CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 200

presentata dai Consiglieri regionali

RASSU - PETRINI - SANNA Paolo Terzo - FOIS - PITEA - PERU - ZEDDA Alessandra - TOCCO - LOCCI - DESSÌ - MULAS

il 5 ottobre 2010

Disciplina delle attività estrattive

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge riordina in un unico testo organico la disciplina delle attività estrattive e mira a trovare in Sardegna un equilibrio tra prospettive di rilancio economico del settore e salvaguardia dell'ambiente.

La presente proposta di legge, infatti, si propone di impedire gli abusi del territorio, la sua alterazione e compromissione, nonché di risanare e ripristinare i siti estrattivi degradati. Il settore estrattivo, che conta migliaia di addetti tra diretto ed indotto, infatti, ha la necessità di essere indirizzato verso una politica di sfruttamento equilibrato del territorio, consolidando e creando nuove opportunità occupazionali e di sviluppo.

Il giusto bilanciamento tra salvaguardia del territorio e rilancio economico passa, nell'intento della proposta, nella ricerca prioritaria di un rapporto tra l'esercizio dell'attività economica e il diritto dei proprietari allo sfruttamento dei propri terreni, nella imposizione di regole certe sugli obblighi di ripristino ambientale e nella costituzione di vincoli, ai quali si subordina il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di trasformazione in Sardegna di date percentuali di materie prime estratte nell'Isola.

L'obiettivo, quindi, è quello di ammodernare una realtà produttiva molto importante nella fragile e complessa economia sarda traendo dalla tutela e dal ripristino ambientale occasioni di rilancio del settore con la creazione di nuova e qualificata occupazione.

L'esigenza di fondo, sotto altra prospettiva, è quella di evitare iniziative speculative da parte di soggetti privi di alcun legame con il territorio che non apportano significativi benefici all'occupazione stabile e alla salvaguardia di livelli competitivi del settore. A tal fine è anche previsto il risarcimento dei danni subiti dal proprietario del fondo per l'esercizio delle attività estrattive, a bilanciare l'esigenza di un efficiente sfruttamento del territorio con la tutela dei diritti di proprietà.

Una delle principali novità del testo proposto, aggiornando e superando l'ormai vetusto schema normativo il cui nucleo centrale è rappresentato dalla legge regionale n. 30 del 1989, recante "Disciplina delle attività di cava", consiste nel disciplinare, attraverso regole certe e coordinate tra loro, l'intero comparto delle attività estrattive, ricomprendente sia l'attività di cava che l'attività mineraria.

La disciplina proposta, infatti, da un lato persegue il riordino della normativa dell'attività di cava, oggi frammentaria, di difficile comprensione e antiquata rispetto al mutato quadro costituzionale. Dall'altro affronta, collocandosi nella tendenza innovativa della legislazione regionale italiana, la disciplina dell'attività mineraria, fino a questo momento lasciata a un mero rinvio alla normativa nazionale.

L'intento, quindi, è quello di creare un quadro omogeneo di tutte le attività estrattive riservando alla Regione le funzioni di pianificazione e di monitoraggio.

A tal fine si introduce il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) che prevede di razionalizzare, indirizzare e valorizzare tutte le attività del settore.

Spetta alla Regione, attraverso il Piano, l'individuazione dei siti in cui è vietato oppure limitato l'esercizio dell'attività di cava, la localizzazione dei poli estrattivi come aree a vocazione estrattiva in cui avvalersi delle sinergie della pianificazione e, ancora, la definizione di obblighi chiari in capo ai soggetti esercenti le attività estrattive. Infine, la Regione svolge il compito, attraverso obblighi di informazione da parte dei soggetti esercenti le attività estrattive e la stretta interazione con i comuni, di curare il monitoraggio e la vigilanza del settore.

È attribuito ai comuni, invece, in coerenza con la riforma del titolo V della Costituzione, un ruolo centrale nella procedura autorizzativa nel comparto estrattivo, in considerazione della loro posizione privilegiata nella comprensione dei bisogni reali del territorio e della popolazione residente.

Si prevede la costituzione di un fondo per il recupero ambientale e la pianificazione degli interventi di recupero del territorio.

Si rafforza, infine, l'apparato sanzionatorio volto a garantire un corretto svolgimento delle attività estrattive e una loro stretta aderenza alla pianificazione regionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Principi

Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina le attività di ricerca, di coltivazione e di trasformazione dei materiali di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire il corretto e proficuo utilizzo delle risorse del territorio coerentemente con lo sviluppo socio-economico e il rispetto dei beni ambientali e culturali della Regione.

2. La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge e lo svolgimento di procedure amministrative semplici e celeri per l'accesso all'esercizio delle stesse.

 

Art. 2
Piano regionale delle attività estrattive (PRAE)

1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) è lo strumento di pianificazione regionale delle attività estrattive e di trasformazione in loco dei materiali estratti nonché del processo di recupero e sistemazione ambientale delle aree interessate.

2. Il PRAE, nell'ambito della programmazione socio-economica, territoriale e paesaggistica regionale, in coerenza con la normativa statale e nel rispetto dei vincoli comunitari, contiene:
a) il quadro tecnico ed economico del settore;
b) la stima, nel breve e medio periodo, del fabbisogno, complessivo e per tipologia, dei vari materiali;
c) la stima, nel breve e medio periodo, della produzione attesa e di quella occorrente per far fronte al fabbisogno stimato;
d) gli obiettivi e la strategia a breve, medio e lungo termine, inerente la valorizzazione dei materiali considerati di pregio e riconosciuti di particolare interesse per l'economia regionale;
e) l'identificazione, su indicazione dei comuni, delle aree in cui può essere esercitata l'attività estrattiva e di quelle nelle quali è vietata;
f) l'individuazione dei poli estrattivi, così come definiti nell'articolo 4;
g) l'indicazione di linee guida per la progettazione, la coltivazione e l'estrazione dei materiali;
h) gli obiettivi di sviluppo del settore;
i) gli effetti previsti sul territorio in conseguenza dell'esercizio delle attività di cui alla presente legge, con particolare riferimento a quelli sul paesaggio, sull'ambiente e sulle strutture secondarie;
j) le ricadute occupazionali previste;
k) gli interventi di recupero e sistemazione ambientale previsti.

3. Il PRAE, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 33, contiene la disciplina transitoria da applicarsi alle attività già abilitate prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di rilascio dei titoli abilitativi per le istanze presentate ai sensi della normativa previgente.

4. In allegato al PRAE è contenuta la Guida dei materiali lapidei di pregio riconosciuti di rilevante interesse economico, la quale, in via aggiuntiva rispetto al contenuto del PRAE, specifica:
a) la classificazione dei materiali lapidei di pregio della Sardegna, con le indicazioni relative alla denominazione, alle qualità e caratteristiche dei materiali, alla ubicazione delle cave, alle loro potenzialità produttive;
b) la definizione organica degli obiettivi e della strategia di settore a breve, medio e lungo termine, con particolare riguardo allo sviluppo dei processi di trasformazione e di verticalizzazione, all'incremento delle unità produttive e dell'occupazione;
c) l'indicazione dei mezzi per il raggiungimento di tali obiettivi;
d) la definizione dei programmi di qualificazione professionale, promozione commerciale e documentazione;
e) ogni altro elemento utile alla valorizzazione dei materiali lapidei di pregio della Sardegna sui mercati italiani ed esteri.

5. Il PRAE è corredato dalla necessaria documentazione geologica e giacimentologica e dalla connessa cartografia.

 

Art. 3
Procedura di approvazione del PRAE

1. I comuni interessati, entro centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge e, successivamente, almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del PRAE, formulano e inviano all'Assessore regionale dell'industria proposte, per i territori di propria competenza, per la formazione del PRAE e per la definizione dei poli estrattivi di cui all'articolo 4.

2. Le proposte dei comuni di cui al comma 1 recano la descrizione dei siti in attività e di quelli recuperati, riqualificati e rinaturalizzati, dei nuovi siti che siano suscettibili di attività estrattive presenti nel territorio e di ogni altra informazione utile ai fini della formazione del PRAE e alla delimitazione dei poli estrattivi.

3. L'Assessore regionale dell'industria, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle proposte formulate dai comuni ai sensi dei commi 1 e 2, presenta alla Giunta regionale una proposta di PRAE a seguito della conclusione positiva della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

4. La Giunta regionale, adottata la proposta di PRAE, la invia immediatamente alle province, ai comuni, alle associazioni e alle parti economiche e sociali più rappresentative a livello regionale, i quali possono presentare eventuali osservazioni entro i successivi novanta giorni.

5. Entro i successivi sessanta giorni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di PRAE con l'indicazione delle modifiche apportate a seguito dell'esame delle osservazioni di cui al comma 4.

6. Il PRAE è approvato dal Consiglio regionale è aggiornato, nel rispetto della procedura prevista ai precedenti commi, con cadenza triennale.

7. Una copia del PRAE e dei relativi allegati cartografici è depositata e posta a disposizione del pubblico presso l'Assessorato regionale dell'industria, le province e i comuni interessati e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

8. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale dell'industria provvede all'istituzione e registrazione, secondo le norme vigenti in materia, del marchio ufficiale di origine e di qualità delle pietre ornamentali sarde.

 

Art. 4
Poli estrattivi

1. Il PRAE, tenuto conto delle proposte formulate dai comuni ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, individua i poli estrattivi ovvero le aree che, per la quantità o qualità dei materiali ivi presenti, presentano una particolare vocazione per l'esercizio di attività estrattive e delle attività di lavorazione dei materiali estratti.

2. All'interno dei poli estrattivi sono previste le infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle attività estrattive e di trasformazione del materiale estratto.

3. Per ciascun polo estrattivo è adottato dai comuni competenti per territorio un piano regolatore del polo, contenente:
a) la regolamentazione delle attività estrattive all'interno del territorio del polo estrattivo:
b) gli investimenti per le infrastrutture ivi previste;
c) lo schema tipo del piano di valorizzazione dell'area riguardante le convenzioni che disciplinano i rapporti tra le aziende estrattive e i comuni interessati, aventi ad oggetto le attività da svolgersi nell'ambito del polo estrattivo.

4. La proposta di Piano regolatore del polo è formata dai comuni il cui territorio è interessato dai poli estrattivi, anche a seguito di iniziativa delle aziende estrattive, singole o associate, che intendono esercitare un'attività nell'ambito dei poli estrattivi.

5. La proposta di Piano regolatore del polo è trasmessa all'Assessore regionale dell'industria, all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica e all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente che ne verificano la coerenza con le prescrizioni del PRAE e il rispetto della normativa vigente per gli ambiti di rispettiva competenza.

6. L'Assessore regionale dell'industria, sulla base delle valutazioni espresse ai sensi del comma 5, approva la proposta di piano regolatore del polo e la trasmette ai comuni interessati.

7. I comuni interessati, sulla base della proposta di cui al comma 6, approvano il Piano regolatore del polo e, nel rispetto di quanto ivi contenuto, adottano il piano di valorizzazione e procedono alla stipula delle convenzioni con le aziende estrattive.

8. Il Piano regolatore del polo costituisce strumento attuativo della pianificazione urbanistica; qualora costituisca variante al Piano urbanistico comunale (PUC) segue la procedura prevista per le variazioni del PUC.

 

Art. 5
Attività estrattiva e strumenti
urbanistici comunali

1. I comuni interessati dal PRAE adeguano i propri piani e strumenti urbanistici entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano o del suo aggiornamento.

2. Il provvedimento di adeguamento, oltre alle aree destinate alle attività estrattive di cava, indica le infrastrutture e individuare gli ambiti delle zone urbanistiche destinate alle attività di trasformazione connesse.

3. In caso di inadempienza da parte del comune, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede ai necessari adeguamenti.

 

Capo II
Attività di cava

Art. 6
Classificazione dei materiali

1. I materiali di cui all'articolo 2, terzo comma, del regio decreto n. 1443 del 1927, sono classificati nei seguenti gruppi, in base alla loro destinazione d'uso:
a) materiali ornamentali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo marmi, graniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, trachiti, basalti, porfidi;
b) materiali per usi industriali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marne, calcari, dolomie, farine fossili, terre coloranti, torbe;
c) materiali per costruzioni ed opere civili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sabbie, argille per laterizi, ghiaie, granulati, pezzami.

2. Nell'ambito dei materiali di cui alla lettera a) del comma 1, i materiali lapidei sono considerati materiali lapidei di pregio e riconosciuti di rilevante interesse economico.

 

Art. 7
Catasto regionale delle cave

1. L'Assessore regionale dell'industria forma e conserva il Catasto regionale delle cave, provvede al suo aggiornamento triennale e ne cura la sua pubblicazione nel sito internet della Regione.

2. Il Catasto regionale delle cave, con documentazione cartografica anche su supporto digitale, individua per ogni comune o provincia:
a) il numero, la localizzazione, l'estensione, il titolare, il tipo di materiale estratto e la consistenza accertata e presunta delle cave in attività;
b) il numero, la localizzazione, l'estensione, il titolare delle cave dismesse e, tra queste, di quelle recuperate, riqualificate e rinaturalizzate;
c) l'elenco delle autorizzazioni per la ricerca e coltivazione con la specificazione dell'oggetto, della data di rilascio e scadenza e dei titolari;
d) l'elenco dei permessi di ricerca con la specificazione del loro oggetto, della data di rilascio e scadenza e dei titolari;
e) i nuovi giacimenti che siano suscettibili di attività estrattive;
f) le cave sottoposte a regime transitorio e i soggetti che vi gestiscono le attività estrattive.

 

Art. 8
Permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 20 e seguenti della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), a chi ne faccia domanda ed abbia la capacità tecnica, professionale ed economica necessaria.

2. Il proprietario del fondo ha diritto di preferenza per l'ottenimento del permesso di ricerca sul proprio fondo.

3. Il comune, al ricevimento di una domanda per ottenimento di un permesso di ricerca, ne informa il proprietario del fondo al quale l'istanza si riferisce. Il proprietario del fondo può esercitare il proprio diritto di preferenza di cui al comma 2 entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, decorsi inutilmente i quali il comune può procedere con l'istruttoria delle altre eventuali istanze ricevute.

4. La domanda contiene:
a) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione e, per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede legale e la sede operativa, l'oggetto sociale, la sottoscrizione del legale rappresentante ed il numero di partita IVA o codice fiscale;
b) l'indicazione del tecnico responsabile della consulenza sui lavori (ingegnere, geometra, geologo o perito minerario) con l'atto di accettazione autenticato.

5. Alla domanda, corredata di idonea cartografia, sono allegati i seguenti elaborati e documenti:
a) copia autentica del titolo di proprietà o di disponibilità dell'area destinata alla ricerca;
b) corografia in scala 1:25.000 con l'ubicazione del sito di cava;
c) planimetria dell'area interessata dai lavori e relativa documentazione fotografica, con indicazione planimetrica dei punti di scatto;
d) relazione tecnica sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche e paesaggistiche della zona su cui insiste l'area in questione e relazione paesaggistica redatta secondo le specifiche indicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
e) relazione sull'impatto ambientale e piano degli interventi di recupero e sistemazione ambientale dell'area;
f) programma di interventi in adeguamento alle prescrizioni urbanistiche comunali;
g) documentazione attestante la capacità tecnico-finanziaria del richiedente o del ricercatore.
I documenti di cui ai punti d), e) ed f) sono redatti o da un ingegnere, o da un geologo, o da un perito minerario o da un geometra.

6. Ricevuta la domanda, il comune competente per territorio, entro quindici giorni ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per trenta giorni.

7. Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni ed opposizioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione; entro lo stesso termine il comune trasmette copia della documentazione all'Assessore regionale dell'industria, all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, all'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e alla Soprintendenza archeologica.

8. Lo Sportello unico per le attività produttive rilascia il permesso di ricerca o esprime motivato diniego entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda e trasmette tempestivamente copia del provvedimento all'Assessorato regionale dell'industria.

9. Il permesso di ricerca ha durata annuale e può essere prorogato motivatamente una sola volta, previa constatazione da parte del comune competente per territorio dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti, sulla base della documentazione prodotta dal ricercatore e fatta salva la possibilità di chiedere ulteriori informazioni ed effettuare sopralluoghi.

10. Il permesso di ricerca è personale e non può essere ceduto senza il preventivo assenso del comune che ha provveduto al rilascio previo svolgimento della procedura di cui al presente articolo. Il cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente.

11. Alla scadenza del permesso di ricerca, qualora non venga attivata la richiesta di autorizzazione alla coltivazione, il permissionario è obbligato al recupero e sistemazione ambientale dell'area.

 

Art. 9
Divieto di coltivazione

1. Il titolare del permesso di ricerca non può eseguire lavori di coltivazione né commercializzare i materiali estratti nell'attività di ricerca, pena la decadenza del permesso di ricerca.

 

Art. 10
Autorizzazione alla coltivazione

1. L'autorizzazione alla coltivazione è rilasciata dallo Sportello unico per le attività produttive presso il comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 20 e seguenti, della legge regionale n. 3 del 2008, a chi ne faccia domanda ed abbia la capacità tecnica, professionale ed economica necessaria.

2. Il proprietario del fondo ha diritto di preferenza per l'ottenimento dell'autorizzazione alla coltivazione sul proprio fondo.

3. Il comune, al ricevimento di una domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione alla coltivazione, ne informa il proprietario del fondo al quale l'istanza si riferisce. Il proprietario del fondo può esercitare il proprio diritto di preferenza di cui al comma 2 entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, decorsi inutilmente i quali il comune può procedere con l'istruttoria delle altre eventuali istanze ricevute.

4. La domanda di autorizzazione contiene:
a) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione e, per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale, la sottoscrizione del legale rappresentante ed il numero di partita IVA o codice fiscale;
b) l'indicazione del tecnico responsabile della direzione dei lavori (ingegnere, geometra, geologo o perito minerario) con l'atto di accettazione autenticato.

5. Alla domanda di autorizzazione, corredata di idonea cartografia, sono allegati i seguenti elaborati e documenti:
a) copia autentica del titolo di proprietà o disponibilità dell'area destinata alla coltivazione;
b) cartografia in scala 1:25.000 con l'ubicazione del sito di cava;
c) certificati e mappe catastali; planimetria in scala 1:1.000 e sezioni rappresentative relative ai terreni interessati dall'attività estrattiva, dalla eventuale lavorazione e trasformazione dei materiali, da depositi e infrastrutture di servizio, e documentazione fotografica sullo stato degli stessi;
d) carta di intervisibilità del sito con particolare riferimento ai punti di vista pubblici;
e) relazione tecnica sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, di stabilità, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;
f) progetto di coltivazione contenente: una relazione tecnico-economica sulla valutazione della consistenza dei giacimenti e sulla loro utilizzazione con una stima qualitativa e quantitativa del materiale utile; il piano di estensione e la produzione media annua prevista con l'indicazione dei sistemi, macchinari e attrezzature da utilizzare sia nell'estrazione che nell'ulteriore lavorazione; l'indagine sul mercato di riferimento; le unità lavorative da impiegare; l'indicazione dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione del piano industriale e delle relative coperture; il conto economico-finanziario; la designazione del direttore dei lavori;
g) relazione di impatto ambientale e di compatibilità paesistico-ambientale corredata di tutti i necessari elaborati grafici per la valutazione di incidenza, ricorrendone i presupposti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di valutazione della direttiva CEE sulla conservazione degli habitat naturali);
h) programma di interventi in adeguamento alle prescrizioni urbanistiche comunali;
i) progetto di sistemazione e di recupero ambientale dell'area di cava, relativo ai lavori da effettuarsi sia in corso sia al termine della coltivazione, con la previsione di destinazione finale dell'area stessa e l'indicazione dei tempi e dei costi previsti;
j) progetto di produzione, destinazione e smaltimento delle terre e rocce da scavo e del materiale in discarica, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
k) impegno a prestare al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione idonea fideiussione bancaria o assicurativa indicizzata per l'esecuzione delle opere di ripristino ambientale e paesaggistico di cui alla lettera i);
l) piano economico-finanziario e dichiarazione di impegno circa la destinazione dei materiali estratti alla trasformazione presso impianti produttivi localizzati in Sardegna nella misura non inferiore al 30 per cento della produzione, a partire dal terzo anno, e non inferiore al 50 per cento dopo sei anni di attività;
m) documentazione attestante la capacità tecnico-finanziaria della ditta richiedente;
n) certificato o dichiarazione di iscrizione alla camera di commercio.

6. Hanno priorità nel rilascio di nuova autorizzazione l'ampliamento delle attività in essere e la riattivazione delle aree dismesse, il recupero e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive e degli inerti ad essi assimilabili quali sottoprodotti, scarti e residui derivanti da altri cicli produttivi o da demolizioni di fabbricati e manufatti in attuazione delle direttive europee sui rifiuti, nonché quelle attività estrattive che prevedono lo svolgimento dell'attività di trasformazione dei materiali estratti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna.

 

Art. 11
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda e i documenti allegati sono presentati al comune il quale, entro quindici giorni dall'acquisizione della domanda e della relativa documentazione, ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per trenta giorni.

2. Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni ed opposizioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine della pubblicazione; entro lo stesso termine il comune trasmette copia della documentazione all'Assessorato regionale dell'industria, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e alla Soprintendenza archeologica.

3. Il comune rilascia l'autorizzazione o esprime il motivato diniego entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Il provvedimento di autorizzazione, a cura e spese del titolare, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e notificato, entro venti giorni, agli eventuali controinteressati.

5. Copia del provvedimento è altresì inviata, a cura del comune, all'Assessorato regionale dell'industria ed affissa all'albo pretorio per trenta giorni.

6. Qualora l'attività di coltivazione dei materiali di cava ricada nel territorio di due o più comuni, la richiesta di autorizzazione va inoltrata a tutti i comuni interessati.

 

Art. 12
Contenuto dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione dispone:
a) la localizzazione e la superficie dell'area nella quale è autorizzata l'attività di cava;
b) la quantità ed il tipo di materiale estraibile;
c) i vincoli, le prescrizioni e le modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva e della sistemazione ambientale;
d) la durata dell'autorizzazione;
e) l'ammontare della garanzia fideiussoria indicizzata di cui all'articolo 10, comma 5, lettera k);
f) la trasformazione dei materiali estratti, nella misura non inferiore al 30 per cento, a partire dal terzo anno e non inferiore al 50 per cento dopo il sesto anno, presso impianti produttivi localizzati in Sardegna.

 

Art. 13
Durata, rinnovo e cessione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha la durata massima di quindici anni e può essere rinnovata dietro richiesta dell'interessato da presentarsi almeno dodici mesi prima della scadenza, previa nuova istruttoria da effettuarsi secondo le norme vigenti.

2. Per il rinnovo delle autorizzazioni la cui scadenza originaria è superiore a tre anni, l'impegno alla trasformazione dei materiali estratti presso impianti produttivi localizzati in Sardegna, nella misura non inferiore al 30 per cento, è assunto a partire dal primo anno dalla data di rinnovo, e nella misura non inferiore al 50 per cento dopo tre anni dalla data di rinnovo.

3. L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta senza il preventivo assenso del comune che ha provveduto al rilascio previo svolgimento della procedura di cui all'articolo 11. Il cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente.

 

Art. 14
Inventario cave dismesse

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'industria cura la realizzazione di un inventario delle cave dismesse con la caratterizzazione dei siti e la definizione di ipotesi di riutilizzo degli stessi.

2. L'inventario delle cave dismesse è trasmesso ai comuni interessati che, entro centottanta giorni, provvedono a predisporre un elenco in ordine prioritario delle aree in questione, con l'individuazione dei criteri e delle modalità di recupero ritenuti più idonei al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del territorio comunale.

3. L'elenco di cui al comma 2 è pubblicato mediante affissione nell'albo pretorio per almeno trenta giorni. Il sindaco dà notizia dell'avvenuta pubblicazione ai proprietari e agli altri aventi diritto sulle aree elencate mediante raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi entro quindici giorni dalla pubblicazione.

4. Nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2, chiunque può presentare osservazioni e proposte.

5. Entro i trenta giorni dalla scadenza del termini di cui al comma 4, il comune trasmette all'Assessorato regionale dell'industria il provvedimento dando conto delle osservazioni e proposte formulate ai sensi del comma 4.

 

Capo III
Attività mineraria

Art. 15
Catasto regionale delle miniere

1. L'Assessore regionale dell'industria forma e conserva il Catasto regionale delle miniere, provvede al suo aggiornamento triennale e ne cura la sua pubblicazione nel sito internet della Regione.

2. Il Catasto regionale delle miniere, con documentazione cartografica anche su supporto digitale, individua per ogni comune o provincia:
a) il numero, la localizzazione, l'estensione, il titolare, il tipo di materiale estratto e la consistenza accertata e presunta delle miniere in attività;
b) il numero, la localizzazione, l'estensione, il titolare delle miniere dismesse e, tra queste, di quelle recuperate, riqualificate e rinaturalizzate;
c) l'elenco delle concessioni con la specificazione dell'oggetto, della data di rilascio e scadenza e dei titolari;
d) l'elenco dei permessi di ricerca con la specificazione del loro oggetto, della data di rilascio e scadenza e dei titolari;
e) i nuovi giacimenti che siano suscettibili di attività estrattive;
f) le miniere sottoposte a regime transitorio e i soggetti che vi gestiscono le attività estrattive.

 

Art. 16
Permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dall'Assessore regionale dell'industria di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, a chi ne faccia domanda ed abbia la capacità tecnica, professionale ed economica necessaria.

2. La domanda contiene:
a) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione e, per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede legale e la sede operativa, l'oggetto sociale, la sottoscrizione del legale rappresentante ed il numero di partita IVA o codice fiscale;
b) l'indicazione del tecnico responsabile della consulenza sui lavori (ingegnere, geometra, geologo o perito minerario) con l'atto di accettazione autenticato.

3. Alla domanda, corredata di idonea cartografia, sono allegati i seguenti elaborati e documenti:
a) copia autentica del titolo di proprietà o di disponibilità dell'area destinata alla ricerca;
b) corografia in scala 1:25.000 con l'ubicazione del sito minerario;
c) planimetria dell'area interessata dai lavori e relativa documentazione fotografica, con indicazione planimetrica dei punti di scatto;
d) relazione tecnica sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche e paesaggistiche della zona su cui insiste l'area in questione e relazione paesaggistica redatta secondo le specifiche indicazioni di cui all'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo n. 42 del 2004;
e) relazione sull'impatto ambientale e piano degli interventi di recupero e sistemazione ambientale dell'area;
f) programma di interventi in adeguamento alle prescrizioni urbanistiche comunali;
g) documentazione attestante la capacità tecnico-finanziaria del richiedente o del ricercatore.
I documenti di cui ai punti d), e) e f) sono redatti o da un ingegnere, o da un geologo, o da un perito minerario o da un geometra.

4. Il permesso di ricerca ha durata annuale e può essere prorogato motivatamente una sola volta, previa constatazione da parte dell'Assessorato regionale dell'industria dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti, sulla base della documentazione prodotta dal ricercatore, fatta salva la possibilità di chiedere ulteriori informazioni ed effettuare sopralluoghi.

5. Il permesso di ricerca è personale e non può essere ceduto senza il preventivo assenso dell'Assessore regionale dell'industria di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo. Il cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente.

6. Alla scadenza del permesso di ricerca, anche qualora non venga attivata la richiesta di concessione, il permissionario è obbligato al recupero e sistemazione ambientale dell'area.

7. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a pagare alla Regione un canone annuo proporzionale alla superficie - di estensione non superiore a dieci ettari quadrati - del permesso accordato, in base a quanto specificato dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 32.

 

Art. 17
Divieto di coltivazione

1. Il titolare del permesso di ricerca non può eseguire lavori di coltivazione né commercializzare i materiali estratti nell'attività di ricerca, pena la decadenza del permesso di ricerca.

 

Art. 18
Concessione mineraria

1. La concessione mineraria è rilasciata dall'Assessore regionale dell'industria di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport a chi ne faccia domanda ed abbia la capacità tecnica, professionale ed economica necessaria.

2. La domanda di concessione contiene:
a) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione e, per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale, la sottoscrizione del legale rappresentante ed il numero di partita IVA o codice fiscale;
b) l'indicazione del tecnico responsabile della direzione dei lavori (ingegnere, geometra. geologo o perito minerario) con l'atto di accettazione autenticato.

3. Alla domanda di concessione, corredata di idonea cartografia, sono allegati i seguenti elaborati e documenti:
a) copia autentica del titolo di proprietà o disponibilità dell'area destinata all'estrazione;
b) cartografia in scala 1:25.000 con l'ubicazione del sito estrattivo;
c) certificati e mappe catastali; planimetria in scala 1:1.000 e sezioni rappresentative relative ai terreni interessati dall'attività estrattiva, dalla eventuale lavorazione e trasformazione dei materiali, da depositi e infrastrutture di servizio, e documentazione fotografica sullo stato degli stessi;
d) carta di intervisibilità del sito con particolare riferimento ai punti di vista pubblici;
e) relazione tecnica sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, di stabilità, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;
f) progetto di coltivazione contenente: una relazione tecnico-economica sulla valutazione della consistenza dei giacimenti e sulla loro utilizzazione con una stima qualitativa e quantitativa del materiale utile; il piano di estensione e la produzione media annua prevista con l'indicazione dei sistemi, macchinari e attrezzature da utilizzare sia nell'estrazione che nell'ulteriore lavorazione; l'indagine sul mercato di riferimento; le unità lavorative da impiegare; l'indicazione dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione del piano industriale e delle relative coperture; il conto economico-finanziario; la designazione del direttore dei lavori;
g) relazione di impatto ambientale e di compatibilità paesistico-ambientale corredata di tutti i necessari elaborati grafici per la valutazione di incidenza, ricorrendone i presupposti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;
h) programma di interventi in adeguamento alle prescrizioni urbanistiche comunali;
i) progetto di sistemazione e di recupero ambientale dell'area estrattiva, relativo ai lavori da effettuarsi sia in corso sia al termine dell'attività, con la previsione di destinazione finale dell'area stessa e l'indicazione dei tempi e dei costi previsti;
j) progetto di produzione, destinazione e smaltimento delle terre e rocce da scavo e del materiale in discarica, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
k) impegno a prestare al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione idonea fideiussione bancaria o assicurativa indicizzata per l'esecuzione delle opere di ripristino ambientale e paesaggistico di cui alla lettera i);
l) piano economico-finanziario e dichiarazione di impegno circa la destinazione dei materiali estratti alla trasformazione presso impianti produttivi localizzati in Sardegna nella misura non inferiore al 30 per cento della produzione, a partire dal terzo anno, e non inferiore al 50 per cento dopo sei anni di attività;
m) documentazione attestante la capacità tecnico-finanziaria della ditta richiedente;
n) certificato o dichiarazione di iscrizione alla camera di commercio.

4. Hanno priorità nel rilascio di nuova concessione l'ampliamento delle attività in essere e la riattivazione delle aree dismesse, il recupero e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive e degli inerti ad essi assimilabili quali sottoprodotti, scarti e residui derivanti da altri cicli produttivi o da demolizioni di fabbricati e manufatti in attuazione delle direttive europee sui rifiuti, nonché quelle attività estrattive che prevedono lo svolgimento dell'attività di trasformazione dei materiali estratti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna.

 

Art. 19
Procedimento di rilascio della concessione

1. La domanda e i documenti allegati sono presentati all'Assessorato regionale dell'industria, il quale, entro quindici giorni dall'acquisizione della domanda e della relativa documentazione, ne dà notizia al pubblico disponendo l'affissione dell'avviso nell'albo pretorio dei comuni interessati per trenta giorni.

2. Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni ed opposizioni presso l'Assessorato regionale dell'industria entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine della pubblicazione.

3. L'Assessorato regionale dell'industria rilascia la concessione o esprime il motivato diniego entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Il provvedimento di concessione, a cura e spese del titolare, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e notificato, entro venti giorni, agli eventuali controinteressati.

5. Copia del provvedimento è altresì inviata ai comuni interessati ed affissa all'albo pretorio per trenta giorni.

 

Art. 20
Contenuto della concessione

1. Il provvedimento di concessione dispone:
a) la localizzazione e la superficie dell'area;
b) la quantità ed il tipo di materiale estraibile;
c) i vincoli, le prescrizioni e le modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva e della sistemazione ambientale;
d) la durata;
e) l'ammontare della garanzia fideiussoria indicizzata di cui all'articolo 18, comma 4, lettera k);
f) la trasformazione dei materiali estratti, nella misura non inferiore al 30 per cento, a partire dal terzo anno e non inferiore al 50 per cento dopo il sesto anno, presso impianti produttivi localizzati in Sardegna.

 

Art. 21
Durata, rinnovo e cessione della concessione

1. La concessione ha la durata massima di quindici anni e può essere rinnovata dietro richiesta dell'interessato da presentarsi almeno dodici mesi prima della scadenza, previa nuova istruttoria da effettuarsi secondo le norme vigenti.

2. Per il rinnovo delle concessione la cui scadenza originaria è superiore a tre anni, l'impegno alla trasformazione dei materiali estratti presso impianti produttivi localizzati in Sardegna, nella misura non inferiore al 30 per cento, è assunto a partire dal primo anno dalla data di rinnovo, e nella misura non inferiore al 50 per cento dopo tre anni dalla data di rinnovo.

3. La concessione è personale e non può essere ceduta senza il preventivo assenso dell'Assessore regionale dell'industria previo svolgimento della procedura di cui all'articolo 19. Il cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente.

 

Capo IV
Disposizioni comuni

Art. 22
Obblighi informativi

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, il titolare dell'autorizzazione o della concessione trasmette annualmente al comune, che ne dispone anche ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, i dati relativi alle produzioni, alle vendite, all'occupazione, ai consumi ed ogni altro elemento informativo che venga richiesto.

2. Il comune, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmette i dati di cui al comma 1 all'Assessorato regionale dell'industria.

 

Art. 23
Adempimenti connessi con l'attività estrattiva

1. Ultimata l'attività estrattiva, il titolare dell'autorizzazione o concessione esegue immediatamente il piano di sistemazione e recupero ambientale di cui al provvedimento abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. La verifica della rispondenza degli interventi ambientali effettuati rispetto a quelli indicati nel titolo abilitativo è effettuata, con oneri a carico del titolare, da una commissione di verifica nominata dal comune e composta da un ingegnere ambientale, un geologo e un agronomo, aventi almeno dieci anni di iscrizione ai rispettivi ordini professionali.

3. Il verbale di collaudo costituisce atto liberatorio della fideiussione prestata all'ottenimento del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività estrattiva.

4. I lavori di sistemazione e ripristino o di riconversione ambientale sono effettuati nell'area estrattiva anche nel corso dell'attività qualora la superficie interessata superi i due ettari e possono essere oggetto di verifica da parte della commissione di cui al comma 2 con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione o concessione.

 

Art. 24
Recupero ambientale

1. Ai fini della presente legge, per sistemazione e recupero ambientale si intende l'insieme delle azioni, da esplicarsi sia durante che alla conclusione dell'attività estrattiva, aventi il fine di portare ad un assetto finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto morfologico, paesaggistico e ambientale locale, nella prospettiva del reinserimento naturalistico dei siti degradati, della salvaguardia dell'ambiente naturale e del riuso del suolo.

2. L'irrogazione di sanzioni amministrative o l'emanazione di un provvedimento di sospensione, decadenza o revoca non fanno venir meno gli obblighi di recupero e sistemazione o di riconversione dell'area, da ottemperarsi sulla base del piano di cui al provvedimento abilitativo all'esercizio dell'attività estrattiva, nel rispetto delle prescrizioni del comune e delle indicazioni della Regione.

3. In caso di inerzia del soggetto interessato, il comune o la Regione, per le attività estrattive di rispettiva competenza, provvedono d'ufficio a spese dell'inadempiente ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

 

Art. 25
Fondo per il recupero ambientale

1. La Regione promuove la sistemazione e il recupero ambientale delle aree estrattive dismesse o abbandonate per le quali non sussista obbligo a carico di privati.

2. Presso l'Assessorato regionale dell'industria è costituito un fondo per il recupero ambientale delle cave dismesse.

3. Ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente legge, la Giunta regionale, sentiti i comuni interessati, approva, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, un programma annuale degli interventi di sistemazione e recupero ambientale delle aree di cave dismesse, dandone comunicazione ai comuni interessati.

4. I contributi sono accreditati, su conti vincolati, ai comuni in cui gli interventi vengono realizzati totalmente o prevalentemente.

 

Art. 26
Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sulle attività estrattive sono esercitate dal comune che redige apposito verbale da trasmettersi tempestivamente all'Assessorato regionale dell'industria e all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

2. Sono fatte salve le competenze attribuite agli organi della Regione e dello Stato in materia di polizia mineraria, di tutela dei valori ambientali e paesaggistici, archeologici, di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Art. 27
Sospensione dei lavori

1. L'accertamento di gravi o persistenti violazioni degli obblighi e delle prescrizioni previsti dalla legge o dal provvedimento di autorizzazione o concessione comporta la sospensione dei lavori.

2. Il provvedimento di sospensione, da comunicarsi immediatamente al titolare dell'attività, prescrive le condizioni alle quali il titolare deve conformarsi per riprendere l'attività entro il termine indicato per adempiere.

3. Qualora alla sospensione provveda il comune, questi ne da comunicazione, entro quindici giorni, all'Assessore regionale dell'industria.

 

Art. 28
Decadenza

1. La decadenza del titolo abilitativo alla ricerca o all'attività estrattiva è pronunciata quando:
a) il titolare perda la disponibilità dell'area in cui è esercitata l'attività estrattiva;
b) l'attività estrattiva non inizi entro sei mesi dal rilascio del titolo;
c) l'attività estrattiva risulti interrotta per un periodo superiore a sei mesi continuativi o dodici mesi nell'arco di un triennio, salvo documentate cause di forza maggiore;
d) il titolare non ottemperi alle prescrizioni impartite nei modi e nei termini indicati nel provvedimento di sospensione;
e) il titolare trasferisca il titolo abilitativo a terzi senza il preventivo assenso dell'organo competente;
f) il titolare non dimostri l'avvenuta trasformazione in Sardegna dei materiali estratti nella percentuale di cui al titolo abilitativo;
g) si accerti una persistente inadempienza ai contratti di lavoro ed alle norme che regolano la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori;
h) il titolare del permesso di ricerca violi il divieto di commercializzazione dei materiali estratti.

2. Il provvedimento di decadenza è comunicato immediatamente al titolare e, ove adottato dal comune, trasmesso in copia entro quindici giorni all'Assessorato regionale dell'industria.

 

Art. 29
Revoca

1. Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva, o siano comunque sopravvenute esigenze di pubblico interesse, è disposta la revoca del titolo abilitativo.

2. In caso di revoca è disposto a favore del titolare un indennizzo pari al valore degli impianti al netto degli ammortamenti a carico del fondo per il recupero ambientale di cui all'articolo 25.

3. Il provvedimento di revoca è comunicato immediatamente all'interessato e, ove adottato dal comune, è trasmesso in copia entro quindici giorni all'Assessore regionale dell'industria.

 

Art. 30
Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività estrattiva senza il necessario titolo abilitativo, o al di fuori dei confini previsti, o prosegua l'attività dopo un provvedimento di decadenza o revoca o durante il periodo di sospensione, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

2. Chiunque esegua attività estrattiva o di ricerca in difformità dalle prescrizioni previste nel titolo abilitativo è soggetto a sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 15.000, raddoppiata in caso di recidiva.

3. La mancata comunicazione dei dati di cui all'articolo 23 comporta la sanzione amministrativa di euro 1.000.

4. L'irrogazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie è effettuata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. La comminazione di una pluralità di sanzioni a carico del titolare dell'attività estrattiva può comportare l'ordine di sospensione dei lavori e la dichiarazione di decadenza.

 

Art. 31
Diritti del proprietario del fondo

1. Il proprietario dei fondi su cui insistono attività estrattive, quando non sia titolare del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività estrattiva o di ricerca, ha diritto alla corresponsione di un indennizzo per i danni subiti dall'esercizio dell'attività, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 32.

 

Art. 32
Regolamento di attuazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, adotta il Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

 

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 33
Abrogazioni e disciplina transitoria

1. È abrogata la legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava).

2. È abrogata la legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria).

3. È abrogato l'articolo 8, rubricato (Concessioni minerarie e autorizzazioni di cava), della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 [Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)].

4. L'Assessore regionale dell'industria trasmette ai comuni competenti per territorio copia della documentazione relativa ai permessi di ricerca e alle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cava in essere nonché copia della domanda e della relativa documentazione ancora in istruttoria.

5. I titoli abilitativi già rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono adeguati ai limiti ed ai vincoli stabiliti nel PRAE entro un anno dalla sua entrata in vigore con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 32.

6. I titoli abilitativi ancora in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge sono rilasciati nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

 

Art. 34
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 100.000 per l'anno 2010 e in euro 250.000 per gli anni successivi a valere sulle disponibilità recate dalla UPB S04.06.005.