CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 242
presentata dai Consiglieri regionali
CUCCUREDDU - BRUNO - STERI - FOIS - COCCO Daniele Secondo -
SANNA Giacomo - URAS - SALISil 10 gennaio 2011
Composizione dei consigli e delle giunte dei comuni e delle province della Sardegna
e disposizioni diverse in materia di enti locali***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, così come integrato dall'articolo 4, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, attribuisce alla Regione potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, con i soli limiti dettati dal "rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica".
La Regione non ha però approvato, a differenza di altre regioni a statuto speciale, alcuna organica disciplina sull'ordinamento degli enti locali, creando così non pochi dubbi interpretativi sulla diretta applicabilità delle norme statali introdotte dopo il riconoscimento, 23 settembre 1993, della potestà legislativa in capo alla Regione.
Di recente, con il comma 185 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), poi modificato dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, si è stabilito un diverso metodo per la determinazione della composizione delle giunte comunali e provinciali. Le differenti interpretazioni sulla immediata applicabilità o meno in Sardegna di tali norme comportano la paradossale situazione della nomina da parte dei presidenti di provincia di giunte composte in alcuni casi da 8 assessori, in altri da 7 ed in un caso addirittura da 6 assessori; analogamente avviene per le giunte dei comuni andati al rinnovo nella scorsa tornata elettorale.
A partire dal 2011, l'applicazione del comma 184 del medesimo articolo 2 della legge finanziaria dello Stato comporterà, per i comuni che andranno al rinnovo, la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri mentre gli organi esecutivi saranno composti da un numero di assessori calcolato in un quarto del ridotto numero dei consiglieri. L'effetto paradossale di tale norma, ad esempio, sarà quello che il Comune di Cagliari, capoluogo regionale, avrà 32 consiglieri e 9 assessori, assai meno di quelli che, per i prossimi cinque anni, avrà il Comune di Sassari e soltanto due consiglieri ed un assessore in più del Comune di Tortolì.
Il comma 186 della legge finanziaria, così come modificato dalla legge n. 42 del 2010, prevede, invece, la soppressione rispettivamente: della figura del difensore civico comunale, delle circoscrizioni comunali per i comuni con meno di 250.000 abitanti (quindi per tutti i comuni della Sardegna), della possibilità di delega consiliare nei comuni con meno di 3.000 abitanti, della figura del direttore generale per i comuni con meno di 100.000 abitanti, dei consorzi tra gli enti locali.
Il comma 186 bis prevede la soppressione delle autorità d'ambito.
Il comma 187, prevede il definanziamento delle comunità montane.
Nell'ultimo capoverso del comma 183 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, si legge che le regioni a statuto speciale "provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 184 a 187 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione".Poiché le finalità delle norme contenute nella legge finanziaria sono quelle di ridurre i costi relativi agli organi di governo degli enti locali territoriali: comuni, province, comunità montane e consorzi, e di organismi, quali l'Autorità d'ambito, competenti in materia di servizio idrico integrato, si ritiene che il risultato di contenimento delle spese possa essere raggiunto con differenti modalità che consentano di perseguire gli obiettivi più agevolmente e senza produrre effetti paradossali, quali quelli suaccennati; infatti sussiste il rischio che in alcuni casi, addirittura, si producano aggravi di costi per gli enti locali ed i cittadini, come nel caso della soppressione di servizi gestiti in forma associata dai consorzi di comuni che grazie alle economie di scala hanno consentito maggiore economicità e maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi.
Per quanto attiene alla riduzione dei costi relativi alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza degli amministratori locali, tenuto conto che tale quantificazione è disciplinata dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, si ritiene opportuno prevedere che la quantificazione delle indennità sia demandata ad un provvedimento del competente assessore regionale in materia di enti locali e che, in via transitoria, il contenimento delle spese si attui con una riduzione del 5 per cento del totale delle indennità spettanti al sindaco, al presidente della provincia ed ai componenti delle rispettive giunte, lasciando però all'autonomia di ciascun ente locale, attraverso l'adozione di uno specifico provvedimento, la scelta dello strumento più idoneo per raggiungere l'obiettivo del risparmio senza peggiorare la qualità e l'efficienza degli organi di governo locale. In particolare comuni e province potranno decidere se attuare la contrazione dei costi intervenendo sulla riduzione del numero degli assessori, se gli statuti prevedono un numero massimo ed uno minimo, oppure attraverso una riduzione (o anche la totale rinuncia) delle indennità di alcuni o di tutti i componenti degli organi esecutivi.
L'articolo 1 prevede la finalità della legge, che è quella di disciplinare, nelle more dell'approvazione di un organico ordinamento degli enti locali, la composizione dei consigli e delle giunte degli enti locali sardi, nonché individuare le modalità per perseguire una contrazione dei costi per gli organi politici degli enti locali.
L'articolo 2 definisce la composizione dei consigli comunali, tenendo conto della specificità dei comuni sardi, suddividendoli in sei fasce, e dei consigli provinciali, suddivisi invece in due sole categorie, il cui spartiacque sono i 300.000 abitanti.
L'articolo 3 prevede, invece, il numero massimo di assessori che gli organi esecutivi di province e comuni possono avere.
L'articolo 4 prevede che l'entità delle indennità sia determinata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di enti locali e, nelle more dell'emanazione di tale decreto, individua le modalità attraverso le quali sarà possibile attuare le finalità di risparmio sui costi per gli organi politici degli enti locali. Tale articolo si ispira al principio di autonomia degli enti locali, prevedendo che siano i comuni e le province, sulla base delle peculiarità e delle esigenze di ciascun ente, a decidere se intervenire riducendo il numero dei componenti gli organi di governo, oppure preferiscano agire sul fronte di una riduzione delle indennità. Il mancato intervento legislativo della Regione sul tema della riduzione dei costi per indennità e gettoni agli amministratori comporterebbe l'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 78 del 2010, che avrebbe un effetto paradossale in Sardegna, dove la maggior parte dei comuni ha un numero di abitanti inferiore alle 5.000 unità.
L'articolo 5 disciplina, armonizzandoli alla realtà demografica e normativa della Sardegna, una serie di interventi previsti dall'articolo 2, commi 186 e 187, della legge finanziaria dello Stato per il 2010 nonché dalla legge n. 122 del 2010 di conversione del decreto legge n. 78 del 2010. Si tratta in particolare di norme soppressive delle circoscrizioni di decentramento nei comuni con meno di 100.000 abitanti (fatte salve quelle storiche di frazioni e borgate), del difensore civico comunale, della possibilità di assegnare deleghe consiliari; si prevede, inoltre, la soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico, mentre lo scioglimento dei consorzi fra enti locali e la liquidazione delle società sarà obbligatoria entro il 2010 nei casi in cui abbiano prodotto forti passività nell'ultimo triennio. Si prevede, inoltre, al fine di evitare di generare residui, di non applicare alcune disposizioni previste dalla legge n. 122 del 2010 se finanziate con fondi trasferiti dalla Regione.
L'articolo 6 prevede, anche in questo caso adeguando i parametri alla realtà demografica della Sardegna, la possibilità di mantenere sia le modalità sia la figura del direttore generale, fissando, altresì, un tetto al compenso.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. Nelle more dell'approvazione di una organica disciplina sull'ordinamento degli enti locali della Sardegna, la presente legge determina la composizione dei consigli e delle giunte comunali e provinciali e adotta quei provvedimenti urgenti in materia di enti locali, demandati alla specifica competenza delle regioni a statuto speciale, dall'ultimo capoverso del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e successive modificazioni.
Art. 2
Composizione dei consigli comunali
e provinciali1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da:
a) 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con oltre 30.000 abitanti;
b) 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e negli altri capoluoghi di provincia;
c) 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
d) 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
e) 12 membri negli altri comuni.2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
a) 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
b) 24 membri nelle altre province.
Art. 3
Composizione delle giunte comunali
e provinciali1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un massimo di:
a) 13 assessori nei comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti e nel capoluogo di regione;
b) 12 assessori nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con oltre 30.000 abitanti;
c) 10 assessori nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e negli altri capoluoghi di provincia;
d) 7 assessori nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
e) 6 assessori nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
f) 4 assessori negli altri comuni.2. La giunta provinciale è composta dal presidente e da un massimo di:
a) 10 assessori nelle province con popolazione superiore a 300.000 abitanti;
b) 8 assessori nelle altre province.
Art. 4
Riduzione dei costi1. Con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, sentite le organizzazioni rappresentative degli enti locali ed il Consiglio delle autonomie locali, sono determinate, con cadenza triennale le indennità di funzione dei sindaci, dei presidenti di provincia, delle rispettive giunte nonché l'ammontare dei gettoni di presenza, o delle indennità sostitutive, dei componenti dei consigli comunicali e provinciali.
2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il costo complessivo, così come determinato dalla vigente normativa statale, per le indennità di funzione dei sindaci, dei presidenti di provincia e delle rispettive giunte, è ridotto del 5 per cento. La giunta dell'ente locale può deliberare di attuare tale risparmio mediante tagli percentuali alle indennità dei vari componenti, prendendo atto delle eventuali rinunce volontarie, anche parziali, o attraverso la riduzione del numero degli assessori.
3. Nelle province e nei comuni con oltre 30.000 abitanti, l'organo consiliare può prevedere la trasformazione del gettone di presenza per i consiglieri in una indennità sostituiva. In ogni caso i consiglieri non possono percepire, mensilmente, una somma superiore ad un quarto dell'indennità spettante al sindaco o al presidente di provincia. La delibera consiliare istitutiva dell'indennità stabilisce anche le sanzioni pecuniarie, da detrarre da tale indennità, previste per le assenze, sia alle sedute del Consiglio che a quelle delle commissioni. I consiglieri dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti hanno diritto al solo gettone di presenza, che in ogni caso non può comportare la corresponsione per ciascun consigliere di una somma, calcolata su base mensile, superiore ad un quarto dell'indennità spettante al sindaco.
Art. 5
Disposizioni varie in materia di enti locali1. È soppressa la figura del difensore civico comunale, previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio ricade il comune.
2. Le circoscrizioni di decentramento comunale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, sono soppresse nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, nei quali ciascuna circoscrizione comunale deve avere di media una popolazione di 25.000 abitanti, fatta eccezione per quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rappresentative di frazioni o borgate distanti oltre 5 chilometri dalla sede municipale. Ai componenti i consigli circoscrizionali è riconosciuto il gettone di presenza per le sole riunioni delle assemblee circoscrizionali.
3. Il sindaco non può delegare l'esercizio di proprie funzioni ai consiglieri comunali, in alternativa alla nomina degli assessori.
4. I sindaci, i presidenti di provincia o i loro delegati non hanno diritto ad alcun compenso per la partecipazione alle attività dei consorzi di funzioni fra gli enti locali.
5. Sono soppressi i consorzi dei comuni e sono poste il liquidazione, entro il 31 dicembre 2010, le società a totale partecipazione degli enti locali che abbiano ricevuto aumenti di capitale o trasferimenti straordinari a fronte di perdite di esercizio registrate negli ultimi tre esercizi.
6. È soppresso il consorzio obbligatorio fra i comuni della Sardegna, denominato Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 5 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). Le competenze ed il personale sono trasferiti alla Regione che, per quanto attiene agli aspetti programmatori ed ispettivi, li esercita coinvolgendo gli enti locali, anche attraverso forme stabili di consultazione con il Consiglio delle autonomie locali.
7. In materia di finanziamento delle comunità montane non trova applicazione in Sardegna il comma 187 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, essendo la materia organicamente disciplinata dalla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).
8. Non si applicano agli enti locali della Sardegna le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione.
9. Non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e strutturalmente sani (con una incidenza inferiore al 40 per cento delle spese per il personale in rapporto alle spese correnti) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legge n. 78 del 2010.
10. Al fine della determinazione del quorum dei votanti alle elezioni comunali, nei comuni con meno di 3.000 abitanti, non sono computati gli elettori iscritti all'anagrafe italiana dei residenti all'estero (AIRE).
Art. 6
Direttore generale1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il compenso del direttore generale non eccede quello complessivo del segretario.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non eccede quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 30.000 abitanti. In tal caso il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco, solo nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, o dal presidente della provincia al segretario, che ha diritto ad un incremento massimo del 25 per cento dello stipendio complessivo.
Art. 7
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).