato lo stato del bene oggetto della concessione e relative pertinenze è obbligato a ripristinare le condizioni preesistenti a sua cura e spese ed in conformità alle eventuali disposizioni impartite dal dirigente del Servizio regionale con il provvedimento di cui al comma 2.
Art. 21
Decadenza1. Il dirigente del Servizio regionale pronuncia la decadenza dalla concessione nei casi in cui il concessionario:
a) non ha adempiuto agli obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione;
b) non ha corrisposto i diritti annui di cui all'articolo 29;
c) non ha sottoscritto la convenzione ai sensi dell'articolo 13;
d) non ha ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 13;
e) ha interrotto la coltivazione e l'utilizzazione delle risorse accordate in concessione senza giustificato motivo;
f) ha ceduto la concessione senza la previa autorizzazione;
g) non ha conseguito le necessarie autorizzazioni all'utilizzo della risorsa;
h) non è in possesso dei requisiti necessari a seguito di quanto stabilito all'articolo 26.2. Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità.
Art. 22
Revoca della concessione1. Il dirigente del Servizio regionale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, può disporre la revoca della concessione. Se la revoca comporta pregiudizi in danno del titolare della concessione, la Regione provvede al suo indennizzo.
Art. 23
Tutela dei giacimenti1. Il dirigente del Servizio regionale, previa acquisizione del parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) e nel rispetto delle norme regolamentari di cui all'articolo 37, individua all'interno dei bacini interessati le aree di salvaguardia al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque. Le aree di salvaguardia sono suddivise in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. La zona di tutela assoluta è costituita dalle aree immediatamente circostanti i pozzi e le sorgenti, è nella piena disponibilità del titolare della concessione ed è esclusivamente destinata alla protezione e gestione dell'opera di presa.
3. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta e può essere suddivisa in relazione alla locale situazione di vulnerabilità e rischio della risorsa, in zona di rispetto ristretta e allargata; al suo interno sono adottati vincoli e divieti all'insediamento di centri di pericolo e allo svolgimento di attività che possono recare pregiudizio alla quantità e qualità delle acque.
4. La zona di protezione è costituita dalla porzione di territorio ricadente all'interno dei bacini idrogeologici o delle previste aree di ricarica della falda; al suo interno possono essere adottate limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, agroforestali, turistici e zootecnici, che costituiscono centri di pericolo per le risorse idriche.
5. La Regione, le province e i comuni interessati recepiscono le aree di salvaguardia come individuate ai sensi del comma 1 e adeguano, nel rispetto delle norme regolamentari di cui all'articolo 37, i propri strumenti di programmazione territoriale e urbanistici entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel BURAS del provvedimento di concessione o del provvedimento di costituzione delle aree di salvaguardia. Nel caso di aree di salvaguardia ricadenti sul territorio di più comuni o province, la provincia competente o la provincia nel cui territorio ricade la maggior parte della stessa area assicura il necessario coordinamento.
6. I comuni, anche attraverso misure di compensazione urbanistica, prevedono la delocalizzazione o la messa in sicurezza degli insediamenti o delle attività preesistenti, che ricadono all'interno delle zone di rispetto di cui al comma 2, pregiudizievoli per la qualità delle acque.
7. I comuni competenti per territorio vigilano sul rispetto delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia ai sensi del presente articolo e irrogano ai trasgressori sanzioni amministrative pecuniarie da euro 600 a euro 6.000. L'entità della sanzione è proporzionata alla gravità della violazione, fermo restando il risarcimento del danno ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).
Art. 24
Titoli abilitativi1. Il titolare del permesso di ricerca o di concessione acquisisce i titoli abilitativi utili per la realizzazione delle opere necessarie alla ricerca, coltivazione e utilizzazione del bene oggetto della concessione, secondo le norme vigenti.
Art. 25
Trasferimento della concessione1. Il trasferimento dei diritti derivanti dalla concessione è subordinato alla disponibilità, da parte del subentrante, dei suoli e delle opere destinate all'esercizio della concessione ed all'autorizzazione del dirigente del Servizio regionale previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma degli investimenti di cui all'articolo 10, comma 2.
Art. 26
Trasformazioni e modifiche
della compagine societaria1. In caso di mutamento dei soci nelle società di persone o di cessione della maggioranza del capitale sociale nelle società di capitali, il dirigente del Servizio regionale verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge.
Art. 27
Cessione delle acque minerali naturali,
di sorgente e termali1. Il dirigente del Servizio regionale può autorizzare il titolare della concessione a cedere, in tutto o in parte, le acque minerali naturali, di sorgente e termali ad altro soggetto per gli usi individuati all'articolo 30, comma 1, lettere b), c) e d) e per gli usi termali.
Art. 28
Accesso ai fondi1. I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro dell'area del permesso di ricerca o della concessione non possono opporsi a lavori ed alle operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione, fermi restando i divieti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).
2. I proprietari ed i possessori dei fondi non possono opporsi al prelievo dell'acqua necessaria per le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche, proveniente da sorgenti o pozzi presenti nei fondi stessi.
3. È fatto obbligo ai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di risarcire i danni causati dalle operazioni e dai lavori minerari e versare, se richiesto dai proprietari dei fondi interessati, un deposito cauzionale.
Art. 29
Diritti annuali1. Il titolare del permesso di ricerca o di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali provvede al pagamento, a favore della Regione, di un diritto annuo proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o in concessione.
2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, il titolare della concessione di acqua, ad eccezione di quella esclusivamente destinata a cure termali, provvede al pagamento, a favore della Regione, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua comunque utilizzata.
3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti nella misura del 50 per cento per la quantità di acqua imbottigliata in contenitori di vetro.
4. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito con la legge finanziaria regionale.
5. A decorrere dall'esercizio 2012 il 20 per cento dei diritti di cui ai commi 1 e 2, è destinato alla salvaguardia e alla tutela delle risorse idriche, nonché alla valorizzazione e all'eventuale riqualificazione ambientale dei territori interessati dalla coltivazione dell'acqua.
6. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spesa, ad installare, possibilmente nel punto di captazione e comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici dei volumi della portata e della temperatura dell'acqua emunta.
Capo IV
Utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termaliArt. 30
Autorizzazione all'utilizzo ed all'immissione
in commercio1. Sono subordinati al possesso dell'autorizzazione:
a) l'impiego delle acque minerali naturali, di sorgente e termali per le attività di imbottigliamento;
b) l'impiego delle acque minerali naturali e di sorgente per la preparazione di bibite analcoliche;
c) l'impiego dell'acque termali per la preparazione di cosmetici;
d) la somministrazione in sito delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;
e) la miscelazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali proveniente da diverse opere di captazione.2. L'autorizzazione all'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è subordinata al possesso della relativa concessione.
Art. 31
Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie1. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie che prevedono l'utilizzo di acque minerali naturali e termali è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale in materia di sanità al titolare della concessione o al cessionario di cui all'articolo 27.
2. L'esercizio di attività sanitarie che prevedono l'utilizzo di acque minerali naturali e termali per scopi terapeutici è subordinato al possesso della relativa autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).
Art. 32
Rilascio dell'autorizzazione1. L'autorizzazione di cui all'articolo 30 è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale previo parere della Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. La ASL accerta che i locali e gli impianti destinati all'utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo d'inquinamento e da conservare all'acqua le caratteristiche originarie.
2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1 la ASL verifica che:
a) la sorgente o i pozzi di captazione siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;
b) la captazione, la canalizzazione, i serbatoi e le altre opere siano realizzati con materiali tali da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;
c) le condizioni di utilizzazione e in particolare gli impianti di lavaggio e di confezionamento soddisfino le esigenze igieniche;
d) i recipienti siano trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali, di sorgente e termali vengano alterate.3. L'autorizzazione contiene la denominazione dell'acqua minerale naturale, di sorgente e termale e il nome della località dello stabilimento.
4. L'autorizzazione può prevedere eventuali prescrizioni o limitazioni.
Art. 33
Denominazione1. Il nome della località da cui proviene l'acqua minerale naturale, di sorgente e termale fa parte della denominazione. È vietato attribuire la stessa denominazione ad acque diverse.
2. La denominazione dell'acqua o la sua modifica è subordinata a preventiva autorizzazione rilasciata dal dirigente del Servizio regionale.
Art. 34
Valorizzazione delle sorgenti di acqua termale1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge e dell'effettivo utilizzo del patrimonio termale la Regione promuove:
a) la realizzazione di studi, ricerche, progetti, interventi e iniziative finalizzate alla concessione, valorizzazione e utilizzo delle acque termali;
b) la realizzazione di parchi termali e di iniziative in materia di tempo libero e benessere comunque connesse alla presenza di sorgenti di acque termali;
c) il risanamento, la conservazione, la valorizzazione di sorgenti di acque non riconosciute ai sensi dell'articolo 2 e utilizzate dalle popolazioni locali secondo antichi usi e consuetudini, in particolare di quelle di interesse storico architettonico o culturale.
Capo V
Pianificazione regionaleArt. 35
Piano regionale delle acque minerali naturali, di sorgente e termali1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta una proposta di piano regionale delle acque minerali naturali, di sorgente e termali. La proposta di piano è trasmessa al Consiglio regionale che, sentita la Consulta dei comuni termali di cui all'articolo 36, la approva entro novanta giorni dal ricevimento.
2. Il Piano regionale delle acque minerali naturali, di sorgente e termali contiene:
a) prescrizioni ai fini di tutela e protezione delle risorse di cui alla presente legge;
b) localizzazione delle risorse idrotermominerali e relativa classificazione in base alle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche;
c) linee guida per la predisposizione da parte dei comuni termali dei piani locali di settore di cui all'articolo 2, lettera e).
Art. 36
Consulta dei comuni termali1. È istituita la Consulta dei comuni termali, organo consultivo della Regione, con la funzione di:
a) promuovere un utilizzo razionale e sostenibile delle acque minerali, termali e di sorgente e la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
b) sostenere lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati con attività di promozione e valorizzazione delle risorse.
Art. 37
Norme regolamentari1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.
2. In particolare stabilisce:
a) la disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di ricerca di cui all'articolo 6 e della concessione di cui all'articolo 12, inclusa la specificazione della documentazione di cui all'articolo 4, comma 2 e all'articolo 10, comma 2, nonché la disciplina del procedimento di revoca degli stessi;
b) i criteri per la valutazione della capacità tecnico-economica e del programma di investimenti di cui all'articolo 4, comma 2 e all'articolo 10, comma 2;
c) i criteri per la delimitazione e la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque minerali di cui all'articolo 23, nonché le modalità per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 6;
d) le procedure per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
e) le modalità e i criteri per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 29, comma 5;
f) le procedure e le modalità per il pagamento e la riscossione dei diritti annuali di cui all'articolo 29;
g) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione previste dall'articolo 41;
h) l'organizzazione e il funzionamento della Consulta dei comuni termali, di cui all'articolo 36;
i) i profili ed i percorsi formativi per il conseguimento delle qualifiche relative alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
Capo VI
Vigilanza, controlli e sanzioniArt. 38
Vigilanza e controllo1. Le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), sono esercitate dal dirigente del Servizio regionale.
2. I funzionari regionali incaricati delle funzioni di vigilanza, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), in applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, accedono alle proprietà pubbliche e private per procedere ai controlli, alle rilevazioni e a tutte le altre operazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti. Gli stessi funzionari possono richiedere, nell'esercizio delle funzioni esplicate, la necessaria assistenza alle forze di pubblica sicurezza.
3. Le funzioni di vigilanza sulle attività di utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali sono esercitate dalla ASL competente per territorio.
4. Alle acque minerali naturali, di sorgente e termali si applicano le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), limitatamente alle modalità da osservare per le denunce all'Autorità sanitaria o all'Autorità giudiziaria, per i sequestri da effettuarsi a tutela della salute pubblica e per la revisione di analisi.
Art. 39
Procedure di autocontrollo1. Ogni stabilimento di imbottigliamento è dotato di un piano di autocontrollo, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999).
Art. 40
Sanzioni1. I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi della normativa vigente.
2. Le sanzioni amministrative sono inflitte con riferimento alla fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:
a) ricerca di acque minerali naturali, di sorgente e termali senza il permesso di cui all'articolo 3: da euro 1.000 a euro 5.000;
b) coltivazione di acque minerali naturali, di sorgente e termali senza la concessione di cui all'articolo 9: da euro 5.000 a euro 10.000;
c) svolgimento delle attività di cui all'articolo 30 senza autorizzazione: da euro 5.000 a euro 10.000;
d) violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 6, comma 4: da euro 2.000 a euro 5.000;
e) violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 12, comma 5, lettera f): da euro 3.000 a euro 6.000;
f) violazione degli altri obblighi imposti con la presente legge, con i permessi di ricerca, di concessione o autorizzazione: da euro 500 a euro 2.000.
Capo VII
AgevolazioniArt. 41
Agevolazioni alle attività idrotermali1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agevolazioni per le seguenti iniziative connesse con lo sfruttamento delle acque a chiunque ne risulti titolare:
a) ricerche, studi idrogeologici nonché analisi chimiche, cliniche e farmacologiche finalizzati al rinvenimento delle acque ed al loro sfruttamento nonché ad una maggiore conoscenza dell'efficacia terapeutica delle acque stesse;
b) risanamento, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di strutture esistenti, relativamente ad opere per:
1) captazione, adduzione ed accumulo di acque per uso termale;
2) stabilimenti adibiti ad attività balneo-termali, lutoterapeutica, idropinica e curativa in genere;
3) strutture ricettive, centri salute e strutture ricreative e complementari in genere, ivi compresi parchi e giardini, annesse a stabilimenti termali;
c) realizzazione di nuove strutture relativamente ad opere di cui alla lettera b), ivi compresa la trasformazione e l'adattamento di strutture preesistenti diversamente utilizzate;
d) acquisizione, anche in leasing, di impianti, attrezzature, arredamenti, software e brevetti destinati alle strutture di cui alle lettere b) e c).2. Nelle iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere comprese quelle opere di infrastrutture per abitazioni del personale di servizio e per pertinenze.
3. L'approvazione da parte dei comuni dei progetti delle opere di cui al comma 1, lettera b), numero 2), dagli stessi realizzate, equivale, anche ai fini dell'acquisizione delle relative aree, a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
4. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione previste dal presente articolo.
Art. 42
Misura delle agevolazioni1. Per le iniziative di cui all'articolo 41 possono essere erogati contributi in conto capitale in unica soluzione ovvero contributi pluriennali in annualità costanti della durata massima di dieci anni, per un importo non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Nel caso di imprese, i contributi non eccedono le soglie fissate dall'Unione europea, tenendo conto anche della disciplina sugli aiuti de minimis.
2. La concessione dei contributi previsti al comma 1 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, nella quale sono determinati l'ammontare della spesa ammissibile, la misura del contributo ed il termine per la realizzazione dell'intervento.
3. Fino al momento della liquidazione dei contributi è consentito il sub ingresso nelle singole domande e nelle relative concessioni.
4. Non sono accoglibili le domande relative ad iniziative già avviate alla data di presentazione delle domande stesse.
Art. 43
Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni1. La liquidazione dei contributi è disposta sulla base dell'accertamento della regolare esecuzione delle opere e dell'effettuazione degli acquisti, delle ricerche, studi ed analisi. I contributi sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui la spesa accertata risulti di importo inferiore a quella ammessa.
2. Nel caso di inosservanza del termine per la realizzazione delle iniziative, il contributo è revocato, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di prorogare il termine stesso, a seguito della presentazione di motivata richiesta presentata entro il termine previsto per l'ultimazione delle iniziative medesime.
3. La Giunta regionale può erogare, con decorrenza dall'avvenuto inizio dei lavori, previa acquisizione di idonee garanzie, anticipi fino ad un massimo del 50 per cento sui contributi in conto capitale e fino a sei semestralità da erogare con le modalità di cui al comma 4 sui contributi pluriennali.
4. I contributi pluriennali sono erogati, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3, in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni.
5. In caso di accensione di mutui i contributi pluriennali possono essere corrisposti, a richiesta del beneficiario, direttamente all'istituto mutuante.
Art. 44
Vincoli1. Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati all'uso per il quale sono stati realizzati:
a) per dieci anni, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, quelli per i quali sono stati concessi contributi pluriennali per iniziative di cui all'articolo 41, lettera b), punti 2) e 3), e alla lettera c);
b) per cinque anni, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, quelli per i quali sono stati concessi contributi in conto capitale per iniziative di cui all'articolo 41, lettera b), punti 2) e 3), e alla lettera d).2. La Giunta regionale può autorizzare con propria deliberazione la cancellazione o annullamento del vincolo quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione dell'immobile. Con la stessa deliberazione sono revocati i contributi non ancora erogati.
3. Nel caso in cui la destinazione venisse mutata senza l'autorizzazione di cui al comma 2 il contributo concesso viene revocato.
Capo VIII
Norme finanziarie, finali e transitorieArt. 45
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 1.000.000 annui, si fa fronte ai termini dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
Art. 46
Norme transitorie e finali1. I permessi di ricerca e le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge scadono alla data prevista nei rispettivi provvedimenti.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 37, comma 2, lettera c), approva le aree di salvaguardia di cui all'articolo 23 per le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 37 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 37 sull'intera area di concessione è vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 37 e fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 23, sull'intera area di concessione si applica la disciplina generale relativa alle zone di rispetto.
6. Per l'anno 2011 l'importo unitario dei diritti annui di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, è stabilito, rispettivamente, in misura di euro 30 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in concessione e in misura di euro 0,50 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente utilizzata.
Art. 47
Relazione sull'attuazione della legge1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, informa, con relazione, il Consiglio regionale circa l'attuazione della legge; in particolare sono documentati:
a) per quanto riguarda le acque minerali:
1) l'andamento della produzione;
2) il quadro delle concessioni esistenti nel territorio regionale con le relative variazioni;
3) i flussi occupazionali in termini di occupati diretti e stima dei lavoratori dell'indotto;
4) il volume imbottigliato di acqua minerale anche in relazione alle tipologie e segnalazione delle variazioni rispetto all'anno precedente a quello di riferimento;
5) l'elenco dei permessi di ricerca con l'indicazione del titolare del permesso e la superficie interessata;
b) per quanto riguarda le acque termali:
1) il patrimonio regionale di acque termali e relativo sfruttamento evidenziando la provenienza dei curandi e la tipologia delle cure prestate;
2) il tipo di convenzione e rapporto con la struttura sanitaria;
3) i riflessi occupazionali;
4) l'elenco dei permessi di ricerca con l'indicazione del titolare del permesso e la superficie interessata.2. Ogni anno a partire dall'anno 2012 la Giunta regionale rende conto, nella relazione di cui al comma 1, delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 29, comma 5.