CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 180/A
presentata dai Consiglieri regionali
CUCCA - DE FRANCISCI - MANCA - CARIA - CUCCU - SABATINI - MORICONI -
MELONI Valerio - LADU - BEN AMARA - FLORIS Rosanna - MULA - OBINU - PIRAS - RODIN - MARIANI - SOLINAS Christianil 22 luglio 2010
Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con questa proposta di legge la Regione autonoma della Sardegna istituisce la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
A questo istituto sarà affidata la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza socio-sanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.
Compito del Garante è di salvaguardare e garantire i diritti e gli interessi dei minori, anche quelli non in possesso della cittadinanza italiana, secondo quanto sancito dall'ordinamento internazionale, europeo, nazionale e in particolare dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni unite, entrata in vigore il 2 settembre 1990, ratificata e resa esecutiva a livello nazionale dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
Altri riferimenti sono i protocolli opzionali, approvati a New York il 6 settembre 2000, sottoscritti nel corso del più grande raduno di capi di Stato e di Governo mai organizzato dalle Nazioni unite, ratificati e resi esecutivi dalla legge 11 marzo 2002, n. 46 e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, approvata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 marzo 2003, n. 77.
Sono diverse le regioni italiane, oltre alla Provincia autonoma di Trento, che hanno già istituito la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza; altre amministrazioni regionali, inoltre, hanno istituito comitati, osservatori o consulte a tutela dei minori, hanno stipulato convenzioni con l'UNICEF oppure hanno adottato delibere a tutela dell'infanzia.
L'approvazione di questa proposta di legge e l'istituzione del Garante regionale sarà un importante passo in avanti, ad oltre 20 anni dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e costituirà la migliore risposta della nostra Regione verso la tutela ed il rispetto dei diritti di tutti i bambini e le bambine.
I bambini e gli adolescenti rappresentano, infatti, una preziosa risorsa del nostro domani.
Come politici, ma prima di tutto come uomini, donne e genitori, è doveroso assicurare a tutti i bambini un futuro nel pieno rispetto dei loro diritti.
Per questo, la proposta di legge rappresenta un importante traguardo per la nostra Sardegna, soprattutto se si considera che, spesso, i fanciulli rischiano di trovarsi, loro malgrado, al centro di traffici squallidi e di attività non lecite che vanno contrastate in maniera ferma e decisa.
L'obiettivo che questa proposta di legge si propone è quello di conferire al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza il compito di vigilare, nel territorio regionale, sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali.
Altri compiti, inseriti nella proposta di legge riguardano la promozione della conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione.
Il Garante, rappresenterà i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, segnalerà ai servizi sociali e all'Autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario, eserciterà le proprie funzioni nei confronti di bambini e ragazzi, anche ospitati in ambienti esterni alle famiglie, accoglierà le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti, e fornirà informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti e, infine, segnalerà alle Amministrazioni i casi di violazione di diritti conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età.
Inoltre, dovrà collaborare con le amministrazioni pubbliche o con i soggetti pubblici e privati che abbiano competenza sui minori, relativamente a fattori di rischio o situazioni ambientali carenti o inadeguate, per la diffusione della cultura del rispetto e dei diritti, collaborando anche con il Corecom nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse, e si occuperà di curare la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza.
Su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, il Garante si esprimerà in merito a pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi e collaborerà agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).
Questa proposta di legge si compone di 10 articoli.
Con l'articolo 1 si istituisce la figura del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
L'articolo 2 stabilisce le funzioni del Garante.
L'articolo 3 elenca, in quattro commi, i compiti affidati al Garante per la tutela degli interessi diffusi.
L'articolo 4, in due commi, elenca i compiti affidati al Garante per la tutela degli interessi e dei diritti individuali dell'infanzia.
Con l'articolo 5 al Garante è affidato il compito di promuovere, in collaborazione con altri enti competenti, la cultura degli istituti della tutela e della curatela.
L'articolo 6 apre ai rapporti di collaborazione fra il Garante regionale e i garanti provinciali.
Con l'articolo 7 sono stabiliti i criteri e i requisiti di nomina, incompatibilità, durata del mandato, decadenza e indennità del Garante regionale.
L'articolo 8 stabilisce la sede, la dotazione organica e quanto occorre per il funzionamento dell'ufficio.
Con l'articolo 9 è stanziata la somma occorrente per il funzionamento della struttura a partire dal biennio 2010-2011 e per gli anni seguenti.
Il decimo e ultimo articolo, norma l'entrata in vigore della legge dalla sua approvazione.
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RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE POLITICHE COMUNITARIE, ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI, RAPPORTI CON LA U.E., COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DIRITTI CIVILI, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE, ETNIE, INFORMAZIONE
composta dai consiglieri
LADU, Presidente - BEN AMARA, Vice presidente - FLORIS Rosanna, Segretario - CARIA, Segretario - CUCCA, relatore - DE FRANCISCI - MANCA - MULA - OBINU - PIRAS - RODIN
pervenuta il 31 gennaio 2011
La Seconda Commissione permanente, nella seduta del 27 gennaio 2011, ha approvato all'unanimità la proposta di legge concernente l'istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
Il testo che l'Assemblea si accinge a esaminare è stato approvato dopo un attento esame della Commissione, con il fattivo apporto di tutte le parti politiche. La legge nasce dalla consapevolezza che qualunque intervento regionale, o l'assenza di intervento, incide sull'infanzia più che su ogni altra categoria.
Con l'istituzione del Garante regionale la Sardegna si dota di uno strumento fondamentale per dare attuazione ai principi e ai precetti sanciti dalle Convenzioni internazionali ed europee. Si tratta di una figura già esistente in molti Paesi europei, in quasi tutte le regioni italiane e in numerose amministrazioni locali.
In particolare, la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, prevede che gli Stati firmatari si adoperino per garantire i diritti del fanciullo anche attraverso la creazione di istituzioni specifiche, incaricate di vigilare sul suo benessere.
Inoltre, il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, svoltasi dall'8 al 10 maggio 2002, afferma che i Governi partecipanti alla Sessione speciale si impegnino ad attuare misure quali, tra le altre, l'istituzione ovvero il potenziamento di organismi nazionali, come i difensori civici indipendenti per l'infanzia.
La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77, prevede, infine, che gli Stati si attivino per la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori attraverso l'istituzione di appositi organismi.
Il Garante è una figura alla quale è affidata la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e ai ragazzi. Esso, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, avrà compiti di proposta, per rafforzare le disposizioni legislative relative all'esercizio dei diritti dei minori; consultivi, in ordine agli atti normativi e di indirizzo concernenti i diritti dei minori; di informazione, al fine di fornire ai mezzi di comunicazione, al pubblico e a tutti coloro che si occupano delle questioni relative ai minori, notizie generali riguardanti l'esercizio dei diritti dei minori e, infine, di ascolto dei minori.
La Commissione ha condiviso il contenuto della proposta di legge presentata dai proponenti e infatti non ha apportato sostanziali modifiche, ritenendo di dover semplicemente razionalizzare l'ambito e le modalità d'intervento e le funzioni del Garante. In merito alla procedura di nomina e alle modalità organizzative, la Commissione ha allineato le disposizioni presenti in questa legge a quelle relative ad analoghe figure di garanzia presenti nell'ordinamento regionale.
L'articolo 1 istituisce la figura del Garante e prevede che, nello svolgimento delle proprie funzioni, agisca in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non venga sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
L'articolo 2 individua l'ambito e le modalità di intervento del Garante disciplinando le attribuzioni necessarie a tutelare gli interessi e i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, prevedendo tra l'altro la possibilità che agisca d'ufficio, qualora ne abbia diretta conoscenza, o dietro segnalazione anche da parte degli stessi minori.
L'articolo 3 contiene l'elenco dettagliato delle funzioni che la legge attribuisce al Garante; si tratta sostanzialmente di compiti di proposta, consultivi, di informazione, di vigilanza e di ascolto dei minori. In particolare, tra i poteri di proposta, si segnala la lettera a) del comma 1 che prevede che il Garante "promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, le iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici dei bambini e dei ragazzi e assume ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione". Di particolare rilievo è il potere di vigilanza, secondo quanto dispone la lettera d), "anche in collaborazione con le istituzioni preposte alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sui fenomeni di discriminazione" e la segnalazione ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria di situazioni di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo, secondo quanto dispone la lettera f).
L'articolo 4 prevede che, anche in collaborazione con i competenti organi regionali, il Garante promuove la cultura della tutela e della curatela prevedendo anche l'organizzazione di specifiche attività formative.
L'articolo 5 è importante in quanto dispone delle forme di raccordo e di collaborazione con analoghi organi istituiti a livello statale o locale e un coordinamento con le altre figure di garanzia presenti nella Regione con le quali, nell'ambito delle rispettive competenze, viene assicurata reciproca segnalazione di situazione di interesse comune.
Gli articoli che vanno dal 6 all'11 contengono le disposizioni che disciplinano la nomina, l'incompatibilità, le cause anticipate di scioglimento, il trattamento economico e l'organizzazione dell'ufficio. Il Garante è un organo monocratico la cui nomina è affidata al Consiglio regionale, deve essere indipendente e avere una comprovata professionalità ed esperienza nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale che assicura il personale e i mezzi per il suo funzionamento.
L'articolo 12 disciplina la clausola valutativa che rappresenta un'importante strumento conoscitivo per il Consiglio in merito allo stato di attuazione della legge, alle dimensione e alle principali problematiche nel settore dei diritti dei minori, sull'attività svolta e sui risultati prodotti dal Garante.
L'articolo 13 reca la copertura finanziaria della legge.
L'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore.
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La Commissione bilancio, nella seduta del 27 gennaio 2011, ha espresso il parere sugli aspetti finanziari del provvedimento, suggerendo di provvedere alla copertura finanziaria con l'utilizzo della voce 2) della tabella A allegata alla legge finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Istituzione del Garante regionale
per l'infanzia e l'adolescenza1. La Regione autonoma della Sardegna, in conformità agli articoli 43 e 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
Art. 1
Istituzione del Garante regionale
per l'infanzia e l'adolescenza1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
Art. 1 bis
Ambito e modalità di intervento1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi e i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale agisce d'ufficio, qualora ne abbia diretta conoscenza, o su segnalazione, anche da parte di minori e, ove possibile, in accordo con le famiglie.
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Garante può:
a) richiamare le istituzioni pubbliche a prendere in considerazione, nello svolgimento dei loro compiti, il superiore interesse dei bambini e dei ragazzi ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo;
b) vigilare sul rispetto dei diritti dei minori nel territorio regionale e segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
c) promuovere e sollecitare interventi di aiuto e sostegno a favore di bambini e ragazzi, nonché l'adozione di atti o la modifica o riforma degli stessi qualora ritenuti pregiudizievoli dell'interesse dei minori;
d) trasmettere, informandone i servizi sociali competenti, all'autorità giudiziaria informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.3. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha:
a) facoltà di intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) qualora possa derivare dal provvedimento un pregiudizio ai bambini e ragazzi;
b) diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990;
c) diritto di accesso ai documenti amministrativi nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge n. 241del 1990.
Art. 2
Funzioni1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza, assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
d) vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa e favorisce le iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;
e) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
f) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
g) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
h) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile che propongono alle istituzioni lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;
i) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
j) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso l'istituzione di un'apposita linea telefonica gratuita;
k) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti ad atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
l) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
m) svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i minorenni;
n) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali e provinciali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
o) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;
p) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;
q) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248);
r) promuove la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
s) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività, sia per via informatica che attraverso idonee pubblicazioni.2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera r) e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera s).
Art. 2
Funzioni1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, le iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici dei bambini e dei ragazzi e assume ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione;
b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale delle convenzioni internazionali ed europee e delle norme statali e regionali di tutela dei soggetti minori;
c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali competenti e favorisce la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;
d) vigila, anche in collaborazione con le istituzioni preposte alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sui fenomeni di discriminazione, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa, e favorisce le iniziative da parte delle amministrazioni competenti per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
e) promuove iniziative, in accordo con le istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per fare emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola e di dispersione scolastica;
f) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo o che comunque richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario nel caso di violazione dei diritti indicati alla lettera a);
g) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi e dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
h) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi, sanitari e socio-assistenziali, in strutture residenziali o, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;
i) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali ed educativi dell'area minorile favorendo l'organizzazione di corsi di aggiornamento;
j) assicura la consulenza e il supporto ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno nell'esercizio delle loro funzioni;
k) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
l) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso l'istituzione di un'apposita linea telefonica gratuita;
m) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti situazioni di danno o di rischio, conseguenti ad atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza e sollecita l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive;
n) svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con provvedimento dell'autorità giudiziaria;
o) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali e provinciali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
p) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni;
q) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche per la salvaguardia e la tutela dei bambini e ragazzi, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) segnalando eventuali trasgressioni;
r) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
s) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e ne assicura adeguata pubblicità.2. Il Garante, entro il 30 settembre di ogni anno presenta alla Commissione consiliare competente, che si esprime in merito, un programma di attività con il relativo fabbisogno finanziario ed una relazione annuale sulla propria attività secondo le modalità previste dall'articolo 8 bis.
Art. 3
Tutela degli interessi diffusi1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante può:
a) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche della Regione e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da atti o fatti commissivi od omissivi posti in essere da amministrazioni o da privati;
b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;
c) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;
d) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990.
Art. 3
Tutela degli interessi diffusi
SoppressoArt. 4
Tutela degli interessi e dei diritti
individuali dell'infanzia1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha, pertanto, la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:
a) segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
b) raccomandare alle amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;
c) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
d) richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge n. 176 del 1991;
e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge n. 241 del 1990, e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 4
Tutela degli interessi e dei diritti
individuali dell'infanzia
SoppressoArt. 5
Tutela e curatela1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.
Art. 5
Tutela e curatelaIdentico
Art. 6
Rapporti tra Garante regionale e
garanti provinciali1. Il Garante regionale dà segnalazione immediata ai garanti provinciali competenti di situazioni che rivestano interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 6
Rapporti con altri organismi di garanzia1. Il Garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti nazionale e provinciali, ove istituiti, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Il Garante, il difensore civico e il garante dei detenuti, qualora istituito, si danno reciproca segnalazione di situazione di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 7
Nomina, requisiti, incompatibilità,
durata del mandato, decadenza e
indennità del Garante regionale1. Il garante è nominato dal Consiglio regionale tra persone con documentata esperienza, maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari. Con apposito avviso pubblico, predisposto dagli uffici della Presidenza del Consiglio regionale, sono rese note modalità e termini per la presentazione delle domande. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri regionali. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti.
2. L'incarico di cui al comma 1 ha durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Sono incompatibili con l'incarico di cui al comma 1:
a) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, e i titolari di altre cariche elettive;
b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali;
e) i coordinatori della rete dei servizi degli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione.4. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.
5. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
6. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dalla carica di Garante, qualora sopravvenga una delle cause di incompatibilità di cui al comma 3 e l'interessato non le rimuova entro quindici giorni dalla sua nomina.
7. Qualora l'incarico di cui al comma 1 venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.
8. Al Garante spetta un terzo dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali e, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 7
Nomina del Garante1. Può essere nominato Garante chi è in possesso di documentata esperienza, maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari.
2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato a cura del Presidente del Consiglio regionale sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), in sede di prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro trenta giorni dalla scadenza del mandato. Le domande sono presentate alla Presidenza del Consiglio regionale accompagnate dal curriculum e da elementi utili a documentare la competenza, l'esperienza e l'attitudine del candidato. La nomina viene posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale nella prima seduta utile.
3. Il Garante è nominato dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se nelle prime tre votazioni non viene raggiunto il quorum dei due terzi dei componenti il Garante è eletto a maggioranza assoluta.
4. Il Garante dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.
Art. 7 bis
Cause di incompatibilità1. La carica di Garante è incompatibile con:
a) le cariche di parlamentare, ministro, consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale;
b) le cariche di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere regionali;
c) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
c) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.2. Qualora il Presidente del Consiglio regionale, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dell'interessato, accerti l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, invita il Garante a rimuovere tale causa entro quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Garante è dichiarato decaduto dalla carica e il Presidente ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale avviando le procedure di cui all'articolo 7.
Art. 7 ter
Cause di scadenza anticipata1. L'incarico di Garante cessa prima della scadenza per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza o revoca.
2. Con le stesse modalità previste per l'elezione il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge.
3. Al verificarsi dei casi previsti dal comma 1 si applica la procedura prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 7.
4. Il Garante che subentri a quello cessato dal mandato dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo.
Art. 7 quater
Trattamento economico1. Al Garante spetta un terzo dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali e, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 8
Sede, personale, strutture, relazioni e
pubblicità del Garante regionale1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a dotare l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della sede e degli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza riferisce in Consiglio, almeno una volta all'anno, sull'attività svolta corredata da osservazioni e suggerimenti, ed invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa.
3. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.
4. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità sul sito della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.
5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.
Art. 8
Sede e organizzazione1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2. All'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del Garante provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Garante.
3. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.
4. Il Garante sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un regolamento che disciplina il funzionamento dell'ufficio.
Art. 8 bis
Clausola valutativa1. Il Garante, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione che illustra l'attività svolta e i risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori.
2. La relazione di cui al comma 1 fornisce le seguenti informazioni:
a) lo stato di attuazione delle attività previste dagli articoli 2 e 3 con specifico riferimento agli interventi realizzati e agli esiti prodotti;
b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le possibili soluzioni da adottare;
c) l'elencazione dei casi di violazione dei diritti dei minori riscontrate, le principali esigenze di promozione dei diritti rilevate nel territorio regionale e le principali soluzioni da adottare.3. La Commissione consiliare competente valuta di proporre al Consiglio l'adozione delle conseguenti determinazioni.
Art. 9
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 280.000 annui a decorrere dall'anno 2011.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S01.01.001
Consiglio regionale
2010 euro ---
2011 euro 30.000
2012 euro 30.000
2013 euro 30.000UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - parte corrente
2010 euro ---
2011 euro 250.000
2012 euro 250.000
2013 euro 250.000in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente
2010 euro ---
2011 euro 280.000
2012 euro 280.000
2013 euro 280.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 5) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 9
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 280.000 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S01.01.001
Consiglio regionale
2011 euro 280.000
2012 euro 280.000
2013 euro 280.000in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente
2011 euro 280.000
2012 euro 280.000
2013 euro 280.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011.3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 10
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 10
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.