CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 231

presentata dai Consiglieri regionali

SANNA Gian Valerio - BRUNO - COCCO - AGUS - SABATINI - MANCA - SORU - CUCCU - CUCCA - ESPA - BARRACCIU - LOTTO - DIANA Giampaolo - MORICONI - MELONI Valerio - MELONI Marco - PORCU - CARIA - SOLINAS Antonio

il 25 novembre 2010

Disposizioni diverse in materia di enti locali

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La Regione Sardegna gode della potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, con i soli limiti dettati dal "rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica".

Nelle more della definizione di una disciplina organica sull'ordinamento degli enti locali, la presente proposta di legge intende introdurre discipline transitorie in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali e provinciali.

Le norme di cui alla presente proposta di legge intervengono parzialmente in deroga a quanto stabilito dal comma 185 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), poi modificato dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, stante il fatto che con l'articolo 10 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10, la Regione Sardegna ha già disposto una revisione e razionalizzazione della composizione delle assemblee rappresentative degli enti locali territoriali.

Vengono inoltre introdotte ulteriori disposizioni riguardanti la tutela delle assemblee circoscrizionali di frazioni aventi condizioni geografiche e morfologiche particolari rispetto all'organizzazione amministrativa e tali da garantire una reale capacità di rappresentanza e di tutela degli interessi generali dei cittadini residenti al di fuori del contesto urbano principale.

La proposta di legge affronta infine il tema del controllo eventuale sugli atti degli enti locali. Con l'abolizione del controllo sugli atti la Regione aveva demandato ad un apposito provvedimento la disciplina del cosiddetto controllo eventuale. Tale provvedimento non è stato mai adottato e dunque, al fine di introdurre uno strumento di tutela a favore di singoli cittadini e delle minoranze consiliari, la proposta in oggetto disciplina il controllo eventuale quale strumento di raccordo fra le decisioni degli organi esecutivi e consiliari e gli interessi legittimi dei cittadini singoli o associati che si ritengano danneggiati in un diritto per effetto di deliberazioni che interferiscano in un godimento o in una tutela garantita dalla legge. Il controllo eventuale non ha carattere vincolante per le amministrazioni procedenti, ma rappresenta un atto di supporto all'assunzione di atti amministrativi privi di vizi o di lesioni ai legittimi interessi dei cittadini.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. Nelle more dell'approvazione di un'organica disciplina sull'ordinamento degli enti locali della Sardegna, la presente legge determina la composizione dei consigli e delle giunte comunali e provinciali e adotta provvedimenti urgenti in materia di enti locali.

 

Art. 2
Composizione dei consigli comunali
e provinciali

1. Fino all'approvazione della disciplina organica di cui all'articolo 1, nei comuni della Sardegna continuano ad applicarsi, in materia di composizione dei consigli comunali, le norme di cui all'articolo 10 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4).

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
a) 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
b) da 24 membri nelle altre province.

 

Art. 3
Composizione delle giunte comunali
e provinciali

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un massimo di:
a) 12 assessori nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nel capoluogo di regione;
b) 10 assessori nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
c) 7 assessori nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
d) 6 assessori nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
e) 4 assessori negli altri comuni.

2. La giunta provinciale è composta dal presidente e da un massimo di:
a) 10 assessori nelle province con popolazione superiore a 300.000 abitanti;
b) 8 assessori nelle altre province.

3. Nelle province con doppio capoluogo, il numero degli assessori comunali delle città capoluogo è quello corrispondente al comune con fascia demografica immediatamente superiore a quella propria.

 

Art. 4
Riduzione dei costi

1. Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, sentite le organizzazioni rappresentative degli enti locali territoriali e il Consiglio delle autonomie locali, sono determinate, con cadenza triennale, le indennità di funzione dei sindaci, dei presidenti di provincia e delle rispettive giunte.

2. Nelle province e nei comuni con oltre 30.000 abitanti, l'organo consiliare può prevedere la trasformazione del gettone di presenza per i consiglieri in un'indennità sostituiva. In ogni caso i consiglieri non percepiscono, mensilmente, una somma superiore a un quinto dell'indennità spettante al sindaco o al presidente di provincia. I consiglieri dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti hanno diritto al solo gettone di presenza, che in ogni caso non comporta la corresponsione per ciascun consigliere di una somma, calcolata su base mensile, superiore a un quinto dell'indennità spettante al sindaco.

3. Nelle province e nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti i permessi rendicontabili dal singolo ente locale per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive dei consiglieri non eccede le 48 ore mensili, fatto salvo il tempo necessario per la partecipazione alle assemblee comunale e provinciale.

 

Art. 5
Disposizioni varie in materia di enti locali

1. Le circoscrizioni di decentramento comunale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, fatta eccezione per quelle rappresentative di frazioni o borgate distanti oltre i 5 chilometri dalla sede municipale del comune e nelle quali abbiano dimora stabile residenti dello stesso comune. Ai componenti i consigli circoscrizionali è riconosciuto il gettone di presenza per le sole riunioni delle assemblee circoscrizionali.

2. Non è consentita al sindaco o al presidente della provincia la possibilità di delegare l'esercizio di proprie funzioni ai consiglieri.

3. Per determinare il quorum dei votanti nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

4. In materia di finanziamento delle comunità montane della Sardegna si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).

 

Art. 6
Direttore generale

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il compenso del direttore generale non eccede quello base del segretario.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non eccede quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti o quando non risulti nominata la figura del direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario, che ha diritto a un incremento massimo del 15 per cento dello stipendio base tabellare.

 

Art. 7
Controllo eventuale sugli atti degli enti locali

1. Al fine di tutelare al meglio l'interesse pubblico è istituito il controllo eventuale sugli atti degli enti locali ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002).

2. Possono ricorrere al controllo eventuale non meno dei due terzi dei consiglieri di minoranza assegnati o qualunque cittadino singolo o associato che dimostri di possedere un legittimo interesse.

3. Il controllo eventuale è esercitato dalle sezioni territoriali dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica nei termini di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Nella richiesta di controllo eventuale sono espressamente motivate l'interesse o le norme che l'atto amministrativo in oggetto va a ledere.

4. L'esito del controllo eventuale è costituito da una relazione del dirigente preposto al servizio territoriale che indica all'amministrazione interessata le conclusioni dell'istruttoria e gli eventuali indirizzi che si ritiene opportuno esprimere per la piena legittimità dell'atto contestato.

5. Gli enti locali interessati danno atto dell'esito del controllo eventuale con una delibera della conferma dell'atto sottoposto a controllo ovvero a una sua rettifica o annullamento.

6. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone, con deliberazione della Giunta regionale, gli indirizzi operativi e organizzativi per l'attuazione del controllo.

7. Il contenuto e le conclusioni della relazione di controllo non hanno carattere vincolante per l'amministrazione procedente.

 

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).