CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 197
presentata dal Consigliere regionale
CAPPAI
il 24 settembre 2010
Norme in materia di ricerca, raccolta e coltivazione dei tartufi
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge è diretta a regolamentare la ricerca, la raccolta e la coltivazione dei tartufi all'interno del territorio regionale, secondo i principi di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), dando regole certe ad un'attività che, se non svolta correttamente, è suscettibile di arrecare gravi danni agli ecosistemi vegetali.
L'articolo 1 individua le finalità della legge.
L'articolo 2 definisce i concetti di tartufaia naturale, tartufaia controllata e tartufaia coltivata.
L'articolo 3 disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di tartufaie controllate e coltivate.
L'articolo 4 individua le aree all'interno delle quali è possibile svolgere l'attività di ricerca e raccolta.
L'articolo 5 stabilisce i requisiti soggettivi necessari per l'effettuazione della raccolta.
L'articolo 6 disciplina le modalità di ricerca e raccolta dei tartufi, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 752 del 1985.
L'articolo 7 esenta dal rispetto degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà e i soggetti che effettuano la raccolta al'interno delle tartufaie controllate o coltivate.
L'articolo 8 regolamenta la procedura per il conseguimento dell'abilitazione alla raccolta, introducendo l'obbligo del superamento di un apposito esame di idoneità.
L'articolo 9 disciplina il rilascio del permesso regionale per lo svolgimento dell'attività.
L'articolo 10 individua il lasso temporale in cui è consentita la ricerca e la raccolta del tartufo.
L'articolo 11 individua gli organi che provvederanno alla vigilanza sull'applicazione della legge e introduce le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle sue disposizioni.
L'articolo 12 indica le risorse finanziarie necessarie per l'applicazione della legge.
L'articolo 13 definisce la data di entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto1. La Regione disciplina la raccolta e la coltivazione dei tartufi in armonia con i principi stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e dalla normativa comunitaria.
Art. 2
Definizioni1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono:
a) per tartufaia naturale, qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;
b) per tartufaia controllata, la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene;
c) per tartufaia coltivata, un impianto specializzato di nuova realizzazione con piante tartufigene sottoposto ad appropriate cure colturali.
Art. 3
Autorizzazione alla realizzazione di tartufaie controllate e coltivate1. L'autorizzazione alla realizzazione di tartufaie controllate o coltivate è rilasciata dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Il rilascio consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie come disciplinato dall'articolo 3, comma secondo, della legge n. 752 del 1985, e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata da parte dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 2.
2. Nell'autorizzazione di cui al comma 1 sono indicate le pratiche colturali accessorie necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale.
3. L'autorizzazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile.
4. L'autorizzazione è revocata in caso di accertamento della mancata esecuzione degli interventi prescritti a norma del comma 2. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione della tabellazione entro trenta giorni.
Art. 4
Disciplina della raccolta1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
2. Nelle tartufaie controllate o coltivate delimitate dalle tabelle previste dall'articolo 3, comma secondo, della legge n. 752 del 1985, il diritto di ricerca e raccolta è riservato al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono la tartufaia ed ai loro familiari.
Art. 5
Requisiti per l'esercizio della raccolta1. La raccolta dei tartufi può essere effettuata da chi abbia conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 8 e sia munito del permesso regionale di cui all'articolo 9.
2. L'età minima per conseguire l'abilitazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni quattordici. I minori di anni quattordici possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata.
Art. 6
Modalità di ricerca e di raccolta1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate nel rispetto delle disposizioni della legge n. 752 del 1985, e in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
2. La ricerca è effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), è limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
3. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di cinque chilogrammi.
Art. 7
Esclusione dagli obblighi di cui
agli articoli 5 e 61. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 2 e 3, i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, per la ricerca e la raccolta nelle tartufaie controllate o coltivate.
Art. 8
Abilitazione per la ricerca e
la raccolta dei tartufi1. L'abilitazione alla raccolta dei tartufi è conseguita a seguito dell'esito positivo un esame pubblico dinanzi ad apposita commissione nominata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
2. L'esame è finalizzato ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà di tartufo, degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonché di nozioni generali di micologia e selvicoltura.
3. La commissione prevista dal comma 1 è composta:
a) da un dirigente regionale, con funzioni di presidente;
b) da due esperti micologi di comprovata esperienza;
c) da un dipendente regionale con funzioni di segretario.4. Gli aspiranti raccoglitori che non superano l'esame di abilitazione di cui al comma 1 possono chiedere di ripetere la prova trascorsi tre mesi.
5. Sono esentati dall'esame di abilitazione di cui al comma 1 coloro che sono già muniti di abilitazione rilasciata da altre amministrazioni regionali o locali.
6. L'abilitazione conseguente al superamento dell'esame di cui al comma 2 è documentata dal rilascio di un tesserino. L'attestazione di abilitazione ha valore su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma sesto, della legge n. 752 del 1985.
7. Il tesserino di cui al comma 6 è valido dieci anni e può essere rinnovato senza ulteriori esami.
8. Ai componenti la commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).
Art. 9
Permesso per la ricerca e la raccolta di tartufi1. Il permesso per la ricerca e raccolta dei tartufi è rilasciato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente ed ha durata annuale.
2. Il rilascio del permesso di cui al comma 1 è subordinato al possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 8 e al pagamento di una tassa di concessione regionale annuale di euro 25,00. Il pagamento ha valore per l'anno solare cui si riferisce.
3. Il permesso per la ricerca e raccolta ha validità per l'intero territorio regionale.
Art. 10
Periodo di raccolta1. La raccolta dei tartufi è consentita, a seconda della specie, nei periodi di raccolta di cui all'articolo 6 della legge n. 752 del 1985.
2. È, in ogni caso, vietata la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.
3. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere, a fini scientifici e previa autorizzazione temporanea rilasciata dall'Assessorato regionale alla difesa dell'ambiente, alla raccolta di tartufi anche fuori del periodo consentito dal calendario di cui al comma 1.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono esonerati dal versamento della tassa di concessione prevista dall'articolo 9, comma 2.
Art. 11
Vigilanza e sanzioni amministrative1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, agli organi di polizia degli enti locali e alle guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
2. Le violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta, lavorazione e commercializzazione dei tartufi comportano la confisca del prodotto e sono punite con le seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie, ferma restando la responsabilità penale dell'autore della violazione, ove ne ricorrano gli estremi:
a) ricerca o raccolta in periodo di divieto o in mancanza del tesserino di cui all'articolo 8 o del permesso di cui all'articolo 9, nei casi prescritti: da euro 75,00 ad euro 250,00;
b) ricerca o raccolta di tartufi con modalità difformi da quelle previste dall'articolo 6: da euro 100,00 ad euro 1.000,00;
c) ricerca o raccolta durante le ore notturne: da euro 50,00 ad euro 100,00;
d) raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da euro 100 a euro 1.000;
e) raccolta di tartufi non maturi: da euro 50,00 ad euro 100,00;
f) ricerca o raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di quindici anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 50,00 ad euro 100,00;
g) mancata riempitura delle buche: per ogni buca, da euro 10,00 a euro 50,00;
h) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate: da euro 200,00 ad euro 1.000,00;
i) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate: da euro 200,00 ad euro 1.000, 00;
j) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse ovvero senza il rispetto delle modalità prescritte dalla legge n. 752 del 1985: da euro 100,00 ad euro 500,00;
k) lavorazione dei tartufi conservati in difformità delle modalità prescritte dalla legge n. 752 del 1985: da euro 100,00 ad euro 500,00;
l) commercio dei tartufi conservati in difformità delle modalità prescritte dalla legge n. 752 del 1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del Codice penale: da euro 200,00 ad euro 1.000,00.3. Le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e h) del comma 3 comportano la sanzione ulteriore della sospensione e del ritiro da tre mesi a un anno del tesserino e del permesso conseguito o l'impossibilità ad ottenere l'abilitazione per il medesimo periodo nel caso in cui non sia stata conseguita. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva del tesserino.
4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate con provvedimenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna.
Art. 12
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in compressivi euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2011; alla relativa copertura si provvede con quota parte delle compartecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
Art. 13
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.