CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 174
presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - BRUNO - URAS - SALIS - AGUS - BARRACCIU - BEN AMARA - CARIA - COCCO Daniele Secondo - COCCO Pietro - CUCCA - CUCCU - DIANA Giampaolo - ESPA - MANCA - MARIANI - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SECHI - SOLINAS Antonio - SORU - ZEDDA Massimo - ZUNCHEDDU
il 16 giugno 2010
Tutela, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità della Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge si propone di fornire alla Regione autonoma della Sardegna uno strumento legislativo adeguato alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'agrobiodiversità, costituita dalle razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.
In linea con quanto indicato nei documenti nazionali, europei e internazionali si intende la biodiversità nell'accezione di diversità e varietà della vita in tutte le sue forme, a tutti i livelli e in tutte le sue interazioni, includendo e comprendendo in essa la diversità genetica, la diversità degli ecosistemi, la varietà delle specie.
L'opportunità di uno strumento normativo che tuteli e valorizzi la biodiversità regionale, deriva dalla considerazione generale che dalla biodiversità dipendono sia processi fondamentali per il mantenimento dell'equilibrio naturale, come la depurazione delle acque, il riciclaggio dell'ossigeno e del carbonio e anche processi sui quale si basa lo sviluppo di molte comunità locali e della società in generale, come la produzione degli alimenti, dei farmaci e la sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura.
Deriva altresì dalla considerazione che l'avvento di nuove tecnologie e il progressivo diffondersi di modelli agricoli vincolati a varietà con una base genetica molto stretta, rappresentano una nuova potenziale minaccia di contaminazione e di erosione genetica. Vista l'importanza che la Regione autonoma della Sardegna riconosce all'agricoltura ed alle produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali, si deve considerare che una perdita o una significativa riduzione della biodiversità non equivale semplicemente ad un depauperamento dell'ambiente, ma mette a rischio risorse naturali fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico di molte zone della Sardegna.
La proposta di legge considera e adotta gli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni unite sulla diversità biologica (United nations convention on biological diversity - CBD) ratificata dalla Conferenza delle Nazioni unite su ambiente e sviluppo che si è tenuta a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e sulla quale sono altresì allineate le strategie dell'Unione europea che ha aderito alla Convenzione.
La proposta di legge fa proprie le strategie indicate dall'evoluzione della Politica agricola comune (PAC) e in particolare dalle disposizioni in materia di sviluppo delle zone rurali, che indicano nella diversità biologica un aspetto fondamentale e predominante per lo sviluppo di tali zone.
Un altro punto di riferimento normativo, significativo per l'iniziativa di tutela dell'agrobiodiversità proposta, è il Trattato internazionale per le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, firmato a Roma nel 2001 ed entrato in vigore nel giugno del 2004. La legge 6 aprile 2004, n. 101, con cui l'Italia lo ha ratificato, dispone che siano le regioni a provvedere all'implementazione delle previsioni del Trattato: in questo modo assumono particolare e nuovo rilievo le iniziative regionali, finalizzate ad individuare alcuni strumenti per la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone.
Con questa proposta di legge la Regione autonoma della Sardegna si dota di uno strumento legislativo che riconosce la biodiversità come patrimonio fondamentale della Regione, supporta la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle entità e degli ecosistemi che la compongono, in un'ottica di disponibilità collettiva e di sviluppo sostenibile.
Il tutto con l'obiettivo fondamentale di salvaguardare il patrimonio di cultura e tradizioni delle nostre comunità locali la cui sopravvivenza è legata anche alla salvaguardia e rilancio del patrimonio di biodiversità. La salvaguardia delle produzioni tradizionali che, espressione diretta di zone tradizionalmente marginali, svolgono un ruolo insostituibile di presidio territoriale a partire dalla valorizzazione e dalla preservazione di un bacino vasto di conoscenze e di varietà genetiche che costituisce una parte di assoluto rilievo nella preservazione delle identità delle nostre comunità locali.
Conservare e promuovere gli ecotipi, le razze autoctone e le metodiche tradizionali di lavorazione significa anche assicurare un futuro a quei contesti rurali di grande pregio ambientale, in particolare nelle zone interne dell'Isola, altrimenti destinati all'abbandono e alla disgregazione sociale.
Al conseguimento di tali obiettivi potrà concorrere in misura determinante, inoltre, la promozione delle comunità del cibo e della biodiversità agraria ed alimentare. La creazione, cioè, da parte della Regione, con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, di un circuito di difesa e di tutela della biodiversità agraria ed alimentare. Il tutto allo scopo di riproporre la centralità della qualità dell'agricoltura e dell'alimentazione promuovendone una conoscenza adeguata e creando circuiti virtuosi e di filiera corta, attraverso azioni coordinate con tutta la popolazione.
Infine, si evidenzia la necessità di incentivare la ricerca pubblica in materia di biodiversità agraria e alimentare; in pratica si vuole inserire nei programmi di ricerca e sperimentazione in agricoltura un adeguato spazio per interventi nella ricerca sulla biodiversità agraria ed alimentare, nonché sulle tecniche e sulle pratiche idonee a salvaguardarla, tutelarla e promuoverla.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto e finalità1. Nel rispetto della Costituzione, degli obblighi nazionali e internazionali, in attuazione dell'ordinamento comunitario e dei regolamenti specifici, la Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela l'agrobiodiversità del proprio territorio sotto il profilo economico, scientifico, culturale ed ambientale. In particolare la Regione tutela e valorizza il patrimonio di razze e varietà locali, come definito dall'articolo 2, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela degli agroecosistemi, di favorire un utilizzo sostenibile di tali risorse e di garantire la tipicità dei prodotti agricoli.
2. La Regione ai fini di cui al comma 1:
a) riconosce che le razze e varietà locali appartengono al patrimonio di interesse agrario, zootecnico e forestale della Sardegna;
b) promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di razze e varietà locali effettuata attraverso la Rete di conservazione e sicurezza di cui all'articolo 7;
c) favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, con la tutela delle risorse genetiche d'interesse agrario, zootecnico e forestale, la salvaguardia e la gestione razionale degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e tradizionali.3. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.
4. Per l'attuazione della presente legge la Regione:
a) sostiene le spese occorrenti per la pubblicazione e la divulgazione della presente legge e per l'osservanza delle disposizioni previste dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;
b) sostiene le spese occorrenti per ogni utile forma di propaganda e di educazione, con particolare riferimento alle scuole e d'intesa con le competenti autorità scolastiche, volta a favorire la formazione di una coscienza civica, il rispetto e l'interesse per l'ambiente e la sua tutela, anche in collaborazione con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che abbiano come fine istituzionale la protezione dell'agrobiodiversità;
c) eroga contributi a enti pubblici o ad altri enti e associazioni senza scopo di lucro che abbiano come fine istituzionale la protezione dell'agrobiodiversità, sulla base di precisi progetti, sentito il parere della Commissione tecnica competente di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 2
Definizioni1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) biodiversità: comprende l'insieme e la variabilità di tutti gli organismi viventi di ogni origine e natura che si trovano sulla biosfera; la biodiversità viene distinta in tre livelli principali: genetico, specifico ed ecosistemico;
b) agrobiodiversità: include tutte le componenti degli agroecosistemi e della diversità biologica di rilevanza per l'agricoltura e l'alimentazione: la varietà e variabilità genetica, specifica ed ecosistemica di animali, piante e microrganismi, indispensabili per sostenere le funzioni dell'agroecosistema, la sua struttura e i suoi processi;
c) conservazione ex situ: complesso di misure necessarie per la conservazione della diversità biologica di specie vegetali, animali, microbiche in ambiente diverso dal proprio habitat naturale; consente la conservazione delle specie domesticate e della loro variabilità genetica al di fuori del loro centro di origine o di diversità;
d) conservazione in situ: complesso di misure necessarie per la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali, nonché il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nel loro ambiente naturale e, nel caso delle specie di interesse agrario, nell'ambiente in cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive; per conservazione in situ si intende anche la conservazione delle risorse genetiche in azienda (on farm);
e) ecotipo: forma morfologicamente distinta entro una unità tassonomica, prodotta dalla evoluzione e dalla selezione naturale;
f) popolazione: insieme di individui di una unità tassonomica, razza, cultivar, ecotipo, ceppo microbico e clone, autoctono, originario del territorio sardo, per cui è possibile effettuare una delimitazione fisica e/o genetica ed una separazione dalle altre popolazioni;
g) unità tassonomiche: sono incluse in tale dicitura tutte le categorie tassonomiche, spontanee o coltivate, di livello specifico, sottospecifico e varietale.2. Sono considerate razze e cultivar locali, di seguito denominate risorse genetiche:
a) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi, ceppi microbici e cloni, autoctoni, originari del territorio sardo;
b) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi, ceppi microbici e cloni alloctoni, introdotti da lungo tempo nel territorio della Regione ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento e nei processi di trasformazione;
c) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi, derivanti dalle precedenti per selezione;
d) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi già autoctoni, ma attualmente scomparsi dal territorio della Sardegna e conservati in orti botanici, allevamenti, università o centri di ricerca sardi e di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione.
Art 3
Compiti della Regione1. La Regione esercita la propria attività di conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse genetiche:
a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare le risorse genetiche, a ricostituire e a diffonderne la conoscenza ed il rispetto, e nel caso di razze, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni utilizzati a fini produttivi, a diffonderne l'uso ed a valorizzarne i prodotti;
b) assumendo direttamente iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse.2. La Regione tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate all'agrobiodiversità che le comunità rurali hanno storicamente praticato. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad attivare, anche in concorso con enti locali, associazioni e altri organismi, specifici programmi per il recupero e la conservazione della memoria storica legata alla biodiversità di interesse agrario.
3. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce le attività e le iniziative che ritiene necessario attivare ed incentivare, determina i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione.
4. I programmi di cui al comma 3, approvati dalla Giunta regionale con valenza biennale, seguono le seguenti linee di intervento:
a) ricerca sul territorio e selezione delle risorse genetiche;
b) conservazione delle risorse genetiche e gestione della Rete di conservazione e sicurezza di cui all'articolo 7;
c) valorizzazione dei prodotti locali tipici e tradizionali;
d) recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche;
e) monitoraggio dello stato di conservazione dell'agrobiodiversità.
Art. 4
Repertori regionali1. Fermi restando i diritti degli agricoltori su ogni pianta coltivata o animale allevato, le risorse genetiche sono iscritte in appositi repertori regionali, tenuti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o da enti o organismi a ciò autorizzati con provvedimento della Giunta regionale.
2. I repertori regionali sono organizzati secondo criteri e caratteristiche tecniche che consentano l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale.
3. L'iscrizione nei repertori di risorse genetiche a rischio di erosione genetica o estinzione è corredata da apposita annotazione.
Art. 5
Iscrizione ai repertori regionali1. L'iscrizione delle risorse genetiche ai repertori regionali è effettuata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sulla base del parere favorevole espresso da una commissione tecnico-scientifica, nominata dalla Giunta regionale.
2. L'iscrizione ai repertori avviene a seguito di iniziativa da parte di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono disciplinate:
a) le modalità e le procedure per l'iscrizione ai repertori regionali;
b) la composizione e il funzionamento della commissione di cui al comma 1.
Art. 6
Banca regionale del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione ex situ, delle razze e varietà locali è istituita la Banca regionale del germoplasma d'interesse agronomico, zootecnico e forestale, di seguito denominata Banca.
2. La Banca di cui al comma 1 svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione, garantendone la disponibilità nel tempo.
3. Nella Banca confluiscono tutte le accessioni iscritte nei repertori regionali.
4. Alla gestione della Banca provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che può avvalersi di altri soggetti, pubblici o privati, settorialmente specializzati, previo parere della commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 5.
5. Il funzionamento della Banca è disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 14.
Art. 7
Rete di conservazione e sicurezza1. È istituita la Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario, zootecnico e forestale, di seguito denominata Rete, gestita e coordinata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o enti e organismi a ciò delegati.
2. Della Rete fanno parte di diritto gli agricoltori custodi di cui all'articolo 9 e la Banca regionale del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione.
3. Alla Rete possono aderire altri soggetti pubblici o privati, quali enti locali, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori e produttori, singoli o in forma associata, che siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 14.
4. La Rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di interesse agrario, zootecnico e forestale minacciato da erosione genetica attraverso la conservazione ex situ e in situ e provvede a incentivarne la circolazione.
5. Gli agricoltori, gli enti, i centri di ricerca, le università e le associazioni depositari di materiale genetico tutelato con la presente legge, che non aderiscono alla rete, sono tenuti a fornire alla Banca del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione una parte del materiale vivente ai fini della moltiplicazione, per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito accreditato.
6. L'aderente alla Rete che abbia depositato una domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nei repertori, oppure su materiale biologico derivante da questa, ne dà tempestivo avviso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sulla base delle modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 14.
Art. 8
Circolazione del materiale genetico1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla Rete, la circolazione, senza scopo di lucro e in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, volta al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nei repertori regionali.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 14, sono definite:
a) la modica quantità, con riferimento alla singola specie o varietà;
b) le modalità di circolazione del materiale genetico.
Art. 9
Agricoltore custode1. Ai fini della presente legge si definisce "Agricoltore custode" chi provvede alla tutela e conservazione in situ delle razze e varietà locali a rischio di estinzione, iscritte nei repertori regionali di cui all'articolo 4.
2. L'Agricoltore custode:
a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
b) diffonde la conoscenza, la coltivazione e l'allevamento delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge e al regolamento attuativo;
c) effettua il rinnovo dei semi o la ricostituzione attraverso altro materiale di propagazione di specie conservate nella Banca regionale del germoplasma di interesse agrario, zootecnico e forestale, sentito il parere della commissione tecnica competente di cui all'articolo 5, comma 1.3. L'incarico di Agricoltore custode è conferito a seguito dell'iscrizione in apposito elenco tenuto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o ente o organismo a ciò delegato.
4. Nella scelta dell'Agricoltore custode sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche della Sardegna e chi abbia provveduto alla loro riscoperta.
5. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dagli agricoltori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle che la memoria storica riconosce come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.
6. In caso di necessità ed urgenza l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o l'ente o organismo a ciò delegato provvede, per fini di pubblico interesse, all'immediata riproduzione in campo di una varietà in via di estinzione.
7. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono disciplinati:
a) le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 3;
b) i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ricoprire e per mantenere l'incarico di Agricoltore custode;
c) le modalità di eventuali rimborsi spese per attività prestate dall'Agricoltore custode.
Art. 10
Registro regionale delle varietà
da conservazione1. Ai fini della valorizzazione e rilancio produttivo, attraverso la commercializzazione delle sementi o altro materiale di propagazione di varietà locali, è istituito il Registro regionale delle varietà da conservazione tenuto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o ente o organismo a ciò delegato.
2. Nel registro regionale sono iscritte le varietà già iscritte nei repertori e a rischio di estinzione su istanza di privati interessati al rilancio produttivo, sentito il parere della commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 5.
3. La produzione e commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione iscritte nel registro è sottoposta a restrizioni quantitative stabilite per ciascuna varietà con il regolamento di cui all'articolo 14.
Art. 11
Contrassegno1. Per favorire la più ampia conoscenza e informazione dei cittadini in ordine a prodotti ottenuti da varietà e razze locali a rischio di estinzione è istituito un contrassegno regionale da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori regionali.
2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla Regione ad aziende agricole che producono e/o trasformano utilizzando, secondo le buone pratiche agricole consuete, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale, secondo il regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.
3. L'uso del contrassegno è concesso all'Agricoltore custode, di cui all'articolo 9, che ne faccia richiesta.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono disciplinate: contenuto, caratteristiche grafiche e modalità di ottenimento e impiego del contrassegno di cui al comma 1.
Art. 12
Comunità del cibo e della biodiversità
agraria e alimentare1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete regionale di cui all'articolo 7, e di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria e alimentare, la Regione, anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, promuove l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare, definite ai sensi del comma 2.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, coltivatori custodi, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:
a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze su varietà e razze locali;
b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi locali relativi alle pratiche agricole tradizionali delle colture agrarie e degli allevamenti.
Art. 13
Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare1. La programmazione delle attività della Regione nell'ambito della ricerca e sperimentazione in agricoltura, per tramite delle proprie agenzie e/o dell'università, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché per favorire l'uso di risorse genetiche come strumento di adattamento ai cambiamenti climatici su interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale, al risparmio idrico e alla riduzione delle emissioni di CO2.
2. La Regione dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Con decreto, la Regione definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.
Art. 14
Regolamento di attuazione1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 15
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 100.000 per l'anno 2010 ed in euro 500.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - spese correnti
2010 euro 100.000
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000
in diminuzione
UPB. S08.01.002
FNOL Parte corrente
2010 euro 100.000
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).3. le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 16
Entrata in vigore1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.