CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 205

presentata dai Consiglieri regionali

PITEA - RANDAZZO - LADU - LOCCI - SANJUST - SANNA Matteo

il 14 ottobre 2010

Intervento urgente sul controllo sanitario dei porti

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente legge detta i principi con cui intervenire nella regolamentazione del transito e dello sbarco di prodotti alimentari di qualsiasi tipo, siano essi carni vive, macellate o surrogati, cereali, leguminose, frutta/ortaggi, latte e derivati, vini, ecc.

Oggi non esiste un efficace controllo presso i nostri porti di maggior transito merci, Cagliari, Oristano, Porto Torres e Olbia. I controlli vengono eseguiti a campione e prima dello sbarco delle merci ove previsto dalla legge si esegue un controllo veterinario a inizio sbarco, con l'ausilio di veterinari non stanziati in tutti i porti (Cagliari ne è priva). Ovviamente, richiedere un veterinario che arriva da 250 km di distanza non consente di eseguire verifiche su tutte le operazioni di sbarco. Oggi per consentire ai consumatori un efficiente controllo sanitario e di genuinità dei prodotti si rende necessario stanziare in modo stabile un organismo di controllo presso i maggiori punti di sbarco merci al fine di eseguire controlli sistematici e non a campione, come richiesto dai nostri elettori e cittadini sardi. Le merci arrivano nei nostri porti stivate in navi carretta con condizioni igieniche precarie, o attraverso mezzo gommato sempre tramite navi. In tale ultimo caso i controlli, superficiali per le navi, sono del tutto assenti per i mezzi gommati che escono dalle aree portuali senza alcuna verifica.

I produttori locali ci chiedono risposte che noi abbiamo l'obbligo di dare; i prodotti che mangiamo da dove arrivano? Come sono stati prodotti? Perche costano meno dei nostri?

A queste domande sappiamo dare risposte, ma sono superflue nel momento in cui il Consiglio e la Giunta regionale legiferano a tutela dei produttori locali e dei consumatori.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Istituzione del controllo sanitario

1. La Regione Sardegna istituisce un organismo di controllo sanitario presso i porti di Cagliari, Oristano, Porto Torres e Olbia.

2. L'organismo di cui al comma 1 è costituito da un agronomo e un medico veterinario; ha il compito di controllare le merci animali e vegetali di qualunque tipo, controllarne i nullaosta (ove previsti) prelevarne campioni e eseguirne le analisi.

 

Art. 2
Armonizzazione delle funzioni

1. I controlli dell'Ufficio di sanità marittima e aerea (USMAF) per i prodotti provenienti da paesi extra-europei non sono eliminati, ma i due organismi di controllo sono armonizzati e sinergici nelle funzioni di controllo.

 

Art. 3
Procedure

1. Al termine di ogni controllo è redatto un certificato sanitario in quattro copie, una per il controllato, una per il controllore, una da inviare presso gli uffici ASL locali, e una per l'importatore (acquirente).

2. I certificati di cui al comma 1 indicano: paese di origine del prodotto, identificazione del mezzo di trasporto, quantità del prodotto e indicazione delle analisi eseguite sui prodotti.

3. È fatto obbligo per i controllati e importatori di archiviare e conservare copia dei certificati di cui al comma 1 per cinque anni dalla data di compilazione degli stessi.

 

Art. 4
Mancato controllo

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo contingente, non si potesse eseguire il controllo specifico sulle merci in arrivo, è redatto un verbale in triplice copia ove si specifichino le motivazioni per cui non si è potuto adempiere al controllo e/o alla stesura del certificato sanitario.

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).