CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 238
presentata dai Consiglieri regionali
PIRAS - ZEDDA Alessandra - CONTU Mariano Ignazio - STOCHINO
il 22 dicembre 2010
Fondo strutturale per impianti ad energia rinnovabile finalizzati all'autoproduzione
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge nasce da un'attenta analisi della situazione in cui versano le aziende operanti nei comparti dell'artigianato e del commercio. Tra i fattori alla base dello stato di crisi è sempre presente l'ingente costo per l'approvvigionamento dell'energia elettrica.
Rilevata la volontà del Governo regionale di mettere ordine e far ripartire gli investimenti nel campo delle energie rinnovabili, si rende necessario garantire i maggiori benefici per le aziende che installano impianti per "autoproduzione".
Le piccole aziende pagano maggiormente la difficoltà di realizzare gli impianti atti al raggiungimento di un soddisfacente grado di autoproduzione per la mancanza della liquidità necessaria e della disponibilità degli istituti di credito a finanziare tali investimenti. La gestione e l'erogazione dei fondi della presente legge è in capo alla SFIRS Spa. È importante notare che i limiti legati alla potenza installata dell'impianto fanno si che le uniche fonti rinnovabili tecnicamente finanziabili siano quelle del mini-eolico (fino a 60 kW) e del fotovoltaico (fino a 20 kW). Entrambe le fonti godono del contributo statale del conto energia e di percorsi autorizzativi semplificati. In tal senso si ritiene utile e necessario proporre l'istituzione di uno strumento finanziario che, nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, consenta alle piccole aziende, dei compatti in argomento, l'indipendenza energetica.
Tale fondo avrà lo scopo di finanziare interamente la realizzazione degli impianti. Le aziende beneficiarie dovranno restituire, alla SFIRS Spa, in un tempo massimo di dieci anni, le somme oggetto del finanziamento, sino al reintegro del capitale finanziato. In tale modo si provvederà al ripristino del fondo che potrà quindi essere utilizzato per finanziare nuovi progetti. Al termine della restituzione del finanziamento ottenuto per la costruzione dell'impianto, che continuerà comunque a produrre negli ulteriori dieci anni in cui si avrà il beneficio del conto energia, lo stesso diventerà di proprietà del beneficiario che potrà, quindi, godere interamente delle somme relative al beneficio statale.
I benefici ottenibili sono tali per cui in pochi anni molte aziende, ad un costo pari a zero, raggiungeranno l'indipendenza energetica, la Regione farà un importante passo avanti nel raggiungimento degli obiettivi legati al Protocollo di Kyoto e seguenti, le aziende potranno essere più competitive sul mercato, ci sarà più lavoro per fornitori e installatori di impianti.
Per meglio esplicitare tale proposta si ipotizza un fondo di rotazione con una dotazione iniziale di 12 milioni di euro che permetterà la realizzazione immediata di impianti per una potenza installata di circa 3,5 MW.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione, recependo la normativa nazionale e quella comunitaria in materia di promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, provvede, con la presente legge, a costituire un fondo strutturale che finanzi la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile per piccole e medie imprese operanti nei comparti dell'artigianato e del commercio.
Art. 2
Soggetti beneficiari1. Le misure previste dalla presente legge sono rivolte alle aziende dei comparti dell'artigianato e del commercio.
2. I soggetti beneficiari sono le micro e le piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria, aventi sede legale e operativa in Sardegna, operanti nei comparti dell'artigianato e del commercio, costituite da almeno un anno.
3. Sono escluse dalle agevolazioni della presente legge le aziende operanti nel settore del turismo e della grande distribuzione.
Art. 3
Modalità di intervento1. È istituito un fondo di rotazione per il finanziamento a tasso zero dell'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per un massimo di 20 kW.
2. Il finanziamento copre interamente il costo dell'impianto che garantisce l'autoproduzione ed è interamente restituito con gli introiti derivanti dal conto energia.
3. Al termine della restituzione del finanziamento gli impianti diventano di proprietà dell'azienda che ne ha beneficiato.
Art. 4
Controlli1. I beni oggetto del finanziamento previsto dalla presente legge sono mantenuti, nella destinazione dichiarata al momento della presentazione della domanda, per un periodo di venti anni decorrente dalla data di ultimazione delle opere.
2. L'erogazione del contributo è comunque subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di contributo e al rilascio dell'autorizzazione dell'ente competente.
3. L'agevolazione è revocata qualora:
a) il soggetto beneficiario realizzi un'iniziativa difforme rispetto al progetto;
b) l'iniziativa contrasti con la normativa vigente in materia di autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili;
c) dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione dell'agevolazione medesima, nonché qualora l'iniziativa non sia stata ancora avviata decorsi sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione o non sia stata ultimata decorsi due anni dalla medesima data.4. Condizione necessaria per l'accesso al fondo è l'approvazione tecnico-finanziaria da parte della SFIRS Spa, che valuta lo stato di solvenza della società richiedente il finanziamento.
5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 4 determina, per il soggetto inadempiente, l'impossibilità di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Art. 5
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 12.000.000 annui a decorrere dall'anno 2011.
2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2010-2013 sono apportate te seguenti variazioni:
in aumento
UPB S04.01.003
Interventi in materia energetica
2011 euro 12.000.000
2012 euro 12.000.000
2013 euro 12.000.000in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL parte corrente
2011 euro 12.000.000
2012 euro 12.000.000
2013 euro 12.000.000
Art. 6
Entrata in vigoreLa presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).