CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 249
presentata dai Consiglieri regionali
SALIS - COCCO Daniele Secondo - MARIANI
il 10 febbraio 2011
Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio)
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Sindaci ed amministratori locali sono il primo baluardo ed il fondamento stesso di ogni paese democratico. Il privilegio del rapporto diretto con i concittadini, se da un lato è la massima espressione della rappresentanza democratica, dall'altro purtroppo espone i primi cittadini, gli assessori comunali, i loro familiari e congiunti al rischio di attentati, ritorsioni e minacce di quella parte di popolazione che non accetta e disconosce le regole della vita democratica.
La Sardegna, con circa 80 attentati e intimidazioni all'anno, quasi uno ogni quattro giorni, è la regione in Italia con il più alto numero di reati contro gli amministratori locali.
Un primato veramente triste e poco invidiabile, che due anni fa ha fatto una vittima innocente, il padre dell'allora sindaco di Burgos, ucciso dall'esplosione di una carica di dinamite collocata sulla porta di casa e che, nelle intenzioni degli attentatori, era destinata a dilaniare il figlio.
Appena qualche giorno fa un ennesimo scellerato e vile attentato che solo per caso non ha mietuto vittime, ha gettato nel terrore una famiglia, quella del sindaco di Ottana, contro la cui abitazione sono state esplose nella notte diverse fucilate, mettendo a repentaglio anche la vita della moglie e dei due bambini.
Si tratta di un fenomeno così diffuso che la Sardegna è l'unica regione d'Italia che si è dotata di un'apposita legge regionale, la n. 21 del 3 luglio 1998, che prevede il risarcimento delle vittime di attentato.
Lo spirito della legge dovrebbe essere volto a garantire alle vittime degli attentati oltre che un congruo risarcimento dei danni subiti, anche un procedimento apposito, al fine di evitare che all'attentato segua una fase di accertamenti, perizie, ispezioni che nella normale prassi risarcitoria si rivela spesso lunga, farraginosa e talvolta moralmente umiliante.
Questo delicato aspetto non pare essere sufficientemente considerato nell'ipotesi in cui la Regione affidi, ex articolo 2, comma 5 della legge regionale n. 21 del 1998, il procedimento risarcitorio alle compagnie assicuratrici aggiudicatrici di appalto, che applicano nell'accertamento dei danni da attentato le normali procedure assicurative, con scarsa considerazione e conoscenza della dinamica e delle circostanze scaturenti da tali ipotesi di reato.
Al riguardo preme sottolineare che negli oltre dieci anni di applicazione, il dettato della legge regionale in vigore si è prestato diverse volte ad arbitrarie interpretazioni da parte delle compagnie di assicurazione che si sono aggiudicate l'appalto che la Regione bandisce per indennizzare le vittime di attentati.
Il problema più ricorrente riguarda il rifiuto, o comunque le insormontabili difficoltà, che le compagnie suddette oppongono ad indennizzare i danni qualora ritengano che siano conseguenza di "semplici" danneggiamenti e non di attentati.
Nella presente proposta di legge si è quindi ritenuto opportuno procedere alla modifica con l'aggiunta della parola "danneggiamenti" dopo la parola "attentati" al comma 1 dell'articolo 1 e nel successivo articolato.
Tale modifica tende ad ovviare alle palesi ingiustizie e disparità di trattamento nei confronti di vittime di danneggiamenti, ipotesi frequentemente ricorrenti con le forme di ritorsione più disparate che spesso si verificano contro gli amministratori pubblici, specie nei piccoli comuni.
Inoltre la legge attualmente in vigore non tutela adeguatamente i familiari degli amministratori che pure lo spirito della norma vorrebbe proteggere.
Infatti limitare l'indennizzo a favore dei familiari conviventi significa escludere dallo stesso i parenti stretti che sono oggetto di attentati e/o danneggiamenti: si pensi al classico taglio del vigneto del padre, fratello, ecc., dell'amministratore.
Si propone quindi di ampliare l'ambito di applicazione della presente legge anche ai parenti ed affini entro il quarto grado, anche non conviventi.
Si ritiene che queste semplici ma improcrastinabili modifiche, purché adottate i tempi brevi, renderanno la legge per il risarcimento alle vittime di attentati maggiormente rispondente allo spirito che ne è a fondamento e che motiva le modifiche indicate nella presente proposta di legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art.1
Ambito di applicazione1. La Regione indennizza i danni provocati da attentati e/o danneggiamenti a persone e cose, subiti da:
a) sindaci, assessori e consiglieri comunali;
b) dipendenti comunali aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
c) dipendenti regionali appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
d) componenti delle compagnie barracellari;
e) dipendenti regionali e comunali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio.2. L'indennizzo compete per gli attentati e/o danneggiamenti subiti in relazione all'esercizio delle funzioni ricoperte.
3. L'attentato e/o danneggiamento si presume subìto in relazione all'esercizio delle funzioni quando ne sia ignoto il movente o gli autori, purché in costanza di esercizio delle funzioni o entro un anno dalla cessazione dalle medesime.
4. L'indennizzo compete anche ai comproprietari delle cose danneggiate ed ai conviventi dei soggetti di cui al comma 1, nonché ai loro parenti ed affini entro il quarto grado, anche non conviventi, quando i danni alle cose o alle persone siano conseguenza di attentato e/o danneggiamento rivolto contro i soggetti di cui al comma 1.
5. La Regione, nei limiti delle somme erogate, esercita azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.
6. L'indennizzo di cui al presente articolo non è cumulabile con altri indennizzi dovuti per lo stesso evento e in particolare con indennizzi dovuti in virtù di legge, di contratto collettivo o di polizza assicurativa. L'indennizzo da parte della Regione, peraltro, compete per la parte del danno eventualmente non risarcita.
Art. 2
Procedure per l'erogazione degli indennizzi1. L'indennizzo è erogato dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su domanda, anche per i comproprietari ed conviventi dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché per i loro parenti ed affini entro il quarto grado, anche non conviventi.
2. La domanda contiene gli elementi del fatto, la stima dei danni, la dichiarazione degli eventuali altri indennizzi percepiti o percipiendi e l'autorizzazione ad esercitare la rivalsa contro i responsabili.
3. I comproprietari ed i conviventi dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado, anche non conviventi, sottoscrivono la domanda assumendosene la responsabilità per le parti che li concernono.
4. Le dichiarazioni false, o la mancata collaborazione agli accertamenti, comportano perdita del diritto all'indennizzo.
5. La Regione stipula polizza assicurativa per i danni di cui all'articolo 1. In tal caso la Regione può affidare alla compagnia assicuratrice la gestione degli indennizzi.
6. Qualora la gestione degli indennizzi non sia affidata a compagnia assicuratrice, la Regione incarica un soggetto, con particolare professionalità nell'accertamento e liquidazione dei danni, di svolgere le operazioni di istruttoria delle domande, di accertamento del diritto e della sua quantificazione. Il soggetto incaricato si avvale di tutte le facoltà che competerebbero all'Amministrazione regionale ed in particolare richiede informazioni all'autorità giudiziaria o di polizia e dispone perizie sui danni.
Art. 3
Assunzioni per chiamata diretta nominativa1. La Regione chiama, con richiesta diretta nominativa, dalle liste ordinarie di collocamento o dalle liste speciali di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), il coniuge o uno dei figli dei dipendenti regionali deceduti a causa dell'espletamento del servizio o nell'adempimento di atti di solidarietà.
2. La Regione procede, con le modalità di cui al comma 1, per il coniuge o uno dei figli dei soggetti indicati all'articolo 1 deceduti a seguito di attentato e/o danneggiamento indennizzabile.
3. L'assunzione con le modalità del presente articolo è possibile per tutti i posti vacanti nelle qualifiche per cui è richiesta la sola scuola dell'obbligo.
4. L'assunzione avviene su domanda degli aventi titolo, da proporsi nel termine perentorio di due anni dall'evento.
5. In caso di pluralità di domande, la chiamata avviene a favore del coniuge o qualora il coniuge non sia tra i richiedenti, a favore del figlio maggiore di età.
Art. 4
Norma finanziaria1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge, valutate in euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede con quota parte delle entrate proprie della Regione di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).