CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 170
presentata dalla Consigliera regionale
ZUNCHEDDU
il 19 maggio 2010
Esecuzione dei provvedimenti di demolizione di opere abusive e di ripristino ambientale
in sede sostitutiva***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Una corretta gestione del territorio sul piano ambientale, urbanistico, idrogeologico comporta fondamentalmente il rispetto del quadro normativo vigente, degli strumenti di pianificazione paesaggistica ed urbanistica, dei provvedimenti autorizzatori. Qualora questo non accada, è di primaria importanza poter fruire di disposizioni semplici ed efficaci per operare il ripristino ambientale e della legalità.
Nel campo della tutela del paesaggio, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio), l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia o, in via suppletiva, il Direttore regionale per i beni culturali ed il paesaggio per la Sardegna - provvede all'esecuzione coattiva delle ordinanze di demolizione e ripristino ambientale relative ad abusi insanabili realizzati in aree tutelate con vincoli ambientali.
Sul piano urbanistico-edilizio, per normativa nazionale, ai sensi dell'articolo 40 (L) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico dell'edilizia), la Regione può disporre interventi sostitutivi per le demolizioni coattive degli abusi edilizi, norma che si ritiene pienamente applicabile anche in presenza di competenza legislativa primaria (articolo 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale n. 3 del 1948) qualora non sia disposto diversamente da specifica norma regionale. Tuttavia, per fugare qualsiasi eventuale dubbio interpretativo, si ritiene opportuna l'approvazione di specifica disposizione legislativa regionale.
Attualmente l'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, innovando la precedente disciplina in tema che prevedeva unicamente attività di supporto ai comuni (articoli 20 e 21 della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni), dispone che "nei casi di interventi sostitutivi previsti dalle disposizioni vigenti, l'Assessorato regionale competente in materia urbanistica dispone direttamente l'utilizzazione dei mezzi meccanici" propri e/o acquisiti temporaneamente da imprese convenzionate per la demolizione coattiva di abusi edilizi insanabili.
La presente proposta di legge regionale prevede l'integrazione dell'articolo 15 della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, con disposizioni finalizzate ad introdurre l'intervento sostitutivo da parte della Regione in caso di inadempienza da parte dei comuni.
La competenza è posta in capo alla Direzione generale dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica competente per materia (Direzione pianificazione urbanistico-territoriale e della vigilanza edilizia) nei casi di opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, quando il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti. Il provvedimento concernente l'intervento sostitutivo è comunque adottato entro dieci anni dalla eventuale dichiarazione di agibilità ed è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori con contestuale comunicazione al comune territorialmente competente.
La sospensione dei lavori può avere durata trimestrale, periodo nel quale sono eliminate le difformità riscontrate ovvero, qualora impossibile, sono adottati i provvedimenti necessari per la rimessione in pristino.
Con il provvedimento dirigenziale che dispone la modifica dell'intervento, la demolizione delle opere realizzate e la rimessione in pristino, è assegnato il termine entro il quale il responsabile dell'abuso riscontrato è tenuto ad eseguire quanto disposto, trascorso il quale provvede direttamente la Regione in danno dell'obbligato.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Integrazione dell'articolo 15
della legge regionale n. 45 del 1989
(Esecuzione ordinanze di demolizione)1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:
"3 ter. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, il direttore generale della Direzione pianificazione urbanistico-territoriale e della vigilanza edilizia dispone la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro dieci anni dalla eventuale dichiarazione di agibilità dell'intervento.
3 quater. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3 quinquies. La sospensione non ha una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
3 sexies. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la demolizione delle opere e la rimessa in pristino è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso procede, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, all'esecuzione del provvedimento. Scaduto inutilmente tale termine, la Regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.".