CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 239

presentata dai Consiglieri regionali

MANCA - CARIA - CUCCA - DIANA Giampaolo - CUCCU - BARRACCIU - SABATINI - AGUS - SOLINAS Antonio - COCCO Pietro

il 23 dicembre 2010

Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di voler concorrere in maniera consapevole e partecipata alla tutela della ricerca e della raccolta dei fossili e dei minerali da collezione, in considerazione del valore scientifico e didattico del collezionismo, nonché dall'esigenza di proteggere il patrimonio mineralogico e naturalistico della Sardegna.

L'intento è anche quello di contribuire alla valorizzazione e al potenziamento di tale patrimonio, nel quadro delle competenze ripartite tra Stato e regioni, alla luce della riforma del titolo V della Costituzione. A tal fine, seguendo l'esempio di altre regioni italiane, la legge non si prefigge soltanto di individuare beni o parti del territorio soggetti a vincolo di tutela paesaggistica, che secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale sono tutelati in ragione del loro interesse estetico e culturale, quanto, piuttosto, di disciplinare, limitare o vietare determinate condotte connesse alla ricerca e alla raccolta di minerali e fossili, che si ritengono pregiudizievoli per la conservazione e la difesa dell'ambiente naturale.

La legge si inserisce, dunque, nel novero dei provvedimenti diretti a proteggere la natura da interventi dell'uomo potenzialmente distruttivi dell'equilibrio geofisico ed ecologico, spettando alla Regione la conservazione delle risorse naturali del proprio territorio nei suoi aspetti esteriori e nella sua strutturazione geofisica.

Per queste ragioni, si reputa opportuno e necessario un intervento legislativo regionale mirato a garantire che la ricerca e l'estrazione dei fossili e dei minerali sia operata con tecniche e con modalità tali da non pregiudicare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità del terreno, nonché l'integrità della parte restante del giacimento, della flora e della fauna terrestre, come chiaramente si evince dal dettato dell'articolo 4.

Allo stesso tempo è necessario presidiare l'impianto normativo in parola con una serie di strumenti di controllo e di sanzioni tali da assicurare l'efficacia e l'efficienza del provvedimento.

In questa direzione le finalità perseguite sono sicuramente scevre da qualsivoglia scopo di lucro, come peraltro confermato dal disposto dell'articolo 9, ove è contemplata la necessità di un'apposita autorizzazione regionale in favore di enti pubblici o associazioni che vogliano acquisire pezzi unici o intere collezioni esclusivamente a scopi didattici, scientifici o culturali.

La legge si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 prevede l'oggetto e le finalità; l'articolo 2 i compiti della Giunta regionale e dell'Assessorato competente; l'articolo 3 istituisce il registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori; gli articoli da 4 a 8 disciplinano la raccolta dei fossili e minerali da collezione; l'articolo 9 pone il divieto di commercializzazione con le tassative eccezioni in favore di enti pubblici o associazioni; gli articoli 10, 11 e 12 delineano l'impianto di controlli e sanzioni.

L'articolo 13 indica infine le modalità di reperimento, nel bilancio regionale, delle risorse necessarie all'attuazione della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna disciplina e tutela la ricerca e la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione, ai fini di una ottimale conservazione del proprio patrimonio mineralogico e naturalistico.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano compatibilmente con le disposizioni del Codice civile a tutela della proprietà.

 

Art. 2
Individuazione dei siti di particolare valore naturalistico e ambientale e delle zone
di divieto di raccolta

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria:
a) individua i siti del patrimonio mineralogico che, anche in considerazione dell'interesse pubblico connesso al profilo scientifico e didattico del collezionismo, risultano di particolare valore naturalistico e ambientale;
b) individua le zone ove è fatto divieto di ricerca e di raccolta dei fossili e dei minerali da collezione, dettando le prescrizioni generali per la ricerca e la raccolta nelle altre zone;
c) aggiorna periodicamente gli elenchi dei siti e delle zone di rilevanza mineralogica e scientifica.

2. La Giunta regionale si avvale anche della collaborazione di dipartimenti o istituti universitari, di musei naturalistici di enti locali di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche, i quali segnalano l'esistenza di giacimenti di rilevanza scientifica che necessitano di ulteriori prescrizioni o divieti, fornendo anche precise indicazioni sulla raccolta dei fossili e dei minerali da collezione.

3. In deroga ai divieti stabiliti ai sensi del comma 1, lettera b), la Giunta regionale autorizza la ricerca e la raccolta dei fossili, dei minerali da collezione e dei minerali di particolare rilevanza scientifica da parte di dipartimenti e istituti universitari, enti di ricerca, specialisti di comprovate capacità professionali, musei naturalistici, dettando anche le prescrizioni relative alle attività di estrazione e di recupero del sito.

4. Le relative spese sono a carico del soggetto autorizzato.

 

Art. 3
Registro regionale dei ricercatori
e dei raccoglitori

1. La Regione istituisce, presso l'Assessorato competente, un registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di fossili e di minerali da collezione (di seguito denominato registro). I soggetti inclusi nel registro presentano l'avvenuta denuncia di possesso della propria collezione.

2. Chiunque intenda svolgere le attività di cui al comma 1 ne dà comunicazione scritta al Presidente della Regione che, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, rilascia apposito attestato di iscrizione al registro.

3. L'attestato di cui al comma 2 costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ricerca consentita entro i limiti e con l'impiego dei mezzi di cui agli articoli 4 e 5, mentre l'attività di raccolta rimane subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 6.

4. L'attestato di cui al comma 2 è revocato dal Presidente della Regione agli iscritti che per due volte siano incorsi nelle sanzioni di cui all'articolo 12.

5. I criteri e le modalità per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

Art. 4
Mezzi impiegati per la ricerca e la raccolta

1. Per la ricerca e la raccolta dei campioni di fossili o di minerali da collezione possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli e in mazze del peso massimo di tre chilogrammi, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, piccozze e badili di lunghezza non superiore ad un metro e sessanta centimetri.

2. È vietato l'uso di materiale esplosivo, salva autorizzazione da parte dell'Assessorato competente per motivi di particolare interesse di studio o di documentazione.

3. L'utilizzo di mezzi meccanici è consentito nel caso di raccolta con metodologia da segnalare nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 6.

 

Art. 5
Limiti di prelievo nelle attività di ricerca
e raccolta

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nell'ambito delle attività di ricerca e di raccolta sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a dieci chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa una ulteriore tolleranza di due chilogrammi in caso di attività di ricerca e di cinque chilogrammi nel caso di attività di raccolta.

 

Art. 6
Autorizzazione

1. Ove consentito, e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione è subordinata all'autorizzazione da parte del comune territorialmente competente. Il comune, con il supporto tecnico dell'Assessorato regionale competente, provvede al rilascio dell'autorizzazione e detta prescrizioni tecniche di estrazione e di recupero ambientale del sito che garantiscano l'equilibrio idrogeologico dell'area, dello stato umifero, dell'integrità dell'eventuale parte restante del giacimento, al fine di evitare pregiudizi alla flora e alla fauna. Copia dell'autorizzazione è inviata, per conoscenza, all'Assessorato regionale competente.

2. Qualora l'area ricada in zona soggetta a vincolo, il comune provvede a richiedere il necessario nulla osta alle autorità preposte al vincolo.

 

Art. 7
Piccola raccolta di fossili e di minerali
da collezione

1. La piccola raccolta di fossili e di minerali da collezione che si presentano in frammenti sciolti superficiali è libera su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), fino al limite di due chilogrammi al giorno per persona, salvo il caso di esemplare singolo di peso superiore.

2. La raccolta di quantitativi superiori a due chilogrammi è soggetta alle limitazioni ed alle prescrizioni di cui alla presente legge.

 

Art. 8
Ripristino

1. La ricerca e la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione non deve recare alterazioni permanenti all'ambiente naturale.

2. È fatto obbligo al ricercatore e al raccoglitore di procedere all'immediato ripristino del sito, con l'obbligo della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno rimodellamento adeguato alle specifiche caratteristiche originarie della zona.

 

Art. 9
Divieto di commercializzazione

1. I fossili ed i minerali da collezione raccolti nel territorio regionale non sono oggetto di commercio.

2. L'Assessorato competente può rilasciare autorizzazioni particolari a favore di enti pubblici o associazioni, qualora essi intendano acquisire pezzi unici o intere collezioni esclusivamente a scopi didattici, scientifici o culturali.

 

Art. 10
Pezzi di particolare valore scientifico

1. I titolari di autorizzazioni alla raccolta di fossili e di minerali da collezione segnalano alla struttura competente i pezzi unici che presentano particolare valore scientifico, reperiti durante la loro attività.

 

Art. 11
Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e sulle prescrizioni contenute nell'autorizzazione spetta al comune territorialmente competente e al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna.

 

Art. 12
Sanzioni

1. Il comune territorialmente competente, dandone comunicazione all'Assessorato competente, in caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nella legge, irroga sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di:
a) una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000 nel caso di ricerca di fossili e di minerali da collezione non conforme alle disposizioni della presente legge;
b) una somma di denaro da euro 3.000 a euro 24.000 nel caso di raccolta di fossili e di minerali da collezione non conforme alle disposizioni della presente legge;
c) una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000 nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 6;
d) una somma di denaro da euro 10.000 a euro 30.000 nel caso d'impiego di esplosivi senza l'autorizzazione ovvero in maniera non conforme alle prescrizioni della stessa.

2. Il comune, oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 e fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, può disporre la confisca dei fossili e dei minerali da collezione estratti e dell'attrezzatura non conforme a quanto previsto dall'articolo 4.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono acquisiti dall'ente che ha accertato la violazione. Qualora le sanzioni siano disposte dal Corpo forestale, i relativi proventi sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

 

Art.13
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge, sono valutate in euro 100.000 annui, a decorrere dall'anno 2011; alle stesse si fa fronte con quota parte delle entrate regionali derivanti dall'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).