CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 247
presentata dai Consiglieri regionali
BRUNO - AGUS - BARRACCIU - CARIA - COCCO Pietro - CUCCA - CUCCU - DIANA Giampaolo - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SOLINAS Antonio - SORU
il 9 febbraio 2011
Disposizioni regionali per il coordinamento dei tempi delle città
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il tempo è un fattore decisivo di elevamento della qualità della vita. Le costanti trasformazioni nel lavoro e nella vita sociale plasmano il tempo rendendolo una risorsa scarsa e preziosa che ha a che fare con l'organizzazione sociale della città, sempre più complessa e permeata da vincoli e rigidità, e con i bisogni, differenziati e qualificati, delle popolazioni. Una città è vivibile, accogliente e amica di chi ci vive e lavora se restituisce tempo ai cittadini, ovvero se offre la possibilità a donne e uomini di conciliare tra loro il tempo di lavoro, il tempo della cura e della famiglia, il tempo per sé.
L'organizzazione sociale e culturale del nostro Paese e delle nostre comunità non sembra però rispondere alle esigenze legate alla vita lavorativa, sociale e di cura in modo da garantire la parità tra donne e uomini, e una soddisfacente qualità della vita ad anziani, bambini, persone con disabilità, immigrati. Serve pertanto un impegno straordinario degli enti locali per porre in essere ogni utile azione capace di analizzare la realtà, progettare e modificare l'organizzazione dei servizi, a partire dagli orari e dalla qualità delle prestazioni dei servizi pubblici, aprendo alla concertazione più complessiva con le altre amministrazioni dello Stato e con i servizi erogati dal settore privato.
Governare la città perciò significa non solo conoscerne i mutamenti demografici, economici e sociali, ma anche cogliere le strategie temporali che individui e nuclei familiari si danno per coordinare i molteplici piani dell'agire umano.
La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi) si caratterizza per l'importanza prioritaria che essa assegna all'esigenza di razionalizzazione della gestione dei tempi nella città e per l'interesse alla promozione di forme di solidarietà sociale nella utilizzazione del tempo.
È soprattutto in relazione ai nuovi compiti di indirizzo affidati alle regioni che è possibile valutare l'apporto della legge n. 53 del 2000 in materia di disciplina dei tempi delle città. L'articolo 22 della citata legge prevede una specifica funzione di programmazione e di impulso da parte delle regioni, chiamate da un lato a dettare criteri e procedure per la definizione dei piani territoriali di coordinamento degli orari, e dall'altro a premiare sia l'attuazione sia la costituzione delle banche dei tempi, con specifici incentivi finanziari.
Quindi, rispetto al passato quando, per effetto dell'abrogato articolo 36 della legge n. 142 del 1990, le regioni avevano un ruolo residuale potendo eventualmente dettare criteri per il coordinamento degli orari delle città, oggi esse sono vincolate all'esercizio di tale potere: vi è una responsabilizzazione diretta delle regioni operata dall'articolo 22 della legge n. 53 del 2000, e l'esercizio del potere normativo da parte delle stesse ne costituisce il primo e significativo punto. Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende dare attuazione alle finalità contenute nella legge n. 53 del 2000 intervenendo sull'organizzazione dei tempi delle città e promuovendo l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
La proposta di legge individua nel coordinamento e nell'amministrazione dei tempi e degli orari uno strumento per promuovere la qualità della vita e le pari opportunità tra donne e uomini.
Il mancato coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati costituisce un vincolo per le cittadine e i cittadini nella definizione della propria "agenda quotidiana". In particolare per le donne la rigidità degli orari è una delle principali cause di abbandono o di non ingresso nel mercato del lavoro, con conseguenze negative anche sul tasso di natalità. La proposta di legge si inserisce pertanto anche nell'ambito delle previsioni dell'articolo 117, comma 7 della Costituzione: "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.".
All'articolo 1 vengono indicate le finalità della legge. Si individua quale priorità trasversale la definizione delle azioni di coordinamento e armonizzazione degli orari, la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente.
Dopo aver specificato, all'articolo 2, l'articolazione dei ruoli di Regione, province e comuni, e aver definito, all'articolo 3, i compiti spettanti alla Regione, vengono dettati all'articolo 4 i criteri generali che i comuni devono seguire per l'adozione del piano territoriale dei tempi e degli orari di cui all'articolo 24 della legge n. 53 del 2000 e, in generale, per il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città.
Sotto questo profilo si evidenzia che tali criteri agiscono sia sulla qualità dei tempi di vita dei cittadini, sia sulla qualità urbana. Le politiche sull'uso del tempo stanno vivendo una seconda generazione e danno spazio a interventi di più ampio respiro volti a perseguire una maggiore accessibilità dei servizi e riqualificare gli spazi pubblici, attraverso una maggiore attenzione alla mobilità urbana con lo scopo di ridurre la congestione del traffico e promuovere l'uso dei mezzi di trasporto pubblico per specifiche necessità, in orari particolari e in zone anche periferiche delle aree urbane.
Con specifici finanziamenti regionali erogati ai comuni e alle province, in aggiunta a quelli statali previsti dall'articolo 28 della legge n. 53 del 2000, la proposta di legge non si limita a promuovere l'attuazione del piano territoriale dei tempi e degli orari, ma anche la costituzione di sistemi coordinati di gestione dei piani sovracomunali e provinciali e delle banche del tempo (articoli 7 e 8). L'articolo 7 disciplina l'erogazione dei contributi regionali per la predisposizione, l'attuazione e il coordinamento dei piani territoriali dei tempi e degli orari concessi ai comuni e alle province, lasciando i dettagli delle modalità a successive deliberazioni della Giunta regionale. Inoltre, istituisce il comitato di analisi e valutazione delle domande e definisce i progetti "di interesse". Attraverso l'erogazione dei contributi ai comuni in forma singola o associata, per privilegiare la costituzione delle banche del tempo (articolo 8) si è pensato di incentivare iniziative dirette a disporre in loro favore locali, attrezzature, strumenti operativi e servizi, finalizzati anche a realizzare campagne di promozione e informazione della loro esistenza e attività. Vengono così incentivate forme innovative di solidarietà che favoriscono la qualità della vita dei singoli e delle comunità locali, attraverso il libero scambio di prestazioni utili ma senza valore di mercato. Questa nuova e ricca realtà associativa, nata dal principio dello scambio alla pari delle ore chieste ed offerte sulla base dei bisogni e delle capacità di ciascuno, reintroduce in modo ingegnoso nelle nostre città il mutuo tipico delle antiche relazioni di buon vicinato. Esse costituiscono una rete di cittadinanza attiva e solidale che è interesse della Regione sostenere, poiché favorisce la qualità della vita dei singoli e delle comunità locali. Anche qui la norma corrisponde alla scelta di dar valore ai tempi non monetizzabili di cura, solidarietà, dono e scambio di servizi, assumendo il principio che il tempo è molto più che denaro.
L'articolo 9 sancisce gli obblighi a cui devono attenersi gli enti locali beneficiari dei contributi di cui agli articoli 7 e 8.
La presente proposta di legge prevede un ulteriore ambito di intervento operativo: l'organizzazione di corsi di formazione professionale destinati al personale utilizzato dai comuni e dalle province nella progettazione del piano dei tempi e degli orari e nell'elaborazione dei progetti attuativi ad esso collegati, nonché nei progetti di riorganizzazione dei servizi (articolo 10).
L'articolo 11 contiene la norma finanziaria con oneri pari a 800.000 euro annui a partire dal 2011.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto e finalità1. La Regione autonoma della Sardegna promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari delle città al fine di sostenere le pari opportunità fra donne e uomini e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale e lo utilizzano, anche temporaneamente.
2. La Regione, con la presente legge, promuove:
a) l'armonizzazione dei tempi della città tramite il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;
b) l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale;
c) la riorganizzazione dei tempi delle attività lavorative, scolastiche e formative e l'accessibilità ai servizi destinati alla cura, alla vita di relazione, alla crescita culturale e ricreativa, allo scopo di favorire l'integrazione nella vita sociale e il riequilibrio tra i ruoli di donne e uomini;
d) le pari opportunità, la dimensione di comunità e la qualità della vita, nella progettazione degli spazi e delle infrastrutture, nella dislocazione dei servizi, nella programmazione dei flussi di mobilità, nella modulazione dei tempi d'uso delle attrezzature e dei servizi.3. La presente legge interviene nel rispetto delle disposizioni di cui al capo VII della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 2
Competenze della Regione, delle province
e dei comuni1. Le politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si articolano nei livelli comunale, provinciale e regionale.
2. La Regione, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto dei compiti indicati all'articolo 3 e dei criteri generali di cui all'articolo 4, introduce le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e promuove l'azione di coordinamento e di intervento delle province e l'adozione da parte dei comuni dei piani territoriali dei tempi e degli orari.
3. La Regione promuove un tavolo di confronto composto dai rappresentanti della Regione e delle amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, dei comuni e delle province per favorire un'intesa in merito all'applicazione della legge n. 53 del 2000.
4. Le province, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4, introducono le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e partecipano, attraverso i tavoli di concertazione e gli strumenti regionali di programmazione negoziata, al coordinamento, all'attuazione e alla verifica dei piani territoriali dei tempi e degli orari. Particolare attenzione è rivolta al sistema degli orari dei trasporti pubblici e privati nell'ambito del territorio provinciale.
5. I comuni, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4 e degli indirizzi regionali e provinciali di cui ai commi 2 e 4, definiscono e approvano i piani territoriali dei tempi e degli orari e provvedono agli atti gestionali necessari.
6. L'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si attua nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione fra i livelli di cui al comma 1, nonché del principio di sussidiarietà.
7. Gli strumenti regionali e provinciali di cui ai commi 2 e 4 forniscono gli indirizzi che, sulla base dei principi di sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza, sono essenziali per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni a livello regionale o provinciale.
8. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della predisposizione dei piani territoriali dei tempi e degli orari e degli indirizzi di cui al comma 2, sono coinvolti i soggetti sociali e istituzionali, pubblici e privati, che abbiano un ruolo rilevante in materia, ivi compresi gli organismi che promuovono le pari opportunità nei rispettivi territori di riferimento.
Art. 3
Compiti della Regione1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione:
a) introduce e integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali;
b) adotta misure idonee a migliorare la funzionalità dei servizi, di concerto con tutte le amministrazioni pubbliche interessate, favorendo il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in armonia con le esigenze della comunità;
c) sostiene, a seguito di accordi e intese con gli enti interessati, le attività finalizzate all'attuazione dei progetti di coordinamento degli orari della città di cui all'articolo 6, e ne rende condivisibili le esperienze agli altri enti e ai cittadini, anche tramite la rete telematica regionale;
d) elabora criteri di riferimento per gli enti locali, finalizzati ad armonizzare le scelte relative alla dislocazione delle funzioni e dei servizi con i piani territoriali dei tempi e degli orari di cui all'articolo 5;
e) concede finanziamenti ai comuni e alle province per la predisposizione, il coordinamento e l'attuazione dei piani territoriali dei tempi e degli orari e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge n. 53 del 2000;
f) promuove corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impegnato nella progettazione dei piani territoriali dei tempi e degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.2. La Regione adotta uno specifico piano per disciplinare gli orari e le modalità di apertura dei propri uffici centrali e periferici, di accesso ai medesimi e di erogazione dei servizi all'utenza garantendo, anche attraverso l'informatizzazione dei propri servizi, tempi brevi e procedure più semplici per le prestazioni al pubblico. Il piano contiene anche le direttive per l'armonizzazione degli orari e delle modalità di prestazione dei servizi al pubblico da parte degli enti e delle agenzie dipendenti dalla Regione. Particolare attenzione è rivolta al sistema degli orari e dei servizi in ambito sanitario.
3. Successivamente alla sua prima elaborazione, il piano di cui al comma 2 è adeguato alle previsioni dei piani territoriali dei tempi e degli orari di cui all'articolo 5. Il regolamento dei servizi e dei settori individua la struttura dell'Amministrazione regionale competente per l'elaborazione, l'attuazione e l'adeguamento del piano, che si avvale della consulenza del comitato di cui all'articolo 7, comma 4.
4. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, al fine di garantire la complessiva condivisione e coerenza degli obiettivi e dei criteri di cui all'articolo 1 e il rispetto dei compiti di cui all'articolo 3, la Regione convoca il tavolo di cui all'articolo 2, comma 3.
5. In attuazione dell'articolo 26, comma 1, della legge n. 53 del 2000 e dell'articolo 2, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) tutte le pubbliche amministrazioni con uffici centrali o periferici sul territorio regionale si conformano alle finalità di cui alla presente legge secondo le modalità previste dai piani territoriali dei tempi e degli orari di cui all'articolo 5.
Art. 4
Criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari per i comuni1. I comuni realizzano il coordinamento e l'amministrazione degli orari dei servizi di pubblico e generale interesse, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, turistiche, sportive e di spettacolo.
2. Per realizzare quanto descritto al comma 1, i comuni si attengono ai seguenti criteri generali:
a) favorire la mobilità sostenibile di persone e merci finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;
b) promuovere l'accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, attraverso il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerta;
c) riqualificare gli spazi urbani al fine di migliorare i circuiti di socialità e creare percorsi di mobilità adatti a rispondere alle esigenze delle diverse fasce di età;
d) coordinare gli orari dei servizi pubblici territoriali con il sistema degli orari di lavoro delle imprese e degli altri enti, per contribuire alla realizzazione della pari opportunità di genere attraverso l'equilibrata ripartizione delle responsabilità familiari e professionali;
e) favorire e promuovere la costituzione delle "banche del tempo".
Art. 5
Piano territoriale dei tempi e degli orari1. Il piano territoriale dei tempi e degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale e provinciale, realizza il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari per l'attuazione delle finalità della presente legge.
2. Il piano territoriale dei tempi e degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in politiche e progetti o interventi, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione.
3. Il piano territoriale, per ciascuno dei progetti o degli interventi proposti, indica:
a) l'ambito territoriale di applicazione;
b) le esigenze e le criticità alle quali si intende dare risposta, sotto forma di obiettivi;
c) le misure previste per raggiungere gli obiettivi;
d) i soggetti coinvolti e il partenariato attivato;
e) gli adempimenti necessari per l'attuazione, il piano programmatico temporale delle attività e il piano finanziario;
f) le modalità di gestione e controllo delle misure e del monitoraggio della loro attuazione;
g) le azioni di informazione e comunicazione da intraprendere per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi adottati.4. Il piano territoriale dei tempi e degli orari tiene conto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione graduale degli orari dei servizi con le attività lavorative, secondo il criterio della pluralità dell'offerta, con schemi di orario e tipologie differenziati, in modo da favorire la conciliazione degli impegni lavorativi con gli impegni di cura, consentendo una maggiore autodeterminazione del tempo e una migliore qualità della vita;
b) razionalizzazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione in rapporto alle esigenze della popolazione residente, o di chi utilizza il territorio di riferimento per lavoro, studio, cura, turismo, accesso ai servizi pubblici;
c) programmazione degli orari delle attività commerciali che garantiscano un'ampia fruizione temporale e territoriale;
d) coordinamento dei tempi e degli orari dei trasporti pubblici, in relazione alla mobilità urbana e alle pratiche di vita quotidiana, anche al fine di ridurre l'utilizzo di mezzi di trasporto individuale privati;
e) flessibilità e ampliamento degli orari di accesso ai servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari;
f) organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali che preveda aperture giornaliere prolungate, anche con estensione alle fasce serali, e durante tutta la settimana, a garanzia di un'ampia fruizione;
g) coordinamento e programmazione degli orari dei servizi turistici, culturali e del tempo libero, in particolare delle attività di tipo sportivo e ricreativo destinate a tutte le età;
h) organizzazione dell'accessibilità ai servizi socio-sanitari, scolastici e per il tempo libero attraverso i mezzi di trasporto pubblico, che armonizzi tempi, orari e localizzazioni delle singole strutture, in relazione alla realtà delle diverse aree territoriali coinvolte;
i) ottimizzazione dei servizi e degli spazi destinati all'infanzia affinché garantiscano sicurezza e serenità ai momenti di socializzazione e ricreazione di bambine e bambini.5. I comuni inviano alla Regione e alla provincia il piano territoriale dei tempi e degli orari, secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale.
Art. 6
Azioni di coordinamento degli orari
e dei tempi delle città1. I comuni, singoli o associati con altri enti locali, predispongono e attuano i piani territoriali dei tempi e degli orari e i relativi progetti promuovendo opportune forme di consultazione e di informazione dei cittadini.
2. I piani prevedono e coordinano tutti i progetti comunali e sovracomunali volti ad armonizzare i tempi delle città, gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli esercizi pubblici, commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo. Particolare attenzione è rivolta al coordinamento e all'armonizzazione degli orari e dei servizi rivolti ai minori e alle persone anziane e con disabilità.
3. Per la predisposizione e per l'attuazione di ciascun piano e dei relativi progetti è costituito nel singolo comune, o nella forma associativa tra comuni o con altri enti locali, un tavolo di concertazione, a complemento di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, al quale sono invitati a partecipare i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 25, comma 1, della legge n. 53 del 2000, per l'acquisizione di proposte e di pareri sulla definizione dei progetti che attuano il coordinamento di un sistema dei tempi, dei servizi e degli orari della città, e su eventuali sperimentazioni di modifica degli orari stessi. I comuni e le province, nell'ambito della concertazione, possono promuovere accordi e intese fra tutti i soggetti pubblici e privati, finalizzati all'attuazione del piano territoriale dei tempi e degli orari negli ambiti dei compiti previsti dall'articolo 2.
Art. 7
Contributi regionali per l'elaborazione e l'adozione dei piani territoriali dei tempi e degli orari1. La Regione eroga annualmente contributi ai comuni e alle province ai fini della predisposizione, dell'attuazione e del coordinamento dei piani territoriali dei tempi e degli orari di cui all'articolo 5.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente per i seguenti interventi:
a) progetti presentati da comuni che abbiano attivato nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali, compresa la provincia, per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
b) interventi attuativi degli accordi tra i comuni ed altri soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 53 del 2000.3. La Giunta regionale, con propria deliberazione annuale, stabilisce i tempi di presentazione dei piani territoriali dei tempi e degli orari di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.
4. Per l'analisi e la valutazione delle domande di contributo è istituito un comitato presso la direzione generale della Presidenza della Regione. Fanno parte del comitato esperte ed esperti in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale, di gestione organizzativa e di pari opportunità tra donne e uomini, nonché il responsabile della struttura per il piano regionale di cui all'articolo 3, comma 3, e la presidente della Commissione regionale per le pari opportunità o una sua delegata.
5. I piani territoriali di cui all'articolo 5 pervenuti alla Regione sono trasmessi al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con indicazione dell'ordine di priorità, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge n. 53 del 2000.
6. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, sono considerati di interesse i progetti rientranti nelle seguenti tipologie:
a) progetti di coordinamento degli orari e di erogazione dei servizi nell'ambito di modifiche dell'organizzazione del lavoro da realizzarsi nell'ottica delle pari opportunità e delle azioni positive verso il genere ritenuto svantaggiato;
b) progetti finalizzati all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 53 del 2000 e successivi provvedimenti attuativi;
c) progetti che favoriscono l'accessibilità alle informazioni e ai servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;
d) progetti attuativi di piani territoriali dei tempi e degli orari inseriti negli strumenti di programmazione negoziata e coordinati in ambito provinciale attraverso la provincia;
e) progetti finalizzati alla promozione e costituzione di associazioni denominate "banche del tempo", al fine di favorire un uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e mutuo interesse;
f) progetti rientranti in specifiche aree d'azione indicate nei bandi annuali di accesso alle risorse e rispondenti agli indirizzi della programmazione regionale;
g) progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti e più in generale perseguano politiche di sostenibilità ambientale;
h) altri progetti in ogni caso dotati dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5.
Art. 8
Contributi regionali per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche del tempo1. La Regione, in ottemperanza alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), sostiene la promozione, da parte dei comuni, di associazioni denominate "banche del tempo", aventi gli scopi indicati all'articolo 27, comma 1, della legge n. 53 del 2000 e operanti nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga contributi ai comuni, singoli o associati, che:
a) promuovono e sostengono la costituzione di banche del tempo disponendo a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi;
b) organizzano attività di promozione e informazione sulla costituzione delle banche del tempo e sulle attività svolte;
c) organizzano attività di formazione dei soggetti aderenti alle associazioni banche del tempo.3. La Giunta regionale, con deliberazione, individua i criteri, le modalità e i tempi per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2.
Art. 9
Obblighi dei beneficiari dei contributi1. La concessione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 comporta per i comuni l'obbligo di realizzare le iniziative previste e sovvenzionate dalla Regione.
2. I comuni altresì presentano, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale per l'erogazione dei contributi, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 8, comma 3, idonea rendicontazione sull'utilizzo dei finanziamenti percepiti nell'anno precedente. A tale rendicontazione deve essere allegata una relazione descrittiva degli interventi realizzati, dei benefici attesi e dei risultati raggiunti.
3. La corretta rendicontazione costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi negli anni successivi.
Art. 10
Formazione professionale1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale e di concerto con le province, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge prevede nel piano regionale di formazione professionale specifici corsi di qualificazione, riqualificazione, riconversione e aggiornamento del personale utilizzato nella progettazione dei piani territoriali dei tempi e degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
Art. 11
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge sono valutati in euro 800.000 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente
2011 euro 800.000
2012 euro 800.000
2013 euro 800.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008);
in aumento
UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - parte corrente
2011 euro 800.000
2012 euro 800.000
2013 euro 800.0003. All'attuazione della presente legge concorrono altresì i fondi di cui all'articolo 28 della legge n. 53 del 2000, che sono iscritti nel bilancio della Regione con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
4. Le spese derivanti dalla attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.