CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 236

presentata dai Consiglieri regionali

SANNA Matteo - ARTIZZU

il 7 dicembre 2010

Utilizzazione della tecnologia innovativa per le unità di soccorso in acqua

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge intende garantire gli strumenti e le risorse necessari all'espletamento delle operazioni di salvamento dei bagnanti sulle coste sarde, operazioni che, negli ultimi anni, hanno visto elevato notevolmente il proprio standard qualitativo e le proprie potenzialità grazie all'essenziale impegno congiunto di vari enti, amministrazioni pubbliche, associazioni ed imprese del settore, assicurando così la massima sicurezza con tempestive ed adeguate misure di prevenzione e di pronto intervento. La norma costituisce, peraltro, un elemento di notevole importanza per le prospettive di sviluppo di un settore turistico che punta sempre più sulla valorizzazione delle risorse ambientali ed in particolare di quelle legate al mare e alle coste.

La proposta di legge in oggetto, infatti, punta ad assicurare la massima professionalità attribuendo una specifica qualifica al personale addetto al servizio di vigilanza e salvataggio balneare, in modo tale da tutelare al meglio l'incolumità dei bagnanti. Al fine di realizzare un accurato pattugliamento delle coste ed interventi di soccorso a corto e medio raggio in tempi estremamente ridotti, con ampia possibilità di manovra anche in situazioni difficili e in tutta sicurezza per gli operatori, lo strumento fondamentale viene individuato nella moto d'acqua equipaggiata con dotazioni speciali, tra cui l'elemento fondamentale è la barella per il trasporto del soggetto recuperato. Ciò consentirà agli stabilimenti balneari e alle pubbliche amministrazioni di offrire a costi contenuti un servizio di alto valore sociale.

La moto d'acqua è ritenuta strumento necessario per il soccorso nautico laddove munita di attrezzature di soccorso, di un dispositivo che permetta il recupero sanitario dell'infortunato in tempi rapidi ed il successivo trasporto dello stesso in sicurezza, anche con l'ausilio di un natante di piccole dimensioni con due sole persone di equipaggio, in condizioni meteo-marine avverse. Inoltre, i dispositivi di cui può essere dotata sono estremamente semplici e non necessitano di una formazione specifica per essere utilizzati.

I dispositivi per i natanti prevedono un'attrezzatura per il recupero ed il supporto della barella e consentono, con il supporto di personale debitamente formato e nel caso in cui l'infortunato abbia fratture importanti, un sicuro intervento di primo soccorso ed il trasporto senza ulteriori traumi che potrebbero aggravarne le condizioni cliniche.

Le moto d'acqua adibite alle operazioni di pronto soccorso sono dotate di accessori che le rendono altamente operative nelle mansioni di pattugliamento, ricerca e soccorso, tra i quali figura, come accennato, la barella. Nello specifico, la barella deve possedere i requisiti previsti dalla direttiva n. 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, e deve appartenere alla classe I secondo i criteri di classificazione di cui all'allegato IX della direttiva di cui sopra. Il supporto non interferisce, nella posizione di riposo, con le normali azioni di guida della moto d'acqua, lasciando inalterati i consumi di carburante, la manovrabilità del mezzo e la rapidità di intervento dell'unità, consentendo di portare a termine le operazioni di pronto soccorso in modo rapido e professionale.

Per mezzo della barella è garantita la massima protezione dell'infortunato, essendo il supporto dotato di un sistema di galleggiamento idoneo a consentire il soccorso anche di persone robuste. Se sganciata dalla moto d'acqua, la barella può essere utilizzata come aiuto al galleggiamento, essendo in grado di sostenere persone sedute o aggrappate alle apposite maniglie. Infine, la barella può essere adoperata anche per il trasporto dell'infortunato via terra fino al posto medico più vicino con possibilità di immobilizzazione provvisoria e può essere dotata di attrezzature di primo soccorso quali il defibrillatore automatico.

Con la presente proposta di legge si intende pertanto dare una puntuale risposta legislativa alla sempre più impellente esigenza di favorire e normare l'utilizzo di tecniche innovative ed efficaci nel salvamento a mare. Per il raggiungimento di tale finalità viene individuato lo strumento della concessione, da parte della Regione Sardegna, di contributi finanziari a vantaggio degli operatori, affinché possano dotarsi dei mezzi tecnici più adeguati.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, al fine di realizzare un accurato pattugliamento delle coste ed interventi di salvamento a corto e medio raggio in tempi estremamente ridotti, con la più ampia possibilità di manovra anche in situazioni difficili e garantendo un livello di sicurezza ottimale per gli operatori, favorisce l'adozione di un sistema di salvamento standardizzato a livello regionale attraverso l'utilizzo di moto d'acqua equipaggiate con dotazioni speciali di cui è elemento fondamentale la barella per il trasporto dell'infortunato recuperato.

 

Art. 2
Mezzo di soccorso

1. La moto d'acqua è un mezzo utilizzabile per il soccorso nautico.

2. La moto d'acqua è munita di attrezzature di soccorso e di un dispositivo che permetta il recupero sanitario dell'infortunato in tempi rapidi ed il trasporto dello stesso in sicurezza, anche con un natante di piccole dimensioni e con un equipaggio composto da due sole persone.

3. La moto d'acqua è dotata di accessori che la rendano altamente operativa per mansioni di pattugliamento, ricerca e soccorso, tra cui una barella conforme alla direttiva n. 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

 

Art. 3
Caratteristiche tecniche della barella

1. La barella è munita di certificazione CE, è iscritta nei prontuari del Ministero della salute e rientra nei dispositivi medicali a basso rischio.

2. La barella è caratterizzata da colori ad alta visibilità.

3. La barella è dotata di un sistema di galleggiamento idoneo a consentire, con un impegno relativo, il soccorso di soggetti anche di elevato peso corporeo ed è allestita con le attrezzature di primo soccorso e con defibrillatore automatico da adoperare a terra.

4. La barella, in forma indipendente dalla moto d'acqua, è utilizzata come aiuto al galleggiamento.

 

Art. 4
Corsi per conduttori di moto d'acqua
per il salvamento

1. L'utilizzo della moto d'acqua allestita per il salvamento è effettuato da personale abilitato a seguito della frequentazione di appositi corsi.

2. Le disposizioni e le prescrizioni inerenti l'organizzazione dei corsi per conduttori delle unità adibite al salvamento, che sono incentrati sulla sicurezza della navigazione e sulla tutela della pubblica incolumità, sono definite con apposito regolamento regionale di attuazione della presente legge.

 

Art. 5
Disciplina della navigazione

1. Per l'utilizzo dei natanti denominati "moto d'acqua", per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina, valgono le norme generali vigenti in materia di navigazione.

 

Art. 6
Concessione ed erogazione dei contributi

1. La Regione, al fine di sostenere e garantire un'idonea organizzazione ed un adeguato sviluppo dell'attività di salvataggio con moto d'acqua, eroga contributi fino al 75 per cento delle spese documentate ammissibili.

2. I decreti di concessione dei contributi stabiliscono l'entità della quota anticipatamente erogabile ed il termine per la rendicontazione delle spese sostenute. All'erogazione della quota a saldo si provvede a fronte della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, del rendiconto delle spese sostenute.

 

Art. 7
Soggetti beneficiari

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 6, la Regione concede contributi a titolo di concorso nelle spese a:
a) strutture balneari dotate di operatori del soccorso in mare;
b) organizzazioni di volontariato, Protezione civile, Croce rossa italiana ed amministrazioni comunali operanti nel soccorso in mare.

 

Art. 8
Natura dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 6, comma 1, sono accordati a copertura dei costi sostenuti e documentati per tutto quanto concerne l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di salvamento a mare con moto d'acqua, dei corsi per conduttori di moto d'acqua e delle attività integrative connesse all'espletamento del salvataggio in mare.

 

Art. 9
Destinazione dei contributi

1. La Giunta regionale approva con propria deliberazione, previo parere espresso dalle Commissioni consiliari competenti, il piano di riparto dei contributi tra i soggetti beneficiari e l'erogazione degli stessi.

2. I contributi regionali sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati, non possono essere utilizzati per finalità diverse e sono a parziale copertura dei costi preventivati.

 

Art. 10
Revoca del contributo

1. La mancata rendicontazione delle spese ammesse a contributo comporta la revoca del contributo stesso e la restituzione della quota erogata.

 

Art. 11
Tutela in caso di inadempienza

1. Qualora si verifichi la mancata o parziale realizzazione dei programmi finanziati o una diversa destinazione dei fondi concessi, la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale del contributo erogato.

 

Art. 12
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo di cui all'articolo 6 sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 13
Norma finanziaria

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione individua nella legge finanziaria la somma di euro 800.000 per il primo anno di attuazione della presente legge e di euro 500.000 per le successive annualità.

 

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).