CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 248

presentata dai Consiglieri regionali

LOTTO - COCCO Pietro - SOLINAS Antonio - BRUNO - AGUS - BARRACCIU - CARIA - CUCCA - DIANA Giampaolo - ESPA - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio

il 9 febbraio 2011

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con la presente proposta di legge si intende apportare alcune modifiche alla legge istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) in quelle parti attinenti alle nomine e le funzioni dei direttori tecnico-scientifico, amministrativo e di dipartimento.

Le Norme in vigore infatti prevedono che "il direttore ... dura in carica quanto il Direttore Generale" per cui, secondo l'interpretazione data in ARPAS sino ad oggi, ogni qual volta cessa l'incarico di direttore generale o del commissario, decadono automaticamente dalle loro funzioni e responsabilità anche il direttore dell'area tecnico-scientifica e il direttore dell'area amministrativa, determinando un vuoto di direzione nella struttura gerarchica interna con comprensibili ripercussioni negative sulla operatività della intera Agenzia.

Si ritiene in proposito necessario porre rimedio a tale situazione introducendo la possibilità che il direttore amministrativo o il direttore tecnico-scientifico subentrino nelle funzioni del direttore generale, oltre che nei casi già previsti dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS), assenza o impedimento, anche in caso di decadenza dello stesso. In questo modo le due figure sub-apicali, rimanendo in carica anche in caso di decadenza del direttore generale, garantirebbero la continuità del funzionamento dell'agenzia; resta comunque confermata la prerogativa per il direttore generale di sceglierli in piena autonomia dopo l'insediamento.

Relativamente ai direttori di dipartimento, si evidenzia la necessità di slegare la durata degli incarichi dal mandato del direttore generale, prevedendo per gli stessi un periodo ben definito, pur restando salva, anche in questo caso, la possibilità di rimozione con motivato provvedimento.

Per quanto riguarda infine i direttori di servizio ed i dirigenti professionali, si ritiene importante prevedere in legge che gli stessi dispongano delle indispensabili specifiche competenze in materia e questo venga accertato con procedure selettive adeguate e trasparenti.

Con l'articolo 1 si interviene a modificare l'articolo 10, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2006, per prevedere l'automatica sostituzione del direttore generale, anche in caso di decadenza di quest'ultimo.

All'articolo 2 si prevede di modificare il comma 3 dell'articolo 13, della legge regionale n. 6 del 2006, per prevedere la possibilità per il direttore tecnico-scientifico e per il direttore amministrativo, di restare in carica in caso di decadenza del direttore generale, per tutto il periodo di vacanza.

L'articolo 3 interviene a modificare l'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2006, e prevede per i direttori di dipartimento provinciale, una durata definita che ne garantisca una certa indipendenza dalla durata del mandato del direttore generale.

L'articolo 4 interviene a modificare l'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2006, e prevede per i direttori di dipartimento specialistico regionale una durata definita che ne garantisca una certa indipendenza dalla durata del mandato del direttore generale.

Negli articoli 2, 3 e 4, infine, si introduce un ulteriore comma per garantire la selezione di figure altamente qualificate per le funzioni di direzione nell'area tecnico-scientifica e amministrativa e di direzione nei dipartimenti provinciali e specialistici regionali.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Sostituzione dell'articolo 10 della
legge regionale n. 6 del 2006

1. L'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS), è così sostituito:
"Art. 10 (Direttore generale)
1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e dura in carica da tre a cinque anni, prorogabili una sola volta; in fase di prima attuazione il direttore generale è nominato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), o tra soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.
3. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAS ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'Agenzia, in coerenza con gli obiettivi e le priorità strategiche fissati dalla Giunta regionale, nonché della corretta gestione amministrativa, contabile ed economico-finanziaria.
5. Il direttore generale in particolare provvede:
a) all'indirizzo ed al coordinamento della struttura centrale, degli otto dipartimenti provinciali e dei dipartimenti specialistici regionali, nonché all'assegnazione agli stessi delle dotazioni finanziarie e strumentali, coerentemente con quanto previsto dal bilancio e dal programma, ed alla verifica del loro utilizzo;
b) alla nomina, con provvedimento motivato, del direttore dell'area tecnico-scientifica, del direttore dell'area amministrativa, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici regionali;
c) alla predisposizione dei bilanci di previsione pluriennali ed annuali, dei programmi pluriennali ed annuali di attività, del conto consuntivo;
d) alla redazione, per la presentazione al comitato regionale di coordinamento, di una relazione sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell'anno precedente;
e) alla predisposizione del regolamento interno di organizzazione che definisce in particolare: i compiti e le funzioni dell'Agenzia e dei suoi organi, le modalità di funzionamento della struttura centrale, degli otto dipartimenti provinciali e dei dipartimenti specialistici regionali di cui agli articoli 13, 14, e 15 della presente legge, i rapporti con i soggetti esterni; le modalità per garantire i servizi istituzionali alla Regione e agli enti locali; la definizione della pianta organica;
f) alla predisposizione ed approvazione del regolamento di contabilità che prevede una contabilità di tipo economico in applicazione della vigente normativa regionale e nazionale in materia di contabilità delle ASL;
g) alla stipula di convenzioni con soggetti esterni;
h) ad assicurare l'uniformità dei livelli di qualità dei servizi, effettuando le opportune verifiche;
i) a fornire al comitato regionale di coordinamento i dati e l'assistenza necessari per l'espletamento dei propri compiti, con particolare riferimento alla redazione del rapporto annuale sull'ambiente.
6. Le determinazioni adottate dal direttore generale dell'ARPAS sono affisse per quindici giorni consecutivi in un apposito albo pretorio istituito nella sede centrale dell'Agenzia; le determinazioni relative agli atti di cui al comma 5, lettera b), dopo la loro esecutività, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e sul sito internet dell'ARPAS.
7. Nei casi di assenza o impedimento o decadenza del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore dell'area amministrativa o dal direttore dell'area tecnico-scientifica, su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal più anziano d'età; decorsi sei mesi dal verificarsi dell'assenza o dell'impedimento si procede alla sostituzione con la contestuale nomina, con decreto del Presidente della Regione, di un commissario straordinario per la gestione del periodo di vacanza.
8. Nei casi in cui la gestione evidenzi una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di legge o di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, previa contestazione, provvede alla revoca del direttore generale, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro, e alla sua sostituzione; per la gestione del periodo di vacanza si applica la procedura di cui al comma 7; al direttore generale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998.
9. In fase di prima applicazione il direttore generale, entro sei mesi dalla nomina, provvede:
a) ad una ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive e agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell'attività di prevenzione e controllo ambientale e di strutturare, sulla base di questi, la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAS;
b) alla ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende sanitarie locali adibiti all'esercizio delle funzioni di competenza dell'ARPAS;
c) alla ricognizione del personale del contingente del Ministero dell'ambiente preposto alle iniziative di assistenza tecnica per l'avvio dell'Agenzia nell'ambito del Progetto operativo ambiente PON-ATAS 2000/2006, di quello preposto al Progetto operativo difesa del suolo (PODIS) PON-ATAS 2000/2006 e al progetto PON-ATAS 2000/2006 (Linea autorità ambientale);
d) alla ricognizione del personale, delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche di controllo ambientale:
1) di proprietà della Regione e/o dislocate presso gli uffici di enti regionali o di enti locali o di proprietà di questi ultimi;
2) di proprietà di altri enti od organismi pubblici regionali che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2;
e) alla ricognizione, finalizzata al trasferimento all'ARPAS, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 17 e 18, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie del Consorzio SAR Sardegna Srl, di Progemisa Spa e del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa operante presso i presidi multizonali di prevenzione della Sardegna; sono inoltre trasferiti all'ARPAS i rapporti giuridici in essere del Consorzio SAR Sardegna Srl e di Progemisa Spa che risultino funzionali alle attività di competenza dell'ARPAS;
f) alla presentazione alla Giunta regionale, che l'approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica;
g) alla nomina dei direttori di cui alla lettera b) del comma 5.
10. Il direttore generale, entro i sei mesi successivi alla ricognizione, provvede agli adempimenti di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 5.

 

Art. 2
Sostituzione dell'articolo 13 della
legge regionale n. 6 del 2006

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2006 è così sostituito:
"Art. 13 (Direttore dell'area tecnico-scientifica e direttore dell'area amministrativa)
1. Il direttore dell'area tecnico-scientifica ed il direttore dell'area amministrativa coordinano le attività dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici e collaborano con il direttore generale al quale forniscono pareri obbligatori sugli atti di rispettiva competenza.
2. Il direttore generale, con provvedimento motivato, nomina i due direttori di area scegliendoli tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale o degli enti regionali, di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, tra soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge o tra il personale dipendente dell'ARPAS, in possesso dei seguenti requisiti:
a) direttore dell'area tecnico-scientifica: laurea in discipline tecnico-scientifiche e attività di direzione e di responsabilità svolta per almeno cinque anni negli ultimi dieci anni presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione, deputate allo svolgimento di attività di prevalente interesse per la prevenzione e l'ambiente;
b) direttore dell'area amministrativa: laurea in discipline giuridiche o economiche e attività di qualificata direzione amministrativa svolta per almeno cinque anni negli ultimi dieci anni presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione.
3. Il direttore dell'area tecnico-scientifica ed il direttore dell'area amministrativa durano in carica quanto il direttore generale e possono essere riconfermati. In caso di decadenza dall'incarico del direttore generale essi restano in carica per il periodo di vacanza e, dopo l'insediamento del nuovo direttore generale, sino alla nomina rispettivamente di un nuovo direttore dell'area tecnico-scientifica e di un nuovo direttore dell'area amministrativa.
4. L'incarico di direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
5. Nell'area tecnico-scientifica o amministrativa sono istituiti servizi e incarichi dirigenziali di alta professionalità, da assegnare sulla base di specifiche competenze.

 

Art. 3
Sostituzione dell'articolo 14 della
legge regionale n. 6 del 2006

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2006 è così sostituito:
"Art. 14 (Dipartimenti provinciali)
1. Il dipartimento provinciale è una struttura unitaria diretta da un direttore di dipartimento, nominato dal direttore generale fra le persone aventi gli stessi requisiti del direttore dell'area tecnico-scientifica. Il direttore di dipartimento dura in carica dai tre ai cinque anni e può essere rimosso dal direttore generale con provvedimento motivato, previa contestazione, nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto.
2. I dipartimenti provinciali svolgono l'attività ed i servizi essenziali di base, con particolare riferimento all'attività di controllo ambientale, necessari allo svolgimento delle attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e sulla base delle direttive e con le risorse assegnate dal direttore generale, coerentemente con quanto disposto dal programma.
3. La rete dei laboratori e degli uffici di misurazione è al servizio dei dipartimenti provinciali e specialistici.
4. I dipartimenti provinciali, per le proprie competenze, possono essere incaricati di svolgere compiti specifici, a livello interdipartimentale, ove questo sia necessario al fine di garantire un migliore espletamento del servizio ed una maggiore economia delle risorse.
5. Nei dipartimenti provinciali sono istituiti servizi e incarichi dirigenziali di alta professionalità, da assegnare sulla base di specifiche competenze.

 

Art. 4
Sostituzione dell'articolo 15 della
legge regionale n 6 del 2006

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 6 del 2006 è così sostituito:
"Art. 15 (Dipartimenti specialistici regionali)
1. Il dipartimento specialistico regionale è una struttura unitaria diretta da un direttore di dipartimento, nominato dal direttore generale fra le persone aventi gli stessi requisiti del direttore dell'area tecnico-scientifica; il direttore di dipartimento dura in carica dai tre ai cinque anni e può essere rimosso dal direttore generale con provvedimento motivato, previa contestazione, nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto.
2. I dipartimenti specialistici regionali possono essere istituiti in considerazione della necessità di disporre di particolari competenze, che per le loro caratteristiche debbono assolvere a funzioni applicabili in modo uniforme su tutto o parte del territorio regionale.
3. I dipartimenti specialistici regionali svolgono attività inerenti i propri campi di specializzazione e forniscono le informazioni di competenza alla struttura centrale ed ai dipartimenti provinciali interessati.
4. I dipartimenti specialistici regionali svolgono attività sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, secondo le direttive e con le risorse loro assegnate dal direttore generale, coerentemente con quanto disposto dal programma.
5. Nei dipartimenti specialistici sono istituiti servizi e incarichi dirigenziali di alta professionalità, da assegnare sulla base di specifiche competenze.