CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 235
presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - VARGIU - FOIS - MELONI Francesco - MULA
il 1° dicembre 2010
Istituzione della Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il sistema della gestione dei beni librari in Sardegna ha conosciuto forme assai apprezzate di consorzio tra vari enti pubblici territoriali, benché sia da evidenziare la questione dei profili professionali del personale bibliotecario ed archivistico impiegato anche in rapporto alle università, che da oltre un trentennio vanno riqualificando le figure proprie delle biblioteche e degli archivi mediante i corsi di conservazione dei beni culturali.
Per quanto attiene, invece, ai beni archeologici, e in generale ai beni museali e ai siti di interesse culturale, la situazione è profondamente diversa. Fino agli anni Settanta del XX secolo la gestione dei beni museali della Sardegna era limitata agli operatori delle soprintendenze, competenti per quanto attiene i Musei archeologici nazionali di Cagliari e Sassari, la Pinacoteca nazionale di Cagliari, il Compendio Garibaldino di Caprera, agli «assuntori di custodia» di alcune aree archeologiche come Nora e Tharros, alla direzione ed al personale dei Musei dell'ISRE a Nuoro, ed ai direttori della Galleria d'arte di Cagliari e dell'Antiquarium Arborense di Oristano. La rivoluzione gestionale dei musei fu introdotta da un lato dall'inserimento nella pianta organica di alcuni comuni, in primis quello di Villanovaforru, di curatori museali e di altro personale museale; dall'altro dalla legislazione regionale che, con l'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, recante Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione, ha previsto contributi in favore di comuni, province e comunità montane che promuovano la realizzazione di attività nel settore dei servizi sociali e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o società giovanili costituite, pari al 70 per cento dei costi dell'attività affidata dai suddetti enti. La quota di cofinanziamento regionale è stata poi elevata al 90 per cento dei costi dell'attività nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali dall'articolo 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000).
L'impatto della legge regionale n. 28 del 1984 sulla gestione dei beni culturali della Sardegna fu fondamentale poiché, restringendoci ai beni museali ed ai siti archeologici, si poté assicurare una gestione indiretta da parte degli enti locali nei cui ambiti ricadevano musei e siti archeologici, tramite affidamento a società giovanili. A fronte di questo risultato positivo, però, si è riscontrata la generale scarsità di figure professionali specifiche dell'attività museale, in considerazione della bassissima percentuale di personale laureato (circa 4 per cento) tra gli operatori museali inquadrati come soci o personale dipendente delle società che avevano ottenuto in appalto i servizi museali. Si è registrata, inoltre, la pervicace volontà della maggior parte degli enti locali di rivendicare l'autonomia nella gestione dei beni culturali ad essi pertinenti a discapito di forme effettivamente sistemiche, che pure si sono in qualche caso affermate, come ad esempio nel Consorzio Sa Corona Arrubia o nel caso dei Celeberrimi populi Anglona - Goceano - Monte Acuto. L'articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000 è stato successivamente abrogato dall'articolo 23, comma 1, lettera p), della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14.
La legge regionale n. 14 del 2006 ha posto le premesse per una nuova rivoluzione copernicana della gestione dei beni culturali in ambito di sistemi museali con il raggiungimento dei requisiti minimi di qualità e di personale in parallelo con la normativa nazionale, anche se la mancata approvazione, nelle forme stabilite dalla stessa legge regionale, del Piano regionale triennale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi di cultura 2008-2010 ha impedito l'adozione dell'unico strumento capace di dettare criteri e principi anche per la gestione dei beni culturali.
In realtà, dopo il decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice Urbani) ed in coerenza con esso, la Regione Sardegna volle adottare una disciplina sulla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, fra i quali, in primis, la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto i servizi culturali ed in specie quelli museali. Il Codice Urbani ha ispirato alla Regione sarda, che possiede potestà legislativa primaria nel campo dei musei locali, la normativa costituita dai commi 7-9 dell'articolo 37 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005) sulla gestione dei beni culturali, compresi tra i "servizi pubblici locali privi di rilevanza economica". A differenza da quanto previsto dal Codice Urbani, gli enti pubblici territoriali della Sardegna possono pertanto ricorrere alla concessione a terzi per la gestione dei beni culturali. La Regione sarda ha normato la piena legittimità sia della gestione diretta, sia della gestione indiretta dei beni culturali degli enti pubblici territoriali, risultando in capo a questi ultimi la scelta motivata di uno dei due sistemi. A complicare il quadro, tuttavia, si è posta la giurisprudenza europea che ha suggerito una profonda modifica dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali, inerente la forma di gestione, recepita dal decreto legislativo n. 156 del 2006, che ha contemplato la gestione diretta o indiretta, ma ha escluso gli affidamenti diretti a soggetti costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'ente pubblico territoriale interessato. È scomparsa, dunque, dalla legislazione nazionale, impegnativa per lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, la possibilità di affidamento diretto della gestione dei beni culturali a società pubblico-private partecipate in maniera prevalente dall'ente pubblico, poiché l'affidamento diretto a tali società avrebbe leso la libertà di concorrenza.
Attualmente in Sardegna, in base al comma 8 della legge regionale n. 7 del 2005, sarebbe, invece, ancora vigente per gli enti pubblici territoriali la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto della gestione dei beni culturali a società pubblico-private partecipate in maniera prevalente dall'ente pubblico.
La situazione è mutata ancora con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 29 gennaio 2008, n. 62, inerente le modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura. Tale norma, oltre a poter estendere la propria efficacia in termini di modello per i servizi integrati di musei e altri istituti non statali, può trovare applicazione anche nei confronti di musei delle regioni e degli enti locali se coinvolti in una gestione integrata, tramite l'accordo di cooperazione istituzionale, stipulato tra amministrazione statale e amministrazioni regionali e locali ai sensi dell'articolo 112, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004.
I modelli gestionali del suddetto decreto sono la gestione diretta e la gestione integrata delle attività museali, la cui scelta discende dalla valutazione delle istituzioni. La gestione diretta potrà attuarsi in presenza di mezzi economici, finanziari e del personale necessario. L'esternalizzazione impone l'assegnazione della gestione integrata delle attività ad un'impresa tramite procedura concorsuale.
Il quadro gestionale sardo
La legge regionale n. 14 del 2006 ha previsto, all'articolo 7, l'adozione del Piano regionale dei beni culturali, che avrebbe dovuto contenere le linee guida per la gestione dei beni. La Giunta regionale ha approvato, nella seduta del 18 novembre 2008, la proposta di piano che stabiliva che "le province dovranno predisporre bandi finalizzati a selezionare soggetti erogatori dei seguenti servizi, con affidamenti su base triennale o quinquennale". L'obbligatorietà dell'esternalizzazione dei servizi da parte delle province, che nella massima parte dei casi non sono titolari dei beni museali, si poneva in aperto contrasto con la normativa regionale e nazionale vigente, tanto da suscitare una globale protesta degli enti pubblici territoriali. È quindi intervenuta la legge finanziaria 2009 che stabilisce il trasferimento di risorse ordinarie agli enti locali anche per la gestione dei servizi relativi a musei di ente locale, parchi archeologici ed ecomusei.
A fronte di questo quadro normativo estremamente complesso, è opportuno che la Regione, in forza della propria potestà legislativa primaria nel campo dei musei locali, formuli, in coerenza con la rilevata cornice legislativa nazionale, una norma di gestione dei beni culturali che consacri definitivamente l'opzione di un sistema museale regionale, suddiviso in sistemi provinciali, assicurando le risorse finanziarie esclusivamente agli enti pubblici territoriali inseriti nei sistemi museali, previa verifica positiva del raggiungimento degli standard tecnico-scientifici di qualità dei musei pertinenti a ciascun sistema museale.
In questa prospettiva nuova dovranno trovare luogo le sinergie interistituzionali tra i fondamentali istituti museali statali, i musei regionali di antica e nuova istituzione, fra cui il Museo dell'identità di Nuoro ed il Museo della Sardegna giudicale di Oristano-Sanluri in corso di costituzione, i musei degli enti locali, i musei ecclesiastici, i parchi archeologici, le aree archeologiche, i beni monumentali, ecc.
La presente proposta di legge intende pertanto assicurare una gestione unitaria e partecipata, dalla Regione e dagli enti locali, dei beni culturali e paesaggistici della Sardegna attraverso l'istituzione di una fondazione (articolo 1) composta esclusivamente da soci pubblici (articolo 2), con un consiglio di amministrazione (articolo 4) composto da quattro membri e con un consiglio scientifico (articolo 5) composto da sei membri.
La fondazione dovrà assicurare la gestione dei siti e luoghi di cultura di eccellenza, compresi quelli attualmente privi di conduzione.
Per quanto riguarda il personale la presente proposta di legge prevede (articolo 6) la salvaguardia degli attuali operatori mediante l'assunzione immediata da parte della fondazione che, essendo una struttura di diritto privato, può provvedervi senza l'attivazione di procedure concorsuali e, mediante il progressivo pensionamento degli operatori storici, l'assunzione di figure professionali (articolo 7), così da raggiungere gli standard di qualità richiesti dalla legge regionale n. 14 del 2006.
È prevista inoltre l'esternalizzazione dei servizi aggiuntivi (articolo 8) dotati di rilievo economico, quali ristorazione, accessibilità, book shop, merchandising, ecc., mediante l'affidamento a società attive in Sardegna da almeno 5 anni nella gestione di beni culturali in associazione con imprese nazionali o internazionali che assicurino un'elevazione degli standard nell'offerta del turismo culturale.
L'articolo 9 prevede che l'Istituto superiore regionale etnografico, come istituto tecnico-scientifico, coordini tutti i musei locali e i parchi di ambito demo-etno-antropologico mentre l'articolo 10 affida il coordinamento di tutte le biblioteche di competenza dell'amministrazione regionale al Servizio per i beni librari della Regione Sardegna.
La copertura finanziaria è indicata all'articolo 11.
L'articolo 12 riguarda le modifiche da apportare alla legge regionale n. 14 del 2006.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto1. È istituita la Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, che costituisce l'organo tecnico-scientifico di programmazione e di gestione regionale nel settore dei beni culturali e paesaggistici della Sardegna.
Art. 2
Modalità e requisiti per la partecipazione1. La Regione autonoma della Sardegna è socio fondatore della Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere di farne parte, a titolo di soci fondatori, le province della Sardegna, i comuni, le unioni dei comuni e le fondazioni dei beni culturali della Sardegna costituite esclusivamente da soci pubblici, purché dotati di siti e istituti culturali provvisti di gestione o in predicato di esserlo.
3. La richiesta, indirizzata all'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport della Regione autonoma della Sardegna, è corredata da specifica deliberazione di consiglio provinciale o di consiglio comunale o del consiglio di amministrazione della Fondazione per i beni culturali che impegni le singole amministrazioni a:
a) fare parte come socio fondatore della Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna;
b) individuare come forma di gestione per i beni culturali e paesaggistici di proprietà del singolo ente o a lui conferiti o pertinenti al proprio territorio quella definita dalla presente legge;
c) compartecipare con fondi propri, iscritti a bilancio, da conferire alla Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, alla gestione dei beni culturali; tale compartecipazione non è in ogni caso inferiore a quella assicurata alla data di pubblicazione della presente legge da ciascun ente pubblico territoriale o fondazione di beni culturali per la gestione degli stessi beni; nel caso in cui province o comuni o fondazioni di beni culturali non abbiano avviato una gestione per gli istituti e i beni culturali del proprio territorio, le deliberazioni prevedono che siano iscritti a bilancio fondi propri, da conferire alla Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, pari ad almeno 200.000 euro annui per ciascuna provincia o capoluogo di provincia, ad almeno 100.000 euro annui per i comuni o le unioni dei comuni compresi fra 100.000 e 10.000 abitanti, ad almeno 50.000 euro annui per i comuni o le unioni dei comuni compresi fra 9.999 e 5.000 abitanti, ad almeno 25.000 euro annui per i comuni o le unioni dei comuni sotto i 5.000 abitanti;
d) assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese dei servizi tecnologici e di pulizia, dei siti e dei luoghi di cultura di propria competenza;
e) assicurare mediante proprio personale di ruolo o con contratto a tempo determinato, secondo i profili del personale stabiliti dalla normativa di settore, i ruoli direttivi dei singoli istituti culturali, anche nelle forme consortili, con l'individuazione del soggetto direttivo;
f) aderire al Sistema museale regionale ed al Sistema bibliotecario regionale ed ai relativi sottosistemi provinciali o sovra provinciali;
g) aderire al logo unico dei beni culturali e paesaggistici della Regione autonoma della Sardegna;
h) aderire alla card dei beni culturali della Sardegna, impegnandosi a reinvestire nei settori cultura, ambiente e pubblica istruzione della propria amministrazione i proventi derivati da ciascun istituto culturale o sito culturale o parco culturale, dotato di ingresso a pagamento, del proprio territorio.4. La Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna è costituita, nelle forme previste dal Codice civile, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Organi della Fondazione1. Sono organi della Fondazione:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico.
Art. 4
Composizione1. La Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna è presieduta dall'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport della Regione.
2. Il consiglio di amministrazione è formato dal presidente della Fondazione, da un presidente di provincia, in rappresentanza delle province della Sardegna, designato dall'UPS, e da due sindaci in rappresentanza dei comuni e delle unioni di comuni, designato dall'ANCI Sardegna.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Tutte le cariche del consiglio di amministrazione sono gratuite e la partecipazione alle riunioni non dà diritto ad alcun gettone di presenza.
Art. 5
Consiglio scientifico1. È istituito il consiglio scientifico della Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna composto da sei ricercatori di chiara fama, documentata da un adeguato curriculum, di cui:
a) un rappresentante scelto dal Consiglio regionale della Sardegna;
b) un rappresentante scelto dalla Direzione regionale dei beni culturali e del paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali;
c) un rappresentante scelto dalla Conferenza episcopale sarda;
d) un rappresentante scelto da ciascuna delle due università della Sardegna;
e) un rappresentante scelto dall'ISRE.2. Il consiglio scientifico si riunisce entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il consiglio scientifico resta in carica cinque anni, indipendentemente dalla scadenza della legislatura regionale, ed i membri sono rieleggibili.
4. Nel caso in cui siano trascorsi quattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge e non si sia provveduto a nominare i rappresentanti di cui al comma 1, questi sono surrogati mediante elezione da parte del Consiglio regionale. Tutte le cariche del consiglio scientifico sono gratuite e la partecipazione alle riunioni non dà diritto ad alcun gettone di presenza.
5. Il Consiglio scientifico elegge nella prima seduta il proprio presidente.
6. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta venga richiesto dal presidente della Fondazione o dalla metà dei membri del consiglio.
7. Il primo consiglio scientifico della Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna è costituito entro due mesi dall'istituzione della Fondazione.
8. Il consiglio scientifico collabora con la Giunta regionale nella redazione del Piano triennale dei beni culturali di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), definendo in particolare gli indirizzi tecnico-scientifici per la programmazione e la gestione dei beni culturali della Sardegna, subentra nelle funzioni agli osservatori regionali dei musei e delle biblioteche, di cui agli articoli 14 e 17 della legge regionale n. 14 del 2006, che pertanto vengono soppressi.
9. Il consiglio scientifico definisce nel primo anno di attività l'organigramma dei due sistemi regionali dei musei e siti culturali e paesaggistici e delle biblioteche con la definizione delle gestioni dei musei e siti culturali anche di nuova istituzione, compresi i nuovi musei regionali.
Art. 6
Sede e personale1. La Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna ha sede in Cagliari, presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport.
2. Per la sua programmatoria ed istruttoria si avvale del personale di ruolo tecnico-scientifico, riferito ai settori dei beni archeologici, beni storico-artistici, beni architettonici, beni storici, beni librari, beni archivistici, beni paesaggistici dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport.
3. In sede di prima attuazione della presente legge la Regione assicura, con proprio personale, gli adempimenti burocratici ed economici della Fondazione e verifica i risultati.
Art. 7
Gestione dei beni culturali e paesaggistici1. La gestione dei beni culturali e paesaggistici della Sardegna di competenza statutaria della Regione, o conferiti ad essa o agli enti pubblici territoriali dalla Stato, è esercitata direttamente dalla Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna a partire dal 1° gennaio 2012.
2. Nella prima attuazione della presente legge gli operatori dei beni culturali (archeologici, paleontologici, storico-artistici, demo-etno-antropologici, storici, archivistici, librari) della Sardegna, costituiti in cooperative o dipendenti da cooperative e attualmente titolari di contratto di servizio con comuni o unioni di comuni, o dipendenti da Fondazioni di beni culturali costituite da soci pubblici, sono assunti, su domanda, nelle qualifiche vigenti per ciascuno di essi, dalla Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna.
3. Gli operatori dei beni culturali svolgono la propria attività preferenzialmente nel sito o nell'istituto di lavoro all'atto della entrata in vigore della presente legge ma, ove le necessità di riorganizzazione della gestione dei beni culturali lo esigano, svolgono la propria attività anche in altri siti o istituti del territorio provinciale in cui fino ad ora hanno operato.
4. Gli operatori dei beni culturali sono destinati alle attività rivolte ad assicurare la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali e paesaggistici dei siti e luoghi di cultura della Sardegna di pertinenza giuridica della Regione o degli enti pubblici territoriali.
5. Gli operatori dei beni culturali altresì, in base alle intese tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali, assicurano la cooperazione con gli uffici periferici della Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio nelle attività di conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici della Sardegna, comprese le attività di manutenzione e di ricerca archeologica, sotto la direzione dei funzionari delle soprintendenze competenti, dei siti culturali della Sardegna.
6. Con il collocamento a riposo dei singoli operatori si procede, mediante concorso pubblico a cura della Fondazione, ad assumere nuovi operatori, specializzati nei vari settori dei beni culturali e paesaggistici, al fine sia di assicurare gli standard di qualità dei singoli istituti e siti, sia di offrire lo specifico sbocco professionale ai giovani formati nelle discipline dei beni culturali e paesaggistici.
Art. 8
Esternalizzazione dei servizi1. La Fondazione, ai sensi degli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 - Codice Urbani) così come modificati dal decreto legislativo del 26 marzo 2008, n. 62 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali), attua l'esternalizzazione unitaria, per almeno dieci anni, dei "servizi per il pubblico", già definiti "servizi aggiuntivi" così come elencati all'articolo 117 del Codice Urbani, nei siti e istituti di cultura della Sardegna individuati dalla Fondazione, mediante procedura di evidenza pubblica.
2. Alla gara partecipano imprese operanti nel campo dei beni culturali in almeno due paesi europei, necessariamente associate con imprese di beni culturali o RTI operanti in Sardegna da almeno cinque anni.
Art. 9
Coordinamento dei musei locali1. L'Istituto superiore regionale etnografico, come istituto tecnico-scientifico, coordina tutti i musei locali e i parchi di ambito demo-etno-antropologico.
Art. 10
Coordinamento delle biblioteche1. Il Servizio per i beni librari della Regione coordina tutte le biblioteche della Sardegna di sua competenza.
Art. 11
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 2.200.000 a decorrere dall'anno 2011, si fa fronte con le entrate previste dall'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) per gli anni 2011-2015.
Art. 12
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 20061. Nella legge regionale n. 14 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) la lettera q) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
"q) promuove la ricerca di soluzioni innovative per il coordinamento e la qualità della gestione del patrimonio e dell'offerta culturale sul territorio attraverso la Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, che costituisce l'organo tecnico-scientifico, dotato di autonomo consiglio scientifico, di programmazione e di gestione regionale nel settore dei beni culturali e paesaggistici della Sardegna;";b) nel comma 2 dell'articolo 5 le parole "Le province erogano annualmente contributi propri e regionali agli istituti e ai luoghi della cultura di ente locale e d'interesse locale e ai sistemi museali e bibliotecari operanti nell'ambito provinciale sulla base dei criteri indicati nel Piano regionale di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti "Le province erogano annualmente contributi propri alla Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna in funzione degli istituti e dei luoghi della cultura di ente locale e d'interesse locale e dei sistemi museali e bibliotecari operanti nell'ambito provinciale sulla base dei criteri indicati nel Piano regionale di cui all'articolo 7;";
c) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
"b) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati, mediante l'erogazione annuale di contributi propri alla Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, di cui fanno parte;";d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Osservatorio regionale dei musei)
1. Le funzioni dell'Osservatorio regionale dei musei sono assunte dal consiglio scientifico della Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna.";e) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Osservatorio regionale delle biblioteche)
1. Le funzioni dell'Osservatorio regionale delle biblioteche sono assunte dal consiglio scientifico della Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna.";f) l'articolo 21, così come modificato dall'articolo 4, comma 29, della legge regionale n. 1 del 2009, è sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Finanziamenti regionali)
1. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge anche attraverso trasferimenti di risorse ordinarie in base agli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 7:
a) alla Fondazione per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna per:
1) la gestione dei servizi relativi a musei di ente locale, parchi archeologici ed ecomusei;
2) il funzionamento dei sistemi museali;
3) la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e d'interesse locale;
4) il funzionamento dei sistemi bibliotecari;
b) agli enti locali per:
1) la costituzione, il funzionamento e l'incremento dei musei di ente locale e di interesse locale;
2) la costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche di ente locale;
3) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;
4) il funzionamento dei centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria di cui alla legge regionale n. 37 del 1978, e delle relative biblioteche, con sede ad Alghero, Carbonia, Iglesias, Macomer e Oristano.".