CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 234
presentata dai Consiglieri regionali
LAI - DIANA Mario - PITTALIS - CAMPUS - GALLUS - LADU - LOCCI - CONTU Mariano Ignazio - CONTU Felice - SANJUST - MELONI Francesco - STERI - BARDANZELLU - ZEDDA Alessandra - CUCCUREDDU - DE FRANCISCI - RANDAZZO - PETRINI - AMADU - MANINCHEDDA - RODIN - STOCHINO - PIRAS
il 25 novembre 2010
Interventi a favore delle persone affette da dislessia e da altri disturbi specifici dell'apprendimento
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Con il termine disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) viene indicata una serie di disturbi quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia. La dislessia e, in generale, i disturbi specifici dell'apprendimento rappresentano un fenomeno di grande impatto sociale che interessa circa il 6 per cento della popolazione scolastica. Sono disturbi di origine costituzionale che, pur manifestandosi in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche o di deficit sensoriali, possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. I disturbi, infatti, si manifestano con la difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. Altre volte i disturbi sono rappresentati da difficoltà nella realizzazione grafica, da difficoltà nei processi linguistici di transcodifica, da difficoltà negli automatismi del calcolo e nell'elaborazione dei numeri. Questi disturbi spesso non vengono riconosciuti o vengono diagnosticati con grande ritardo o con percorsi diagnostici inadeguati, provocando conseguenze psicologiche, sociali e lavorative che possono dar luogo a danni difficilmente recuperabili quali perdita di autostima, affievolimento della motivazione ad apprendere, ansia, depressione. Altre conseguenze pesanti sotto il profilo sociale e professionale sono rappresentate da insuccessi e abbandoni scolastici precoci. È risaputo che i DSA possono avvantaggiarsi di specifiche e adeguate misure rieducative e didattiche soprattutto se vengono predisposti interventi precoci già nelle prime fasi di apprendimento della lettura e della scrittura. La presente proposta di legge trova i suoi presupposti nell'esigenza di stabilire un adeguato livello di attenzione per l'importante problematica dei DSA e di sopperire a un vuoto normativo, prevedendo una serie di interventi destinati ad assicurare ai soggetti colpiti da DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità sia nel contesto scolastico che sociale e professionale.
Illustrazione della proposta di legge
La presente proposta di legge si suddivide in otto articoli:
- l'articolo 1, con il quale la Regione Sardegna riconosce la dislessia e gli altri disturbi specifici dell'apprendimento DSA come condizioni che ostacolano lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo che ne è colpito costituendo un fenomeno di grande impatto sociale. In questo articolo vengono delineate le finalità degli interventi promossi e sostenuti dalla Regione a favore delle persone con DSA;
- l'articolo 2, che prevede l'istituzione presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale di un comitato tecnico-scientifico composto da esperti;
- l'articolo 3 con il quale si prevede l'individuazione di percorsi di diagnosi e di riabilitazione affidati a figure professionali adeguatamente formate e aggiornate e in cui vengono esplicitate le misure necessarie per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA;
- l'articolo 4 con il quale la Regione promuove interventi per la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali preposte alla diagnosi ed alla riabilitazione e si raccorda con le autorità scolastiche regionali e con le università per le iniziative di promozione della formazione riguardanti il personale docente e dirigente del mondo della scuola;
- l'articolo 5 che prevede che la Regione, attraverso il Comitato regionale di cui all'articolo 2, promuova campagne regionali di informazione e di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica, alle famiglie, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle università della Sardegna, alle forze sociali ed alle associazioni di volontariato;
- l'articolo 6 con il quale la Regione verifica, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, che gli studenti con DSA abbiano garantiti, durante il percorso di formazione scolastica e universitaria, percorsi di didattica individualizzata e strumenti compensativi per favorire l'apprendimento e la comunicazione;
- l'articolo 7 con il quale la Regione s'impegna a garantire pari opportunità, nelle forme assicurate dai bandi di concorso alle persone con DSA che dimostrino il loro stato con certificazione medica;
- l'articolo 8 che prevede che la Giunta regionale, previa definizione di criteri, modalità e termini per la presentazione delle relative domande, eroghi alle famiglie con soggetti affetti da DSA un contributo per l'acquisto di strumenti tecnologici e didattici alternativi per facilitare lo studio quotidiano a casa ove questi strumenti non siano nella dotazione degli istituti scolastici frequentati dagli studenti con DSA;
- l'articolo 9 che fissa gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia come identificati dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), quali disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e promuove e sostiene interventi a favore delle persone con DSA destinati a:
a) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi, definendo modi e procedure per il riconoscimento e l'attestazione dei DSA anche quando si manifestano in persone non più comprese nell'età evolutiva;
b) favorire il successo scolastico, garantendo una formazione adeguata e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità anche attraverso misure didattiche di supporto;
c) formare e sensibilizzare gli insegnanti, i genitori e gli operatori socio-sanitari sulle problematiche legate ai DSA;
d) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari;
e) agevolare, assicurando alla persona eguali opportunità, lo sviluppo delle capacità e la piena integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società;
f) ridurre i disagi relazionali ed emozionali.
Art. 2
Comitato tecnico-scientifico sui DSA1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico-scientifico composto di esperti di comprovata competenza sui DSA.
2. Il Comitato tecnico-scientifico, che ha sede presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, svolge compiti istruttori riguardo alle funzioni che la presente legge attribuisce alla Regione.
3. La partecipazione all'attività del Comitato non dà diritto a percepire alcun compenso. Ai rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili per l'attuazione della presente legge.
Art. 3
Adeguamento del sistema
socio-sanitario regionale1. La Regione adotta le misure necessarie per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA.
2. La diagnosi dei DSA è eseguita, nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente, da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti e neuropsicomotricisti dipendenti dalle aziende sanitarie locali (ASL) o dalle strutture private accreditate, o da specialisti della medesima disciplina, convenzionati.
3. Il trattamento riabilitativo è effettuato da psicologi, pedagogisti, educatori e logopedisti formati e aggiornati sulle problematiche dei DSA.
Art. 4
Formazione degli operatori socio-sanitari,
delle famiglie e nella scuola1. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione della formazione socio-sanitaria, prevede interventi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori e dei familiari che assistono le persone con DSA.
2. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, con le Università di Cagliari e Sassari e con le ASL, promuove la formazione riguardo alle problematiche relative ai DSA del personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia.
Art. 5
Iniziative di informazione e sensibilizzazione1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 2, promuove ogni anno iniziative di sensibilizzazione e informazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA.
2. Le iniziative previste dal comma 1 sono rivolte all'opinione pubblica, alle famiglie, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e private, alle università, al mondo del lavoro, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle strutture sanitarie, alle forze sociali e alle associazioni di volontariato.
Art. 6
Misure di supporto1. La Regione, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, verifica che agli studenti con DSA siano garantite durante il percorso di formazione scolastica e universitaria:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata che tenga conto delle caratteristiche peculiari dei soggetti;
b) l'introduzione di strumenti compensativi e di misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini dell'apprendimento;
c) l'uso, per l'insegnamento delle lingue straniere, di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale prevedendo, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
Art. 7
Concorsi pubblici1. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è garantita pari opportunità alle persone con DSA che dimostrino il loro stato con certificazione medica; in particolare l'Amministrazione, dandone adeguata pubblicità nel bando di concorso, può prevedere la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale ovvero di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove.
Art. 8
Contributi agli studenti con DSA1. La Regione eroga agli studenti con DSA che frequentano scuole che ne siano sprovviste, un contributo destinato all'acquisto di strumenti tecnologici per facilitare i percorsi didattici e favorire lo studio quotidiano a casa.
2. La misura del contributo nonché i criteri, i modi, i limiti e i termini per la concessione ed erogazione del medesimo, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentito il comitato previsto dall'articolo 2.
Art. 9
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 500.000 si fa fronte con quota parte delle entrate proprie della Regione di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).