CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 195
presentata dai Consiglieri regionali
STOCHINO - DIANA Mario - PITTALIS - PERU - SANNA Matteo - PIRAS - CONTU Mariano Ignazio - ZEDDA Alessandra - CHERCHI - DE FRANCISCI - FLORIS Rosanna - BARDANZELLU - RANDAZZO - GALLUS - MURGIONI - GRECO - LAI - LOCCI - PETRINI - PITEA - RASSU - RODIN - SANJUST - SANNA Paolo Terzo - TOCCO - AMADU - ARTIZZU - CAMPUS - LADU
il 21 settembre 2010
Misure urgenti in materia di lavori pubblici: accelerazione dei tempi di realizzazione delle opere, sostegno al reddito dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Descrizione del settore delle costruzioni in Sardegna
La presente proposta di legge contiene una prima serie di misure urgenti da adottare per mettere a disposizione delle imprese edili, dei lavoratori e delle famiglie, interventi immediati e di grande concretezza a supporto dello sviluppo del sistema sociale ed economico regionale. Le misure prospettate vanno a sostegno della domanda e si muovono nella prospettiva di rinforzare il sistema economico regionale del settore edile per affrontare l'uscita dalla crisi. Le proposte si fondano sulla convinzione che il sistema economico regionale sia sano, radicato sul territorio ed abbia risorse, energia, creatività e visione per affrontare questa crisi e superarla uscendone rinvigorito ed irrobustito.
La crisi economico-finanziaria continua a colpire il settore delle costruzioni. Gli ultimi indicatori mostrano, infatti, un settore sempre più in difficoltà sia nel comparto privato che in quello pubblico.
La domanda privata, fortemente condizionata dal clima di incertezza innescato dalla crisi, induce imprese e famiglie a differire i propri piani di investimento; contemporaneamente la domanda pubblica è costretta dai vincoli di spesa derivanti dal rispetto delle regole imposte dal patto di stabilità interno che riducono la capacità di investimento nelle opere pubbliche. Prendendo atto degli indicatori statistici disponibili e dei risultati dell'indagine rapida, condotta nel mese di giugno 2009 dall'Ance presso le imprese associate, sono state riviste al ribasso le previsioni per il 2009 già formulate nel mese di gennaio 2010.
Secondo le nuove stime, nel 2009 gli investimenti in costruzioni in Italia si ridurranno del 10,9 per cento rispetto al 2008 dopo il calo del 2,3 per cento del 2008 rispetto all'anno precedente. Una flessione che coinvolge tutti i comparti di attività: -19 per cento per la nuova edilizia abitativa, -4,6 per cento per gli interventi di manutenzione delle abitazioni, -12 per cento per le costruzioni non residenziali private e -8,1 per cento per le opere pubbliche.
Queste previsioni non tengono conto del contributo che potrà derivare dal piano casa sugli ampliamenti, demolizioni e semplificazioni. Una misura senz'altro interessante per rilanciare il settore privato, per consentire di soddisfare la domanda di miglioramento della propria abitazione e, soprattutto con le demolizioni e le ricostruzioni, avviare un processo di rinnovamento del patrimonio edilizio. L'Ance ha stimato che il provvedimento in questione potrebbe attivare investimenti per circa 38 miliardi di euro.
In Sardegna, il settore delle costruzioni offre un contributo importante al sistema economico della Regione sia in termini di investimenti che di occupazione.
Gli investimenti in costruzioni in Sardegna, stimabili nel 2008 in circa 3,3 miliardi di euro, incidono per il 9,6 per cento sul Pil della Regione, mostrando un valore di poco inferiore alla media nazionale, pari al 9,8 per cento. Rilevante risulta essere anche il contributo in termini di occupazione. Nel 2008 gli occupati nel settore, pari a circa 62.000, rappresentano il 48,3 per cento del numero totale dei lavoratori nell'industria ed il 10,1 per cento di quelli impiegati nel sistema economico regionale (le analoghe incidenze per l'Italia sono inferiori e pari, rispettivamente al 28,3 per cento e all'8,4 per cento). Questo importante contributo all'economia regionale è messo a rischio dalla crisi in atto. Nel 2008, infatti, il valore aggiunto del settore delle costruzioni in Sardegna ha mostrato una flessione del 6,1 per cento in termini reali rispetto all'anno precedente.
In Sardegna, l'occupazione nello stesso anno, ha registrato una diminuzione del numero degli occupati nel settore delle costruzioni del 7,7 per cento rispetto all'anno precedente (a fronte del leggero incremento dello 0,7 per cento registrato a livello medio nazionale), sintesi di diminuzioni generalizzate sia ai lavoratori dipendenti che indipendenti.
Le posizioni alle dipendenze, che rappresentano il 71,3 per cento del totale degli occupati nelle costruzioni in Sardegna, mostrano, nel 2008, un calo tendenziale del 3,2 per cento. I lavoratori indipendenti, nello stesso anno, registrano una riduzione più pronunciata, diminuendo del 17,1 per cento rispetto al 2007, ovvero di circa 4.000 unità. La contrazione dei livelli occupazionali rilevata nella Regione nel 2008 ha riguardato, oltre il settore delle costruzioni (-7,7 per cento rispetto all'anno precedente), anche altri settori di attività economica (ad eccezione di quello dei servizi che mostra un aumento tendenziale di occupati del 2,3 per cento). Nell'anno considerato, infatti, sia l'industria in senso stretto che il settore agricolo mostrano una riduzione degli addetti pari, rispettivamente, all'8,6 per cento e all'1,2 per cento rispetto al 2007. Complessivamente, l'intero sistema economico ha registrato un leggero calo dello 0,3 per cento del numero degli occupati.
A partire dal 2008, l'Istat ha reso disponibili anche i dati relativi al numero di occupati nelle nuove quattro province istituite dalla Regione Sardegna (legge regionale n. 9 del 2001): Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias. Da tali dati risulta che nel 2008, il 27,8 per cento (circa 17.000 persone) degli occupati in costruzioni nella Regione lavora in Provincia di Cagliari. Seguono le Province di Olbia-Tempio e Sassari, le quali assorbono singolarmente il 14,6 per cento (circa 9.000 addetti) della forza lavoro del settore della Regione. Il peso dell'industria delle costruzioni sul sistema economico provinciale risulta particolarmente elevato (rispetto alla media regionale) nelle Province di Oristano, dove gli occupati in costruzioni rappresentano il 71,1 per cento degli addetti dell'intera industria e il 12,4 per cento dei lavoratori impiegati nel complesso di tutti i settori economici (contro il 48,3 per cento e il 10,1 per cento di media regionale), di Olbia-Tempio (52,5 per cento; 13,8 per cento), dell'Ogliastra (53,9 per cento; 13,2 per cento) e del Medio Campidano (53,1 per cento; 14,9 per cento).
Le prospettive generali
Nei primi mesi del 2009 la crisi globale si è intensificata ed estesa e le prospettive di crescita dell'economia mondiale si sono deteriorate in misura marcata. La Banca d'Italia prevede che tali sviluppi determinino in Italia un proseguimento nell'anno in corso della fase recessiva in atto; il prodotto riprenderebbe a espandersi, seppur di poco, solo nel 2010, beneficiando di una ripresa degli scambi internazionali, per poi avere una ripresa vera dal 2011, che porterà anche ad una ripresa dei prezzi immobiliari, che nel 2009 si sono contratti del -4,1 per cento nelle grandi città.
La dinamica del prodotto potrebbe essere ancora più negativa se prendessero corpo i rischi di un ulteriore indebolimento dell'economia mondiale. Prospettive meno negative potrebbero essere dischiuse da una piena ed efficace applicazione dei programmi per la stabilizzazione dei mercati finanziari e il sostegno della domanda aggregata, definiti e in corso di definizione nelle principali economie.
Le misure generali adottate a livello comunitario e nazionale
La Banca centrale europea, dopo la riduzione concertata di ottobre 2009, ha ulteriormente abbassato i propri tassi di riferimento nelle riunioni di inizio novembre e inizio dicembre, di 50 e 75 punti base, rispettivamente. Le aspettative di inflazione a breve e a medio termine, peggiorate in estate di pari passo con l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, si sono drasticamente ridimensionate negli ultimi mesi.
L'Unione europea è intervenuta con un "piano di ripresa" (26 novembre 2008) imperniato su due elementi principali, che si rafforzano a vicenda:
1) misure a breve termine per rilanciare la domanda, salvare posti di lavoro e contribuire a far rinascere la fiducia;
2) "investimenti intelligenti" per garantire una maggiore crescita e una prosperità sostenibile a lungo termine.Le azioni decise a livello europeo hanno una ricaduta anche sulle politiche regionali poiché consentono di accelerare la spesa sul territorio dei fondi strutturali FERS e FSE programmata nei Programmi operativi regionali.
Il Governo ha adottato un approccio modulare, intervenendo con azioni fortemente contestualizzate.
Nell'estate 2008, con la legge n. 133 del 2008, ha anticipato due manovre chiave: un censimento delle risorse 2000-2006 rimborsate dal bilancio comunitario, ma non impegnate dalle amministrazioni, con l'obiettivo di una loro riprogrammazione verso iniziative a rapida attuazione e a più spiccata centralizzazione gestionale, e la riprogrammazione delle risorse 2007-2013 assegnate alle amministrazioni centrali, per le quali non siano stati adottati i relativi programmi attuativi, mediante il loro dirottamente verso il neo-istituito Fondo per le infrastrutture strategiche di rilevanza nazionale.
Ha quindi avviato un serrato confronto con le regioni, richiamando alla responsabilità di istituzioni, parti sociali, cittadini perché diano prova "della propria capacità solidale, rimuovendo ogni ragione di conflitto ed esprimendo forme, anche originali, di straordinaria, leale collaborazione" e proponendo 3 linee di azione:
1) stabilità della finanza pubblica e degli intermediari creditizi;
2) liquidità delle banche, delle imprese e delle famiglie;
3) occupabilità delle persone.Da ultimo, con il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, è intervenuto con un nutrito pacchetto di misure di sostegno alla domanda, ai redditi, alle imprese. Il decreto reperisce risorse per 5,6 miliardi nel 2009 e le impiega per sostenere le famiglie con redditi bassi, per ridurre il prelievo fiscale sulle imprese e per stimolare l'attività di investimento.
Gli analisti valutano che, tenendo conto delle misure di sostegno alla domanda decise dal Governo, il PIL si contragga del 2,0 per cento nella media del 2009, per poi tornare a crescere dello 0,5 nel 2010.
I contenuti della legge
Attraverso le misure contenute nella presente proposta di legge vengono ulteriormente rafforzati gli strumenti di lavoro dell'Amministrazione regionale lungo le seguenti direttrici fondamentali:
a) accelerazione della spesa pubblica regionale per opere e lavori pubblici;
b) ulteriore rafforzamento degli strumenti di sostegno finanziario delle imprese regionali;
c) misure di sostegno ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro ed al reddito delle famiglie;
d) misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e degli enti pubblici regionali.Per quanto riguarda i lavori pubblici, si propone da un lato un programma di investimenti pubblici su opere e lavori di immediata cantierabilità e dall'altro lato la semplificazione e lo snellimento dell'iter procedimentale. In questo modo si ottiene l'accelerazione della spesa pubblica, l'affidamento del maggior numero possibile di appalti pubblici entro i prossimi 12-15 mesi, e un concreto e solido sostegno all'occupazione nel settore dell'edilizia ed in tutto il suo indotto.
Per quanto riguarda la seconda direttrice si propone una serie di interventi di politica economica che si inseriscono in una più ampia strategia di azioni volte a contrastare gli effetti negativi della crisi e favorire la ripresa del sistema economico regionale nei diversi settori colpiti. In particolar modo una serie di interventi è volta ad integrare e completare il disegno proposto nella legge finanziaria regionale 2009 e ad aumentare le capacità finanziarie degli strumenti già disponibili (fondi di rotazione, obbligazioni) oltre che a semplificare ed alleggerire gli obblighi dei beneficiari, sia in termini di rendicontazione che in termini di risultati.
Il pacchetto di misure relativo al sostegno al reddito è rivolto in particolare ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e che sono privi di tutele e alle famiglie.
La semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi completano la proposta, fornendo una risposta che si ritiene efficace sia al sistema delle imprese che agli enti pubblici della Regione.
Illustrazione sintetica del contenuto degli articoli
L'articolo 1 individua le finalità della legge, articolandole in diversi punti: la predisposizione di nuove risorse per la realizzazione di opere e lavori pubblici con importi non superiori a euro 500.000 e la conseguente accelerazione della spesa pubblica regionale, la semplificazione dell'iter procedurale, il sostegno al reddito e la sicurezza nel lavoro.
L'articolo 2 si propone di predisporre risorse per opere pubbliche di importo complessivo fino a 500.000 euro su interventi che possano essere appaltati entro tempi contenuti e siano di supporto al settore edilizio regionale.
A questo scopo sono individuati gli interventi con i seguenti requisiti:
- opere di dimensioni finanziarie medio-piccole che rappresentano il 60-70 per cento delle opere pubbliche regionali e alle quali sono particolarmente interessate le imprese regionali (la soglia di 500.000 euro coincide con la possibilità, introdotta dalla presente proposta di procedere ad appalto con procedura negoziata già prevista dall'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche);
- opere oggetto di richiesta di finanziamento che dispongano o per le quali possa essere prodotto in tempi celeri il progetto definitivo con le relative autorizzazioni e sia, quindi, possibile predisporre il progetto esecutivo in tempi contenuti;
- l'individuazione di un criterio di priorità che consente alle opere dotate di progetto definitivo di essere finanziate con precedenza.Vengono elencate le tipologie di opere ammissibili.
L'articolo 3 prevede l'accelerazione e la semplificazione delle procedure per accedere al finanziamento.
L'articolo 4 disciplina le anticipazioni per la progettazione delle opere. L'introduzione di questa norma si rende necessaria al fine di contemperare le esigenze di semplificazione delle procedure contributive con l'esigenza di garantire una pronta realizzazione dell'opera pubblica finanziata.
La concessione a sportello di cui al comma 2 è immediata e incentiva gli enti a presentare celermente domanda di finanziamento, perché questa viene soddisfatta sulla base dell'ordine di presentazione e nei limiti delle disponibilità finanziarie.
L'articolo 5 istituisce un fondo di rotazione presso la SFIRS nel quale confluiscono i rientri delle anticipazioni sulla progettazione. Il fondo viene messo a disposizione delle amministrazioni che vorranno realizzare un parco progetti snello e disponibile all'appalto di opere.
L'articolo 6 stabilisce le modalità di erogazione dei contributi per il finanziamento delle opere.
L'articolo 7 stabilisce i termini di pagamento delle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e la previsione nel quadro economico di progetto, di una specifica voce dedicata all'accantonamento degli interessi passivi per i pagamenti.
L'articolo 8 predispone degli strumenti che facilitano la realizzazione di opere di interesse strategico regionale in materia di trasporti, servizi e altri settori.
L'articolo 9 si occupa della realizzazione di interventi puntuali di interesse strategico regionale.
L'articolo10 predispone disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'articolo 11 accelera le procedure di approvazione e di appalto degli interventi per la messa in sicurezza del territorio, finanziati dalla Regione con leggi ordinarie di settore (difesa del suolo, bonifica, ecc.) correlati a situazioni di rischio per le quali è necessario un coordinamento con gli interventi emergenziali disposti dalla Protezione civile della Regione.
La disposizione consente alla Protezione civile della Regione di avviare immediatamente gli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica utilità ricorrendo all'occupazione d'urgenza e fissa le modalità per l'acquisizione definitiva delle aree da parte dell'ente territorialmente competente, sollevando nel contempo la Protezione civile della Regione dall'onere di condurre a compimento tutti i complessi e lunghi procedimenti in materia di espropriazione. Il personale tecnico della Protezione civile della Regione, sollevato da tali incombenze, può essere fattivamente e celermente impiegato per la cantierabilità di nuovi interventi di messa in sicurezza del territorio.
La disposizione mantiene le deroghe previste dalla legge regionale n. 43 del 1990 in materia di VIA per gli interventi di protezione civile: diminuisce il tempo tecnico di istruttoria propedeutica all'effettiva attivazione del cantiere e pertanto, complessivamente, si riduce in modo sostanziale il tempo di realizzazione dell'opera di messa in sicurezza del territorio.
L'articolo 12 contiene le disposizioni finanziarie necessarie per l'attuazione della legge.
L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione1. Le norme della presente legge hanno lo scopo di:
a) finanziare con nuove risorse e accelerare la realizzazione di opere regionali, di importo non superiore ai 500.000 euro, mediante l'utilizzo della procedura negoziata e l'invito rivolto ad almeno 5 soggetti;
b) individuare grandi opere strategiche a valenza regionale i cui termini del procedimento autorizzativo vengano ridotti della metà;
c) sostenere il reddito delle famiglie degli operai impiegati nel settore edile;
d) contrastare gli incidenti sui luoghi di lavoro mediante la sperimentazione del sistema dell'appalto a punti;
e) sveltire i pagamenti degli stati di avanzamento lavori alle imprese da parte degli enti pubblici in un tempo massimo di trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento.
Art. 2
Finanziamenti e individuazione di opere pubbliche di importo non superiore a euro 500.0001. La presente legge dispone risorse per la realizzazione di opere pubbliche di importo complessivo fino a 500.000 euro da eseguirsi come riportato dall'articolo 122, comma 7 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le opere pubbliche di cui al comma 1 devono essere cantierabili nell'esercizio finanziario in cui sono disponibili le risorse, secondo l'ordine di priorità inversamente proporzionale all'importo delle opere stesse e comunque entro centoventi giorni dalla data di assegnazione del finanziamento. Un'opera si considera cantierabile in presenza del progetto definitivo approvato e corredato delle autorizzazioni previste.
3. Sono ammissibili le seguenti tipologie di opere:
a) adeguamento, riabilitazione o rinnovo di spazi pubblici urbani o di promozione industriale;
b) realizzazione di infrastrutture e di impianti relativi alla rete viaria, sanitaria, di illuminazione o di telecomunicazioni;
c) costruzione, riabilitazione o rinnovo di edifici sociali, sanitari, funerari, educativi, culturali e di impianti sportivi;
d) protezione dell'ambiente, prevenzione delle contaminazioni e sviluppo dell'efficienza energetica;
e) abbattimento di barriere architettoniche;
f) costruzione o rinnovo della rete di approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque reflue;
g) miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile;
h) prevenzione degli incendi e promozione del turismo;
i) prevenzione del rischio idrogeologico;
j) conservazione e recupero dei beni culturali;
k) tutela degli ecosistemi;
l) piste ciclabili.4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi finanziati nell'ambito di programmi e iniziative comunitarie, nell'ambito dei programmi attuativi regionali e nazionali finanziati con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), e nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.
Art. 3
Semplificazione della procedura
di richiesta delle risorse1. La Giunta regionale finanzia le opere pubbliche esclusivamente ai comuni, con deliberazione adottata annualmente in cui vengono individuati le specifiche tipologie di opere di cui all'articolo 2, comma 3, e i tempi entro cui va presentata la richiesta di finanziamento. Con successiva deliberazione la Giunta regionale approva la graduatoria sulla base dei criteri di cui al comma 2.
2. Ad ogni iniziativa ammissibile è assegnato un massimo di 100 punti così determinati:
a) gli interventi sono ordinati in base all'importo della spesa ammissibile, inserendo per primi quelli di costo inferiore; ad ogni iniziativa è assegnato, in ordine di graduatoria, mediante interpolazione lineare, un punteggio da 0 a 50;
b) gli interventi sono effettuati in base al termine dichiarato per la rendicontazione delle spese entro un termine massimo di trecentosessanta giorni; ad ogni iniziativa è assegnato, in ordine di graduatoria, mediante interpolazione lineare, un punteggio da 0 a 50 punti. Il punteggio in base al quale viene formata la graduatoria finale, è costituito dalla somma dei due punteggi attribuiti.
Art. 4
Anticipazioni per la progettazione delle opere1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie ai comuni per la predisposizione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, relativa a lavori di importo complessivo fino a 500.000 euro per le tipologie di opere ritenute annualmente prioritarie dalla Giunta regionale.
2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono concesse con procedimento a sportello in un'unica soluzione, sono erogate nella misura del 95 per cento delle spese di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, con il provvedimento di concessione e sono restituite, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente, provvede alla consegna di una copia del progetto, la quale è fornita su supporto informatico e su supporto cartaceo. Il 5 per cento delle spese è a carico del proponente.
3. Il mancato rispetto degli obblighi da parte del beneficiario comporta la restituzione dell'anticipazione finanziaria ed il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione, nonché l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi del presente articolo. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'organo concedente può fornire una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e per la consegna di copia del progetto o, previa deliberazione della Giunta regionale, fissarne uno nuovo.
Art. 5
Rientri delle anticipazioni inerenti le progettazioni presso la SFIRS1. È istituito un fondo di rotazione presso la SFIRS in cui confluiscono i rientri delle anticipazioni delle sole progettazioni, con vincolo di destinazione alla predisposizione di altri progetti.
Art. 6
Erogazione delle risorse1. I contributi per il finanziamento delle opere sono erogati ai comuni nella percentuale della metà alla data della stipula del contratto con le imprese esecutrici. Il restante 45 per cento è erogato una volta maturato almeno il 50 per cento dei lavori previsti in contratto. Il saldo finale del 5 per cento è erogato alla presentazione all'Amministrazione regionale del certificato di ultimazione dei lavori.
2. La progettazione delle opere oggetto di finanziamento è effettuata obbligatoriamente con l'utilizzo del prezziario della Regione Sardegna in vigore.
Art. 7
Previsione nel quadro economico di progetto1. Al fine di agevolare il regolare versamento da parte delle imprese isolane dei contributi previdenziali e assicurativi per il rilascio del Documento di regolarità contributiva (DURC) richiesto dagli enti pubblici prima di procedere al pagamento delle fatture sui lavori pubblici e la partecipazione agli appalti, l'ente erogatore del pagamento all'impresa aggiudicataria dei lavori può richiedere anticipazioni di tesoreria giustificate da effettive esigenze di cassa. Ai suddetti interessi si fa fronte con l'inserimento di una specifica voce del quadro economico dell'opera finanziata.
2. Gli interessi di cui al comma 1 si intendono regolarmente rendicontati con relazione del responsabile del servizio finanziario da allegare allo stato finale dei lavori; in caso contrario le economie derivanti dalla non spendita delle somme accantonate per gli interessi possono essere utilizzate per la realizzazione delle opere.
3. Le amministrazioni pubbliche effettuano i pagamenti alle imprese entro e non oltre i trenta giorni dal ricevimento dello stato di avanzamento lavori.
Art. 8
Accelerazione delle procedure per la realizzazione delle opere di interesse regionale1. La Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, individua, per le otto province sarde, d'intesa con le province e gli enti locali competenti, le opere di interesse strategico regionale e provinciale e le inserisce negli atti di pianificazione del Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità, e negli altri piani o programmi di settore.
2. I termini dei procedimenti di competenza della Regione e degli enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali sono ridotti della metà.
Art. 9
Opere strategiche puntuali1. La Giunta regionale può deliberare motivatamente la dichiarazione di interesse strategico regionale di interventi puntuali che richiedono una tempestiva realizzazione dei lavori qualora non siano utilmente esperibili le procedure ordinarie di legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è assunta:
a) previa intesa con i comuni interessati, che assicurano la partecipazione del pubblico;
b) previo parere della competente Commissione consiliare, che si pronuncia entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.3. La deliberazione di cui al comma 1 comprende gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione nello strumento urbanistico comunale degli interventi previsti dal progetto di interesse strategico regionale ed è pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e all'albo pretorio del comune interessato.
4. L'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della conferenza di servizi avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente con la riduzione dei tempi della metà.
Art. 10
Tutela del lavoratore1. Al fine di tutelare la sicurezza del lavoratore nei luoghi di lavoro, per le opere di cui all'articolo 2, è inserito in via sperimentale il sistema dell'appalto a punti che stabilisce, una volta raggiunto il punteggio di 20 punti derivanti dalle inadempienze maturate nei precedenti due anni dalla data di pubblicazione della procedura negoziata, l'impossibilità per l'impresa di essere ammessa alla procedura di gara.
2. Al fine di stabilire un regolamento per l'attribuzione dei punti da assegnare alle imprese che commettono irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la Giunta regionale chiede al comitato di coordinamento regionale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di stabilire per le irregolarità ricorrenti sui luoghi di lavoro l'attribuzione di punteggi proporzionati alla gravità del danno con un minimo di 1 e un massimo di 5 punti.
Art. 11
Accelerazione e semplificazione delle procedure in materia di protezione civile1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, province, comuni, consorzi di bonifica, unioni di comuni e comunità montane inviano alla Protezione civile della Regione l'elenco delle opere in corso di progettazione preliminare o definitiva relative alla messa in sicurezza del territorio regionale e finanziate dall'Amministrazione regionale con l'esclusione delle opere finanziate dalla Protezione civile della Regione, indicando per ciascuna di esse le autorizzazioni ricevute. Entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati gli interventi afferenti la protezione civile, i quali sono coordinati dalla Protezione civile della Regione in conformità alle procedure per essa definite.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di competenza dell'Amministrazione regionale.
Art. 12
Norma finanziaria1. Alla determinazione degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione).
Art. 13
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).