CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 217

presentata dai Consiglieri regionali

CUCCUREDDU - SALIS - STERI - VARGIU - SANNA Giacomo - DIANA Mario -
URAS - BRUNO

l'11 novembre 2010

Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il Trattato europeo, articoli 78 e 109, ha introdotto la disciplina del Patto di stabilità e sviluppo con l'obiettivo prioritario di garantire stabilità monetaria e finanziaria all'interno dell'Unione ed in particolare fra i paesi che hanno aderito alla moneta comune. Nella legislazione nazionale l'articolo 77 ter del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito nella legge n. 133 del 2008) e successive modifiche ed integrazioni (in particolare l'articolo 2, comma 42, della legge n. 203 del 2008; l'articolo 7 quater, commi 13, 14, 15 e 16 del decreto legge n. 5 del 2009 (convertito nella legge n. 33 del 2009); l'articolo 9 bis del decreto legge n. 78 del 2009 (convertito nella legge n. 102 del 2009); l'articolo 4, comma 4 octies del decreto legge n. 2 del 2010 (convertito nella legge n. 42 del 2010)), disciplina il patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali italiani. L'articolo 77 ter della norma succitata, al comma 11, attribuisce alle regioni la facoltà di adattare le regole ed i vincoli relativi agli obiettivi del patto di stabilità per i comuni e le province del proprio territorio, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato, in applicazione dell'articolo 77 bis, per tutti gli enti della regione. Diverse regioni, anche a statuto ordinario, si sono avvalse di tale opportunità, approvando norme in alcuni casi assai incisive. Leggi che il governo non ha impugnato dinanzi alla Consulta. La Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera b), dello Statuto, ha competenza primaria sugli enti locali e, pertanto, potrebbe disciplinare la materia anche prescindendo dalla facoltà concessa dalla normativa statale (soprattutto alle regioni ordinarie).

Moltissimi comuni sardi, assoggettati al sistema, e le province, non si trovano nelle condizioni di rispettare i rigidi vincoli imposti dal patto di stabilità, non per condizioni di deficienza finanziaria strutturale, ma semplicemente per eventi occasionali, quali il ricorso all'indebitamento per poter cofinanziare gli interventi POR oppure a causa di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive per espropri (spesso per opere della Regione e di suoi enti, esempio tipico le aree ex IACP) il cui valore si è decuplicato a seguito del nuovo orientamento della Corte costituzionale. Causa del mancato raggiungimento degli obiettivi del patto da parte di comuni e province è anche il mancato completo trasferimento delle risorse dalla Regione al sistema degli enti locali. Tale norma consente di realizzare un patto di solidarietà orizzontale e verticale fra gli enti sardi (Regione, province e comuni oltre i 5.000 abitanti) finalizzato ad evitare lo sforamento del patto di stabilità per gli enti locali, che implicherebbe gravissime conseguenze per gli enti stessi e per i cittadini che in quei luoghi risiedono o hanno domicilio (circa due terzi dei sardi), ma la finalità della norma è quella di evitare che, a fronte delle gravi conseguenze per gli enti che non rispettano l'obiettivo, il margine positivo degli enti virtuosi possa essere utilizzato dallo Stato o da enti ricadenti in altre regioni. La recente disciplina statale ha, peraltro, fortemente inasprito le sanzioni; tra le più significative vi è il divieto assoluto di instaurare rapporti di lavoro di qualsiasi genere e natura (comprese le consulenze, i contratti a progetto, LSU, i cantieri di lavoro a tempo determinato diretto o attraverso agenzie interinali) a prescindere dalla fonte di finanziamento. Ma vi é anche l'impossibilità di ricorrere all'indebitamento (mutui) anche per il cofinanziamento di progetti strategici di valenza comunitaria; così come è previsto il taglio dei trasferimenti locali nella misura corrispondente allo sforamento (così l'ente che è stato obbligato ad indebitarsi per pagare sulla base di un titolo esecutivo paga due volte tale debito: ratei di mutuo e minori entrate). Vi sono poi misure che vanno a colpire gli amministratori (taglio del 30 per cento dell'indennità del sindaco e a cascata di assessori e consiglieri comunali) ed i dipendenti degli enti locali (taglio delle risorse da destinare ai piani di lavoro ed alla contrattazione decentrata). La legge è strutturata in 6 articoli: nel primo si prevede l'oggetto e l'ambito di applicazione, nel secondo la definizione dell'obiettivo aggregato, specie orizzontalmente, nel terzo le modalità di rimodulazione degli obiettivi dei singoli enti, nel quarto la solidarietà verticale e quindi il coinvolgimento della Regione, nel quinto le modalità applicative, anche in via transitoria, mentre l'ultimo articolo determina l'entrata in vigore della norma.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina il patto di stabilità degli enti locali ai sensi dell'articolo 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli enti locali soggetti al patto di stabilità ai sensi della normativa vigente.

3. Le province ed i comuni commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sono soggetti alle disposizioni previste dalla presente legge a decorrere dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

 

Art. 2
Definizione dell'obiettivo aggregato

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 77 ter, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, provvede ad adattare per gli enti locali le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

2. Il patto territoriale definisce l'obiettivo aggregato dei comuni e delle province quale risultante dalla somma degli obiettivi dei singoli enti comunicati alla Regione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

3. L'obiettivo aggregato è approvato annualmente con deliberazione della Giunta regionale ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in applicazione dell'articolo 77 ter, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

 

Art. 3
Rimodulazione degli obiettivi dei singoli enti

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ridefinisce gli obiettivi dei singoli enti locali.

2. Al fine di garantire contestualmente il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli obiettivi dei singoli enti, espressi in termini di saldo finanziario di competenza mista ai sensi dell'articolo 77 bis, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, possono essere modificati in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto dell'obiettivo aggregato. A tale fine gli enti trasmettono le richieste di modifica all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

3. Le richieste di cui al comma 2, sono valutate secondo i seguenti criteri:
a) non sono autorizzate le richieste di peggioramento del saldo obiettivo a copertura di spesa corrente;
b) sono considerate in via prioritaria, nell'ordine, le richieste di peggioramento del saldo obiettivo relative a:
1) debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive relative alla nuova disciplina del computo degli oneri di esproprio;
2) interventi in attuazione di piani e programmi regionali;
3) smaltimento di residui passivi pregressi in conto capitale;
4) interventi legati a situazioni di emergenza, di cui non è già prevista l'esclusione ai sensi della normativa statale vigente.

4. La Giunta regionale, preliminarmente all'adozione della deliberazione di cui al comma 1 e nelle ipotesi in cui si evidenzi la sussistenza di condizioni tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi aggregati, promuove un'intesa in sede di concertazione istituzionale con gli enti locali, finalizzata alla rimodulazione dei singoli obiettivi, tenuto conto dei criteri stabiliti al comma 3.

5. La Regione comunica gli obiettivi rideterminati al Ministero dell'economia e delle finanze entro sette giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1.

6. Le province ed i comuni adeguano la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati.

 

Art. 4
Interventi regionali compensativi

1. Al fine di incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale, la Regione può effettuare interventi compensativi in relazione al singolo esercizio tramite cessione di quote del proprio obiettivo programmatico, procedendo contestualmente alla rideterminazione dello stesso.

 

Art. 5
Norme attuative e transitorie

1. Gli enti locali trasmettono le richieste di modifica di cui all'articolo 3, comma 2, all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

2. In via transitoria, per l'anno 2010, in sede di prima applicazione gli enti locali trasmettono le richieste di modifica di cui al comma 1, entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).