CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 207
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Matteo - ARTIZZU
il 21 ottobre 2010
Governo del territorio regionale
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge rappresenta l'ideale prosecuzione dello sforzo e dell'impegno profuso nel corso della tredicesima legislatura nell'elaborazione del testo unificato PL n. 11, DL n. 204, PL n. 290, recante la "Disciplina per il governo del territorio regionale", che fu approvato dalla Quarta Commissione permanente nella seduta del 24 luglio 2008, emendato nel corso dei lavori consiliari nei mesi di ottobre e novembre del 2008 ed il cui iter di approvazione fu interrotto dalle dimissioni del Presidente della Regione, Renato Soru.
Nell'intento di recuperare il lavoro svolto dalla Quarta Commissione con la collaborazione fattiva della maggioranza e dell'opposizione di allora, della Giunta regionale, con il contributo degli enti locali, delle associazioni di categoria, del mondo delle professioni e con il contributo dei singoli consiglieri in sede di approvazione degli emendamenti, si è cercato di mantenere fermo l'impianto del testo unificato apportandovi alcune modifiche che verranno nel prosieguo illustrate.
Per quanto riguarda le parti della presente proposta invariate rispetto al contenuto del testo unificato di cui sopra, va evidenziato che l'obiettivo era ed è ancora oggi quello di dare una molteplicità di risposte ormai indefettibili e urgenti a tutta una serie di problematiche attinenti la materia del governo del territorio, disciplinata ancora dalla legge regionale n. 45 del 1989, e bisognosa di essere informata ai nuovi principi di sussidiarietà, adeguatezza, autonomia nella pianificazione, copianificazione, partecipazione e sostenibilità ambientale, principi che la riforma del titolo V della Costituzione approvata nel 2001 pone come centrali.
Purtroppo va segnalata ancora oggi l'inadeguatezza della normativa di principio nazionale che nonostante i vari tentativi di riforma, sistematicamente falliti, continua ad essere quella contenuta nella legge urbanistica del 1942, creando problemi di operatività alle disposizioni spesso innovative contenute nelle leggi sul governo del territorio approvate negli ultimi anni da molte regioni.
La proposta di legge prevede un sistema di pianificazione fondato su un processo di cooperazione orizzontale fra tutti gli enti che governano il territorio in una chiara e netta distinzione di competenze sostituendo il vecchio sistema fondato sul principio di gerarchia dei piani urbanistici. Il filo conduttore è quello di assicurare un adeguato livello all'autonomia degli enti locali in un quadro di condivisione e comunicazione continua con la Regione, costruendo un nuovo sistema amministrativo regionale che non sia più imperniato solamente, o prevalentemente, sulla Regione, ma che veda gli enti locali veramente protagonisti. La Regione attraverso i propri strumenti pianificatori detta le regole generali del governo del territorio che consentano a province e comuni di esplicare in un quadro armonico l'attività pianificatoria. La proposta di legge non coinvolge direttamente le province nel processo pianificatorio attuativo che viene lasciato al rapporto comune-Regione, bensì attribuisce alla provincia il compito centrale di stimolare, porre le condizioni e facilitare la pianificazione sovracomunale, compito diverso, ma di grande e significativo rilievo e impegno. La proposta promuove il ricorso alla pianificazione sovracomunale attraverso la previsione di vari incentivi di tipo economico.
La proposta di legge è informata ai principi della sussidiarietà, adeguatezza, autonomia, partecipazione, perequazione e compensazione, copianificazione, sostenibilità ambientale e tutela e preservazione dei beni comuni per le generazioni future. Tra questi merita particolare attenzione la novità introdotta nel panorama legislativo sardo degli istituti della perequazione e compensazione che rappresentano lo strumento concreto attraverso cui la pubblica amministrazione si dà delle regole per giungere ad un teorico trattamento ugualitario dei cittadini nella definizione degli atti e strumenti della pianificazione territoriale, sopperendo alle disuguaglianze create dalla rendita edilizia. Inoltre va menzionata la compensazione urbanistica territoriale utilizzabile da parte dei comuni che utilizzano lo strumento della pianificazione sovracomunale.
La proposta di legge introduce un'importante distinzione tra i piani urbanistici comunali/sovra comunali quali strumenti di livello strategico della pianificazione che sono strumenti configurativi della proprietà, ed i piani attuativi quali strumenti di livello operativo, aventi la funzione conformativa della proprietà. Partendo dalla constatazione dell'eccessiva rigidità del tradizionale piano urbanistico comunale (PUC), si delinea un sistema basato su due livelli di pianificazione: quello strutturale e quello operativo, ognuno caratterizzato da differenti modalità e contenuti.
La proposta di legge attribuisce un importante ruolo al Sistema informativo territoriale regionale (SITR), vero elemento cardine della conoscenza del territorio regionale, alla cui realizzazione sono chiamate a partecipare tutte le pubbliche amministrazioni operanti in Sardegna.
La proposta di legge prevede la possibilità che i comuni singoli o associati istituiscano lo sportello urbanistico per le trasformazioni territoriali quale ufficio competente a curare tutti i rapporti tra i privati e le pubbliche amministrazioni competenti a pronunciarsi sugli strumenti urbanistici attuativi e sulle attività edilizie oggetto di concessione edilizia o di denuncia d'inizio attività.
L'obiettivo di tale norma è quello di semplificare e di accelerare i procedimenti amministrativi relativi alle trasformazioni del territorio.
La proposta di legge prevede l'istituzione e le modalità di nomina della Commissione regionale per il paesaggio di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni.
La proposta di legge contiene alcune disposizioni innovative nel panorama legislativo sardo in linea con le ultime tendenze della legislazione nazionale e regionale. Si tratta di alcune misure di incentivazione, sostegno e promozione della bioedilizia, del rendimento energico nell'edilizia e dell'utilizzo di materiali tipici della tradizione locale. Di rilievo anche la norma che pone le premesse per il conseguimento di una sempre maggiore qualità nell'architettura finalizzata ad un significativo miglioramento delle varie modalità di costruzione.
La proposta di legge contiene un'importante disposizione che introduce agevolazioni urbanistiche nei confronti dei portatori di handicap gravi. Tale disposizione, di particolare delicatezza, estende anche alle abitazioni plurifamiliari la possibilità di realizzare un ampliamento volumetrico per consentire la realizzazione di servizi indispensabili a favore di soggetti affetti da handicap fisici particolarmente gravi conciliando, da un lato, le particolari esigenze di tali soggetti e, dall'altro, introducendo una serie di verifiche e controlli per evitare eventuali usi distorti.
Per quanto riguarda le parti della presente proposta che introducono modifiche rispetto al contenuto del testo unificato di cui sopra, va evidenziato quanto segue.
Si è proceduto ad eliminare dalla parte relativa ai principi generali il richiamo alla sottoposizione obbligatoria della pianificazione paesaggistica regionale all'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), secondo gli indirizzi previsti dagli articoli 133 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modiche e integrazioni, ritenendo che il ricorso all'intesa debba rappresentare per la Regione una facoltà e non un obbligo.
Per quanto concerne l'istituto degli accordi di programma tra soggetti pubblici si è ritenuto opportuno sostituire la prevista procedura alquanto farraginosa con il richiamo integrale alla procedura prevista dall'articolo 34 del Testo unico degli enti locali e si è parimenti precisato che nell'ipotesi in cui i privati presentino dei progetti di interventi che necessitino per la loro realizzazione di un accordo di programma tra le amministrazioni competenti, essi possano partecipare alle procedure senza diritto di voto.
Si è proceduto alla modifica della disciplina della VAS adeguandola con le previsioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni.
In materia di edilizia sociale e residenziale pubblica si è previsto l'aumento della percentuale delle quote di volumetria assegnabili in luogo degli indennizzi portandola dal 30 al 50 per cento.
Si è ritenuto opportuno eliminare la previsione del potere di deliberare provvedimenti idonei ad inibire o sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabili, trasformazioni di destinazioni d'uso e costruzioni su aree pubbliche o private anche se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti per comprovati motivi di urgenza esplicitamente motivati dal prevalente interesse pubblico.
Si è proceduto alla formulazione più chiara dell'istituto della compensazione urbanistica.
Si è individuato il Documento di programmazione strategica territoriale (DPST) quale strumento di programmazione generale con il quale la Regione definisce, in coerenza con il Programma generale di sviluppo, le linee fondamentali di governo del territorio e di tutela paesaggistica per assicurare lo sviluppo sostenibile, accrescere la competitività dei sistemi territoriali regionali, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali. Al riguardo si è ritenuto opportuno coinvolgere nell'elaborazione del DPST gli enti locali attraverso il sistema delle conferenze provinciali.
Per quanto concerne gli atti tecnici di indirizzo e coordinamento si è ritenuto opportuno che essi fossero approvati da parte del Consiglio regionale e non dalla Giunta regionale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Principi e finalità generali della pianificazioneArt. 1
Principi1. La presente legge, nel dettare la disciplina concernente il governo del territorio regionale, tutela e promuove lo sviluppo sostenibile di tutte le attività umane che producono effetti diretti e indiretti sul territorio della Sardegna, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto della conservazione e riproducibilità delle risorse naturali anche mediante un minore consumo di territorio, e garantisce un uso egualitario delle risorse comuni.
2. La Regione, nel rispetto delle disposizioni costituzionali e in attuazione dell'articolo 3, lettera f), dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, disciplina le attività di governo del territorio regionale secondo le norme della presente legge, di intesa con gli enti locali e in modo da assicurare, attraverso un costante coordinamento tra i differenti livelli, modalità di pianificazione condivise e tra loro coerenti.
3. La presente legge si ispira ai principi di sussidiarietà, coerenza, adeguatezza ed efficienza, mediante l'attribuzione ai comuni di tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente conferite dall'ordinamento e dalla presente legge alle province e alla Regione.
4. La presente legge si ispira ai principi della semplificazione, dell'efficienza dell'azione amministrativa, della partecipazione e della tutela dei diritti del cittadino. I comuni, e loro forme associative, le province e la Regione attuano, attraverso le disposizioni della presente legge, la responsabilizzazione dei livelli amministrativi preposti allo svolgimento delle procedure, assicurando la certezza dei tempi anche attraverso l'applicazione del principio del silenzio assenso.
Art. 2
Finalità1. I comuni, e loro forme associative, le province e la Regione, sulla base delle disposizioni della presente legge, esercitano la funzione della pianificazione mediante l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili per il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali ed europee;
b) adeguamento della pianificazione territoriale ai principi di tutela e valorizzazione del paesaggio, dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, con la riduzione della pressione urbana degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali;
c) conseguimento di più elevati livelli di qualità architettonica, edilizia ed insediativa e della diffusione dell'attività edilizia sostenibile e dell'efficienza energetica delle abitazioni;
d) sviluppo di un sistema equilibrato e policentrico di aree urbane, promuovendo altresì la massima integrazione tra le diverse vocazioni territoriali della Regione;
e) promozione, in considerazione degli elevati livelli di interdipendenza degli enti locali nella gestione del governo del territorio, della pianificazione sovracomunale al fine di incentivare l'attuazione di politiche comuni;
f) tutela delle identità storico-culturali degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei centri minori dell'interno a rischio di spopolamento;
g) tutela dei territori costieri, del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
h) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi di dissesto idrogeologico.
Titolo II
Strumenti e contenuti della pianificazioneCapo I
Soggetti e strumenti della pianificazioneArt. 3
Soggetti e strumenti della pianificazione1. Sono soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica: i comuni, singoli o associati, le province e la Regione; essi approvano i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. In particolare:
a) il comune, sia singolarmente che associato, è il titolare della funzione della pianificazione territoriale, non espressamente attribuita ad altri livelli;
b) la provincia predispone e approva gli atti di coordinamento territoriale di livello intermedio secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla presente legge;
c) la Regione assicura, mediante le procedure e le competenze stabilite dalla presente legge, che la pianificazione si svolga in modo organico al fine di assicurare un armonico sviluppo dell'intero territorio regionale.3. Sono strumenti di pianificazione per il governo del territorio:
a) a livello comunale:
1) i piani urbanistici comunali e sovracomunali, quali strumenti di livello strategico, aventi contenuto configurativo del territorio comunale;
2) i piani attuativi, quali strumenti di livello operativo aventi funzione conformativa della proprietà;
b) a livello provinciale:
1) i piani di coordinamento provinciale;
c) a livello regionale:
1) il Documento di programmazione strategica territoriale (DPST);
2) il Piano paesaggistico regionale (PPR);
3) gli atti di indirizzo e coordinamento.
Art. 4
Perequazione e compensazione1. Le previsioni della pianificazione territoriale ed urbanistica sono concretamente realizzate, secondo le disposizioni contenute nella presente legge, anche attraverso i criteri della perequazione e della compensazione urbanistica, territoriale e paesaggistica al fine di:
a) assicurare un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei corrispondenti oneri tra i proprietari inclusi in un certo ambito in modo indipendente dalla destinazione specificamente assegnata ad ogni singola area;
b) consentire ed agevolare la cessione di diritti edificatori su altre aree aventi analoga destinazione;
c) consentire, nell'ambito sovracomunale, un'equa compensazione dei diritti edificatori con equivalenti valori di natura urbanistica ed economica, con particolare riferimento a quei territori particolarmente svantaggiati sotto il profilo economico dall'attuazione delle disposizioni della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale.
Art. 5
Partecipazione1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di governo del territorio sono assicurati, nei limiti e secondo le procedure di cui alla presente legge:
a) la concertazione, con le associazioni economiche e sociali, sugli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, sui contenuti degli strumenti;
c) il coinvolgimento dei cittadini, dei soggetti portatori di interessi diffusi e delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modifiche.2. Nella formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive è garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti e documenti concernenti la pianificazione, assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse.
Art. 6
Modalità di pianificazione concertata1. I comuni e le province possono promuovere accordi territoriali di copianificazione per coordinare la predisposizione degli strumenti di governo del territorio che, in considerazione della sostanziale omogeneità territoriale e ambientale e interdipendenza economica delle loro principali caratteristiche, richiedano una considerazione unitaria delle variabili di intervento ipotizzabili.
2. Gli accordi di copianificazione possono prevedere forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione di un fondo istituito dalla Regione, la cui dotazione è stabilita con legge finanziaria a cui gli enti locali accedono purché cofinanzino almeno per il 30 per cento l'investimento necessario.
Art. 7
Accordi di programma1. I soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica possono stipulare con altri soggetti pubblici accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche che, anche in variante ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, siano finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere nei settori produttivi, dell'edilizia residenziale pubblica e dei servizi aventi l'obiettivo primario della crescita economica e produttiva del territorio interessato, della salvaguardia del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e occupazionale.
2. Nell'ipotesi in cui i privati presentino dei progetti di interventi aventi le finalità di cui al comma 1 che necessitino per la loro realizzazione di un accordo di programma tra le amministrazioni competenti, essi predispongono, oltre al progetto relativo alla variante proposta, uno studio di fattibilità contenente:
a) la convenienza economico-sociale degli interventi;
b) la relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica;
c) la programmazione pluriennale degli interventi.3. L'amministrazione interessata all'attuazione delle iniziative di cui al comma 2 attiva, ai sensi del comma 1, la procedura per la stipula dell'accordo di programma che consiste nell'accordo unanime delle amministrazioni partecipanti. I soggetti privati proponenti partecipano senza diritto di voto.
Art. 8
Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di governo del territorio1. Fino all'emanazione di una specifica disciplina legislativa regionale concernente le procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) e per quanto non previsto dalla presente legge, nei procedimenti di formazione dei piani urbanistici comunali, sovracomunali e dei piani di coordinamento provinciale trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni.
2. Le consultazioni previste per la redazione della VAS sui piani urbanistici comunali e sovracomunali si attuano attraverso l'istituto dell'istruttoria pubblica, di cui all'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa).
Art. 9
Sistema informativo territoriale regionale (SITR)1. Il Sistema informativo territoriale regionale (SITR) costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per l'elaborazione delle carte tematiche da utilizzare negli strumenti di governo del territorio, consente la valutazione e la conoscenza degli strumenti della pianificazione territoriale e la verifica dei loro effetti, in conformità con le disposizioni di cui alla presente legge e in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari in tema di informazione geografica.
2. Il SITR rappresenta la piattaforma unitaria di comuni, province e Regione in materia di governo del territorio, di monitoraggio delle trasformazioni territoriali, la banca dati per il coordinamento delle informazioni utili alla gestione dei tributi, del catasto, delle risorse idriche ed energetiche della Regione.
3. Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e dei soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti gestori di impianti di distribuzione di energia, che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente; dette basi informative contengono dati e informazioni finalizzati alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.
4. I comuni, le province e gli enti pubblici interessati collaborano alla realizzazione e alla gestione, nell'ambito del sistema, della base informativa geografica regionale, le cui componenti fondamentali sono:
a) le basi informative topografiche e geologiche, le ortofotocarte, le riprese aeree e satellitari, le cartografie catastali e storiche;
b) le basi informative tematiche sullo stato delle risorse essenziali del territorio;
c) le basi informative sullo stato di fatto e di diritto risultante dagli strumenti della pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio.5. La Regione assicura le condizioni per il funzionamento del sistema informativo. Esso è gestito dall'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio.
6. Il SITR redige ogni anno un rapporto sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni, che viene trasmesso al Consiglio regionale in occasione della proposta di manovra finanziaria regionale.
7. Gli enti locali conferiscono gratuitamente al sistema informativo, secondo specifiche istruzioni tecniche, i dati in loro possesso necessari al governo del territorio riguardanti: piani urbanistici comunali, piani attuativi, autorizzazioni paesaggistiche delegate, concessioni edilizie, convenzioni e informazioni relative a concessioni di opere pubbliche. Ad analogo conferimento possono procedere, altresì, gli altri enti pubblici che ne dispongano l'invio, sulla base di specifici accordi con la Regione.
8. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana istruzioni tecniche al fine di definire e disciplinare:
a) le modalità di realizzazione e gestione della base informativa;
b) le condizioni e le modalità per lo scambio e l'integrazione di dati e informazioni e per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata;
c) le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione e alla diffusione dell'informazione geografica.9. A tali fini ciascuna pubblica amministrazione utilizza il proprio sistema informativo, connesso in rete con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche.
10. Tutti i cittadini interessati e le pubbliche amministrazioni accedono al sistema informativo regionale, attraverso il sito della Regione "www.Sardegnaterritorio.it".
Capo II
Pianificazione territoriale comunaleArt. 10
Pianificazione comunale1. La pianificazione comunale si attua mediante il Piano urbanistico comunale (PUC). Esso è lo strumento di livello strategico della pianificazione comunale che delinea le fondamentali scelte di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, recependo e specificando le vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità alle esigenze della comunità locale e in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi degli altri livelli di pianificazione e governo del territorio.
2. Il PUC è valido a tempo indeterminato, costituisce la carta unica del territorio ed è l'esclusivo riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia.
3. Il PUC in particolare:
a) contiene il quadro conoscitivo territoriale elaborato in coerenza con le specifiche del Sistema informativo territoriale regionale;
b) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio, ne indica le soglie di criticità, fissa i limiti e le condizioni per le trasformazioni sostenibili ed elabora una carta di sintesi valutativa dei gradi di idoneità del territorio alle trasformazioni, in coerenza con il quadro conoscitivo elaborato;
c) contiene un'analisi della popolazione e dello sviluppo demografico e individua il fabbisogno abitativo riferito a un arco di tempo decennale, prevede la dotazione minima complessiva per servizi, opere, servizi pubblici e di interesse pubblico, reti e servizi di comunicazione da realizzare o riqualificare;
d) classifica il territorio comunale secondo le previsioni contenute negli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 31, ne individua gli ambiti definendone le caratteristiche urbanistiche e funzionali e ne stabilisce gli obiettivi sociali ed ambientali, individua gli ambiti territoriali da sottoporre a riqualificazione;
e) individua le attività produttive da delocalizzare in aree più idonee mediante apposita convenzione, anche attraverso il riconoscimento di diritti edificatori e l'utilizzo di eventuali compensazioni;
f) individua, sulla base della disciplina regionale quadro in materia di commercio, i criteri urbanistici ed edilizi per la localizzazione delle strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate;
g) prevede la specifica normativa d'uso del territorio destinato all'insediamento delle attività produttive industriali di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno);
h) recepisce i livelli di tutela e di vincolo di inedificabilità totale dei territori costieri compresi in una profondità di trecento metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, nonché gli ulteriori livelli di tutela e le relative esclusioni contenute all'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in materia di aree tutelate per legge.4. Il PUC è composto da:
a) gli elaborati grafici e fotografici che costituiscono il quadro conoscitivo del territorio e le relative relazioni tecniche;
b) le relazioni tecniche che inquadrano la pianificazione vigente e descrivono il territorio comunale dal punto di vista insediativo e della dotazione di servizi ed infrastrutture;
c) gli elaborati grafici e fotografici che costituiscono il PUC, la relazione urbanistica generale contenente, inoltre, una valutazione della compatibilità paesaggistica delle trasformazioni previste e i documenti comprovanti la VAS di cui all'articolo 8;
d) il Regolamento edilizio;
e) le norme tecniche di attuazione;
f) per i comuni costieri, il piano di utilizzo dei litorali.5. Il Regolamento edilizio (RE) contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione e delle destinazioni d'uso, le norme di conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio e la disciplina degli elementi architettonici, cromatici (riservando un'apposita sezione del regolamento al piano del colore) e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano e gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.
6. Il RE è valido a tempo indeterminato e, inoltre, contiene:
a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;
b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
c) i criteri ed i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PUC.7. I Piani urbanistici dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti prevedono dotazioni territoriali da destinarsi all'edilizia sociale e residenziale pubblica non inferiori al 10 per cento della complessiva previsione volumetrica di soddisfacimento del fabbisogno abitativo. È facoltà dei comuni prevedere percentuali superiori in ragione dei rispettivi fabbisogni e della specifica consistenza demografica.
8. Al fine di evitare i maggiori costi per l'acquisizione delle aree occorrenti all'attuazione degli interventi di cui al comma 7, ai proprietari che aderiscono alla cessione volontaria delle aree all'amministrazione comunale, possono essere riassegnate, in luogo degli indennizzi di legge, quote delle volumetrie ricadenti in area urbanizzata complessivamente realizzabili nello specifico piano attuativo, comunque non superiori al 50 per cento del totale.
9. La quota prevista al comma 7 delle dotazioni territoriali per l'edilizia sociale e residenziale pubblica è definita, per i comuni con oltre 3.000 abitanti, dotazione urbanistica.
Art. 11
Elaborazione e approvazione del PUC1. Il sindaco, nel procedimento di formazione del PUC convoca, per gli obiettivi di cui all'articolo 5, una conferenza comunale, disciplinata dai rispettivi statuti comunali ovvero con delibera consiliare adottata con maggioranza qualificata, nella quale vengono presentate e discusse le linee fondamentali di indirizzo della proposta di PUC.
2. La giunta comunale provvede ai successivi adempimenti per la redazione del PUC, che è poi trasmesso al consiglio comunale che lo adotta.
3. Entro quindici giorni, il PUC è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del comune; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune, mediante l'affissione di manifesti e la pubblicazione su almeno due dei quotidiani editi nell'Isola e nel portale "www.Sardegnaterritorio.it" del sito istituzionale della Regione. Il comune può attuare ogni ulteriore altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
4. Chiunque può formulare, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di deposito, osservazioni al PUC adottato.
5. Nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre osservazioni il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con atto motivato e, tenuto conto di esse, delibera l'adozione definitiva del PUC.
6. Il PUC così adottato è trasmesso all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio per essere sottoposto, entro il termine massimo di quarantacinque giorni, alla verifica di coerenza con esclusivo riferimento alle disposizioni della pianificazione regionale. Decorso tale termine la verifica di coerenza si intende conclusa positivamente.
7. Con provvedimento motivato del responsabile del procedimento regionale, il termine di cui al comma 6 può essere sospeso, per una sola volta e per non più di quarantacinque giorni, in relazione alla complessità dell'istruttoria o al fine di acquisire in un'unica soluzione integrazioni documentali. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o, comunque, trascorsi quarantacinque giorni dalla sospensione.
8. Il PUC è successivamente approvato con delibera del consiglio comunale ed entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
9. Il PUC approvato è depositato presso la segreteria del comune a disposizione del pubblico e ha validità a tempo indeterminato.
10. L'approvazione del PUC e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.
Art. 12
Procedura di approvazione delle varianti1. Le varianti al PUC sono approvate con le medesime procedure di cui all'articolo 11, comma 2 e successivi.
2. Gli adeguamenti, aggiornamenti e modifiche del Regolamento edilizio non incidenti sui parametri urbanistici sono approvati con delibera del consiglio comunale. L'atto consiliare è trasmesso, unitamente alla certificazione del responsabile del procedimento comunale attestante la conformità, all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio.
Art. 13
Piani attuativi1. I Piani attuativi (PA) sono gli strumenti attuativi della pianificazione urbanistica comunale, aventi valore conformativo della proprietà, finalizzati all'attuazione degli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal PUC. Essi possono assumere il valore e gli effetti dei:
a) piani particolareggiati e piani di lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);
b) piani per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare);
c) piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica);
d) piani di recupero, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);
e) programmi integrati di intervento, di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 16 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179);
f) programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia);
g) programma integrato di intervento nei centri storici, di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna) e successive modifiche.2. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dai PA di iniziativa privata è stipulata una apposita convenzione.
3. I PA per l'edilizia sociale rispondono agli indirizzi di biosostenibilità, di risparmio energetico ed idrico indicati anche nei successivi articoli 37 e 38.
Art. 14
Procedimento di formazione dei piani attuativi1. I PA, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata, sono adottati dalla giunta comunale e approvati dal consiglio comunale.
2. Per i PA che non apportino varianti al PUC si procede, dopo l'adozione, al loro deposito entro quindici giorni, presso la sede della segreteria comunale nella quale il piano adottato rimane a disposizione del pubblico per trenta giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di deposito chiunque può formulare osservazioni. Il consiglio comunale, entro i successivi quarantacinque giorni con atto motivato, decide in merito alle osservazioni presentate ed approva il PA che è successivamente depositato presso la segreteria del comune.
3. Per i PA che apportino varianti al PUC si procede, dopo l'adozione, al loro deposito entro quindici giorni, presso la sede della segreteria comunale nella quale il piano adottato rimane a disposizione del pubblico per trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e mediante l'affissione di manifesti. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di deposito chiunque può formulare osservazioni. Contestualmente al deposito, il PA viene trasmesso all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio, il quale, entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento, esprime parere positivo o formula eventuali prescrizioni relativamente a previsioni del piano che contrastino con la disciplina di livello regionale. Decorso tale termine il parere si intende positivo.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, il consiglio comunale, entro i successivi trenta giorni e con atto motivato, decide in merito alle osservazioni presentate ed approva il PA che è successivamente depositato presso la segreteria del comune.
5. Le varianti al PA sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo entro il termine di efficacia del medesimo, compresa la trasmissione degli atti all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio.
6. I PA di iniziativa privata, qualora siano decorsi tre anni dalla loro approvazione e non sia stata stipulata la relativa convenzione, perdono efficacia a decorrere dalla data di approvazione.
7. Il PA d'iniziativa pubblica ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche in esso previste. La dichiarazione di pubblica utilità ha efficacia per dieci anni.
8. I PA d'iniziativa privata sono corredati da atto di convenzione urbanistica che regola gli obblighi, le garanzie e gli adempimenti tra le parti.
9. In sede di attuazione dei PA, le convenzioni prevedono il rilascio delle concessioni edilizie solamente qualora sia stata completata, al 70 per cento, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
10. Il regolamento edilizio può regolare nelle convenzioni urbanistiche la possibilità di attuare i PA per lotti funzionali.
11. Il regime tributario locale derivante dal diritto ad edificare si applica esclusivamente quando esso si concretizzi in seguito all'approvazione del PA, come atto conformativo della proprietà.
Art. 15
Delega al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica1. Le amministrazioni comunali, individuate sulla base delle condizioni di cui all'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, sono delegate al rilascio, secondo le procedure di cui al medesimo articolo 146, dell'autorizzazione paesaggistica, finalizzata all'esercizio dei titoli legittimanti gli interventi urbanistici ed edilizi previsti dal PUC approvato ai sensi dell'articolo 11.
2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1 e ai fini dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, i comuni trasmettono l'atto di autorizzazione ai competenti uffici regionali che, entro trenta giorni dal ricevimento, comprensivi anche delle eventuali richieste di integrazioni, provvedono alla conferma, all'annullamento o alla formulazione degli eventuali rilievi. Decorsi i termini, il silenzio equivale a conferma e l'autorizzazione acquista efficacia.
Art. 16
Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale1. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e le relative varianti sono redatti e proposti a cura dei consorzi in conformità al comma 1 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.
2. Nei comuni dotati di PUC adeguato alla previsione di cui all'articolo 10, comma 3, lettera g), i piani di cui al comma 1 e le relative varianti, sono approvati dai comuni seguendo le procedure previste per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.
3. Nelle more dell'adozione del PUC o dell'adeguamento dello stesso alla normativa di livello regionale, i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e le relative varianti, sono approvati dai comuni su proposta dei consorzi seguendo le procedure previste per l'approvazione dello strumento urbanistico comunale di cui all'articolo 11.
Art. 17
Piani di utilizzo dei litorali1. Il Piano di utilizzo dei litorali (PUL) disciplina l'utilizzo delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997) e regolamenta la fruizione a fini turistici e ricreativi del bene demaniale, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di salvaguardia e tutela dell'ambiente costiero.
2. Il PUL, predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 40 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 31 della presente legge, è adottato e approvato secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 2 e successivi.
Art. 18
Misure di salvaguardia e cautelari1. Dalla data di adozione del PUC fino alla sua approvazione definitiva, e comunque non oltre due anni dalla adozione, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), e successive modifiche.
Art. 19
Sportello urbanistico1. I comuni singoli o associati, ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), possono istituire lo sportello urbanistico per le trasformazioni territoriali quale ufficio competente a curare tutti i rapporti tra i privati e le pubbliche amministrazioni competenti a pronunciarsi sugli strumenti urbanistici attuativi e sulle attività edilizie oggetto di concessione edilizia o di denuncia d'inizio attività.
2. Lo sportello urbanistico, inoltre, presta consulenza e supporto tecnico agli uffici tecnici comunali. In tal caso l'ufficio è dotato di adeguate figure professionali.
3. Lo sportello urbanistico, qualora sia dotato di figure di adeguata competenza e professionalità può, altresì, esercitare le funzioni finalizzate, alle condizioni dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica attribuite, ai sensi dell'articolo 15 della presente legge, alla competenza dei comuni.
4. Le istanze presentate alla struttura tecnica comunale ovvero allo sportello urbanistico sono esitate entro quarantacinque giorni dalla loro presentazione. Se l'istanza consiste nel rilascio di un titolo abilitativo edilizio ed è corredata da autocertificazione da parte di un tecnico abilitato, attestante la conformità con gli strumenti della pianificazione, decorsi quarantacinque giorni senza l'espressione formale dell'assenso o del diniego, possono essere avviati i lavori. Le istanze di cui al presente comma sono da intendersi limitate a quelle inerenti la sola richiesta di concessione edilizia e non sono estendibili all'approvazione di strumenti urbanistici generali o piani attuativi, loro varianti e agli impianti di competenza dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il responsabile dello sportello urbanistico con motivata relazione al sindaco competente, ogni sei mesi, dà conto delle ragioni che hanno determinato il silenzio assenso. Tale procedura non si applica per i profili attinenti agli interventi per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, nonché quelli ricadenti nelle aree perimetrate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI).
5. Nei casi previsti dal presente articolo, la concessione edilizia è richiesta quando in sede istruttoria l'Amministrazione comunale abbia accertato che l'area edificabile di proprietà del richiedente è parte di piano attuativo vigente, o in assenza di piano attuativo, quando l'intervento richiesto ricada in zone sottoposta dal Piano urbanistico al completamento edilizio ovvero sia interamente dotata delle opere di urbanizzazione.
6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Capo III
Pianificazione sovracomunaleArt. 20
Ambito di applicazione e contenuto1. La pianificazione sovracomunale tra comuni ricadenti in ambiti caratterizzati da elevata contiguità insediativa ovvero ricadenti negli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni, di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, può essere effettuata qualora comprenda un numero di comuni non inferiore a quattro o un numero di comuni la cui popolazione complessiva non sia inferiore a 5.000 abitanti e la sua previsione sia coerente con le indicazioni contenute nel Piano di coordinamento provinciale.
2. La pianificazione sovracomunale si realizza mediante l'adozione e approvazione, ai sensi dell'articolo 21, di un Piano urbanistico sovracomunale, avente i contenuti di cui al titolo II, capo I, e che interessi i territori dei comuni contermini ricompresi nell'ambito considerato.
3. L'utilizzo della pianificazione sovracomunale:
a) assicura priorità nell'attribuzione dei finanziamenti regionali a favore degli enti locali, con particolare riferimento a quelli relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici o di pubblica utilità riferiti all'ambito sovracomunale;
b) assicura la priorità nell'attuazione degli interventi di compensazione paesaggistica nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 33;
c) consente l'utilizzo delle tecniche di perequazione e compensazione urbanistica e territoriale riferite al territorio sovracomunale interessato.4. La Regione inoltre, al fine di incentivare l'utilizzo della pianificazione urbanistica sovracomunale:
a) è autorizzata a concedere ai comuni che utilizzano le modalità di cui al comma 2 contributi per la redazione degli strumenti di pianificazione sovracomunale;
b) assicura, nella predisposizione degli strumenti regionali di pianificazione per il governo del territorio, l'utilizzo degli atti della pianificazione sovracomunale approvati o adottati, con particolare riferimento all'individuazione delle tematiche trasversali, quali le dotazioni infrastrutturali e produttive, il dimensionamento delle capacità insediative e residenziali, la tutela ambientale, riferite agli ambiti oggetto di pianificazione.
Art. 21
Procedure di approvazione1. I comuni di cui all'articolo 20, comma 1, esercitano la funzione della pianificazione sovracomunale mediante l'attribuzione di delega, con atto approvato da tutti i consigli comunali interessati, della funzione della pianificazione sovracomunale alle forme associative degli enti locali di cui alla legge regionale n. 12 del 2005.
2. La giunta comunale, per i fini di cui al comma 1, elabora una bozza di convenzione che contiene le indicazioni sui limiti, modalità, vigilanza e durata dell'attribuzione della delega della funzione pianificatoria sovracomunale. Tale convenzione è successivamente approvata dai consigli comunali dei comuni interessati.
Capo IV
Perequazione e compensazioneArt. 22
Perequazione e compensazione urbanistica1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale previsti nella pianificazione urbanistica e che interessano l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati.
2. La perequazione e la compensazione sono disciplinate, sulla base degli appositi piani attuativi approvati, dal regolamento edilizio.
3. I PA nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria assicurano:
a) l'equa ripartizione delle capacità edificatorie e dei relativi oneri, fra tutti i proprietari interessati, delle aree a destinazione edificatoria;
b) assicurano l'individuazione degli ulteriori obblighi relativi alle eventuali quote di edilizia sociale o residenziale pubblica.4. La compensazione urbanistica consente, ai proprietari di aree o edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio o derivante da dichiarazione di notevole interesse pubblico di recuperare, in luogo del prezzo del bene da espropriare, adeguata capacità edificatoria sotto forma di credito edilizio su altre aree o edifici, anche di proprietà pubblica, già destinate all'edificazione dagli strumenti urbanistici, previo accordo tra l'amministrazione ed i soggetti interessati e contestuale cessione all'amministrazione delle aree sottoposte a vincolo.
5. Per credito edificatorio si intende una quantità volumetrica riconosciuta in virtù delle compensazioni urbanistiche. I crediti edificatori sono annotati presso apposito registro comunale dei crediti, predisposto, aggiornato e reso pubblico secondo le modalità stabilite dal RE e sono liberamente commerciabili.
6. Il PUC individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edificatori.
7. La compensazione fra il comune e i proprietari delle aree interessati agli interventi avviene mediante convenzione annotata presso la Conservatoria dei registri immobiliari. La convenzione, in conformità alle disposizioni del RE stabilisce le modalità di attuazione della compensazione, la localizzazione delle aree sulle quali trasferire il credito edificatorio, i tempi di attuazione ovvero la corresponsione di un importo pari all'indennità di esproprio nel caso di inutilizzabilità del credito edificatorio nel periodo convenuto.
8. Gli atti tecnici di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 31 dispongono i criteri e i limiti generali di carattere edilizio attraverso i quali, nel rispetto della pianificazione urbanistica comunale, i RE attuano la perequazione e la compensazione urbanistica.
Art. 23
Compensazione urbanistica territoriale1. I comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione in forma sovracomunale possono utilizzare la tecnica della compensazione urbanistica territoriale per realizzare lo scambio di diritti edificatori contro equivalenti valori di natura urbanistica o economica.
Capo V
Pianificazione territoriale provincialeArt. 24
Piano di coordinamento provinciale1. La provincia, ferme restando le competenze dei comuni e in attuazione della legislazione e degli atti di programmazione regionale, predispone ed adotta il Piano di coordinamento provinciale quale atto di programmazione socio-economica provinciale. Esso, nell'ambito delle funzioni attribuite alle province dall'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2006:
a) definisce ed individua gli indirizzi e gli obiettivi generali di assetto del territorio relativi all'intera provincia o ad ambiti sovracomunali suscettibili di organica e coordinata considerazione; a tal fine il Piano può prevedere, in aggiunta alle previsioni di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, e sulla base di specifici trasferimenti da parte della Regione, ulteriori modalità d'incentivazione delle forme di cooperazione nella pianificazione tra comuni ricadenti in ambiti caratterizzati da elevata contiguità insediativa ovvero ricadenti in ambiti suscettibili di omogenea pianificazione e di organizzazione unitaria dei servizi pubblici, secondo le modalità di cui all'articolo 20;
b) contiene misure di coordinamento delle iniziative comunali finalizzate alla localizzazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali e turistico-ricettivi;
c) contiene misure di coordinamento della programmazione urbanistica commerciale comunale.
2. Il Piano di coordinamento provinciale è formato:
a) da una relazione che, esposti gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, stabilisca gli indirizzi per il coordinamento provinciale e, in particolare, individui gli ambiti territoriali destinatari delle misure e degli interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali e i documenti comprovanti la VAS di cui all'articolo 8;
c) dalle norme contenenti i criteri di attribuzione delle misure di incentivazione e le misure di coordinamento e indirizzo;
d) da una banca dati alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo e le relative informazioni, redatta secondo le specifiche dettate dal SITR.
Art. 25
Formazione e approvazione del piano di coordinamento provinciale e delle varianti1. Il presidente della provincia, nel procedimento di formazione del Piano di coordinamento, convoca, ai sensi dell'articolo 5, una conferenza provinciale, le cui modalità sono disciplinate con proprio atto, nella quale vengono presentate e discusse le linee fondamentali di indirizzo della proposta di Piano.
2. La giunta provinciale provvede ai successivi adempimenti per la redazione del Piano di coordinamento, che viene poi trasmesso al consiglio provinciale che lo adotta.
3. La provincia, divenuta esecutiva tale deliberazione di adozione, ne dà avviso sul BURAS e su almeno due quotidiani a diffusione regionale, con indicazione delle modalità e dei termini di pubblicazione del progetto di piano.
4. Il progetto adottato è inviato all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio, ai comuni, agli enti parco, alle comunità montane e agli altri enti pubblici ritenuti interessati; i comuni, previo avviso da divulgare con ogni mezzo ritenuto idoneo, provvedono a depositare il progetto nella segreteria comunale per quarantacinque giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni e proposte.
5. Ciascun comune, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di deposito, trasmette alla provincia la deliberazione consiliare con la quale formula il proprio parere, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni; gli enti parco, le comunità montane e gli altri enti pubblici interessati trasmettono alla provincia il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti.
6. La Regione esprime il proprio parere che ha carattere vincolante con esclusivo riferimento alle indicazioni prescrittive del Piano paesaggistico regionale; il parere è reso con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di governo del territorio, da trasmettere alla provincia entro novanta giorni dal ricevimento degli atti.
7. La provincia, nei sessanta giorni dal ricevimento dei pareri o dall'infruttuoso decorso dei termini, approva in via definitiva, con deliberazione del consiglio provinciale, il Piano di coordinamento provinciale, tenuto conto delle valutazioni acquisite.
8. Una copia del Piano con i relativi allegati è trasmessa a tutti i comuni interessati, i quali provvedono a depositarlo per consentire la libera visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.
9. La deliberazione di approvazione del Piano, unitamente all'elaborato di sintesi, è pubblicata sul BURAS; dell'approvazione è data notizia con avviso pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione regionale. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione sul BURAS.
10. Entro il termine massimo di dieci anni dall'approvazione del Piano, il consiglio provinciale ne accerta l'adeguatezza alla luce anche dei piani territoriali regionali e delle esigenze e atti di programmazione sopravvenuti. Il Piano di coordinamento può, comunque, essere variato, anche su proposta degli enti locali interessati, con le procedure di cui al presente articolo.
Capo VI
Pianificazione territoriale regionaleArt. 26
Documento di programmazione
strategica territoriale1. Il Documento di programmazione strategica territoriale (DPST) è lo strumento di programmazione generale con il quale la Regione definisce, in coerenza con il Programma regionale di sviluppo, le linee fondamentali di governo del territorio per assicurare lo sviluppo sostenibile, accrescere la competitività dei sistemi territoriali regionali, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali.
2. Il DPST considera la totalità del territorio regionale, ne definisce gli indirizzi da perseguire in relazione ai vari livelli della pianificazione territoriale, assicurando una stretta correlazione tra di essi. Esso è composto da:
a) il quadro descrittivo del territorio regionale, con l'evidenziazione delle potenzialità, delle dinamiche evolutive, delle situazioni di vulnerabilità e delle condizioni di trasformazione compatibili nel tempo;
b) le previsioni programmatiche indicanti l'insieme degli obiettivi da perseguire, esplicitandone le priorità e i livelli di interazioni e le valutazioni di massima della fattibilità economica finanziaria delle previsioni stesse;
c) le linee guida della pianificazione territoriale e paesaggistica di livello regionale.
Art. 27
Procedure di approvazione del DPST1. La Giunta regionale elabora la proposta di DPST regionale e, in collaborazione con ciascuna provincia, organizza le conferenze provinciali per la programmazione strategica territoriale alle quali partecipano gli enti locali ed i soggetti portatori di interessi diffusi. La Giunta regionale sottopone ai partecipanti la proposta di DPST, acquisisce le loro proposte e osservazioni e successivamente approva definitivamente la proposta di DPST che trasmette al Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, approva il DPST.
3. Il DPST entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 28
Piano paesaggistico regionale1. La Regione approva il Piano paesaggistico regionale (PPR), ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, al fine di assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio. Esso individua, in coerenza con le linee guida previste dal DPST, i valori paesaggistici, ambientali e culturali e le risorse storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio regionale e ne definisce la disciplina di tutela e valorizzazione. Il Piano può essere proposto, adottato e approvato per fasi e per ambiti territoriali diversi.
2. Il Piano attua la strategia dello sviluppo territoriale mediante l'indicazione:
a) dei tipi di intervento nei relativi ambiti territoriali di paesaggio che, per i loro effetti intercomunali, sono oggetto di concertazione fra i vari livelli istituzionali anche in relazione alle forme di compensazione tra comuni;
b) del ruolo dei sistemi delle città e dei sistemi locali, degli insediamenti turistici, dei servizi produttivi, delle aree agricole e di quelle caratterizzate da intensa mobilità nonché degli ambiti territoriali di rilievo sovraprovinciale;
c) delle azioni integrate per la tutela e valorizzazione delle risorse essenziali.3. L'approvazione del Piano paesaggistico regionale comporta l'obbligo per:
a) le province di adeguarsi adottando apposite varianti al Piano di coordinamento provinciale vigente entro il termine di sei mesi, ivi compreso ogni conseguente adeguamento ai nuovi assetti amministrativi;
b) i comuni di adeguarsi entro il termine di dodici mesi.
Art. 29
Piano paesaggistico regionale - Procedure1. La Giunta regionale, in coerenza con il DPST, predispone la proposta di PPR per la cui redazione possono essere utilizzati anche gli elaborati dei piani di coordinamento provinciale e dei piani sovracomunali approvati o adottati. Tale proposta è trasmessa alla competente Commissione del Consiglio regionale. Contestualmente la Giunta regionale svolge l'istruttoria pubblica, articolata per province, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 40 del 1990.
2. La proposta di PPR è pubblicata, per un periodo di sessanta giorni, all'albo di tutti i comuni interessati.
3. Chiunque può formulare, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione, osservazioni sulla proposta.
4. Trascorso tale termine la Giunta regionale esamina le osservazioni presentate, ne motiva l'accoglimento o il rigetto, delibera l'adozione del PPR e lo trasmette al Consiglio regionale, completo di tutti i suoi allegati.
5. La Commissione consiliare competente in materia di governo e assetto del territorio valuta il piano nella sua interezza e ne verifica la coerenza con il DPST. A seguito dell'accertata coerenza, nei successivi trenta giorni, esprime il proprio parere che viene trasmesso alla Giunta regionale.
6. Acquisita la verifica di coerenza e il predetto parere, sulla base di esso la Giunta regionale è delegata ad approvare in via definitiva il piano entro i successivi trenta giorni. Il PPR entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
7. Le modifiche cartografiche e normative del PPR seguono la medesima procedura di cui ai precedenti commi, salvo i casi di applicazione dell'articolo 30. Qualora in sede di approvazione del PUC emergano differenze tra la cartografia ad esso allegata, derivante dalla rappresentazione più puntuale del territorio, e quella contenuta nel PPR, la cartografa del PUC definitivamente approvato costituisce adeguamento automatico della cartografia allegata al PPR.
8. Al fine di conseguire l'aggiornamento periodico del PPR la Giunta regionale provvede al monitoraggio delle trasformazioni territoriali e della qualità del paesaggio.
9. I comuni, in adeguamento alle disposizioni e previsioni del PPR, approvano, entro dodici mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, comunque, a partire dall'effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i propri PUC. A tal fine, con specifica norma finanziaria, sono previste adeguate risorse per il sostegno delle fasi di approvazione ed adeguamento alla nuova pianificazione paesaggistica regionale da parte dei comuni.
10. Al fine di promuovere una più incisiva adeguatezza ed omogeneità della strumentazione urbanistica a tutti i livelli, l'Amministrazione regionale procede ad un sistematico monitoraggio e comparazione dell'attività di pianificazione urbanistica, generale ed attuativa, mediante l'attivazione di un osservatorio della pianificazione urbanistica e qualità del paesaggio in collaborazione con le università e con gli ordini ed i collegi professionali interessati.
11. L'osservatorio è composto da non più di dodici componenti, è definito e disciplinato con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia. L'osservatorio, presieduto dall'Assessore competente in materia di governo del territorio, collabora con l'Ufficio regionale del piano paesaggistico con l'obiettivo di conseguire l'unitarietà dei diversi assetti del PPR e di verificare la coerenza tra elaborazioni, prescrizioni normative e principi generali posti alla base del piano. L'osservatorio, inoltre, cura la predisposizione degli elaborati in base ai quali possono essere proposti le modifiche e gli aggiornamenti di cui al comma 1 dell'articolo 30. Inoltre, avvalendosi dell'Ufficio regionale del piano paesaggistico, concorre all'adeguamento del PPR sulla base delle indicazioni impartitegli dalla Giunta regionale.
Art. 30
Verifica dell'operatività del Piano paesaggistico regionale1. La Giunta regionale, in sede di valutazione degli effetti del PPR, ne verifica lo stato di attuazione e apporta le modifiche e gli aggiornamenti necessari per:
a) assicurare l'adeguamento o l'armonizzazione delle Norme tecniche di attuazione con sopravvenute disposizioni statali di livello sovraordinato;
b) assicurare l'adeguamento, il coordinamento e la razionalizzazione delle Norme tecniche di attuazione con sopravvenute pronunce giurisdizionali;
c) fornire l'interpretazione autentica delle Norme tecniche di attuazione.2. Nei casi di cui al comma 1 si applica la seguente procedura semplificata:
a) la Giunta regionale predispone la proposta di adeguamento e la pubblica, per un periodo di quindici giorni, all'albo di tutti i comuni interessati;
b) chiunque può formulare, entro quindici giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione, osservazioni sulla proposta;
c) trascorso tale termine la Giunta regionale esamina le osservazioni presentate, ne motiva l'accoglimento o il rigetto, delibera l'adeguamento al PPR e lo trasmette al Consiglio regionale, completo di tutti i suoi allegati;
d) la Commissione consiliare competente in materia di governo e assetto del territorio esprime, entro quindici giorni, il proprio parere che viene trasmesso alla Giunta regionale;
e) acquisito tale parere e sulla base di esso, la Giunta regionale approva in via definitiva l'adeguamento del PPR entro i successivi quindici giorni.
Art. 31
Atti tecnici di indirizzo e coordinamento1. La Regione, allo scopo di orientare e coordinare l'attività di pianificazione territoriale, emana, sotto forma di regolamento, atti tecnici di indirizzo e coordinamento per la gestione degli strumenti di pianificazione regionale e degli enti locali.
2. Gli atti tecnici di indirizzo e coordinamento contengono i criteri generali di dimensionamento delle trasformazioni territoriali, i criteri generali per la valutazione del fabbisogno abitativo, i limiti generali di densità edilizia, di altezza, di distanza minima tra i fabbricati e della qualità delle trasformazioni e delle costruzioni. Inoltre, essi individuano i livelli di flessibilità dei parametri edilizi necessari per un'ottimale interpretazione dei caratteri sociali e identitari delle differenti aree regionali.
3. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di governo del territorio, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), approva preliminarmente la proposta degli atti tecnici di indirizzo e coordinamento e la trasmette al Consiglio regionale che, sentito il Consiglio delle autonomie locali, la approva.
4. Fino all'approvazione degli atti tecnici di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le direttive vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32
Cartografia tecnica regionale1. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistica sono redatti sulla carta tecnica regionale secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale.
2. La Regione provvede all'aggiornamento periodico della carta tecnica.
3. La base cartografica degli strumenti urbanistici di pianificazione provinciale e comunale può essere aggiornata a scala di maggiore dettaglio rispetto a quella regionale anche a cura degli enti, secondo le specifiche tecniche indicate dalla Giunta regionale.
Art. 33
Compensazione paesaggistica1. La Giunta regionale, sulla base delle richieste formulate dai comuni in sede di approvazione dei PUC o di loro varianti, individua i comuni i cui territori risultano particolarmente svantaggiati dal punto di vista socio-economico in conseguenza delle disposizioni derivanti dai vincoli previsti dal Piano paesaggistico regionale e dispone misure compensative mediante finanziamento di interventi pubblici di promozione economica e occupazionale.
2. La compensazione paesaggistica, quale azione ad iniziativa pubblica volta al recupero, alla tutela paesaggistica di aree private, compromesse o investite da attività non compatibili con la disciplina paesaggistica, si attua in sede di istruttoria pubblica articolata per ambiti territoriali omogenei. Essa è attivata dalla Regione su richiesta del comune e consiste in una o più proposte da esaminarsi in sede di istruttoria pubblica, secondo il principio del prevalente interesse pubblico.
3. Le proposte si articolano secondo due linee d'intervento:
a) permuta di area privata contro equivalente area pubblica, con grado maggiore di compatibilità paesaggistica per le attività in oggetto, oltre ad un bonus volumetrico non superiore al 20 per cento delle volumetrie esistenti;
b) permuta di area privata contro equivalente area privata da acquisirsi da parte della Conservatoria delle coste, con grado maggiore di compatibilità paesaggistica, oltre ad un bonus volumetrico non superiore al 20 per cento delle volumetrie esistenti.4. Le aree così pervenute al patrimonio pubblico confluiscono nel patrimonio della Conservatoria delle coste. Per la valutazione del grado di compatibilità paesaggistica si fa riferimento agli obiettivi di qualità paesaggistica.
5. Le operazioni di compensazione, gli accordi pubblico-privato e gli oneri connessi a tali azioni, individuati in sede di istruttoria pubblica, sono deliberati dalla Giunta regionale previa acquisizione dell'intesa con gli enti locali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, e le loro conclusioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 34
Intervento sostitutivo1. In tutti i casi in cui un adempimento non risulti effettuato, per inerzia dell'Amministrazione nell'assunzione degli atti e del rispetto dei termini procedimentali indicati dalla presente legge, si applica la disposizione di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006.
2. Resta, comunque, in capo ai comuni e alle province l'adozione ed approvazione degli strumenti per il governo del territorio di loro competenza, così come individuati dall'articolo 3, comma 3.
3. Nel procedimento di approvazione del Piano provinciale di coordinamento e del PUC, l'intervento sostitutivo della Regione è obbligatorio qualora l'amministrazione interessata eccepisca il conflitto di interesse in capo alla metà più uno dei consiglieri comunali o nei casi in cui per le medesime ragioni venga meno il rapporto elettivo di proporzione fra maggioranza e minoranza consiliare.
Art. 35
Controllo sull'attività urbanistica ed edilizia1. Per garantire più rapide ed incisive azioni di contrasto ai fenomeni di abusivismo edilizio, la Regione, attraverso il direttore del servizio competente in materia di vigilanza urbanistica, territorialmente competente, acquisiti elementi conoscitivi di presunte violazioni urbanistiche-edilizie, inoltra al comune richiesta di accertamenti e di successiva informativa sugli esiti e sui provvedimenti adottati, assegnando un termine non superiore a trenta giorni.
2. Decorso il termine, il direttore del servizio di cui al comma 1, valutata l'informativa comunale può disporre ulteriori verifiche, avvalendosi del competente Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale.
3. Accertata la violazione e fatte salve le competenze del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in materia di accertamento di responsabilità penale, la Regione diffida il comune ad adottare entro trenta giorni i provvedimenti previsti dalla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), e successive modifiche e integrazioni.
4. Qualora l'amministrazione comunale non provveda entro il termine assegnato, l'Assessore competente propone alla Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006, l'adozione dei poteri sostitutivi.
Art. 36
Commissione regionale per il paesaggio1. La commissione regionale di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, è istituita con decreto del Presidente della Regione ed opera presso l'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, resta in carica per la durata della legislatura in cui è stata costituita e decade improrogabilmente novanta giorni dopo l'insediamento del Consiglio regionale di nuova elezione.
2. La commissione regionale è composta:
a) dal direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, con funzioni di presidente;
b) dal direttore generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
c) dal direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici o suo delegato;
d) dal soprintendente per i Beni architettonici e per il paesaggio o suo delegato;
e) dal soprintendente per i Beni archeologici o suo delegato;
f) da tre esperti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio scelti dalla Giunta regionale nell'ambito di terne designate:
1) dall'Università di Cagliari;
2) dall'Università di Sassari;
3) dalle fondazioni aventi per statuto finalità di tutela e promozione del patrimonio culturale aventi sede nella Regione;
4) dalle associazioni portatrici di interessi diffusi ed operanti nella Regione, riconosciute dalle vigenti disposizioni di legge in materia culturale ed ambientale;
sulle proposte di nomina di cui alla presente lettera si esprime la Commissione consiliare competente entro dieci giorni dalla trasmissione della proposta della Giunta regionale.3. La commissione è integrata da un esperto in materia di paesaggio designato dal sindaco del comune interessato ed è altresì integrata dal comandante regionale del Corpo forestale della Regione Sardegna nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica.
5. La commissione è validamente costituita quando sono presenti la maggioranza dei componenti.
6. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione la Giunta regionale, previa deliberazione su proposta dell'Assessore competente, provvede alle nomine.
Titolo III
Sostenibilità e qualità architettonica. Norme particolari e disposizioni finali e transitorieCapo I
Sostenibilità e qualità architettonica e norme a favore di persone con disabilità graveArt. 37
Incentivazione e promozione della bioedilizia, del rendimento energetico nell'edilizia e dell'utilizzo di materiali tipici della tradizione locale1. La Regione, per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge, in aggiunta alle disposizioni in materia contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e in attuazione della direttiva 2006/32/CE del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici, adotta misure di promozione, incentivazione e sostegno a favore dei comuni che introducono nei propri strumenti di pianificazione disposizioni finalizzate a promuovere e sostenere gli interventi di bioedilizia e di rendimento energetico nell'edilizia che presentino le caratteristiche di:
a) favorire il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili;
b) utilizzare le tecniche costruttive ed i materiali tipici della tradizione locale, quali ladiri e pietre locali;
c) avvalersi dell'utilizzo di materiali da costruzione, di componenti, impianti e arredi che non comportino l'emissione di gas tossici, l'emissione di particelle e radiazioni o gas pericolosi e l'inquinamento delle falde acquifere e del suolo;
d) privilegiare l'impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo e la cui produzione avvenga sulla base di processi produttivi a basso consumo energetico;
e) consentire il conseguimento degli obiettivi di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche e integrazioni.2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva, con le procedure di cui all'articolo 31, un atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri tecnici fondamentali che i comuni devono seguire per attribuire effettivo carattere di sostenibilità e riconoscibilità ambientale ai singoli progetti attuativi. Tali criteri sono individuati fornendo una chiara specificazione tecnica che individui i necessari supporti ai seguenti settori:
a) utilizzo di materiali che per produzione e smaltimento siano i più naturali possibili ed adozione di sistemi capaci di disperdere il gas radon, qualora presente;
b) utilizzo di tecniche costruttive e di materiali tipici della tradizione locale;
c) adozione di impianti che riducano al massimo la presenza di campi elettromagnetici e di impianti e tecnologie che assicurino il massimo conseguimento di isolamento termico e la conseguente riduzione del fabbisogno termico;
d) utilizzo di impianti che consentano una significativa riduzione del prelevamento di acqua potabile con la predisposizione delle reti idriche duali;
e) utilizzo di prodotti di finitura coloranti e protettivi suscettibili di non rilasciare nell'ambiente interno ed esterno sostanze inquinanti.3. I comuni, al fine di incentivare e sostenere gli interventi di bioedilizia e di rendimento energetico nell'edilizia, possono, in aggiunta alle agevolazioni di cui alla legge n. 244 del 2007, per gli interventi realizzati secondo le tecniche individuate dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, prevedere:
a) una riduzione del contributo di costruzione fino al 20 per cento;
b) lo scomputo, nel rispetto dei limiti di piano, dei volumi tecnici e del maggiore spessore, eccedente i 30 centimetri, delle murature perimetrali e dei solai intermedi degli edifici che contribuiscono in maniera determinante al miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica;
c) l'assimilazione totale a "volume tecnico" delle volumetrie abitabili, ma strettamente funzionali al conseguimento del guadagno solare passivo mediante la realizzazione delle serre solari.4. La Regione, al fine di sostenere ed incentivare il recupero, valorizzazione, tutela e sostegno delle strutture insediative realizzate con l'utilizzo di materiali tipici del patrimonio architettonico regionale (quali ladiri e pietre locali) assicura:
a) priorità, nella predisposizione dei programmi di intervento regionali, ai sensi della legge regionale n. 29 del 1998 e successive modifiche, agli interventi di recupero primario realizzati con l'utilizzo di tali materiali tipici;
b) priorità, nella predisposizione del programma straordinario di cui all'articolo 8, comma 24, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), per gli interventi di recupero, ristrutturazione e acquisto realizzati con l'utilizzo di tali materiali tipici.5. La Regione, inoltre, nell'ambito dei programmi di cui al comma 4, promuove studi, ricerche e progetti finalizzati al recupero dei saperi, delle arti e delle tecniche professionali legati all'utilizzo dei materiali tipici regionali e alla bioedilizia.
Art. 38
Qualità architettonica1. La Regione promuove la predisposizione di manuali sulle culture abitative della Sardegna a valenza territoriale, perseguendo obiettivi di elevata qualità architettonica per l'inserimento armonioso delle nuove costruzioni nel contesto urbano e paesaggistico e di adeguatezza dei criteri di ristrutturazione e restauro degli edifici nelle aree e nuclei storici.
2. Sulla base delle previsioni contenute in tali manuali, gli strumenti urbanistici comunali promuovono modalità costruttive orientate al risparmio energetico e al naturale comfort abitativo e formulano specifiche prescrizioni inerenti le tecniche costruttive, i materiali utilizzabili ed i colori ammissibili nonché individuano idonei provvedimenti coercitivi finalizzati a contrastare la cultura ancora presente in Sardegna del "non finito".
3. Gli strumenti comunali disciplinano, inoltre, tutti gli interventi di configurazione dello spazio urbano, quali impianti di illuminazione e arredi atti a valorizzare i caratteri identitari del contesto e assicurarne la coerenza estetica, incentivano l'incremento delle dotazioni di verde pubblico e privato a carattere ornamentale, prevedendo l'acquisizione di aree libere interne ai contesti urbanizzati.
Art. 39
Disposizioni urbanistiche a favore di persone con disabilità grave1. Il comune, al fine di assicurare la massima fruibilità degli spazi esistenti destinati alla prima casa da parte di persone con disabilità grave, così come certificato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche può, anche in deroga agli indici di zona previsti dai vigenti strumenti urbanistici, consentire:
a) nelle abitazioni unifamiliari, un ampliamento volumetrico fino ad un massimo di 120 metri cubi, realizzato in aderenza all'edificio esistente; qualora questo sia ricompreso in una zona A, ai sensi del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983, la richiesta di ampliamento è accompagnata dalla redazione di uno studio particolareggiato del comparto interessato;
b) nelle abitazioni condominiali, un ampliamento volumetrico mediante la chiusura di verande con strutture precarie; la richiesta di ampliamento è accompagnata dalla redazione di uno studio relativo agli effetti sulla stabilità e statica dei nuovi interventi sull'edificio esistente.2. La domanda per il rilascio della concessione edilizia è, inoltre, corredata da:
a) una certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non reversibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, e successive modifiche, della persona residente nell'immobile oggetto della richiesta;
b) il progetto di nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate e giustifichi la necessità delle specifiche finalità dell'intervento;
c) la dichiarazione di non aver già ottenuto la concessione di tale incremento volumetrico in altro immobile sito in Sardegna.3. All'atto del rilascio del titolo abilitativo sulle nuove volumetrie di cui al comma 2, lettera b), è istituito un vincolo quinquennale di divieto di mutamento di destinazione d'uso, alienazione e locazione a soggetti diversi dalle persone con disabilità grave, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.
4. Durante il quinquennio, per sopravvenute esigenze, il proprietario dell'abitazione o i suoi eredi possono presentare istanza di revoca del provvedimento abilitativo con conseguente cancellazione del vincolo, al fine di cedere, locare o mutare la destinazione d'uso dell'abitazione. La revoca è concessa previo accertamento dell'effettiva rimozione o demolizione delle opere realizzate.
5. L'istruttoria delle pratiche relative all'esecuzione delle opere di ampliamento assume carattere di assoluta priorità e l'istanza presentata deve, comunque, ottenere riscontro entro sessanta giorni dalla sua presentazione, trascorsi inutilmente i quali, si intende accolta.
Capo II
Disposizioni finali e transitorieArt. 40
Adeguamento ai principi della normativa statale in materia di edilizia1. La Giunta regionale, al fine di adeguare la vigente disciplina regionale in materia di attività edilizia ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche, approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una proposta di normativa disciplinante la materia dell'edilizia con particolare riferimento:
a) ai titoli abilitativi;
b) alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni;
c) alla normativa tecnica di settore.
Art. 41
Attuazione degli strumenti vigenti1. Fino all'approvazione del PUC i comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani se adeguati alle disposizioni del vigente Piano paesaggistico regionale. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PUC possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici:
a) i piani attuativi dei piani urbanistici comunali vigenti, che anche in variante, siano già adeguati alle disposizioni del vigente Piano paesaggistico regionale;
b) le varianti agli strumenti urbanistici vigenti anche in attuazione di atti di programmazione negoziata, previa verifica di coerenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) con le disposizioni del vigente Piano paesaggistico regionale;
c) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani di livello regionale.
Art. 42
Norma finanziaria1. Al fine di incentivare l'utilizzo della pianificazione urbanistica sovracomunale prevista all'articolo 20 e per l'adeguamento dei piani urbanistici comunali, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai comuni. Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposto si provvede con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23).
Art. 43
Abrogazioni1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, che continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore degli strumenti di cui all'articolo 30 della presente legge;
b) la legge regionale 1° luglio 1991, n. 20 (Norme integrative per l'attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45);
c) la legge regionale 18 dicembre 1991, n. 37 (Proroga dei termini per le norme di salvaguardia di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45);
d) la legge regionale 22 giugno 1992, n. 11 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45);
e) la legge regionale 29 dicembre 1992, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 11 e alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45);
f) la legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45);
g) la legge regionale 8 luglio 1993, n. 28 (Interventi in materia urbanistica);
h) l'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e disposizioni varie);
i) l'articolo 72, secondo periodo, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996);
j) la legge regionale 15 febbraio 1996, n. 13 (Fissazione di un termine entro il quale i comuni devono adeguarsi alle prescrizioni dei piani territoriali paesistici);
k) la legge regionale 6 maggio 1998, n. 13 (Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 13);
l) l'articolo 1, comma 17 della legge regionale n. 7 del 2002;
m) la legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale);
n) l'articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1985;
o) il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2006;
p) la legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del DPR 22 maggio 1975, n. 480 e delegate con l'articolo 57 del DPR 19 giugno 1979, n. 348).
Art. 44
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).