CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 202
presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Marco - BARRACCIU - BRUNO - DIANA Giampaolo
il 6 ottobre 2010
Promozione delle pari opportunità. Introduzione della quota di genere nell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La parità fra donne e uomini rappresenta un valore essenziale e un presupposto imprescindibile per la realizzazione delle finalità proprie di uno stato costituzionale democratico. Il divieto di discriminazione esprime il fondamento del principio di uguaglianza formale, cui si associa il dovere di agire attivamente per rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità, nella prospettiva di uguaglianza sostanziale dettata dall'articolo 3, comma 2, della Costituzione italiana. Il conseguimento di una effettiva situazione di parità tra uomo e donna costituisce altresì un valore fondamentale comune dell'Unione europea, nonché una condizione di base necessaria per il conseguimento degli obiettivi europei di crescita, occupazione e coesione sociale. In questa ottica l'Unione europea ha compiuto notevoli progressi nell'attuazione della parità tra i generi grazie alla normativa sulla parità di trattamento, all'integrazione della dimensione genere nelle politiche, ai provvedimenti specifici volti a promuovere la condizione femminile, ai programmi d'azione, al dialogo sociale e al dialogo con la società civile. Un esempio rappresentativo di questo indirizzo ci viene dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, che all'articolo 23, secondo comma, proclama che "il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato". Ancora, la Commissione europea, nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni titolata: "Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini - Road Map 2006-2010", ha posto tra gli obiettivi da perseguire quello di promuovere la pari partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale. Per il perseguimento di tale obiettivo occorre incoraggiare maggiormente la cittadinanza attiva, la partecipazione delle donne alla vita politico/economica e all'alta dirigenza dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli.
È vero che la storia di tutte le democrazie che afferiscono all'Unione europea è costellata da tentativi messi in atto per favorire una crescente presenza femminile nelle istituzioni e dal riconoscimento della piena legittimità di norme incentivanti, anche attraverso quote di genere: il rispetto del principio delle pari opportunità nell'accesso ai centri decisionali rappresenta infatti un'esigenza diffusissima in tutta Europa e un principio irrinunciabile del sistema della governance multilivello, all'interno del quale operano il legislatore statale e quello regionale.
Anche in Italia si è innestato un meccanismo virtuoso in tal senso: con la riforma del titolo V del 2001 (legge costituzionale n. 3 del 2001), la Costituzione ha attribuito alle regioni il compito di rimuovere, tramite proprie leggi, ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, nonché quello di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive (articolo 117, settimo comma).
La successiva legge costituzionale n. 1 del 2003 ha modificato l'articolo 51 della Costituzione italiana, in virtù del quale "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". E a tal fine è indicata programmaticamente al legislatore, anche regionale, l'adozione di provvedimenti che "favoriscano le pari opportunità tra uomini e donne".
Per quanto riguarda la Sardegna, il legislatore regionale ha preso atto solo in parte delle indicazioni del legislatore costituzionale: un primo segnale positivo si è avuto nella legge istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) (legge regionale n. 11 del 2008), nella quale, all'articolo 6 comma 5, è previsto che il Consiglio regionale, nella elezione dei componenti del CORECOM, si debba attenere al principio delle pari opportunità tra donne e uomini.
Peraltro, a tutt'oggi manca una legge che disciplini in modo organico la parità di genere nelle nomine, da parte di Giunta e Consiglio regionale, degli amministratori degli enti pubblici, pubblici economici e strumentali, in coerenza con i principi enunciati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con gli obiettivi posti dalla Commissione europea e in conformità con le indicazioni provenienti dal legislatore costituzionale.
Un primo tentativo in questa direzione era stato compiuto nella scorsa legislatura attraverso il testo di legge statutaria, ma occorre evidenziare che, in quella sede, la norma predisposta allo scopo di realizzare l'obiettivo della parità di genere nelle nomine della Regione negli enti pubblici non aveva passato il vaglio della votazione a scrutinio segreto. Con la presente proposta si intende dunque sostenere l'introduzione di una disciplina specificamente orientata a garantire le pari opportunità nella gestione dirigenziale degli enti strumentali, ciò in ottemperanza ai principi dettati a livello sovranazionale, nazionale e subnazionale.
Tale intervento sulla legge regionale che disciplina le nomine negli enti effettuate da Giunta e Consiglio regionale è dunque finalizzato a colmare il vuoto normativo in materia che tuttora persiste nell'ordinamento regionale sardo.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modificazioni legislative1. Alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli amministratori degli enti, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, rappresentano entrambi i generi in misura non inferiore al 40 per cento";
b) al comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In attuazione del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, la composizione dei consigli di amministrazione degli enti è determinata promuovendo la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali è comunque rappresentato in misura non inferiore al 40 per cento dei componenti";
c) al comma 1 dell'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In attuazione del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, la composizione dei collegi di revisori dei conti e dei sindaci degli enti è determinata promuovendo la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali è comunque rappresentato in misura non inferiore ad un terzo dei componenti";
d) il comma 1 dell'articolo 17 è così modificato:
"1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS) è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da cinque membri scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità, di cui uno designato dal Ministro della sanità e quattro eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre che, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, rappresentano entrambi i generi in misura non inferiore a un terzo.";
e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 è così modificata:
"a) due rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato che, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, rappresentano entrambi i generi in misura non inferiore al 40 per cento;";
f) il comma 5 dell'articolo 21 è così modificato:
"5. I collegi dei revisori dei conti degli ERSU, nominati con decreto del Presidente della Regione sono composti da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, rappresentano entrambi i generi in misura non inferiore a un terzo.";
g) l'articolo 22 è così modificato:
"Art. 22. (Istituto superiore regionale etnografico - I.S.R.E.)
1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal sindaco di Nuoro e da altri due membri, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, che, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, rappresentano entrambi i generi in misura non inferiore al 40 per cento.";
h) il comma 2 dell'articolo 26 è così modificato:
"2. Due dei membri sono designati dal Consiglio provinciale, con voto limitato, prevedendo pari rappresentanza tra i generi, ed uno è prescelto dalla Giunta regionale in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni degli assegnatari maggiormente rappresentative.".