CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 180
presentata dai Consiglieri regionali
CUCCA - DE FRANCISCI - MANCA - CARIA - CUCCU - SABATINI - MORICONI -
MELONI Valerio - LADU - BEN AMARA - FLORIS Rosanna - MULA - OBINU - PIRAS - RODIN - MARIANI - SOLINAS Christianil 22 luglio 2010
Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con questa proposta di legge la Regione autonoma della Sardegna istituisce la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
A questo istituto sarà affidata la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza socio-sanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.
Compito del Garante è di salvaguardare e garantire i diritti e gli interessi dei minori, anche quelli non in possesso della cittadinanza italiana, secondo quanto sancito dall'ordinamento internazionale, europeo, nazionale e in particolare dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni unite, entrata in vigore il 2 settembre 1990, ratificata e resa esecutiva a livello nazionale dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
Altri riferimenti sono i protocolli opzionali, approvati a New York il 6 settembre 2000, sottoscritti nel corso del più grande raduno di capi di Stato e di Governo mai organizzato dalle Nazioni unite, ratificati e resi esecutivi dalla legge 11 marzo 2002, n. 46 e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, approvata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 marzo 2003, n. 77.
Sono diverse le regioni italiane, oltre alla Provincia autonoma di Trento, che hanno già istituito la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza; altre amministrazioni regionali, inoltre, hanno istituito comitati, osservatori o consulte a tutela dei minori, hanno stipulato convenzioni con l'UNICEF oppure hanno adottato delibere a tutela dell'infanzia.
L'approvazione di questa proposta di legge e l'istituzione del Garante regionale sarà un importante passo in avanti, ad oltre 20 anni dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e costituirà la migliore risposta della nostra Regione verso la tutela ed il rispetto dei diritti di tutti i bambini e le bambine.
I bambini e gli adolescenti rappresentano, infatti, una preziosa risorsa del nostro domani.
Come politici, ma prima di tutto come uomini, donne e genitori, è doveroso assicurare a tutti i bambini un futuro nel pieno rispetto dei loro diritti.
Per questo, la proposta di legge rappresenta un importante traguardo per la nostra Sardegna, soprattutto se si considera che, spesso, i fanciulli rischiano di trovarsi, loro malgrado, al centro di traffici squallidi e di attività non lecite che vanno contrastate in maniera ferma e decisa.
L'obiettivo che questa proposta di legge si propone è quello di conferire al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza il compito di vigilare, nel territorio regionale, sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali.
Altri compiti, inseriti nella proposta di legge riguardano la promozione della conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione.
Il Garante, rappresenterà i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, segnalerà ai servizi sociali e all'Autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario, eserciterà le proprie funzioni nei confronti di bambini e ragazzi, anche ospitati in ambienti esterni alle famiglie, accoglierà le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti, e fornirà informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti e, infine, segnalerà alle Amministrazioni i casi di violazione di diritti conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età.
Inoltre, dovrà collaborare con le amministrazioni pubbliche o con i soggetti pubblici e privati che abbiano competenza sui minori, relativamente a fattori di rischio o situazioni ambientali carenti o inadeguate, per la diffusione della cultura del rispetto e dei diritti, collaborando anche con il Corecom nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse, e si occuperà di curare la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza.
Su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, il Garante si esprimerà in merito a pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi e collaborerà agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).
Questa proposta di legge si compone di 10 articoli.
Con l'articolo 1 si istituisce la figura del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
L'articolo 2 stabilisce le funzioni del Garante.
L'articolo 3 elenca, in quattro commi, i compiti affidati al Garante per la tutela degli interessi diffusi.
L'articolo 4, in due commi, elenca i compiti affidati al Garante per la tutela degli interessi e dei diritti individuali dell'infanzia.
Con l'articolo 5 al Garante è affidato il compito di promuovere, in collaborazione con altri enti competenti, la cultura degli istituti della tutela e della curatela.
L'articolo 6 apre ai rapporti di collaborazione fra il Garante regionale e i garanti provinciali.
Con l'articolo 7 sono stabiliti i criteri e i requisiti di nomina, incompatibilità, durata del mandato, decadenza e indennità del Garante regionale.L'articolo 8 stabilisce la sede, la dotazione organica e quanto occorre per il funzionamento dell'ufficio.
Con l'articolo 9 è stanziata la somma occorrente per il funzionamento della struttura a partire dal biennio 2010-2011 e per gli anni seguenti.
Il decimo e ultimo articolo, norma l'entrata in vigore della legge dalla sua approvazione.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Istituzione del Garante regionale
per l'infanzia e l'adolescenza1. La Regione autonoma della Sardegna, in conformità agli articoli 43 e 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
Art. 2
Funzioni1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza, assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
d) vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa e favorisce le iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;
e) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
f) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
g) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
h) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile che propongono alle istituzioni lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;
i) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
j) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso l'istituzione di un'apposita linea telefonica gratuita;
k) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti ad atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
l) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
m) svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i minorenni;
n) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali e provinciali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
o) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;
p) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;
q) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248);
r) promuove la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
s) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività, sia per via informatica che attraverso idonee pubblicazioni.2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera r) e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera s).
Art. 3
Tutela degli interessi diffusi1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante può:
a) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche della Regione e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da atti o fatti commissivi od omissivi posti in essere da amministrazioni o da privati;
b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;
c) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;
d) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990.
Art. 4
Tutela degli interessi e dei diritti
individuali dell'infanzia1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha, pertanto, la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:
a) segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
b) raccomandare alle amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;
c) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
d) richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge n. 176 del 1991;
e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge n. 241 del 1990, e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 5
Tutela e curatela1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.
Art. 6
Rapporti tra Garante regionale e
garanti provinciali1. Il Garante regionale dà segnalazione immediata ai garanti provinciali competenti di situazioni che rivestano interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 7
Nomina, requisiti, incompatibilità,
durata del mandato, decadenza e
indennità del Garante regionale1. Il garante è nominato dal Consiglio regionale tra persone con documentata esperienza, maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari. Con apposito avviso pubblico, predisposto dagli uffici della Presidenza del Consiglio regionale, sono rese note modalità e termini per la presentazione delle domande. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri regionali. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti.
2. L'incarico di cui al comma 1 ha durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Sono incompatibili con l'incarico di cui al comma 1:
a) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, e i titolari di altre cariche elettive;
b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali;
e) i coordinatori della rete dei servizi degli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione.4. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.
5. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
6. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dalla carica di Garante, qualora sopravvenga una delle cause di incompatibilità di cui al comma 3 e l'interessato non le rimuova entro quindici giorni dalla sua nomina.
7. Qualora l'incarico di cui al comma 1 venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.
8. Al Garante spetta un terzo dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali e, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 8
Sede, personale, strutture, relazioni e
pubblicità del Garante regionale1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a dotare l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della sede e degli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza riferisce in Consiglio, almeno una volta all'anno, sull'attività svolta corredata da osservazioni e suggerimenti, ed invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa.
3. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.
4. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità sul sito della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.
5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.
Art. 9
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 280.000 annui a decorrere dall'anno 2011.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S01.01.001
Consiglio regionale
2010 euro ---
2011 euro 30.000
2012 euro 30.000
2013 euro 30.000
UPB S01.06.001Trasferimenti agli enti locali - parte corrente
2010 euro ---
2011 euro 250.000
2012 euro 250.000
2013 euro 250.000in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente
2010 euro ---
2011 euro 280.000
2012 euro 280.000
2013 euro 280.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 5) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 10
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.