CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 223

presentata dai Consiglieri regionali

DE FRANCISCI - DIANA Mario - AMADU - BARDANZELLU - CAMPUS - CONTU Mariano Ignazio - FLORIS Rosanna - GALLUS - GRECO - LADU - LAI - LOCCI - MURGIONI - PERU - PETRINI - PIRAS - PITEA - PITTALIS - RANDAZZO - RODIN - SANJUST - SANNA Matteo - STOCHINO - TOCCO - ZEDDA Alessandra - SANNA Paolo Terzo

il 17 novembre 2010

Norme per favorire la creazione di alloggi da destinare alla locazione temporanea

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il mercato italiano degli alloggi è caratterizzato da una situazione di crescente precarietà. Sono sempre più numerose le persone che soggiornano nelle aree metropolitane per un periodo limitato o che, in conseguenza di una situazione precaria di lavoro, formazione o famiglia hanno necessità abitative temporanee. Si tratta in particolare di studenti universitari, lavoratori temporanei, pazienti in day hospital o parenti di pazienti ricoverati negli ospedali cittadini, persone con frattura del nucleo familiare di provenienza per separazione o divorzio.

Per tentare di quantificare il fenomeno a cui ci si riferisce pare opportuno dare qualche cifra sul numero di precari in Sardegna, sugli studenti universitari, sui lavoratori in mobilità o in cassa integrazione e sulla situazione delle separazioni. Il numero dei precari in Sardegna è oggi di circa 100.000, oltre il 20 per cento degli occupati. Nel 2009 oltre 2.000 sardi sono inseriti nelle liste di mobilità o in cassa integrazione. Solamente l'Ateneo di Cagliari ha una popolazione studentesca di 34 mila persone e per oltre il 35 per cento dei casi si tratta di fuori sede.

Per quanto riguarda le separazioni, la Sardegna aveva nel 2005 un tasso medio di separazione e divorzio (4,9 per cento e 2,3 per cento) inferiore alla media italiana (5,6 per cento e 3,2 per cento), ma il loro numero è in costante crescita. In pochi anni il dato ufficiale dell'Istat, relativo esclusivamente ai divorzi, si attesta a 1.127 nel 2007; solo un paio di anni prima era 874. A questo valore si aggiunge la cifra sulle separazioni, che risulta più complicata da conoscere per la mancanza di ufficialità. Per avere un'idea sulla condizione di disagio abitativo conseguente alla frattura di un nucleo familiare si consideri come le diverse città italiane stanno iniziando ad attrezzarsi. I Comuni di Milano, Torino, Roma e Bolzano, in collaborazione con la chiesa e il mondo non profit, hanno già attivato case albergo per separati e divorziati e ospitano una media di 100 persone, altre case sono in fase di costituzione.

Completano la domanda di alloggi temporanei le persone che necessitano di sistemazioni di transizione, in quanto inserite in percorsi di reinserimento sociale a seguito di esperienze di marginalità accentuata, come ex alcolisti, ex tossicodipendenti, donne vittime di tratta, ex carcerati, giovani e donne vittime di violenza familiare.

Al significativo aumento della domanda di alloggi temporanei non è seguito un sufficiente sviluppo dell'offerta.

L'articolo 1 individua le finalità e i contenuti della presente legge.

L'articolo 2 definisce le residenze temporanee, individuando due categorie specifiche. All'interno della prima categoria si collocano gli alloggi individuali o collettivi, destinati a coloro che si trovano in una condizione di transizione connessa, in particolare, con l'instabilità lavorativa o familiare. Vi rientrano le persone che affrontano importanti cambiamenti di vita. La seconda categoria di residenze temporanee ricomprende gli alloggi destinati all'inclusione sociale. Si tratta di micro comunità dirette ad ospitare e accogliere persone in situazione di disagio importante, ma che hanno intrapreso un percorso di reinserimento. Tutti gli alloggi costruiti attraverso i benefici della presente legge rispettano i requisiti degli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive del 22 aprile 2008 e pertanto sono esenti dalla notifica all'Unione europea. Con decisione del 28 novembre 2005, infatti, la Commissione ha previsto che "A norma dell'articolo 295 del trattato, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, dal punto di vista del diritto comunitario è ininfluente il fatto che tali servizi d'interesse economico generale siano forniti da imprese pubbliche o private. A questo riguardo, l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico (...) sono sottoposte alle norme del trattato e in particolare alle regole di concorrenza. L'articolo 86, paragrafo 2, prevede tuttavia un'eccezione alle norme contenute nel trattato, a condizione che siano rispettati una serie di criteri. In primo luogo, vi deve essere un atto d'incarico mediante il quale lo Stato conferisce ad un'impresa la responsabilità dell'esecuzione di un determinato compito. In secondo luogo, il conferimento dell'incarico deve essere relativo ad un servizio d'interesse economico generale. In terzo luogo, l'eccezione deve essere necessaria per l'esecuzione dei compiti assegnati e proporzionale a tale scopo (di seguito «requisito della necessità»). Lo sviluppo degli scambi, infine, non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.". Con questa decisione, infatti, la Commissione ha stabilito le condizioni e i limiti ai quali gli aiuti di Stato concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale sono considerati compatibili con il mercato comune. L'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione n. 2005/8421 CE, ha previsto che il Ministro delle infrastrutture definisca le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato europeo sul funzionamento dell'Unione europea. La definizione di alloggio sociale contenuta nel decreto del Ministro delle attività produttive del 22 aprile 2008 rispetta le regole suddette. I soggetti beneficiari sono individuati dall'articolo 3, che specifica le categorie degli aventi diritto per le due tipologie di residenze temporanee. Nel comma 1 si specificano le caratteristiche di coloro che hanno diritto agli alloggi presenti nelle residenze individuali o collettive individuate dalla lettera a) dell'articolo precedente. Si tratta di persone in condizione di precarietà e instabilità lavorativa o familiare. Nello specifico sono ricompresi coloro che hanno un contratto di lavoro precario o che hanno momentaneamente perso il lavoro; i giovani che desiderano avviare un percorso di autonomia abitativa lasciando il proprio nucleo familiare di origine; le persone che seguono un periodo di formazione o professionalizzazione; le persone che hanno perso la casa a causa di una frattura del proprio nucleo familiare. Per tutti i soggetti ricompresi in queste categorie la legge prevede un limite di reddito. In questa categoria rientrano anche i soggetti costretti a un temporaneo trasferimento causato da motivi di salute propri o di soggetti che assistono; per questa categoria non sono previsti limiti reddituali. Il terzo comma dell'articolo identifica i soggetti beneficiari della seconda tipologia di residenze temporanee ossia quelle dirette ad ospitare soggetti con problemi di disagio non solo abitativo. Vi sono coloro che hanno avuto problemi legati ad alcol, droga, violenza e che hanno intrapreso un percorso di reinserimento accompagnati dai servizi sociali comunali.

All'articolo 4 sono previsti gli interventi ammissibili, che sono la maggior parte di quelli previsti dalla normativa nazionale alla quale la Regione sarda si conforma (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001); sono esclusi naturalmente gli interventi di manutenzione ordinaria. I benefici sono concessi solamente a edifici o porzioni degli stessi con destinazione residenziale. Nulla vieta che all'interno dell'edificio vi siano parti con destinazione differente, ad esempio commercio e servizi, anzi la realizzazione di sistemi abitativi integrati rappresenta una qualificazione al progetto.

L'articolo 5 identifica le tipologie edilizie; trattandosi di residenze dirette ad ospitare per brevi periodi di tempo persone in un momento di transizione, si tratta di piccoli e piccolissimi alloggi, soprattutto per quanto riguarda le residenze individuali. Le residenze collettive e le micro comunità sono più grandi in termini di superficie complessiva poiché dirette ad ospitare anche più persone che condividono gli spazi comuni. I limiti dimensionali sono naturalmente in linea con quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975, attualmente normativa di riferimento per la Sardegna.

All'articolo 6 si prevedono i soggetti attuatori degli interventi. Sono presenti soggetti pubblici e privati in linea con quanto previsto nel piano nazionale di edilizia abitativa (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009) che auspica l'iniziativa congiunta di privati e pubblico. Il secondo comma dell'articolo prevede per l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, competente in materia di edilizia residenziale, l'emanazione dei bandi per la selezione dei progetti individuando le priorità. Naturalmente, previa analisi sui fabbisogni abitativi, è importante, da un lato costruire nuove case solo se effettivamente necessarie e dall'altro evitare se possibile il consumo di territorio.

L'articolo 7 definisce le modalità di assegnazione degli alloggi e delega ai comuni il ruolo di definire i bandi per individuare gli assegnatari. Per i comuni è prevista la possibilità anche di definire ulteriori priorità oltre quella reddituale. Per evitare che i tempi si allunghino in maniera consistente, considerato che si dovrebbero fronteggiare rapidamente situazioni di emergenza è previsto che il bando sia sempre aperto. Per quanto attiene i malati e coloro che li assistono, non è prevista la partecipazione a bandi per ottenere l'assegnazione degli alloggi, ma esclusivamente la presentazione di idonea certificazione medica e di residenza che ne attesti la lontananza dal luogo di cura.

L'articolo 8 istituisce presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici un albo dei soggetti gestori con lo scopo di conferire questo ruolo solamente a coloro che rispettino requisiti di professionalità e onorabilità.

L'articolo 9 concede benefici commisurati all'interesse pubblico che la residenza avrà. Naturalmente gli alloggi per l'inclusione sociale avranno una quota di cofinanziamento pubblico superiore. Un elemento rilevante consiste nel fatto che il beneficio, concesso inizialmente, sotto forma di finanziamento garantito dalla Regione, potrà trasformarsi in un secondo momento, al momento di pagamento delle rate, in contributo a fondo perduto. Questo accade se, e solo se, il soggetto attuatore onora perfettamente gli obblighi assunti nei confronti della Regione sarda, rispettando in maniera precisa la destinazione della residenza.

L'articolo 10 circoscrive la durata della residenza temporanea al massimo a diciotto mesi consecutivi non prorogabili e non rinnovabili se non dopo 5 anni. Le disposizioni sulla determinazione del canone di locazione sono conformi a quanto previsto dalla legge n. 431 del 1998.

L'articolo 11 istituisce un fondo di rotazione con lo scopo di concedere un prestito a soggetti beneficiari che si trovano in una condizione di disagio abitativo temporaneo, dovuto alla caratteristica di instabilità lavorativa o familiare. Il fondo potrà concedere un prestito per agevolare la fase di avvio e dovrà essere restituito in tempi brevi, ma senza interessi. In questo modo il fondo avrà sempre una consistenza e potrà essere riutilizzato.

L'articolo 12 espone i limiti temporali della destinazione vincolata delle residenze che naturalmente varia a seconda della percentuale di cofinanziamento pubblico ottenuto.

L'articolo 13 chiarisce i comuni di localizzazione delle residenze temporanee che sono quelli ad alta tensione abitativa come individuati dalla delibera CIPE del 10 novembre 2003, n 87. Si tratta di Alghero, Cagliari, Carbonia, Iglesias, Macomer, Monserrato, Nuoro, Olbia, Oristano, Ozieri, Porto Torres, Quartu S. Elena, Sassari e Tempio Pausania.

L'articolo 14 contiene la quantificazione finanziaria degli interventi previsti nella presente legge mentre l'articolo 15 prevede la clausola valutativa attraverso la quale il Consiglio regionale può monitorare l'effettiva attuazione della legge e valutare eventuali interventi modificativi della normativa in considerazione dei risultati conseguiti.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge promuove un programma di interventi finalizzato alla creazione di residenze da destinare a particolari categorie sociali aventi esigenze abitative temporanee nei comuni ad alta densità abitativa in conseguenza di una situazione precaria di lavoro, di studio, di famiglia o connessa ad un disagio sociale.

2. La legge individua le categorie degli aventi diritto, le modalità e i soggetti attuatori, le tipologie di intervento e le risorse da destinare alla copertura finanziaria.

 

Art. 2
Residenze temporanee

1. Le residenze temporanee rispondono alle seguenti tipologie:
a) alloggi individuali o residenze collettive che offrono una momentanea risposta alla perdita di stabilità nell'organizzazione del lavoro, della formazione o della famiglia;
b) alloggi per l'inclusione sociale, quali micro comunità protette o pensioni o alberghi sociali, finalizzati a offrire una risposta al mancato o precario inserimento nei contesti del lavoro e della famiglia, nonché a temporanee situazioni di disagio.

2. Gli alloggi costruiti nelle residenze temporanee rispettano i requisiti di alloggio sociale previsti all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) e pertanto gli aiuti concessi sono esenti dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto conformi ai sensi dell''articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione dei disagio abitativo per particolari categorie sociali).

 

Art. 3
Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari degli alloggi all'interno delle residenze temporanee individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), sono coloro che hanno necessità abitative temporanee legate alle condizioni di lavoro, di studio o di famiglia. I soggetti beneficiari rientrano in una delle seguenti categorie:
a) lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o contratti atipici;
b) lavoratori in mobilità, in CIG o in CIGS;
c) giovani lavoratori fino a 35 anni;
d) stagisti, borsisti, ricercatori, studenti universitari, partecipanti a corsi di formazione o master;
e) soggetti con frattura del nucleo familiare di provenienza per separazione o divorzio che hanno perso l'abitazione;
f) pazienti necessitanti di cure continuative rese in day hospital, parenti di malati in cura presso ospedali o centri clinici che hanno la residenza ad oltre 30 km dal luogo di somministrazione delle cure.

2. Tutte le categorie di soggetti, individuate dal comma 1, ad eccezione di quella prevista alla lettera f), accedono ai benefici sulla base di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3. I soggetti beneficiari degli alloggi individuati all'articolo 2, comma 1, lettera b), che seguono un percorso di reinserimento sociale in accompagnamento con i servizi sociali comunali sono:
a) ex alcolisti, ex tossicodipendenti, donne vittime di tratta, ex carcerati;
b) giovani e donne vittime di violenza.

 

Art. 4
Interventi ammissibili

1. Al fine di realizzare le residenze temporanee sono ritenuti ammissibili, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, i seguenti interventi:
a) di manutenzione straordinaria;
b) di restauro e di risanamento;
c) di ristrutturazione edilizia;
d) di nuova costruzione;
e) di ristrutturazione urbanistica.

2. Gli edifici o le parti di edifici ammesse al cofinanziamento pubblico hanno destinazione residenziale. La presenza di parti di edifici con destinazioni diverse contribuisce ad integrare la funzione residenziale con altre ad essa compatibili.

 

Art. 5
Tipologie edilizie

1. Le tipologie edilizie nelle quali si strutturano le residenze temporanee sono:
a) mini alloggi con una superficie minima tra i 28 e i 38 metri quadri, come definiti dall'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975;
b) appartamenti che rispettano i limiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975 e comunque non superiori a 95 metri quadri;
c) strutture idonee ad ospitare gruppi in coabitazione composte da un'area adibita a camere e un'area destinata ai servizi alla residenza che rispettano i limiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975.

2. In relazione alla tipologia edilizia possono essere previsti spazi comuni all'intero complesso destinati ai servizi essenziali quali lavanderia, stireria, locali deposito, portineria ed eventuali locali destinati alla socializzazione.

 

Art. 6
Soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 4, in forma singola o associata, sono:
a) comuni;
b) AREA;
c) cooperative edilizie;
d) imprese di costruzione;
e) fondazioni bancarie;
f) soggetti appartenenti al terzo settore.

2. L'Assessorato ai lavori pubblici, tenuto conto del fabbisogno abitativo temporaneo, seleziona con modalità concorsuale i progetti presentati dai soggetti attuatori.

 

Art. 7
Assegnazione degli alloggi

1. I comuni, all'interno dei quali sono localizzate le residenze temporanee, individuano i conduttori fra le categorie dei beneficiari previsti all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), con modalità concorsuale, in base al criterio della situazione economica.

2. I comuni hanno la facoltà di identificare ulteriori priorità in base alle quali le diverse categorie accedono alle residenze temporanee.

3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 3, accedono alle residenze temporanee sulla base delle graduatorie stilate dai servizi sociali dei comuni.

4. I bandi previsti al comma 1, sono sempre aperti per fronteggiare le situazioni di emergenza e i comuni aggiornano le graduatorie mensilmente.

5. I soggetti beneficiari appartenenti alla categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), accedono alle residenze temporanee dietro presentazione al soggetto gestore di idonea certificazione sulla residenza e sulla malattia da parte della struttura di cura.

 

Art. 8
Albo Soggetti gestori

1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, attraverso modalità concorsuale, istituisce l'albo dei soggetti gestori al quale accedono i soggetti che rispettano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti nel bando.

2. I soggetti attuatori hanno la facoltà di iscriversi all'albo se rispettano i requisiti, o di convenzionarsi con gli iscritti per la gestione degli alloggi.

3. Il bando prevede i requisiti di iscrizione all'albo, le cause di cancellazione dall'albo, nonché il regime dei controlli da attivare.

 

Art. 9
Benefici concessi

1. I benefici concessi dalla presente legge ai soggetti attuatori di cui all'articolo 6, comma 1, sono:
a) finanziamento fino a un massimo del 30 cento del costo per gli interventi previsti all'articolo 4 diretti alla realizzazione delle residenze temporanee previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) finanziamento fino a un massimo del 70 per cento del costo per gli interventi previsti all'articolo 4 diretti alla realizzazione delle residenze temporanee previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. Il finanziamento è erogato sotto forma di mutuo garantito dalla Regione e diventa un contributo in conto capitale annuale a seguito della verifica della corretta gestione delle residenze temporanee.

 

Art 10
Durata, natura e corrispettivo della locazione temporanea

1. I soggetti beneficiari previsti all'articolo 3 accedono alle residenze temporanee nel limite massimo di diciotto mesi consecutivi non prorogabili e non rinnovabili se non decorso un periodo di almeno cinque anni.

2. Il canone di locazione è calcolato e riscosso dal soggetto gestore e non è superiore a quelli concordati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e del decreto ministeriale 22 aprile 2008.

3. I soggetti che beneficiano di posti alloggio all'interno delle residenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), accedono ai sostegni comunali ove previsti.

 

Art. 11
Fondo di rotazione

1. È istituito per l'anno 2011 un fondo di rotazione per la concessione di prestiti al quale possono accedere i soggetti che beneficiano di posti alloggio all'interno delle residenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Il fondo di rotazione eroga un prestito per sostenere il costo iniziale di cauzione e le prime mensilità fino ad un numero massimo di sei; il prestito da restituire in tre anni senza interessi consente la rigenerazione del fondo.

 

Art. 12
Durata della destinazione vincolata

1. Le residenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono vincolate all'uso previsto dalla presente legge per trent'anni. Al termine la struttura alloggiativa realizzata rimane di proprietà del soggetto attuatore.

2. Le residenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono vincolate in maniera perenne all'uso previsto dalla presente legge. La struttura alloggiativa realizzata rimane di proprietà pubblica.

 

Art. 13
Localizzazione delle residenze temporanee

1. Le residenze temporanee di cui all'articolo 2 si realizzano nei comuni ad alta tensione abitativa così come individuati dalla deliberazione del Comitato interministeriale di programmazione economica del 19 novembre 2003, n. 87.

 

Art. 14
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 1.600.000 per l'anno 2011 ed in euro 1.000.000 per gli anni successivi, in ragione di euro 1.000.000 annui per le finalità di cui all'articolo 9 e di euro 600.000 per l'anno 2011 per le finalità di cui all'articolo 11; alla relativa spesa si fa fronte con quota parte delle risorse proprie della Regione di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

 

Art. 15
Clausola valutativa

1. La Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nel rispondere al fabbisogno abitativo temporaneo di coloro che hanno necessità abitative legate alle condizioni lavorative, di studio, familiari o connesse ad un disagio sociale.

2. La relazione è presentata trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con periodicità biennale, alla Commissione consiliare competente in materia, e fornisce i seguenti dati:
a) grado di soddisfazione della domanda abitativa in relazione al numero di richieste presentate, distribuzione territoriale e per categoria dei beneficiari di cui all'articolo 3;
b) tempi medi del procedimento di cui all'articolo 7 dal momento della pubblicazione del bando al momento dell'assegnazione dell'alloggio;
c) tipologia e ammontare del finanziamento degli interventi destinati alla realizzazione delle residenze temporanee e relativi soggetti attuatori;
d) istituzione e modalità di funzionamento dell'albo dei soggetti gestori di cui all'articolo 8;
e) istituzione e modalità di gestione del fondo rotativo di cui all'articolo 11;
f) consistenza del patrimonio edilizio destinato a residenze temporanee distinto per tipologie edilizie, per territorio e soggetti attuatori.

3. Tutti i soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste per consentire alla Giunta regionale di predisporre la relazione di cui al comma 1.