CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 187
presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - VARGIU - COSSA - FOIS - MELONI Francesco - MULA
il 3 settembre 2010
Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Sin dal 1993 ha preso avvio in Sardegna un programma di sviluppo della tartuficoltura che si proponeva di acquisire informazioni sistematiche sui tartufi di pregio presenti nell'Isola, analizzare gli areali naturali esistenti e realizzare nuovi impianti. Attualmente in Sardegna risultano presenti le specie indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.
Negli anni successivi sono stati realizzati nuovi impianti e sono stati praticati alcuni interventi colturali per facilitare lo sviluppo delle piantine e la formazione dei corpi fruttiferi, considerato che la produzione di carpofori ha inizio, di norma, dopo circa 10-12 anni.
La legge n. 752 del 1985 riporta la normativa quadro sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi e rimanda alle regioni la possibilità di disciplinare in conformità.
Ad oggi la Sardegna non ha ancora provveduto. Pertanto si rende necessario il varo di una normativa in materia che, partendo dalla situazione attuale, definisca regole chiare ed uniformi.
In particolare, l'articolo 1 riguarda l'oggetto e le finalità della presente legge.
L'articolo 2 indica le specie di tartufi presenti in Sardegna e le modalità di raccolta.
L'articolo 3 disciplina in merito al rilascio, a seguito del superamento di un esame, del tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.
L'articolo 4 impegna la Giunta regionale ad adottare, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, il regolamento di attuazione che deve contenere, in particolare, la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta; le caratteristiche e le modalità di rilascio del tesserino di idoneità; le modalità per la vigilanza sull'osservanza delle norme contenute o richiamate dalla presente legge e le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione.
L'articolo 5, infine, rinvia, per quanto non previsto dalla presente legge, alla legge n. 752 del 1985.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto e finalità1. La Regione disciplina la raccolta e la coltivazione dei tartufi in armonia con i principi stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), e dalla normativa comunitaria. Promuove la tutela e la valorizzazione dei tartufi e dell'ambiente naturale in cui si riproducono.
Art. 2
Norme per la ricerca e la raccolta dei tartufi1. La raccolta dei tartufi è consentita per le specie indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, può integrare l'elenco delle specie di cui è consentita la raccolta, qualora ciò fosse necessario sulla base di ulteriori conoscenze acquisite sulla presenza di specie diverse da quelle di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge.
3. La raccolta è effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo, è limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
4. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. La raccolta è consentita in quantità non superiore a un chilogrammo al giorno per persona.
Art. 3
Abilitazione per la ricerca e la raccolta
dei tartufi1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore si sottopone ad un esame per l'accertamento della propria idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica. Sono esentati dall'esame di idoneità i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti nonché coloro che sono già muniti di abilitazione rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali.
2. L'esame di idoneità è finalizzato ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà di tartufo, degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonché di nozioni generali di micologia e selvicoltura.
3. L'esame di cui al comma 1 è svolto da commissioni provinciali, nominate dalla Giunta regionale. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite dal regolamento della Giunta regionale di cui all'articolo 4. La partecipazione ai lavori delle commissioni è a titolo gratuito.
4. Gli aspiranti raccoglitori che non superano l'esame di idoneità di cui al comma 1 possono chiedere di ripetere la prova trascorsi tre mesi.
5. L'abilitazione conseguente al superamento dell'esame di cui al comma 1 è documentata a un tesserino rilasciato dalla provincia competente. L'attestazione di abilitazione ha valore su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma sesto, della legge n. 752 del 1985. Il tesserino è valido dieci anni e può essere rinnovato senza ulteriori esami.
6. L'età minima per conseguire l'abilitazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni sedici. I minori di anni sedici possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata.
7. Le province raccolgono i dati relativi ai soggetti abilitati e ne curano l'aggiornamento e la comunicazione alla Regione.
Art. 4
Regolamento di attuazione1. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta con propria deliberazione il regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce:
a) la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta;
b) le caratteristiche del tesserino previsto dall'articolo 3, comma 5, e le modalità di rilascio, anche in caso di duplicati;
c) le tipologie di dati di cui all'articolo 3, comma 7, e le relative modalità di aggiornamento e comunicazione;
d) le modalità per la vigilanza sull'osservanza delle norme contenute o richiamate dalla presente legge e le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle stesse.
Art. 5
Rinvio1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, per la ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi si osservano le disposizioni contenute nella legge n. 752 del 1985.
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Tabella 1
Elaphomyces anthracinus
Genea fragrans
Genea verrucosa
Hymenogaster luteus
Hymenogaster lycoperdineus
Hymenogaster rehsteineri
Melanogaster variegatus
Tuber aestivum
Tuber borchii
Tuber brumale
Tuber melanosporum
Tuber mesentericum
Tuber oligospermum
Tuber rufum
Wakefieldia macrospora