CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 212

presentata dai Consiglieri regionali

FLORIS Rosanna - PITEA - LOCCI - RODIN - GRECO - CAMPUS - AMADU - PERU - TOCCO

il 10 novembre 2010

Misure per tutelare la salute dei lavoratori, promuovere il benessere organizzativo e contrastare il mobbing, il rischio psicosociale e lo stress lavoro-correlato

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il problema della sicurezza sui luoghi di lavoro ormai si pone come una delle questioni più urgenti e drammatiche del nostro tempo in quanto ha a che fare con i problemi della salute intesa secondo la definizione estensiva dell'Organizzazione mondiale della sanità e perciò tendenzialmente idonea a ricomprendere nel concetto di malattia ogni significativa alterazione dello stato psicofisico della persona.

La Regione, almeno finora, ha legiferato in materia con due limiti fondamentali: da una parte si è mossa, con gli articoli 45-47 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), sulla scia del decreto legislativo n. 626 del 1994, in base ad una visione della sicurezza ancorata al paradigma ingegneristico della risk analysis che prevede il primato delle procedure tecniche, e al paradigma normativo-burocratico, basato sul primato della mera applicazione di leggi e regolamenti e perciò calato in un orizzonte di senso che ha puntato l'attenzione soprattutto sul fenomeno delle cosiddette morti bianche; dall'altro, con la legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 (Interventi a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna), si è legiferato sull'onda dell'emotività, nella visione emergenziale intesa a dare ristoro ai familiari dei morti e degli infortunati sul lavoro. Sulla stessa scia si collocano gli interventi politici e istituzionali, prima in considerazione della tragedia degli operai della Thyssen, poi della locale più recente tragedia della SARAS; si tratta di ben comprensibili reazioni a intollerabili fenomeni sfociati in omicidi e perciò a questioni di natura emergenziale.

Tuttavia, l'orizzonte della sicurezza è mutato. In parallelo, soprattutto negli ultimi anni, sia la normativa europea, sia quella italiana, hanno allargato l'ambito tradizionale della sicurezza sino a configurare una vera e propria cultura globale della sicurezza capace di ricomprendere nel suo alveo una concezione estensiva del disagio lavorativo e dello stress come fenomeni idonei a investire il più generale rapporto persona/ambiente lavorativo, le dinamiche dei processi cognitivi, delle reazioni emotive e dei problemi comportamentali collegati al lavoro.

Così, sulla base dell'Accordo europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004, così come recepito dall'Accordo interconfederale del 9 giugno 2008, è stato emanato l'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro) così come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro), nel combinato disposto degli articoli 6, comma 8, lettera m quater), 17, 29 e 32. La complessa stratificazione normativa in questione ha introdotto nell'ordinamento la codificazione dello stress lavoro-correlato, mutuandone integralmente la disciplina dall'Accordo europeo citato.

Il decreto legislativo n. 81 del 2008, di fatto, ha definitivamente ampliato le maglie della tradizionale visione della sicurezza e impone, sia alle imprese private, sia alle pubbliche amministrazioni (PA), il termine del 31 dicembre 2010 per adeguarsi alla nuova normativa e approntare il documento di valutazione dei rischi in cui sia ricompreso anche il rischio da stress lavoro-correlato. Pur non rientrando nella specifica disciplina di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche i fenomeni del mobbing e dei rischi psicosociali, nella loro invasiva potenzialità a minare l'ambito della salute e del benessere dei lavoratori, trovano nella presente proposta un valido contrasto.

In questa prospettiva appare evidente che la legislazione regionale sconta un ritardo nei confronti dei nuovi codici del lavoro e della sicurezza, e che perciò è importante che anche la legge regionale si faccia carico dei nuovi regimi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La presente proposta di legge mira perciò a garantire e promuovere tutte le misure idonee per tutelare la salute dei lavoratori attraverso specifiche azioni orientate alla promozione del benessere organizzativo, inteso quale imprescindibile contesto nel quale possono insinuarsi pericoli per la salute e il benessere dei lavoratori, e al contrasto di particolari fenomeni patologici quali il mobbing, il disagio lavorativo e la nuova figura dello stress lavoro-correlato.

La presente proposta di legge si compone di 9 articoli.

Gli articoli 1 e 2 definiscono l'ambito di applicazione della legge, i principi e le finalità.

L'articolo 3 si occupa della formazione, intesa quale leva strategica per migliorare la cultura e la sensibilità degli operatori specialisti della sicurezza e per diffondere la cultura delle buone pratiche tra i datori di lavoro e i responsabili delle risorse umane.

L'articolo 4 disciplina l'ambito della informazione e della ricerca sui temi della proposta di legge, sia con campagne informative mirate, sia con studi e ricerche specialistiche, sia con specifiche misure rivolte al mondo universitario.

L'articolo 5 istituisce l'Osservatorio regionale su mobbing, rischio psicosociale e stress lavoro-correlato, e ne disciplina compiti e composizione.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano gli sportelli di assistenza e di ascolto e i centri per il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro, individuando nelle ASL i relativi centri di organizzazione amministrativa.

L'articolo 8 prevede le necessarie azioni di monitoraggio e valutazione relative ai risultati derivanti dalla applicazione delle norme proposte.

L'articolo 9 contiene la norma finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi fondamentali

1. La Regione riconosce e pone al centro della propria attività istituzionale l'inviolabilità della dignità umana e il diritto di ogni individuo alla propria integrità psicofisica, al fine di tutelare la persona nei luoghi di lavoro e in relazione all'attività lavorativa svolta.

2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eguale rispetto e considerazione della loro persona e a non essere, direttamente o indirettamente, oggetto di comportamenti discriminatori o vessatori o di trattamenti degradanti o umilianti.

 

Art. 2
Finalità

1. La Regione, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 32, 35, 36, 37 e 41 della Costituzione, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, dei principi della Carta internazionale dei diritti e della normativa statale vigente, e in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni, promuove e sostiene azioni ed iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo, a contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di mobbing e di stress lavoro-correlato e a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori correlati all'attività lavorativa promuovendo la diffusione del valore del benessere organizzativo e delle buone prassi aziendali.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono altresì promosse, in collaborazione con le parti sociali interessate, con l'Osservatorio regionale su mobbing, rischio psicosociale e stress lavoro-correlato, di cui all'articolo 5, e con le strutture sanitarie e socio-sanitarie, azioni di prevenzione, formazione, sostegno, informazione, ricerca ed assistenza.

 

Art. 3
Formazione

1. La Giunta regionale, anche attraverso le aziende sanitarie locali (ASL), promuove progetti di formazione professionale sul fenomeno del mobbing, del rischio psicosociale e dello stress lavoro-correlato rivolti in particolare ai seguenti soggetti:
a) medici di medicina generale;
b) operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) e di salute mentale delle ASL;
c) operatori degli sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress lavoro-correlato di cui all'articolo 6;
d) componenti dei comitati e delle commissioni regionali sulle pari opportunità e sul fenomeno del mobbing;
e) responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) datori di lavoro e responsabili delle risorse umane.

 

Art. 4
Informazione e ricerca

1. La Giunta regionale promuove e realizza:
a) campagne pubblicitarie e informative per favorire la più ampia conoscenza della presente legge e delle azioni ed interventi in essa previsti ed attuati;
b) studi e ricerche sul mobbing, sul rischio psicosociale e sullo stress lavoro-correlato anche attraverso le ASL e l'Osservatorio regionale sul mobbing, rischio psicosociale e stress lavoro-correlato di cui all'articolo 5;
c) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione;
d) l'attivazione, nell'ambito di quanto consentito dall'ordinamento vigente, di corsi post-laurea nelle discipline specifiche oggetto della presente legge;
e) borse di studio per tesi di laurea e pubblicazioni sui temi del mobbing, rischio psicosociale e stress lavoro-correlato, da attribuirsi secondo modalità e procedure individuate dalla Giunta regionale con provvedimento da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 5
Osservatorio regionale su mobbing, disagio lavorativo e stress lavoro-correlato

1. Presso la Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale su mobbing, rischio psicosociale e stress lavoro-correlato composto da:
a) l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che lo presiede;
b) un membro designato dal comitato regionale di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) un rappresentante designato dalla direzione regionale dell'INAIL;
d) otto responsabili designati dalle province;
e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un medico del lavoro ed uno psicologo del lavoro e dell'organizzazione scelti tra una terna di nominativi proposta dai rispettivi ordini regionali;
h) un avvocato giuslavorista con documentata esperienza almeno decennale nella materia oggetto della presente legge, iscritto da almeno dieci anni all'albo di uno degli ordini della circoscrizione della Corte di appello di Cagliari e scelto tra terne di nominativi proposte da ciascun ordine.

2. L'Osservatorio dura in carica per cinque anni e si riunisce almeno due volte l'anno.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

4. Ai componenti dell'Osservatorio spettano le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni ed agli interventi di cui alla presente legge;
b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti privati e le ASL che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge;
c) si raccorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing o organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro;
d) realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, anche avvalendosi degli enti strumentali della Regione, delle ASL, dei centri di ascolto, e delle associazioni, pubbliche e private, competenti in materia;
e) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione in raccordo con i soggetti destinatari della presente legge;
f) promuove protocolli d'intesa e collaborazioni con gli organismi di vigilanza al fine di contrastare il fenomeno del mobbing e dello stress lavoro-correlato, anche nell'ambito dello svolgimento delle loro attività istituzionali;
g) si collega con l'Osservatorio nazionale mobbing istituito presso l'Università La Sapienza di Roma e con gli altri osservatori istituiti da altre regioni, enti ed istituzioni;
h) presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta l'attuazione della presente legge.

 

Art. 6
Sportelli di assistenza ed ascolto

1. Le ASL istituiscono nell'ambito della propria organizzazione amministrativa, anche a livello di singolo distretto, appositi sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul rischio psicosociale e sullo stress lavoro-correlato con il compito di:
a) fornire informazioni ed indicazioni sui diritti dei lavoratori e sui relativi strumenti di tutela;
b) orientare il lavoratore presso le strutture di supporto presenti nella Regione.

 

Art. 7
Centri per il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro

1. Ogni ASL del comune capoluogo di provincia istituisce, nell'ambito della propria organizzazione amministrativa, un centro per il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro con i seguenti compiti:
a) accertamento dello stato di rischio psicosociale, di stress lavoro-correlato o di malattia del lavoratore, ed eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione;
b) individuazione delle eventuali misure di tutela da adottarsi da parte dei datori di lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di rischio psicosociale e stress lavoro-correlato;
c) supporto agli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro in tema di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni.
2. Nei centri di cui al comma 1 è istituito un collegio multidisciplinare di specialisti composto almeno da:
a) un medico specialista in medicina del lavoro o igiene, con funzioni di coordinamento;
b) un medico specialista in psichiatria;
c) uno psicologo, esperto in psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
d) uno psicoterapeuta esperto in test psicodiagnostici.

 

Art. 8
Monitoraggio e valutazione

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel tutelare la dignità umana e l'integrità psicofisica dei lavoratori. A tal fine, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione contenente tra l'altro:
a) il resoconto delle azioni e degli interventi intrapresi, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3, 4, 6 e 7, ed una prima valutazione circa la corrispondenza di tali elementi ai risultati attesi dalla legge;
b) l'elenco delle iniziative attivate, e la relativa spesa, per assicurare la più ampia diffusione e conoscenza della presente legge.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1 Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Alle stesse si fa fronte con quota parte delle entrate proprie della Regione di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).