CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 237
presentata dai Consiglieri regionali
STERI - DIANA Mario
il 9 dicembre 2010
Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge contiene disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, volte a disciplinare i prelievi in deroga di cui all'articolo 9 della direttiva n. 2009/147/CE, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, ed in armonia alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, all'articolo 9 e all'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Integrazioni alla legge regionale n. 23 del 19981. Al titolo II della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), dopo l'articolo 59, è aggiunto il seguente capo:
"Capo IV bis (Prelievi in deroga in applicazione dell'articolo 9 della direttiva n. 2009/147/CE)
Art. 59 bis (Disciplina dei prelievi in deroga)
1. I principi sui prelievi in deroga di cui all'articolo 9 della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono attuati nella Regione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), ed in armonia alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, all'articolo 9 e all'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. La Regione adotta le deroghe di cui all'articolo 1, di durata non superiore a un mese, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
b) nell'interesse della sicurezza aerea;
c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;
d) per la protezione della flora e della fauna;
e) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
3. La Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, adotta le deroghe con provvedimento motivato sulle ragioni che ne impongono l'applicazione, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico composto da un esperto in materia di ambiente e fauna selvatica, un esperto in materia di coltivazioni agricole, un esperto in materia di salute pubblica. Il comitato tecnico-scientifico è istituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente d'intesa con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
4. Il parere dell'organo scientifico di cui al comma 3, a supporto della motivazione sui presupposti, sulla necessità e sulle modalità di applicazione della deroga, dà atto delle indagini scientifiche svolte, prendendo in considerazione anche le segnalazioni, se pervenute, degli uffici tecnici degli Assessorati della Regione, degli uffici tecnici degli assessorati della difesa dell'ambiente e dell'agricoltura delle province, nonché del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
5. L'atto di deroga deve specificamente contenere l'indicazione:
a) delle specie che ne formano oggetto;
b) del numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi del comma 1, lettere e) ed f);
c) dei controlli e delle forme di vigilanza cui il prelievo é assoggettato;
d) delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;
e) dei mezzi, degli impianti e dei metodi di cattura o di abbattimento consentiti nonché dei soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7 per i prelievi in deroga.
6. Le deroghe di cui alla presente legge non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione.
7. I prelievi venatori in deroga autorizzati in applicazione del presente articolo sono effettuati esclusivamente da parte dei soggetti individuati nell'atto di deroga o da agenti del Corpo forestale regionale.
8. I prelievi di cui al comma 7 sono realizzati con le modalità ed i mezzi previsti dagli articoli 40 e 41 della presente legge. All'articolo 41, dopo la parola "anima liscia" sono aggiunte le parole "o a canna rigata".
9. Il numero di capi prelevati è annotato al termine di ogni giornata venatoria sulla scheda di rilevamento che i soggetti autorizzati a partecipare agli abbattimenti in deroga ritirano presso il proprio comune di residenza. Le schede di monitoraggio di cui alla precedente disposizione sono riconsegnate a cura dei soggetti autorizzati, tramite il comune di residenza o avvalendosi delle associazioni venatorie, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari ad euro 20.000 per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse iscritte all'UPB S01.03.003 (Funzionamento organismi di interesse regionale).
11. Agli oneri derivanti dagli esercizi successivi, valutati in euro 40.000 annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate proprie della Regione di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).".