CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 169

presentata dai Consiglieri regionali

CUCCA - DE FRANCISCI - SABATINI

il 5 maggio 2010

Norme per lo sviluppo delle politiche giovanili

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Una società che dà spazio ai giovani è una società che guarda al futuro in modo responsabile, che investe nelle potenzialità e nelle capacità delle nuove generazioni di saper rinnovare la democrazia e dare vitalità allo spazio pubblico.

È compito delle istituzioni dunque accompagnare i giovani nel loro percorso di formazione e di acquisizione di una piena consapevolezza del loro essere cittadini, dei diritti e delle opportunità di inserimento nella vita democratica, fondata sulla partecipazione attiva e sul protagonismo giovanile, quale risorsa per lo sviluppo di una nuova cittadinanza.

Sono i giovani a chiedere di essere coinvolti nel percorso di evoluzione e costruzione della società civile, in una fase storica in cui si affermano con forza i diritti di accesso ai processi decisionali con forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati.

La domanda di protagonismo giovanile si esprime oggi attraverso l'associazionismo e l'attivismo politico e sociale, che si estende nell'arena della società dell'informazione, e che necessita del supporto istituzionale, partendo dalle realtà locali.

La presente legge tenta di sviluppare alcune linee programmatiche volte a dare un quadro organico della disciplina regionale in materia di politiche giovanili, al fine di migliorare gli strumenti attuali, e di proporre soluzioni innovative, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria, in riferimento alla Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita delle comunità locali.

Partendo dal coinvolgimento degli enti locali, province e comuni e dei soggetti che operano in ambito socio-sanitario, educativo e nell'associazionismo, si creano le condizioni per una governance delle politiche giovanili, in grado di intercettare i bisogni provenienti dal mondo dei giovani, trovare le misure idonee alla risoluzione dei problemi, e consentire lo scambio delle buone prassi per uno sviluppo omogeneo delle azioni e degli interventi su tutto il territorio regionale.

La riforma integrata del settore, che la legge si propone di attuare, avviene attraverso la partecipazione dei vari livelli istituzionali, in qualità di soggetti promotori e attuatori delle politiche, attraverso il decentramento amministrativo e la valorizzazione delle risorse locali, estendendo inoltre la rete di cooperazione su un livello interregionale e transnazionale, allo scopo di incentivare lo scambio culturale.

Nel dettaglio la legge si compone di 14 articoli, il primo dei quali definisce le finalità e i soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 2.

Agli articoli 3 e 4 sono elencati i compiti delle province e dei comuni, designando questi ultimi come titolari della raccolta, coordinamento e valutazione della progettualità locale e come ideatori di piani di interventi da portare a compimento con altri comuni, organismi istituzionali, e soggetti del privato sociale e del volontariato.

Di seguito, agli articoli 5 e 6, sono indicate le modalità di erogazione dei contributi economici e la realizzazione di accordi di programma quadro che coinvolgono altri soggetti istituzionali nella definizione di programmi integrati.

Gli articoli 7 e 8 definiscono l'impegno della Regione nel rafforzamento degli sportelli di informagiovani e nella incentivazione alla creazione dei centri giovani sparsi sul territorio regionale, in collaborazione con gli enti locali, le associazioni e gli organismi di rappresentanza giovanile.

In risposta al crescente bisogno di informazione e di comunicazione tra i giovani, le istituzioni e il mondo dell'associazionismo, l'articolo 9 istituisce la Rete regionale delle politiche giovanili, quale strumento di partecipazione attiva, attraverso lo scambio di idee e di proposte, nonché l'accesso veloce alle riforme e alle iniziative messe in atto dai soggetti operanti nel settore.

Agli articoli 10 e 11 sono definite le modalità di funzionamento e i compiti della Consulta regionale delle politiche giovanili, come organo consultivo dei soggetti pubblici coinvolti e sede di orientamento nella scelta dei soggetti da finanziare.

L'articolo 12 istituisce il Forum regionale dei giovani, quale ulteriore strumento di cittadinanza attiva a disposizione dei giovani che, in collegamento con quello nazionale, assume il ruolo di sede di consultazione e di espressione di pareri sulle iniziative concernenti la condizione giovanile, promuovendo studi e dibattiti sulle problematiche delle realtà locali.

L'articolo 13 individua nella Presidenza della Regione il ramo dell'Amministrazione regionale competente, mentre l'articolo 14 determina le quote di stanziamento e la ripartizione dello stesso tra le varie funzioni attribuite alla legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e soggetti attuatori

1. La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto e delle disposizioni dell'Unione europea, riconosce i diritti di cittadinanza degli adolescenti e dei giovani, senza distinzione di sesso né di religione, residenti, domiciliati o immigrati in Sardegna e quivi stabilmente dimoranti; favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico; sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni; promuove e valorizza le forme associative, anche in relazione alla Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita delle comunità locali.

2. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, provvede alla programmazione, al finanziamento e alla gestione degli interventi diretti a promuovere le buone prassi e il confronto tra gli operatori in ambito sociale, sanitario, economico, scolastico, educativo, anche attraverso azioni di coordinamento tra enti locali, aziende sanitarie locali (ASL), servizi dell'amministrazione della giustizia, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole, associazioni e soggetti del terzo settore competenti nella materia.

3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Regione, interviene in qualità di interlocutore dei soggetti locali e coordina le attività che necessitano di un intervento programmatico e di sistema, promuovendo inoltre la cooperazione regionale, nazionale e transnazionale, in ottemperanza alla normativa nazionale ed europea in materia.

 

Art. 2
Compiti della Regione

1. In coerenza con le finalità della presente legge, sono compiti della Regione:
a) il coordinamento di norme e programmi nei settori della sanità, assistenza sociale, istruzione e cultura, trasporti, turismo, sport e spettacolo, comunicazione e multimedialità, ambiente e servizio civile, università, formazione professionale e politiche abitative;
b) il finanziamento delle attività programmate e gestite dagli enti locali anche mediante associazioni regolarmente riconosciute, secondo le norme vigenti nei settori interessati;
c) la programmazione, promozione, organizzazione e finanziamento di studi, ricerche, convegni che abbiano come tema le realtà giovanili regionali o extraregionali;
d) l'incentivazione dei servizi di informazione ai giovani attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie per il potenziamento della rete degli sportelli presenti sul territorio regionale, al fine di favorire lo scambio delle buone prassi e delle proposte di riforma, l'utilizzo di nuove tecnologie telematiche e l'integrazione di tutte le fonti informative;
e) la progettazione, sperimentazione e gestione di accordi e convenzioni, a livello regionale, con istituzioni o imprese che organizzino e gestiscano iniziative o attività stabili nei settori culturale, socio-educativo, sportivo, di spettacolo o ricreativo, ovvero con gestori di attività commerciali che trattino beni o servizi rivolti specificatamente ai giovani, al fine del conseguimento di vantaggi e utilità;
f) la promozione, anche attraverso l'attivazione di idonei contatti con lo Stato e gli enti nazionali, di modalità organizzative degli uffici e dei servizi aperti ai pubblico, di forme di accoglienza che agevolino il corretto uso delle risorse pubbliche da parte dei giovani, come espressione della loro corresponsabilità civica, soprattutto nei settori della prevenzione socio-sanitaria, della cultura, della giustizia, dell'università, del lavoro e della formazione professionale;
g) la realizzazione della Rete regionale delle politiche giovanili mediante l'attivazione di una piattaforma di comunicazione al fine di favorire e incentivare la pubblicazione e la diffusione delle informazioni relative al mondo giovanile, nonché lo scambio diretto tra i soggetti privati e i soggetti pubblici che operano nel settore, in risposta alle nuove esigenze legate allo sviluppo della società dell'informazione;
h) il sostegno, anche mediante lo stanziamento di risorse, dell'istituzione e del rafforzamento dei centri giovani, quali luoghi atti alla socializzazione e all'incontro dei giovani ove si perseguono finalità educative, formative, culturali o ricreative;
i) il rinnovo della Consulta regionale delle politiche giovanili e la costituzione e il coordinamento degli organismi consultivi, a livello regionale o territoriale, che si propongano finalità di impulso e orientamento nei confronti delle istituzioni, in materia di politiche giovanili;
j) la creazione del Forum regionale dei giovani, che rimane in carica per tre anni, di cui fanno parte i componenti dei forum provinciali e che deve comunque garantire la rappresentanza delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale;
k) la promozione di iniziative in collaborazione con le ASL, con le scuole, con gli operatori sociali e con le forze dell'ordine, dirette a diffondere l'educazione e la sicurezza stradale, a incentivare la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e dell'abuso di sostanze alcoliche, nonché per contrastare e prevenire i fenomeni di bullismo e di devianza giovanile in genere;
l) il sostegno alla partecipazione dei giovani sardi ai concorsi e alle pubbliche selezioni che si svolgono ai di fuori della Sardegna, anche in ambito europeo, mediante il rimborso, almeno parziale, delle spese di viaggio e di alloggio;
m) il sostegno alle attività di formazione post lauream, alla partecipazione ai tirocini formativi e master, ai corsi di ricerca scientifica e a quelli di specializzazione per l'abilitazione professionale, attraverso l'erogazione di borse di studio a favore dei più meritevoli;
n) la realizzazione di programmi di incentivazione all'accesso dei giovani al mercato del lavoro, che favoriscano l'incontro tra la domanda e l'offerta, in collaborazione con l'Agenzia regionale per il lavoro e i centri per l'impiego provinciali;
o) la promozione di politiche abitative a sostegno dei giovani universitari fuori sede e delle giovani coppie sposate, mediante la previsione di agevolazioni anche a favore dei proprietari che affittano gli immobili;
p) il sostegno della mobilità giovanile e degli scambi socio-culturali, nel rispetto delle norme internazionali ed europee e, in particolare, con i Paesi membri dell'Unione europea;
q) l'elaborazione dei criteri di valutazione dei progetti presentati dagli enti locali singoli o associati o da questi approvati e trasmessi in quanto predisposti da organismi associativi riconosciuti;
r) la pubblicazione di una relazione annuale sull'applicazione ed i risultati della presente legge, anche mediante la diffusione sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

 

Art. 3
Compiti delle province

1. Le province, nell'ambito della presente legge, hanno compiti di studio e programmazione territoriale e di esecuzione diretta di progetti e programmi relativi all'intero territorio di competenza; in particolare:
a) effettuano studi e indagini sulla realtà territoriale provinciale, raccordandosi con i comuni e avvalendosi delle esperienze, delle ricerche e dei dati di osservazione;
b) coordinano la programmazione territoriale e collaborano nella valutazione dei progetti elaborati dai comuni del territorio o dalle associazioni intercomunali;
c) predispongono adeguata formazione degli operatori degli sportelli Informagiovani, di cui all'articolo 7, per garantire, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, l'offerta e il raccordo di iniziative a favore dei giovani;
d) indicano alla Regione la rosa dei nomi dei componenti da inserire nella Consulta regionale delle politiche giovanili, di cui all'articolo 10;
e) promuovono la creazione dei forum provinciali dei giovani, di cui all'articolo 12;
f) promuovono l'elaborazione e gestiscono progetti di interesse provinciale;
g) forniscono pareri ed indicazioni sugli indirizzi regionali ai comuni ovvero alle associazioni di comuni costituite nell'ambito provinciale, nonché ai soggetti associativi privati.

 

Art. 4
Compiti dei comuni

1. Ai comuni, in forma singola o associata, sono attribuite le competenze amministrative relative alla gestione di progetti di ambito comunale o intercomunale, comprese quelle relative alla valutazione delle proposte presentate dai soggetti privati.

2. In particolare, i comuni:
a) stipulano accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati organizzatori di attività o fornitori di beni o servizi, operanti nel territorio di competenza, al fine di ottenere condizioni di vantaggio per i giovani residenti;
b) provvedono, ove necessario, alla introduzione di sistemi di fidelizzazione, quali carte di riconoscimento e accreditamento, mediante le quali i giovani possessori acquisiscono la possibilità di usufruire di servizi, spettacoli, pratiche ricreative o sportive, a condizioni di vantaggio;
c) erogano contributi per la gestione dei progetti ammessi al finanziamento, sia per quanto riguarda le spese di gestione, sia per quelle di investimento, verificandone la coerenza con le finalità della presente legge, nonché la congruità rispetto ai risultati previsti dalle iniziative totalmente o parzialmente finanziate.

 

Art. 5
Contributi economici

1. Ai sensi della presente legge, la Regione eroga contributi per la realizzazione delle finalità elencate all'articolo 1.

2. In particolare, tali contributi riguardano:
a) le spese di arredamento ed attrezzatura di centri di aggregazione sociale, centri polivalenti, locali pubblici di spettacolo, laboratori artistici e teatrali, punti di incontro, centri di informazione e orientamento scolastico e lavorativo;
b) sostegno ad iniziative di formazione e inserimento lavorativo, costituzione di cooperative ed associazioni riguardanti nuovi mestieri, sperimentazione culturale, recupero di tradizioni di particolare valore sociale nell'ambito locale;
c) contributi per la frequenza di scuole per le quali non siano previsti incentivi alla frequenza in forza di altre norme statali o regionali;
d) sostegno alla mobilità per la partecipazione a concorsi e selezioni o per attività di ricerca in strutture o organizzazioni riconosciute;
e) contributi ai giovani che devono trasferirsi presso sedi di studio nelle quali fissare la loro residenza o la dimora abituale o prevalente, a titolo di sostegno alle prime spese, all'eventuale cauzione per l'alloggio, alle spese di viaggio e di primo soggiorno;
f) contributi a titolo di sostegno per il pagamento dei canoni d'affitto degli alloggi, anche a favore di studenti che debbano fissare il loro domicilio o la loro residenza nelle sedi di studio diverse da quelle del nucleo familiare, a condizione che dimostrino il profitto maturato;
g) assegnazioni finanziarie ai comuni, anche ad integrazione degli stanziamenti previsti da specifiche normative per la prevenzione della devianza giovanile, per l'aggregazione sociale e per l'inserimento lavorativo di particolari categorie, come indicati dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 6
Accordi di programma quadro

1. La Regione promuove accordi con il Governo, gli enti locali e l'associazionismo per realizzare programmi integrati a favore degli adolescenti e dei giovani a cui possono concorrere anche gli strumenti definiti da norme regionali o nazionali di settori diversi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sviluppano interventi innovativi sul piano tecnologico e pedagogico, al fine di offrire ai giovani l'occasione per essere protagonisti nella comunità di appartenenza e agevolare, attraverso l'esercizio e lo sviluppo delle competenze, l'inserimento nel mondo del lavoro.

 

Art. 7
Informagiovani

1. Nell'ambito degli obiettivi europei per lo sviluppo della società dell'informazione, la Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove la creazione degli sportelli Informagiovani e sostiene le iniziative degli sportelli già esistenti.

2. La Regione, valorizza la presenza dell'associazionismo giovanile, per allargare la rete di punti Informagiovani, soprattutto nelle realtà territoriali che ne sono prive, usufruendo anche di presidi già attivi di organismi no-profit.

 

Art. 8
Centri giovani

1. La Regione sostiene l'istituzione dei centri giovani, e promuove il raccordo degli stessi, in concerto con gli enti locali, gli organismi e le associazioni territoriali.

2. Gli enti locali riconoscono e sostengono inoltre le iniziative di associazioni e organizzazioni che offrono un servizio di supporto alle iniziative gestite direttamente dai giovani o da loro associazioni. Tale servizio consiste in servizi tecnici, assistenza amministrativa e burocratica, sottoscrizione di contratti, assicurazioni e garanzie.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri di attuazione e di finanziamento per i centri giovani mediante regolamento da approvarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.

 

Art. 9
Rete regionale delle politiche giovanili

1. Al fine di migliorare i servizi di informazione ai giovani, la Regione crea la Rete regionale delle politiche giovanili, mediante una piattaforma web a cui giovani, associazioni e soggetti pubblici e privati operanti nel settore, accedono per reperire informazioni utili, ottenere il confronto tra le esperienze e le iniziative territoriali.

2. La Rete si configura quale strumento di collaborazione e di scambio di idee in tempo reale, per facilitare il dialogo e l'incontro delle opinioni e favorire un processo condiviso e partecipato delle politiche giovanili.

3. La Rete è collegata con i siti tematici della Regione Sardegna, degli enti locali e delle associazioni giovanili presenti sul territorio.

4. I contenuti della Rete sono aggiornati con le novità in materia di politiche giovanili, suddivisi in sezioni tematiche che permettono un accesso facilitato, nel rispetto dei criteri di accessibilità.

 

Art. 10
Consulta regionale delle politiche giovanili

1. La Consulta regionale delle politiche giovanili è rinnovata con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Consulta di cui al comma 1 è composta da trentadue membri dei quali:
a) ventiquattro nominati su segnalazione delle province, in numero di tre per ognuna di esse, le quali raccolgono e valutano le proposte dei comuni dell'ambito provinciale e dell'associazionismo giovanile;
b) sei nominati dal Consiglio regionale;
c) uno nominato dall'Università di Cagliari;
d) uno nominato dall'Università di Sassari.

3. La Consulta dura in carica tre anni ed i suoi componenti svolgono un massimo di due mandati, seppure parziali e anche non consecutivi.

4. Nella designazione e nella nomina dei componenti della Consulta, le province e la Regione assicurano la presenza di entrambi i generi.

5. I compiti di coordinamento e segreteria dei lavori della Consulta sono esercitati da un funzionario della Regione, senza diritto di voto.

6. La Consulta si riunisce con cadenza almeno semestrale su convocazione del suo presidente, eletto tra tutti i componenti nella prima seduta dell'organismo. La prima convocazione della Consulta è disposta dal direttore del Servizio per gli affari generali e istituzionali della Presidenza della Regione. Le successive riunioni sono disposte dal presidente e convocate dal segretario.

7. La Consulta adotta un proprio regolamento per lo svolgimento dei lavori.

8. Ai lavori della Consulta possono assistere senza diritto al voto, dirigenti o funzionari degli assessorati regionali interessati agli argomenti all'ordine del giorno, nonché i consiglieri regionali, con il solo diritto di tribuna.

 

Art. 11
Compiti della Consulta regionale

1. Alla Consulta di cui all'articolo 10 sono attribuiti i compiti di:
a) elaborare le linee generali per le politiche giovanili della Regione;
b) redigere criteri di indirizzo per la valutazione delle richieste di finanziamento dei progetti presentati dai comuni, dalle associazioni dei comuni, dalle province e dai privati;
c) promuovere iniziative di consultazione regionale o territoriale delle realtà associative giovanili;
d) esprimere pareri sui progetti a valenza regionale o sperimentale, anche quando questi sono indirizzati a territori subregionali;
e) dare il parere sulla relazione annuale relativa all'applicazione della presente legge;
f) indicare i contenuti delle iniziative di informazione multimediale, con particolare riferimento alla Rete regionale delle politiche giovanili.

 

Art. 12
Forum regionale dei giovani

1. È istituito il Forum regionale dei giovani, composto dai rappresentanti dei forum provinciali e delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale.

2. Ogni provincia può istituire i forum provinciali dei giovani secondo determinazioni proprie, al fine di collaborare ed interagire con il Forum regionale.

3. Il Forum regionale, in collegamento con quello nazionale, assume il ruolo di sede di consultazione e di espressione di pareri sulle iniziative concernenti la condizione giovanile. Provvede inoltre a:
a) predisporre relazioni, studi, documenti e analisi sulla condizione giovanile, anche al fine di proporre progetti alla Regione;
b) operare una ricognizione continua dei contributi dei giovani alle politiche di loro interesse, concorrendo all'affinamento e alla sintesi delle stesse, attraverso il coordinamento dei forum provinciali e in collaborazione con la Consulta;
c) favorire e incentivare l'inserimento dei giovani nelle associazioni giovanili presenti sul territorio;
d) eleggere i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.

4. Il Forum rimane in carica per tre anni e ne fanno parte i giovani tra i 16 e i 29 anni.

5. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale definisce il regolamento del Forum, al fine di disciplinare la composizione ed il funzionamento, assicurando il rispetto del pluralismo delle rappresentanze di cui al comma 1.

 

Art. 13
Norma di organizzazione

1. Le competenze amministrative spettanti alla Regione, con riferimento alla presente legge, sono esercitate dalla Presidenza della Regione.

2. A questi fini è istituita, presso il Servizio degli affari generali ed istituzionali della Presidenza della Regione una unità operativa con il compito di:
a) organizzare e coordinare i lavori della consulta mediante un suo incaricato;
b) adottare il regolamento del Forum regionale dei giovani;
c) predisporre i provvedimenti da proporre alla Giunta regionale;
d) adempiere agli atti di coordinamento tra gli assessorati interessati agli argomenti di specifica competenza in trattazione;
e) emanare indirizzi e direttive per l'applicazione della presente legge.

 

Art. 14
Norma finanziaria

1. La spesa per l'attuazione della presente legge è prevista in euro 3.000.000 per gli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Gli stanziamenti per gli anni successivi sono ricompresi nella legge finanziaria regionale relativa all'esercizio ed inseriti nel bilancio della Regione sulle UPB della Presidenza della Regione.

3. La ripartizione dello stanziamento è regolata nel modo seguente:
a) il 50 per cento è destinato al finanziamento dei progetti proposti dalle province, dai comuni o dai soggetti privati riconosciuti, operanti nei settori della cultura, spettacolo, sport, formazione, informazione;
b) il 35 per cento è destinato alla concessione dei contributi economici di cui all'articolo 5;
c) il 10 per cento è destinato alla Rete regionale delle politiche giovanili;
d) il 5 per cento è destinato per le spese di funzionamento della Consulta regionale delle politiche giovanili e del Forum regionale dei giovani.

4. Le somme di cui alle lettere a) e b) del comma 3 eventualmente eccedenti possono essere trasferite su quelle che si manifestano carenti di risorse.

5. Il trasferimento di somme sugli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 è altresì previsto per le somme eventualmente eccedenti previste alle lettere c) e d) del medesimo comma.

 

Art. 15
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.