CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 201

presentata dai Consiglieri regionali

MELONI Marco - BARRACCIU - BRUNO - DIANA Giampaolo

il 6 ottobre 2010

Promozione delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive dei comuni e delle province della Sardegna. Introduzione della quota massima di genere nel gruppo dei candidati per l'elezione dei consigli provinciali e nelle liste per l'elezione dei consigli comunali. Introduzione della doppia preferenza di genere per l'elezione dei consigli comunali

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Questa proposta di legge intende introdurre nelle regole della rappresentanza politica delle autonomie locali della Sardegna una disciplina che aiuti a rimuovere le disuguaglianze di genere. Concetto con il quale, in realtà, si fa riferimento al fenomeno della sottorappresentanza delle donne nei consessi politici rappresentativi e negli organi decisionali.

I proponenti ritengono che, al fine di cogliere tale obiettivo, sia necessario modificare il funzionamento delle istituzioni e delle forze politiche e riformare norme e comportamenti in grado di incidere sui tempi di vita e di lavoro delle imprese e delle persone, sulla ripartizione dei ruoli all'interno della famiglia e dei suoi schemi di conduzione, attraverso la previsione di nuovi ausili alla maternità, così da offrire a tutte le donne la possibilità di competere paritariamente nel sistema di selezione dei gruppi dirigenti, anche politici, del nostro Paese.

Il raggiungimento di queste finalità può essere tuttavia coadiuvato da politiche di discriminazione positiva che, anche per un periodo limitato, "forzino" il sistema istituzionale a recepire con maggiore intensità l'esercizio della rappresentanza politica da parte delle donne.

La pratica di politiche di discriminazione positiva è stata introdotta negli ordinamenti europei soprattutto dal diritto comunitario. In modo solenne, la Carta dei di diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 23, dopo aver affermato la "parità tra donne e uomini" al comma 1, in quello successivo legittima "misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato".

L'articolo 51 della Costituzione italiana stabilisce che "tutti cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". E, a tal fine, indica programmaticamente al legislatore, anche regionale, l'adozione di provvedimenti che "favoriscano le pari opportunità tra uomini e donne".

Recentemente, la legge elettorale della Regione Campania (legge regionale n. 4 del 2009), ha introdotto, per la prima volta nell'ordinamento italiano, la cosiddetta preferenza di genere.

Più precisamente, infatti, detta legge dispone, all'articolo 4, comma 3, che l'elettore possa esprimere uno o due voti di preferenza e che, nel caso di espressione di due preferenze, una debba riguardare un candidato di genere maschile ed una un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Tale disposizione, unitamente ad altre presenti nella stessa legge, è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità dal Giudice delle leggi il quale, con la sentenza n. 4/2010, ha dichiarato la legittimità della norma impugnata, ritenuta insuscettibile di prefigurare un risultato elettorale o "alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare".

Essa si pone come misura promozionale, non coattiva, offrendo una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali, senza poter garantire che l'obiettivo della effettiva parità sia raggiunto.

Rimarrebbero inalterati pertanto il diritto di elettorato attivo e di elettorato passivo, sia perché l'elettore può decidere di non avvalersi dell'ulteriore possibilità della doppia preferenza, sia perché la preferenza di genere non offre maggiori possibilità ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti, stante il paritario condizionamento tra i due generi nel caso di una scelta orientata verso la preferenza duplice.

Il risultato rimane aleatorio, dimostrando che la norma, in coerenza con i limiti fissati dalla sentenza n. 422 del 1995, non attua un meccanismo costrittivo.

In Sardegna, nonostante lo Statuto prescriva, all'articolo 15, che "la legge regionale (...) promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali", il legislatore regionale non ha ancora dato effettività al programma costituzionale.

Quanto alla competenza, come è noto, la Regione Sardegna fin dal 1992 annovera nella sua potestà legislativa esclusiva la materia relativa all'ordinamento degli enti locali, sebbene finora non abbia stabilito una propria legislazione elettorale concernente le autonomie locali distinta da quella stabilita dalle leggi dello Stato per le regioni a statuto ordinario. Solo nella Tredicesima legislatura si è inteso acquisire alla competenza regionale la disciplina dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali per cause diverse dai motivi di ordine pubblico, la nomina dei commissari e l'indizione dei comizi elettorali, senza tuttavia intervenire sulle regole della rappresentanza democratica nelle autonomie locali.

Pertanto, alla luce del mutato quadro legislativo e della recente statuizione del giudice costituzionale, i proponenti ritengono che siano maturi i tempi per una proposta di legge che introduca nel sistema delle autonomie locali sarde:
a) un limite alla presenza di un solo genere nelle liste per la elezione dei consigli comunali e provinciali della Sardegna;
b) la doppia preferenza di genere nelle elezioni per i consigli comunali;
c) una modifica degli attuali criteri di ammissione al ballottaggio per l'elezione a consigliere in caso di più candidati con il medesimo numero di voti, preferendo il candidato di genere meno rappresentato, ovvero quello più giovane di età.

Peraltro, poiché la disciplina proposta non apporta ulteriori modifiche sostanziali agli attuali sistemi elettorali per l'elezione dei consigli delle autonomie locali, essa potrà trovare immediata applicazione, in caso di positivo accoglimento e di approvazione da parte dell'Assemblea consiliare, con relativa semplicità.

Le quote massime di genere nella lista per l'elezione del consiglio comunale e nel gruppo di candidati per l'elezione del consiglio provinciale

Con tale disposizione si intende limitare la presenza di un solo genere nelle liste per l'elezione dei consigli comunali e nel gruppo di candidati per l'elezione dei consigli provinciali al 60 per cento del totale.

La finalità della previsione, nell'attuale contesto, è evidentemente quella di "ampliare l'offerta" di candidature femminili, prevedendo, in caso contrario, l'inammissibilità della lista in sede di presentazione. La quota massima di candidatura ha effetti particolarmente intensi nelle elezioni per i consigli provinciali, a causa del sistema elettorale uninominale, ma anche nelle elezioni dei consigli comunali potrà introdurre dinamiche di riequilibrio se associata all'istituzione della doppia preferenza di genere.

La doppia preferenza di genere

Tale previsione normativa, che offre all'elettore la facoltà di esprimere, all'interno della lista prescelta per l'elezione del consiglio comunale, una sola preferenza a favore di un candidato, attualmente prevista dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), viene nella presente proposta estesa ad una seconda preferenza, che può tuttavia utilizzarsi solo a condizione di essere indirizzata a favore di un candidato di genere diverso dal primo prescelto. Sarà perciò possibile votare:
a) solo la lista;
b) lista e preferenza ad un candidato (uomo o donna);
c) lista e preferenza a due candidati (donna/uomo; uomo/donna).

Il voto alla lista e la preferenza a due donne o a due uomini comporta l'annullamento delle preferenze, mentre permane la validità al voto di lista.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni delle Sardegna
sino ai 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale è anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome ed eventualmente il nome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Può, altresì, esprimere, con la medesima modalità, una seconda preferenza per un candidato di genere diverso da quello indicato per primo. Il voto di preferenza espresso per due candidati dello stesso genere non invalida il voto di lista e si considera come non espresso.

6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

 

Art. 2
Elezione del sindaco nei comuni della Sardegna con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco dichiara all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato di genere diverso da quello più votato e, in subordine, quello più giovane d'età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane d'età.

 

Art. 3
Elezione del consiglio comunale nei comuni della Sardegna con popolazione
superiore a 15.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale comprendono un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste di candidati, a pena di inammissibilità nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale è anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste presentano il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista è espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome ed eventualmente il nome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Può altresì esprimere, con la medesima modalità, una seconda preferenza per un candidato di genere diverso da quello indicato per primo. Il voto di preferenza espresso per due candidati dello stesso genere non invalida il voto di lista e si considera come non espresso.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altra gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati del genere meno rappresentato e in subordine quelli più giovani d'età.

 

Art. 4
Elezione del presidente delle province
della Sardegna

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), in quanto compatibili.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia dichiara di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. In ogni gruppo di candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato, è ammesso al ballottaggio il candidato di genere diverso da quello più votato e, in subordine, quello più giovane d'età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

 

Art. 5
Elezione del consiglio provinciale nelle province della Sardegna

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge n. 122 del 1951, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e al presente articolo.

2. In ciascun gruppo di candidati collegati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. Con il gruppo di candidati collegati è anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi presentano il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale è determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.