CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 227
presentata dai Consiglieri regionali
FLORIS Rosanna - GRECO - DE FRANCISCI - ZEDDA Alessandra - DIANA Mario - PITTALIS -AMADU - BARDANZELLU - CAMPUS - CONTU Mariano Ignazio - GALLUS - LADU - LAI -LOCCI - MURGIONI - PERU - PETRINI - PIRAS - PITEA - RANDAZZO - RODIN - SANJUST SANNA Paolo Terzo -STOCHINO - TOCCO
il 18 novembre 2010
Norme per la promozione delle pari opportunità nell'ordinamento regionale
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
I tempi sono maturi per definire, anzitutto sul piano delle garanzie giuridiche, il problema delle pari opportunità nell'ambito della rappresentanza istituzionale. Fondato sul principio di eguaglianza di cui all'articolo 3, comma 2, della Costituzione, il principio delle pari opportunità si è fatto strada anche grazie agli impulsi univoci prospettati dall'Unione europea, che ha interpretato il valore della parità uomo/donna ben al di là del campo istituzionale sino a porlo come base fondamentale per perseguire e attuare i valori della coesione sociale e per impostare una seria politica di sviluppo.
Mentre nella legislazione del lavoro e nella relativa giurisprudenza il principio di non discriminazione si è fatto strada agevolmente, anche se ancora molto occorre fare, non altrettanto può dirsi se concentriamo l'attenzione sul piano dell'accesso alle cariche elettive e sulla presenza femminile nelle istituzioni.
Ciò peraltro impone di riconoscere che nell'ordinamento italiano si è innescato un processo virtuoso che, sul piano delle definizione dei principi, ha posto le basi per una loro attualizzazione concreta. La stessa riforma del titolo V, attuata con legge costituzionale n. 3 del 2001, nel novellato articolo 117, comma 7, prevede che siano anzitutto le regioni a dover promuovere le condizioni per la realizzazione di una effettiva parità di opportunità nell'accesso alle cariche elettive. E nulla vieta che la legislazione regionale possa allargare l'ambito della previsione costituzionale e applicare estensivamente il principio anche all'ipotesi che le pari opportunità sino garantite in sede di nomina regionale negli enti regionali e nella stessa legge elettorale regionale da regolare con legge statutaria.
Del resto, a sostegno di questa lettura soccorrono due capisaldi normativi. Il primo è l'articolo 51 della Costituzione che, novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, stabilisce che "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", e dispone che anche nell'ambito della legislazione regionale siano adottate misure che "favoriscano le pari opportunità tra uomini e donne".Il secondo caposaldo normativo è dato dall'articolo 23 della Carta dei di diritti fondamentali dell'Unione europea, che impone l'adozione di "misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato".
In questo complesso, ma univoco, quadro normativo deve trovare spazio anche una seria e incisiva legge regionale che sappia interpretare con equilibrio lo spirito dei principi fondamentali in tema di pari opportunità. E il campo politico-istituzionale rappresenta un valido banco di prova per promuovere le politiche di genere.
Un importante esempio in tale direzione é offerto dalla legge regionale campana n. 4 del 2009 che introduce la preferenza di genere. La legge ha superato anche l'impugnativa del Governo nazionale e, con sentenza n. 4 del 2010, la Corte costituzionale ha stabilito che persino con tali disposizioni non sia stata alterata la composizione della rappresentanza consiliare, ponendosi semmai come una facoltà di scelta aggiuntiva e alla stregua perciò di una misura sostanzialmente promozionale.
L'esempio della legge campana, in quanto unicamente riferita alla regolazione della legge elettorale regionale, non affronta il più generale problema della estensione delle pari opportunità anche in sede di nomine regionali negli enti regionali. Di qui la presente proposta che intende perseguire tre obiettivi:
a) impedire che sia rappresentato un solo genere nelle liste per l'elezione dei consigli comunali e provinciali;
b) introdurre la doppia preferenza di genere nelle elezione dei consigli comunali;
c) estendere il principio delle pari opportunità anche nell'ambito delle nomine negli enti regionali.La presente proposta di legge è strutturata in 5 capi per complessivi 9 articoli.
L'articolo 1 delinea i principi fondamentali a cui si ispirano le disposizioni di cui alla presente proposta.
Il capo II (articoli 2 e 3) detta norme per disciplinare le elezioni provinciali.
Il capo III (articoli 4-6) detta norme per disciplinare le elezioni comunali.
Il capo IV (articolo 7) detta norme in tema di nomine negli enti regionali.
Il capo V (articoli 8 e 9) contiene le norme finali, con particolare riferimento all'impegno della Giunta regionale di predisporre un piano di informazione e divulgazione dei contenuti della presente legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
PrincipiArt. 1
Principi1. La presente legge, in armonia con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, commi 2, e 51 della Costituzione, e con l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, promuove le pari opportunità nell'ordinamento regionale.
2. Per il perseguimento di tale obiettivo la presente legge incoraggia la cittadinanza attiva e la partecipazione delle donne alla vita politico-economica e all'alta dirigenza dell'amministrazione pubblica, a tutti i livelli.
3. La Regione amplia gli spazi della rappresentanza femminile nelle istituzioni elettive e in relazione alle nomine della Giunta e del Consiglio regionale in seno agli enti regionali.
Capo II
Nuova disciplina delle elezioni provincialiArt. 2
Elezione del presidente delle province
della Sardegna1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), in quanto compatibili.
3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia dichiara di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. In ogni gruppo di candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
5. Ciascun elettore vota per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato, è ammesso al ballottaggio il candidato di genere diverso da quello più votato e, in subordine, quello più giovane d'età.
8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più giovane di età.
Art. 3
Elezione del consiglio provinciale nelle province della Sardegna1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge n. 122 del 1951, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e di cui al presente articolo.
2. In ciascun gruppo di candidati collegati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. Con il gruppo di candidati collegati è anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi presentano il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegati.
3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 .... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.
10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia, non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale è determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
Capo III
Nuove norme sulle elezioni comunaliArt. 4
Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni delle Sardegna
sino ai 15.000 abitanti1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale è anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.
4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco segnando il relativo contrassegno. Può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome ed eventualmente il nome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Può, altresì, esprimere, con la medesima modalità, una seconda, preferenza, per un candidato di genere diverso da quello indicato per primo. Il voto di preferenza espresso per due candidati dello stesso genere non invalida il voto di lista e si considera come non espresso.
6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.
11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.
Art. 5
Elezione del sindaco nei comuni della Sardegna con popolazione superiore a 15.000 abitanti1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco dichiara all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco é quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. É proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato di genere diverso da quello più votato e, in subordine, quello più giovane d'età.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane d'età.
Art. 6
Elezione del consiglio comunale nei comuni della Sardegna con popolazione
superiore a 15.000 abitanti1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale comprendono un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore si due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste di candidati, a pena di inammissibilità nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale è anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste presentano il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegate.
3. Il voto alla lista è espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome ed eventualmente il nome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Può altresì esprimere, con la medesima modalità, una seconda preferenza per un candidato di genere diverso da quello indicato per primo. Il voto di preferenza espresso per due candidati dello stesso genere non invalida il voto di lista e si considera come non espresso.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato, nel turno medesimo, il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.
11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista sondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati del genere meno rappresentato e in subordine quelli più giovani d'età.
Capo IV
Nuove norme in tema di nomine
negli enti regionaliArt. 7
Principi delle pari opportunità e modifiche alla legge regionale n. 20 del 19951. Alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli amministratori degli enti, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, rappresentano entrambi i generi in misura non inferiore al 40 per cento.";
b) al comma 2 dell'articolo 4 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In attuazione del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, la composizione dei consigli di amministrazione degli enti è determinata promuovendo la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali è comunque rappresentato in misura non inferiore al 40 per cento dei componenti.";
c) al comma 1 dell'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In attuazione del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, la composizione dei collegi di revisori dei conti e dei sindaci degli enti è determinata promuovendo la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali è comunque rappresentato in misura non inferiore ad un terzo dei componenti.";
d) il comma 1 dell'articolo 17 è così modificato:
"1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS) è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da cinque membri scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità, di cui uno designato dal Ministro della sanità e quattro eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre che, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, rappresentano entrambi i generi in misura non inferiore a un terzo.";
e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 è così modificata:
"a) due rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato che, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, rappresentano entrambi i generi in misura non inferiore al 40 per cento;";
f) il comma 5 dell'articolo 21 è così modificato:
"5. I collegi dei revisori dei conti degli ERSU, nominati con decreto del Presidente della Regione sono composti da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, rappresentano entrambi i generi in misura non inferiore a un terzo.";
g) l'articolo 22 è così modificato:
"Art. 22 (Istituto superiore regionale etnografico ISRE)
1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal Sindaco di Nuoro e da altri due membri, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, che, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, rappresentano entrambi i generi in misura non inferiore al 40 per cento.";
h) il comma 2 dell'articolo 26 è così modificato:
"2. Due dei membri sono designati dal Consiglio provinciale, con voto limitato, prevedendo pari rappresentanza tra i generi, ed uno è prescelto dalla Giunta regionale in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni degli assegnatari maggiormente rappresentative.".
Capo V
Norme finaliArt. 8
Informazione e divulgazione1. Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica intorno ai principi e ai contenuti della presente legge la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione di tali disposizioni, promuove azioni formative e campagne informative su tutto il territorio regionale.
Art. 9
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).