CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 203
presentata dai Consiglieri regionali
PITEA - RANDAZZO - LADU - LOCCI - SANJUST - SANNA Matteo
il 14 ottobre 2010
Interventi urgenti sulla tracciabilità ed etichettatura delle carni
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge detta i principi con cui intervenire nella regolamentazione inerente la tracciabilità ed etichettatura delle carni, al fine di fornire una corretta informazione al consumatore sulla provenienza delle carni commercializzate sul territorio isolano, distinguendo tra carni autenticamente sarde, di provenienza italiana, comunitaria o extracomunitaria. La normativa si impone non solo a tutela del consumatore sotto l'aspetto igienico-sanitario, ma anche per un'esigenza di trasparenza commerciale che consenta una reale distinzione tra carni di provenienza diversa con le conseguenti differenziazioni di costi tali da consentire al consumatore, attraverso la corretta informazione, la libera scelta nell'acquisto. Solo occasionalmente capita di accertare che anche carni tradizionalmente prodotte sul territorio sardo, vedi agnelli e maialetti, in realtà occupano ampi spazi di mercato senza alcuna precisazione sulla loro provenienza o peggio ancora sulla natura delle materie prime che caratterizzano la loro alimentazione (prodotti OGM?). In un simile contesto appare chiaro che i produttori locali, i cui costi di produzione sono certamente più onerosi, anche perché determinati da una chiara e opportuna rigidità alimentare, risentano economicamente per una concorrenza sleale che condiziona il mercato in termini di prezzo senza nel contempo fornire elementi di valutazione, quindi di tracciabilità, certamente non meno importanti del solo costo. Persino nelle sagre tradizionali dell'interno della Sardegna si sente spesso parlare di consumo di carni che di sardo hanno forse solo l'odore, mentre capita di vedere sui mercati del nord Italia che taluni prodotti di provenienza sarda acquisiscono valore commerciale addirittura doppio rispetto a quello contestualmente praticato nell'Isola per la sola pubblicizzazione della provenienza. Non si tratta di proteggere le produzioni locali: il problema è solo quello di chiarire la provenienza della materia prima carne, con l'indicazione dell'ubicazione dell'allevamento di produzione preceduta dalla dizione: carni sarde, carni di importazione comunitaria, estere, ecc.
La presente proposta di legge si ricollega alle precedenti presentate su tracciabilità, etichettatura e igiene alimentare che, di fatto, risultano in totale aderenza con normative nazionali che hanno ormai recepito la necessità di attribuire una giusta priorità alle esigenze di trasparenza alimentare.
La Commissione europea ha avviato il progetto IDEA (Identification elettronique des animaux) la cui relazione finale è stata ultimata il 30 aprile 2002.
Questo esperimento, condotto su vasta scala, ha coinvolto sei paesi dell'Unione europea, tra cui l'Italia, ed ha confermato la fattibilità dell'identificazione elettronica di bovini, ovini e caprini.
A tal proposito va rilevato che l'Unione europea ha emanato di recente il regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina, a partire dal 9 luglio 2005.
Gli operatori del settore, peraltro, hanno più volte rappresentato che il marchio auricolare è facilmente modificabile e non è sempre affidabile e che i controlli, oltre che difficoltosi oggettivamente, risultano statisticamente insignificanti al punto da non consentire, in termini scientifici, una corretta valutazione delle frodi.
Troppo frequente, se non sospetto, è il distacco e lo smarrimento delle marche dalle orecchie dell'animale; in questi casi si interviene con l'applicazione di duplicati forniti dalle aziende sanitarie locali (ASL) che, di fatto, danno una nuova legittimazione all'identità del capo che, da quel momento, ritorna o inizia ad essere autenticamente sardo.
Consta che accertamenti dei NAS e della Repressione frodi volti a sgominare importazioni illegali di animali hanno evidenziato che a molti capi venivano apposte marche prelevate da bovini morti per eludere i controlli.
Tutto questo può essere estremamente pericoloso con gravissime ripercussioni sulla sicurezza alimentare e sulla salute dei consumatori, viste le recenti vicende legate al "morbo della mucca pazza", della "lingua blu" e così via. Inoltre, la registrazione manuale è lenta e dà luogo ad errori.
Non da meno è ingiusto frodare i consumatori facendo credere loro di consumare prodotti locali quando hanno tutt'altra provenienza.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Tracciabilità elettronica1. La Regione, al fine di portare avanti la filiera corta delle produzioni locali e garantire una maggiore sicurezza alimentare, introduce l'obbligo, nella commercializzazione delle carni vive e macellate, dell'utilizzo di tracciabilità elettronica.
2. I precedenti sistemi di identificazione, come il marchio auricolare, sono ancora obbligatori e complementari ai sistemi di cui al comma 1.
Art. 2
Provenienza delle carni1. La Regione introduce l'obbligo a chiunque commercializzi carni macellate, nel proprio territorio o meno, di apporre ben visibile nel banco vendita, congiuntamente ai prezzi, la provenienza della carne, ovvero l'allevamento di provenienza (ove sia ben specificato stato e regione) e il macello di provenienza.
Art. 3
Istituzione staff tecnico1. Al fine di monitorare, coordinare i lavori e informare gli assessorati competenti e la Giunta regionale, la Regione istituisce, con la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Sassari, uno staff tecnico costituito da sei veterinari, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, al fine di predisporre il progetto, eseguire i controlli preventivi e successivamente sanzionatori per la durata di cinque anni.
2. Scaduti i cinque anni lo staff tecnico di cui alla al comma 1 è sciolto e la competenza è trasferita alla ASL.
Art. 4
Competenza1. Il documento da apporre sui banchi ai sensi dell'articolo 2 per la commercializzazione delle carni è predisposto dai tecnici di cui all'articolo 3.
Art. 5
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).