CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 210

presentata dai Consiglieri regionali

STERI - PORCU

il 3 novembre 2010

Disposizioni per la promozione della qualità paesaggistica del territorio regionale attraverso l'eliminazione delle opere incongrue

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con l'emanazione del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cosiddetto Codice dei beni culturali), poi più volte modificato, è stato dato ulteriore impulso al procedimento di rinnovamento e adeguamento della legislazione in materia di tutela dei beni ambientali e culturali. In tale modo è stato possibile giungere ad una significativa ed innovativa attuazione dei principi costituzionali (articolo 9, secondo comma, della Costituzione).

Con il Codice dei beni culturali (noto come Codice Urbani) il paesaggio diventa un bene d'insieme che riflette la cultura, il vissuto e quindi l'identità stessa di una comunità riconoscendo l'importanza che il paesaggio ha per la stessa qualità della vita sociale degli abitanti di un territorio.

Il Codice dei beni culturali è il frutto di una lunga evoluzione, prima culturale e poi normativa, del concetto di paesaggio distante anni dalle prime norme di tutela che si rinvengono nella legge 29 giugno 1939, n. 1497 (cosiddetta legge Bottai).

Quelle leggi riflettevano una concezione primitiva e semplice del paesaggio, semplicemente composto da cose, da località rare, che non riguardano l'intero territorio, ma solo alcune aree privilegiate. Una concezione del paesaggio di tipo soltanto visivo, estetico, che richiama categorie come bellezza e eccezionalità.

In relazione ai beni tutelati, veniva introdotto non un divieto di edificazione ma bensì l'obbligo di richiedere la previa autorizzazione (articolo 7 della legge n. 1497 del 1939) e lo strumento del Piano paesistico (articolo 5 della legge n. 1497 del 1939) era uno strumento meramente facoltativo e dai contenuti estremamente limitati.

Quel sistema ha subito una prima profonda modifica a seguito dell'emanazione del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (cosiddetta legge Galasso). Con queste norme, infatti, si sottoponevano a vincolo paesaggistico una serie di beni individuati con riferimento alla loro appartenenza a categorie astratte (articolo 1); si introduceva l'obbligatorietà dei piani paesistici che non dovevano limitarsi a disciplinare ben limitate e specifiche porzioni di territorio. Infine, si introduceva per taluni beni determinati sottoposti a tutela non solo l'obbligo di richiedere la previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, ma il divieto di edificazione fino all'adozione dei piani paesistici. Il successivo testo unico approvato con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 490, si muoveva nell'ottica di queste ultime modifiche.

Con l'approvazione del citato Codice dei beni culturali, si è provveduto ad introdurre incisive modifiche nella previgente disciplina. In particolare occorre rilevare come è stato introdotto ex novo lo strumento dei piani paesaggistici che devono prendere in considerazione l'intero territorio delle singole regioni (articolo 135 "Pianificazione paesaggistica") in un ottica non solo di tutela, ma anche di recupero e riqualificazione.

In tale modo, il previgente sistema di cui alla legge n. 1497 del 1939 è stato completamente modificato. In assenza di piano paesaggistico, in relazione ai beni tutelati, non è più possibile procedere ad alcuna trasformazione del territorio se non nei limiti di cui all'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Invero, solo in sede di approvazione di piano paesaggistico (articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004) è possibile introdurre la possibilità di trasformazione urbanistica in relazione a beni tutelati in modo da garantire che l'intervento operi sempre e comunque nell'ottica della qualificazione paesaggistica.

Se il sistema così delineato consente di garantire un'efficace tutela ai beni ambientali e paesaggistici, tuttavia questa tutela è riferita esclusivamente alle opere che devono essere oggi ancora programmate e non prevede specifiche misure di intervento per opere già realizzate o per cui è già stata autorizzata la realizzazione e che, seppure legittimamente assentite, contrastano oggi con l'acuita sensibilità in materia.

Da qui l'esigenza di introdurre una disciplina legislativa che, compatibilmente con le risorse disponibili, consenta di acquisire alla disponibilità pubblica siti particolarmente pregiati sui quali siano stati realizzati o si vogliano realizzare interventi come, per citare un esempio, il Colle di Tuvixeddu a Cagliari o il Capo di Malfatano a Teulada, che contrastano anche con le mutate sensibilità in materia di tutela dei beni ambientali e dei beni paesaggistici.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione promuove l'eliminazione delle opere incongrue al fine di migliorare e recuperare il valore paesaggistico del territorio. La Regione promuove, inoltre, il recupero degli edifici storico-artistici.

2. Anche ai fini di cui all'articolo 111 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, si definiscono opere incongrue le costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del territorio che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi. Ai fini della presente legge possono essere prese in considerazione anche le opere, legittimamente assentite e non ancora realizzate in tutto o in parte, che presentino le stesse caratteristiche di cui al primo periodo del presente comma.

3. Non rientrano nella nozione di opere incongrue gli immobili costruiti in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici ovvero realizzati in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, per i quali trova applicazione la disciplina in materia di opere abusive.

4. In attesa dell'attivazione dei programmi e progetti di cui all'articolo 111, comma 3, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, l'individuazione di opere incongrue e di aree oggetto di ripristino è operata con un accordo di programma promosso dalla Regione, dalla provincia o dal comune. L'approvazione dell'accordo da parte della Giunta regionale ha l'effetto di sottoporre le opere incongrue e le aree oggetto di ripristino a vincolo preordinato all'esproprio e comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi indicati.

5. I proprietari delle aree sulle quali ricadono le opere ritenute incongrue possono chiedere, in luogo del riconoscimento dell'indennizzo, di avvalersi, ove possibile, della facoltà di cui all'articolo 1, commi 21, 22, 23 e 24 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

6. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai commi 4 e 5, la Regione programma l'erogazione di finanziamenti, anche parziali, per contribuire alla predisposizione e attuazione dei relativi interventi.

 

Art. 2
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 5.000.000 per l'anno 2010, in euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 ed in euro 30.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S04.06.002
Interventi di risanamento, bonifica e riqualificazione del territorio - investimenti
2010 euro 5.000.000
2011 euro 10.000.000
2012 euro 10.000.000
2013 euro 10.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.003
FNOL investimenti
2010 euro 5.000.000
2011 euro 10.000.000
2012 euro 10.000.000
2013 euro 10.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella B allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli esercizi 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.