CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 196
presentata dai Consiglieri regionali
GRECO - DIANA Mario - SANNA Paolo Terzo - PIRAS - ZEDDA Alessandra - CONTU Mariano Ignazio - MURGIONI - LOCCI - PITTALIS - CHERCHI - LADU - DE FRANCISCI - LAI - SANJUST - TOCCO - CAMPUS - PERU - RASSU - PITEA - FLORIS Rosanna - RODIN - STOCHINO
il 22 settembre 2010
Norme a tutela della promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
In una fase storica in cui l'invecchiamento della popolazione costituisce ormai un fenomeno in atto, con questa proposta di legge si vuole promuovere l'invecchiamento attivo e la valorizzazione degli anziani in quanto risorsa, affrancandoli dalla condizione di meri destinatari di servizi. Una società più longeva, infatti, non è costituita soltanto da anziani bisognosi di cure e assistenza, ma anche da anziani attivi e autonomi, che scelgono di rinvestire le proprie energie coniugando identità personale e utilità sociale attraverso le attività di volontariato.
Questa proposta scaturisce dalla necessità di soddisfare i bisogni della persona anziana nella sua globalità e, in particolare, di venire incontro a esigenze che attengono principalmente al coinvolgimento attivo degli anziani nella vita culturale e sociale della Regione.
Particolare attenzione, all'interno dell'articolato viene rivolta alla cessazione della vita lavorativa, momento critico che necessita di interventi mirati a favorire un passaggio graduale e, al contempo, un utile trasferimento di competenze e di esperienze ai lavoratori più giovani. Pertanto, la partecipazione attiva ad attività di volontariato, ad iniziative culturali e turistiche, anche volte a promuovere la conoscenza del territorio sardo e delle sue tradizioni, consente di prevenire fenomeni di esclusione sociale delle persone anziane, aiutandole a vincere la solitudine e il senso di inutilità.
Si vuole valorizzare la grande risorsa che gli anziani possono mettere a disposizione nelle comunità al fine di consentire di non disperdere quel patrimonio di esperienza e conoscenza che le persone "nate prima" hanno acquisito e che potranno essere utili alle nuove generazioni.
Il ruolo attivo che le persone anziane possono ricoprire nella vita sociale, civile e culturale è un obiettivo prezioso per tutti, un obiettivo che vede l'anziano non come oggetto, ma soggetto con le sue capacità e le sue abilità.
Tutto questo aiuta gli anziani, da poco in pensione o comunque con maggior tempo libero, a sentirsi vivi e necessari alla società, valorizzando i loro saperi e mettendoli a disposizione dei giovani e dei meno giovani; incrementa altresì l'autostima e la fiducia nelle loro capacità, relazionandosi con persone di ogni età, consentendo di aiutare chi ne ha bisogno ed al contempo sè stessi.
Con questa proposta si vuole pertanto riconoscere agli anziani che scelgono l'impegno civile la possibilità di accedere ad un ampio schema di benefici sociali come riconoscimento del contributo offerto alle comunità in cui vivono.
L'articolo 1 riguarda le finalità della legge attraverso il riconoscimento del ruolo attivo della persona anziana nella società.
L'articolo 2 prevede programmazione e interventi coordinati della Regione negli ambiti di protezione e promozione sociale del lavoro, della formazione permanente, della cultura, del turismo, valorizzando il confronto e la partecipazione delle forze sociali.
L'articolo 3 indica i destinatari della proposta definendo persone anziane coloro che hanno compiuto sessanta anni e sono titolari di pensioni ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi equiparati ai sensi della vigente normativa.
Con l'articolo 4 si vuole incentivare la partecipazione degli anziani anche attraverso l'impegno civile nel volontariato.
L'articolo 5, particolarmente qualificante, definisce l'ambito operativo della proposta di legge. Prevede interventi in settori sostanzialmente diversi rispetto ai lavori socialmente utili individuati dalla normativa prevista per i cassintegrati ed i giovani disoccupati. Elemento decisivo è, infatti, la funzione di insegnamento nei corsi professionali e di tutoraggio verso i più giovani. Altre attività sono quelle di sorveglianza, di manutenzione e recupero dell'ambiente, di animazione, gestione e custodia presso i musei, le biblioteche, i centri sociali e/o sportivi, eccetera. Rilevante inoltre, nell'ambito operativo delle attività, è la possibilità di realizzare iniziative a sostegno dell'artigianato, del folclore e del costume locale, nonché attività di assistenza, anche domiciliare, ai soggetti più deboli. In questo caso gli anziani possono partecipare o promuovere attività di volontariato e di cooperazione sociale.
L'articolo 6 prevede specificatamente la gestione di terreno pubblico.
Con l'articolo 7 si incentiva e tutela la formazione lungo tutto l'arco della vita quale modalità fondamentale affinché gli anziani vivano da protagonisti la longevità attraverso la promozione di diverse iniziative.
L'articolo 8 prevede la promozione di azioni tese al mantenimento del benessere della persona durante l'invecchiamento, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita.
Infine l'articolo 9, al fine di rendere l'anziano un cittadino completo e inserito nella realtà ed al fine di consentire una più immediata conoscenza dei servizi offerti, prevede la diffusione di portali telematici e piattaforme tecnologiche.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione riconosce il ruolo delle persone anziane nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale, favorendo la loro capacità progettuale e valorizzando le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane, nonché la crescita personale accumulate nel corso della vita.
2. A tal fine la Regione promuove e sostiene politiche a favore degli anziani, per favorire un invecchiamento attivo capace di valorizzare ogni persona come risorsa rendendola protagonista del proprio futuro.
3. La Regione intende altresì contrastare tutti i fenomeni di esclusione e discriminazione verso le persone anziane, sostenendo azioni che rimuovano gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.
Art. 2
Programmazione e interventi1. La Regione, attraverso raccordi con la normativa regionale di settore, persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati negli ambiti della protezione e promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali.
2. La Giunta regionale emana indirizzi affinché, attraverso gli atti programmatori previsti dalle leggi di settore, si definiscano le azioni per l'applicazione della presente legge.
3. La programmazione degli interventi è inserita all'interno del Piano regionale dei servizi alla persona, di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali).
Art. 3
Destinatari1. Ai fini della presente legge si considerano persone anziane coloro che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi equiparati ai sensi della vigente normativa.
Art. 4
Volontariato civile1. La Regione incentiva la partecipazione degli anziani alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.
2. Il volontariato civile degli anziani costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità e al contempo finalizzati alla diffusione di una nuova cultura della vecchiaia.
3. I progetti di volontariato civile specifici per gli anziani sono promossi dagli enti locali e realizzati da enti del terzo settore, sono finalizzati al bene della comunità e possono essere inseriti nella programmazione sociale territoriale.
4. Agli anziani che operano nei progetti sociali di volontariato civile è riconosciuto un rimborso forfettario per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali promotori dei progetti.
5. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e privati tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani.
Art. 5
Ambito operativo dei servizi1. L'espletamento delle attività ha le seguenti caratteristiche:
a) trasporto con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali e socio-sanitarie;
b) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;
c) attività ausiliare di vigilanza e/o durante il movimento degli studenti, nei pressi o all'interno delle mense e delle biblioteche scolastiche, durante manifestazioni giovanili e sugli scuolabus;
d) attività ausiliare di vigilanza e/o sorveglianza nei pressi o all'interno degli edifici durante le mostre;
e) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;
f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;
g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato e folclore e costume locale;
h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali;
i) assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri in modo particolare in quelle minorili;
j) attività per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;
k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;
l) attività di raccolta, conservazione, valorizzazione e divulgazione delle esperienze acquisite dagli anziani, in particolare nel campo professionale, artistico, storico, culturale e sportivo, nonché attività formative tra parti;
m) attività di promozione, diffusione e valorizzazione delle peculiarità delle attività di volontariato realizzate da persone anziane, con particolare riferimento a quelle relative alla protezione civile.
Art. 6
Gestione di terreno pubblico1. I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e in generale di cura dell'ambiente naturale, al fine di consentire la migliore tutela e la fruibilità per i cittadini.
2. I comuni stabiliscono i criteri generali, le modalità e i requisiti dell'affidamento. Prevedono, tra l'altro, l'affidamento sulla base della dichiarazione di disponibilità a svolgere l'attività volontaria, definiscono i doveri di comportamento dei volontari, individuano la struttura comunale di riferimento per il coordinamento dell'attività.
3. I comuni possono revocare l'affidamento in ogni momento per sopravvenute esigenze pubbliche.
Art. 7
Formazione permanente1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione lungo tutto l'arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità, ed in particolare:
a) incentiva la mutua formazione inter e intragenerazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;
b) favorisce anche il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell'anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione;
c) valorizza e sostiene le attività delle università popolari a favore della terza età, comunque denominate, tese all'educazione non formale in diversi campi del sapere;
d) promuove, valorizzando le esperienze professionali acquisite, metodologie didattiche tese a rispondere ai diversi interessi formativi delle nuove generazioni.2. La Regione sostiene azioni svolte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse alla modernità e, in particolare, mira a sostenere percorsi formativi che siano finalizzati a:
a) progettare un invecchiamento attivo per i soggetti prossimi alla pensione e per gli anziani ancora giovani, ma già in pensione, con una particolare attenzione ai temi dell'impegno civile e della cittadinanza attiva;
b) conoscere i servizi della rete informatica;
c) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio;
d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;
e) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, in particolare sociali, economici, storici e artistici.
Art. 8
Prevenzione e benessere1. Al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, la Regione promuove azioni tese al mantenimento del benessere della persona durante l'invecchiamento, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione fisica e motoria. A tal fine, la Regione promuove e sostiene protocolli operativi tra associazioni di volontariato e di promozione sociale e aziende sanitarie locali.
2. La Regione promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di esclusione ed isolamento sociale e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. A tale scopo sostiene la diffusione sul territorio di spazi e luoghi di incontro, socializzazione, espressività, in un'ottica intergenerazionale e interculturale.
Art. 9
Nuove tecnologie1. Per consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, la Regione:
a) sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici, piattaforme tecnologiche;
b) promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali o con soggetti pubblici e privati tesi ad agevolare, anche economicamente, l'utilizzo dei servizi stessi.
Art. 10
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse recate dall'UPB S05.03.007 (Provvidenze a favore di soggetti con disabilità e loro associazioni).
2. Alla determinazione degli oneri derivanti dagli esercizi successivi si provvede annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23).