CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 209

presentata dai Consiglieri regionali

LADU - BEN AMARA - FLORIS Rosanna - CARIA - CUCCA - DE FRANCISCI - MANCA - MULA - OBINU- PIRAS - RODIN

il 29 ottobre 2010

Modifica alla legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla
legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna, il 30 giugno 2010, ha approvato la legge regionale n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12). Il Governo, con atto notificato al Presidente della Regione in data 1° settembre 2010, ha proposto ricorso davanti alla Corte costituzionale per illegittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 1, lettera c), della suddetta legge con specifico riferimento alle modalità di reclutamento del personale di segreteria e di supporto operativo dell'ufficio della Regione a Bruxelles che prevede che "in mancanza di figure professionali adeguate presso l'Amministrazione regionale", si possa fare ricorso a contratti di somministrazione lavoro attivati in sede.

Il Governo ha ritenuto che la norma regionale impugnata violi principalmente l'articolo 97 della Costituzione in base al quale l'accesso alla pubblica amministrazione deve avvenire tramite pubblico concorso.

Il contratto di somministrazione, invece, secondo quanto prevede la normativa nazionale di riferimento ed in particolare l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ne disciplina l'utilizzo nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, deve essere circoscritto temporalmente e subordinato al ricorrere di particolari circostanze e comunque utilizzato solo per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali.

La proposta di modifica dell'articolo 23, comma 1, lettera c), prevede la soppressione dell'inciso "per l'attività di segreteria e di supporto operativo l'ufficio può far ricorso, in mancanza di figure professionali adeguate presso l'Amministrazione regionale, a contratti di somministrazione di lavoro attivati in sede nell'ambito dello stanziamento appositamente istituito per il suo funzionamento", con la conseguenza che il reclutamento del personale di segreteria e di supporto seguirà la medesima procedura prevista per il restante personale non dirigenziale destinato all'ufficio di Bruxelles, ossia l'utilizzo del personale dell'Amministrazione regionale a tempo indeterminato o di dipendenti di altra pubblica amministrazione richiesti in temporanea assegnazione con il trattamento economico previsto nell'amministrazione di provenienza.

Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione regionale di ricorrere alle forme ordinarie di reclutamento previste dal titolo V "Accesso al lavoro" della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) ovvero per obiettivi e progetti specifici alle modalità previste dall'articolo 6 bis della medesima legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2010

1. Nella lettera c) del comma 1 della novella dell'articolo 23 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), le parole "per l'attività di segreteria e di supporto operativo l'ufficio può far ricorso, in mancanza di figure professionali adeguate presso l'Amministrazione regionale, a contratti di somministrazione di lavoro attivati in sede nell'ambito dello stanziamento appositamente istituito per il suo funzionamento" sono soppresse.