CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 168
presentata dai Consiglieri regionali
DIANA Giampaolo - BRUNO - AGUS - BARRACCIU - CARIA - COCCO Pietro - CUCCA - CUCCU - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SOLINAS Antonio - SANNA Gian Valerio - SORU
il 4 maggio 2010
Norme in materia di sviluppo e promozione delle politiche giovanili
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
In un mondo complesso come quello che si è aperto col nuovo millennio occorre riflettere senza pregiudizi su quale sia il ruolo delle istituzioni oggi rispetto alle giovani generazioni.
In un momento, infatti, fortemente caratterizzato dall'incertezza nel futuro e nell'economia del Paese, dove è oggettiva la difficoltà per i giovani nell'accedere al mondo del lavoro e nella creazione di nuovi nuclei familiari, nei confronti dei giovani la politica è chiamata ad un'azione responsabile, di indirizzo e di sostegno.
Perché ciò avvenga è necessario rientrare in un'ottica di intervento integrato e coordinato che consenta di acquisire decisioni e concertare politiche nei settori di recente costituzione, come quello delle politiche giovanili.
A tal fine è importante tener conto di quella che è una visione "macro" di indirizzo, necessaria in una logica di coordinamento ed una visione "micro" di gestione, consapevole dei problemi e delle specifiche caratteristiche territoriali.
Occorre pertanto interrogarsi rispetto a priorità pragmatiche che privilegino le azioni che fanno crescere le capacità individuali dei giovani e su quali siano di conseguenza le opportunità più strategiche da porre in essere per la riuscita di ognuno.
Tali opportunità devono essere perseguite prioritariamente dai singoli individui, anche in cooperazione tra loro, con percorsi che consentono l'acquisizione di capacità di cittadinanza che si raggiungono innanzitutto operando entro percorsi istituzionali quali la scuola, la famiglia, le istituzioni culturali, le associazioni, le organizzazioni del mondo economico, la politica, ecc.
L'approccio alle politiche giovanili è in questi anni radicalmente cambiato; esso deve potersi fondare su di una forte integrazione delle politiche di settore e l'assunzione dei giovani non più come categoria sociale "problematica", bensì come risorsa e leva per lo sviluppo del Paese, con un ruolo riconosciuto e vitale per la costruzione del futuro della comunità.
Si ricorda a tal proposito il Trattato di Maastricht che nel 1993, all'articolo 149, comma 2, ha introdotto i giovani ed il tema della gioventù come uno dei temi rilevanti per la costruzione dell'Unione europea e che con la strategia di Lisbona definita nel marzo del 2000, si è definitivamente sancito il ruolo fondamentale che le giovani generazioni europee hanno nella creazione "dell'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo".
Le politiche per i giovani, o Youth policies, devono inoltre poter essere trasversali su tutta la gestione e l'amministrazione pubblica, con interventi pensati per una precisa fascia di popolazione e legati ad aspetti che sono caratterizzanti, come l'istruzione, la cultura, la formazione professionale, il lavoro, la salute, la prevenzione, l'informazione, la casa, la mobilità ecc., sui quali i giovani possono esprimersi.
Fare politiche giovanili significa quindi cercare di dare risposte all'individualità dei bisogni dei giovani sviluppandone un approccio globale ed integrato, trasversale a più ambiti settoriali. Perché ciò possa avvenire e per poter rendere efficaci queste azioni è indispensabile rendere i giovani partecipi, ossia promuovere quella che viene definita "cittadinanza attiva" e che significa, oltre che l'insieme di diritti, partecipazione, capacità di decidere in autonomia, assunzione di responsabilità, possibilità di cogliere e sfruttare le opportunità.
I giovani devono poter interiorizzare il fatto che la partecipazione attiva è un pre-requisito della loro crescita democratica, che li deve poter rendere capaci di saper creare spazi o sfruttare quelli già esistenti, in cui le questioni della condizione giovanile siano all'ordine del giorno.
La proposta che si presenta quindi all'attenzione del Consiglio regionale vuole porre in essere, nel rispetto di tali principi, gli interventi necessari a consolidare la capacità delle istituzioni di accogliere e favorire il pieno dispiegamento del ruolo dei giovani nella società, anche con adeguati supporti nei casi in cui sia da rafforzare la garanzia di pari opportunità di accesso alla cittadinanza da parte di gruppi e di individui particolarmente svantaggiati.
Norme sparse a favore delle realtà associative giovanili e delle attività dei giovani sono contenute in diverse leggi regionali della Sardegna senza però alcuna organicità: la stesura di questa nuova proposta di legge ci consente pertanto d'integrare in modo strutturato ed in nome di quel tema fondamentale per i giovani che è l'autonomia, gli strumenti per ridare un ruolo attivo ai giovani della nostra Regione con interventi estremamente concreti e diretti ad offrire loro sostegni reali e immediatamente attuabili per il loro futuro.
Tutto ciò all'interno di un quadro organico di iniziative dirette allo sviluppo del protagonismo e della partecipazione dei giovani, in attuazione degli articoli 2 e 31 della Costituzione, in linea con gli orientamenti che si sono determinati in campo nazionale e internazionale con gli indirizzi comunitari della Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale 2003, e del Libro bianco della Commissione europea: "Un nuovo impulso della Gioventù Europea", 2001.
Nella proposta di legge si delineano quindi gli interventi della Regione che avrà il compito di programmare e coordinare gli strumenti di programmazione in condivisione con il territorio e con i giovani stessi. Il valore delle scelte regionali infatti non è soltanto strumentale e pratico, ma si lega a delle scelte che rappresentano il terreno nel quale alimentare percorsi innovativi che appaiono più che strategici e rivolti, con ogni evidenza, non soltanto al momento attuale di smarrimento delle nuove generazioni, ma verso un futuro nel quale la consapevolezza dei giovani potrà rappresentare il sostegno più concreto allo sviluppo morale, civile e economico della Sardegna.
La proposta si compone di dieci articoli, il primo dei quali definisce le finalità dell'azione della Regione, volte a riconoscere e promuovere l'autonomia degli adolescenti e dei giovani, quali soggetti di autonomi diritti e risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale.
Con l'articolo 2 si definiscono i destinatari degli interventi della proposta di legge quali gli adolescenti e i giovani, under trentacinque anni, residenti in Sardegna e quivi stabilmente dimoranti. Perché questa scelta? Come evidenziato più volte dalla Commissione europea i giovani sono una categoria sociale in continuo movimento e trasformazione, caratterizzato da un accesso all'occupazione e alla fondazione di una famiglia sempre più ritardati, da frequenti avvicendamenti tra lavoro e studi, ma soprattutto da percorsi individuali non lineari. La categoria giovanile vive sempre più spesso oggi quello che si può ritenere un "accavallamento delle sequenze della vita": sono prassi quasi consolidate infatti l'essere contemporaneamente studente, avere responsabilità familiari, essere lavoratore o alla ricerca di un lavoro, vivere presso i genitori, e passare con grande frequenza dentro e fuori da tali condizioni. Ne deriva che sempre più giovani superano più avanti con gli anni le diverse tappe della vita a seguito di molteplici ragioni:
- per ragioni economiche quali la disoccupazione, i contratti di lavoro più flessibili e con minori tutele, la diversa configurazione del welfare;
- per ragioni demografiche quali l'allungamento dell'età lavorativa, la contrazione del tasso di natalità ed il conseguente incremento del tasso di dipendenza degli anziani e della pressione finanziaria sui sistemi pensionistici;
- per ragioni socio-culturali, come le modifiche delle relazioni familiari, ecc.Tutto questo produce pertanto una diversa configurazione del target giovanile il quale, proprio a causa del fatto che l'autonomia viene acquisita sempre più tardi, non può più essere ristretto alla classe di età compresa tra i 15 e i 29 anni, ma deve necessariamente estendersi anche a giovani donne ed a giovani uomini fino ad almeno 34-35 anni d'età.
Negli articoli 3 e 4 si individuano lo strumento di programmazione regionale triennale degli interventi in materia di politiche giovanili, i soggetti attuatori, le linee strategiche di indirizzo e d'intervento delle azioni a favore dei giovani che consentono inoltre l'erogazione di contributi economici. Nella predisposizione di tali misure è previsto, per un più diretto coinvolgimento istituzionale e politico, il coinvolgimento delle amministrazioni locali ed altri organi o rappresentanze locali regionali deputate ad operare nell'ambito di studi e ricerche, e/o attività sulle politiche giovanili.
Nel dettaglio, tra gli interventi fondamentali che gli articoli 3 e 4 della proposta di legge propongono, si considerano le azioni che promuovono la partecipazione dei giovani e che abbiamo visto essere al centro del programma europeo. Vengono pertanto ricomprese le iniziative per l'attivazione ed il sostegno di strumenti di rappresentanza giovanile come i forum, articolo 3, comma 1, lettera p), in modo da favorire la partecipazione dei giovani alle decisioni che li riguardano, il sostegno alle organizzazioni giovanili ed al mondo dell'associazionismo in generale, articolo 3, comma 1, lettere t) e u), promuove la costituzione di una riserva di premialità destinata alla valorizzazione delle azioni a favore della condizione giovanile e quindi anche all'attivazione ed istituzione dei forum a livello locale, redigendo i criteri di indirizzo nella fase di trasferimento dei fondi alle province e ai comuni, articolo 4, comma 1, lettera e).
Continuando, si considerano gli interventi in materia di informazione, di comunicazione quindi in tema di giovani e politiche giovanili in quanto essa rientra nell'area della partecipazione; relativamente a ciò è importante rafforzare la formazione degli operatori degli informagiovani così da rendere omogenea la capacità di divulgazione. A tal fine la Regione promuove corsi mirati per il conseguimento di qualifiche o di riqualificazione degli operatori di servizi informagiovani, articolo 3, comma 1, lettera m), finanzia stage per i giovani operatori territoriali, responsabili di strutture e servizi, consentendo loro l'acquisizione di competenze utili e/o necessarie alla propria struttura di lavoro di appartenenza, articolo 4, comma 1, lettera c), implementa lo "sportello unico dei giovani immigrati" presso i centri informagiovani volto ad offrire un servizio d'assistenza, articolo 3, comma 1, lettera j), sostiene l'attività di orientamento professionale e miglioramento dell'accesso ai moderni strumenti informatici così come l'accesso alla rete internet, articolo 3, comma 1, lettera n), sostiene campagne d'informazione e promozione istituzionale di progetti europei ed internazionali, articolo 4, comma 1, lettera d).
Vi sono poi le azioni dirette a favorire gli scambi e la mobilità dei giovani, ed in tal senso la Regione promuovere accordi o partenariati con altre regioni italiane ed europee finalizzati a favorire la partecipazione a programmi europei per la gioventù e la mobilità internazionale dei giovani, articolo 3, comma 1, lettera k), finanzia la mobilità di lavoratori, studenti, operatori e responsabili di strutture della gioventù, mediante politiche di scambi interregionali, nazionali e transnazionali, articolo 4, comma 1, lettera a), provvede all'anticipo di almeno il 70 per cento della somma della borsa Erasmus e all'assegnazione di un contributo di euro 150 per biglietti di viaggio, finalizzati allo svolgimento di progetti comunitari, articolo 4, comma 1, lettere k) e i).
In ambito d'interventi mirati alla autonomia e responsabilità dei giovani, ossia tesi ad avviare il giovane verso una graduale autonomia dotandolo di strumenti di supporto all'avvio di una propria professionalità, la Regione promuove la costituzione di un fondo di garanzia sociale per i giovani, quale strumento d'incentivazione per favorire l'avvio di nuove attività imprenditoriali, artigianali o artistiche, articolo 3, comma 1, lettera s), sostiene la nascita di giovani imprese nei settori produttivi emergenti, ad esempio ICT, o altri settori di primaria importanza economica, ad esempio attività legate all'esperienza del terzo settore, articolo 4, comma 1, lettera h), sostiene, attraverso il credito d'imposta, le imprese che inseriscono nelle proprie attività produttive giovani fino a trentacinque anni di età, disoccupati di lunga data e qualificati, al fine di favorirne la stabilizzazione.
In tema di creatività giovanile ed espressioni culturali ed artistiche, la Regione garantisce un contesto favorevole alla ricerca e allo sviluppo della progettualità e creatività dei giovani in ambito artistico e culturale, mediante contributi finalizzati ad attività socio-culturali organizzate da associazioni ed organizzazioni giovanili, articolo 4, comma 1, lettera b).
Per quanto concerne le azioni volte a prevenire e contrastare il disagio giovanile, la Regione promuove la realizzazione di centri giovani e potenzia l'attività di quelli già esistenti, finanziando progetti nel contesto della pianificazione territoriale e di ambito anche in funzione alla realizzazione di servizi ed interventi di "educativa di strada", articolo 3, comma 1, lettera h), inoltre promuove e sostiene accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, università, gli enti locali, le ASL, l'amministrazione della giustizia ed altri soggetti pubblici e del terzo settore per la programmazione di progetti per contrastare il disagio giovanile e con riferimento particolare al bullismo, per prevenire la dispersione scolastica, per l'attuazione d'iniziative di promozione alla salute, articolo 3, comma 1, lettera f).
Tra le funzioni della Regione da trasferire alle province, si mette in evidenza l'attivazione delle "anagrafi degli studenti", articolo 3, comma 1, lettera y), quale strumento indispensabile per raccogliere un flusso sufficiente di dati e informazioni sui percorsi scolastici e formativi al fine di conoscere il fenomeno della dispersione e pervenire alla tracciabilità dei percorsi degli adolescenti e dei giovani. In merito si ritiene opportuno richiamare l'attenzione al fenomeno in quanto, per gli adolescenti dai 15 ai 17 anni, la dispersione scolastica in Sardegna è stimata al 19 per cento; tale azione viene dunque intrapresa in funzione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, concernente l'acquisizione da parte dell'Amministrazione di dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica. Occorrono per questo anagrafi degli studenti funzionanti e servizi di orientamento in ogni territorio per:
- avviare un percorso che conduca alla costituzione di anagrafi degli studenti costantemente aggiornate, capaci di individuare i soggetti che evadono l'obbligo di istruzione e formazione attraverso l'incrocio dei dati con le anagrafi generali;
- realizzare il coordinamento dei servizi di orientamento in modo da assicurare ai giovani che hanno abbandonato la scuola colloqui e azioni di orientamento, rimotivazione, accompagnamento;
- attivare interventi ad hoc e di prevenzione della dispersione.Per gli interventi sulla formazione e sugli strumenti di accesso al mondo del lavoro, ci si può ricollegare a qualche azione già citata nei punti precedenti e oltre a ciò, la Regione provvede alla programmazione di iniziative mirate, con il finanziamento di borse di studio per tirocini, stage, specializzazioni, master, ed altri corsi di formazione post-lauream necessari al conseguimento dei requisiti richiesti nei concorsi indetti dalle istituzioni di pubblica amministrazione o di selezione nel privato, articolo 3, comma 1, lettera o).
Infine, gli interventi in materia di indagini e ricerche, che possano rispondere all'esigenza degli amministratori pubblici che si occupano di giovani con lo scopo di realizzare attività ed iniziative a loro favore, di conoscere meglio la condizione giovanile di un determinato contesto geografico per avere una chiara idea di quali sono i loro effettivi e più urgenti bisogni e quindi cercare di rispondere efficacemente ad essi. Da qui, la necessità di un monitoraggio attento della realtà e dei bisogni a livello scientifico comporta la costituzione di un Osservatorio permanente sulle politiche giovanili, articolo 3, comma 1, lettera r). Finalità dell'Osservatorio è quella di fornire quadri di riferimento aggiornati che possano consentire la lettura dei processi formativi e valutare la congruenza delle risorse investite con i bisogni formativi analizzati.
In particolare l'articolo 5, (Registro regionale delle associazioni giovanili), disciplina un sistema di qualificazione dell'associazionismo giovanile che troverà disciplina anche nella legge nazionale sulle comunità giovanili. Con le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro, si garantisce particolare valore alle associazioni che presentano nell'atto costitutivo e nello statuto principi etici e di democrazia partecipativa, nonché forte impegno contro la discriminazione e la violenza, contro la promozione o l'esercizio di attività illegali e l'uso di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcol, (comma 2, lettera h).
Gli articoli 6 e 7 prescrivono rispettivamente i compiti e le modalità di funzionamento del forum regionale delle politiche giovanili che deve essere visto come fondamentale strumento di governance nel quale i giovani assumono funzioni consultive e propositive concrete, di supporto alle politiche regionali in funzione dell'autonomia giovanile ed in cooperazione alla Consulta regionale dei giovani; con l'articolo 8 si istituisce la conferenza regionale denominata "Forum giovani", quale luogo privilegiato d'incontro tra giovani e istituzione regionale, di sede di confronto, di partecipazione e d'individuazione di proposte anche ai fini della definizione delle linee prioritarie di azione e di verifica delle politiche rivolte ai giovani.
L'articolo 9 individua nell'Osservatorio permanente delle politiche giovanili l'organismo al quale saranno attribuiti i compiti di monitoraggio, di studio ed approfondimento sulla realtà giovanile territoriale nonché il monitoraggio e valutazione sull'attività della consulta regionale e delle amministrazioni provinciali e comunali sulle azioni d'interesse delle politiche giovanili. L'Osservatorio redige poi un rapporto annuale sull'attività svolta e ne trasmette gli atti al Consiglio regionale della Sardegna.
L'articolo 10 determina le quote di stanziamento e la ripartizione tra le varie funzioni attribuite alla legge.
Trattandosi di una legge particolarmente innovativa per la nostra Regione, che interseca molti settori decisivi per lo sviluppo e la maturazione delle giovani generazioni attraverso l'introduzione di strumenti agili e idonei a venire incontro alle esigenze dei giovani della Sardegna, in una proiezione concreta verso il futuro, si confida nel voto unanime favorevole dell'intero Consiglio regionale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, in ottemperanza alle norme costituzionali e di Statuto e tenuto conto delle raccomandazioni europee in materia, riconosce gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale e persegue:
a) l'armonia tra le politiche di settore e trasversali alle varie età per assicurare a tutti risposte adeguate ai vari bisogni, in un'ottica di continuità e di coerenza;
b) il benessere ed il pieno sviluppo degli adolescenti e giovani come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale.
Art. 2
Destinatari degli interventi1. Destinatari degli interventi della presente legge sono gli adolescenti e giovani, sotto i trentacinque anni, residenti in Sardegna e quivi stabilmente dimoranti.
Art. 3
Compiti della Regione1. Sono compiti della Regione:
a) perseguire le finalità di cui all'articolo 1 mediante l'elaborazione di un programma triennale degli interventi in materia di politiche giovanili, previo coinvolgimento delle amministrazioni locali ed altri organi o rappresentanze locali regionali deputate ad operare nell'ambito di studi e ricerche e/o attività sulle politiche giovanili;
b) la promozione e/o l'integrazione di norme e di programmi regionali in materia sociale, di cittadinanza attiva, abitativa, sanitaria, del lavoro, di istruzione e cultura, di università, di trasporti, di ricerca e innovazione, di mobilità e cittadinanza europea, di turismo, di sport e spettacolo, di comunicazione e multimedialità, di sviluppo sostenibile, del tempo libero, di pianificazione territoriale, di ambiente e servizio civile, di formazione professionale, in coerenza con le finalità della presente legge;
c) garantire e promuovere i diritti di cittadinanza dei giovani, favorendo il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, sostenendo l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni;
d) definire gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra gli stessi enti, nonché definire la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa e le procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti ed agli incentivi;
e) definire le modalità per il monitoraggio degli interventi e gli standard di qualità dei servizi e dei progetti;
f) promuovere e sostenere accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, le università, gli enti locali, le aziende sanitarie locali (ASL), l'amministrazione della giustizia ed altri soggetti pubblici e del terzo settore per la programmazione d'interventi mirati a prevenire la dispersione scolastica, interventi d'educazione finalizzati alla prevenzione di atteggiamenti negativi di bullismo ed interventi di promozione alla salute, in particolare riguardanti l'alimentazione, l'attività fisica, l'educazione alla sessualità, nonché il fumo, l'alcool, le sostanze psicostimolanti e le nuove dipendenze;
g) sostenere attraverso convenzioni con aziende di trasporto pubbliche o private il potenziamento delle tratte urbane ed extraurbane nonché l'ampliamento delle fasce orarie, finalizzate a garantire una maggiore efficienza nella qualità del servizio, della frequenza e dei collegamenti nei giorni feriali come in quelli festivi, al fine di consentire ai giovani dipendenti negli spostamenti dai servizi di trasporto pubblico di raggiungere le sedi scolastiche, universitarie, lavorative, socio-culturali e aggregative dei giovani;
h) promuovere la realizzazione di centri giovani e potenziare l'attività di quelli già esistenti, con il finanziamento di progetti nel contesto della pianificazione territoriale e di ambito, anche in funzione della realizzazione di servizi e interventi di "educativa di strada", quale processo educativo e di interazione con i giovani ambientato direttamente sul territorio finalizzati a prevenire possibili percorsi di disagio sociale;
j) istituire uno sportello unico dei giovani immigrati presso i centri informagiovani, volto ad offrire un servizio d'assistenza;
k) promuovere accordi o partenariati con altre regioni italiane ed europee finalizzati a favorire la partecipazione a programmi europei per la gioventù e la mobilità internazionale dei giovani, nonché per rafforzare le attività di scambio delle associazioni giovanili;
i) la programmazione, promozione, organizzazione o finanziamento di progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati;
l) promuovere e attuare iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani, al fine di contribuire al miglioramento dei comportamenti;
m) la promozione e realizzazione di corsi per il conseguimento di qualifiche o di riqualificazione degli operatori di servizi "informagiovani";
n) la promozione di specifiche azioni volte a incentivare e favorire l'accesso dei giovani ai moderni strumenti informatici, che influiscono sul miglioramento delle condizioni di accesso al mondo del lavoro della popolazione giovanile, con particolare riguardo, inoltre, al miglioramento delle condizioni di accesso alla rete internet;
o) favorire l'accesso dei giovani diplomati e laureati al mondo del lavoro mediante la programmazione di iniziative mirate, con la previsione ed il finanziamento di borse di studio per tirocini, stage, specializzazioni, master ed altri corsi di formazione post-lauream necessari al conseguimento dei requisiti richiesti nei concorsi indetti dalle istituzioni di pubblica amministrazione o di selezione nel privato;
p) favorire l'istituzione del "Forum regionale dei giovani" e il coordinamento dei forum a livello locale, in rappresentanza della comunità giovanile residente in Sardegna, con funzioni consultive e propositive sulle tematiche inerenti le politiche giovanili;
q) riconoscere come suoi organi consultivi e propositivi la Consulta regionale giovani e il Forum regionale dei giovani;
r) promuovere l'istituzione dell'Osservatorio permanente delle politiche giovanili;
s) la costituzione di un fondo di garanzia sociale per i giovani, volto a realizzare i progetti e le vocazioni giovanili attraverso strumenti di incentivazione che favoriscano l'avvio di nuove attività imprenditoriali, artigianali o artistiche, ovvero il rilancio e il consolidamento di attività già esistenti;
t) promuovere e sostenere le varie forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale, anche in relazione alla Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita delle comunità locali;
u) l'istituzione del Registro delle associazioni giovanili;
v) prendere in esame possibili strategie per il riconoscimento/certificazione, a livello regionale, delle attività di volontariato dei giovani affinché tali attività possano rientrare a pieno titolo nel curriculum dei giovani sardi;
w) sostenere il diritto al riconoscimento dell'invenzione giovanile e la tutela dell'idea e sostenerne la brevettazione;
y) attivare presso gli assessorati alla pubblica istruzione delle province, previo accordo con il Ministero alla pubblica istruzione le "anagrafi degli studenti", quale strumento indispensabile per raccogliere un flusso sufficiente di dati e informazioni sui percorsi scolastici e formativi al fine di conoscere il fenomeno della dispersione scolastica e pervenire alla tracciabilità dei percorsi.
Art. 4
Linee d'intervento1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione favorisce, mediante supporto tecnico e con appositi contributi, i seguenti ambiti d'intervento:
a) contributi a favore della mobilità dei lavoratori, studenti, operatori e responsabili di strutture della gioventù, mediante politiche di scambi interregionali, nazionali e transnazionali privilegiando i Paesi della Comunità europea e l'area del Mediterraneo;
b) contributi per attività socio-culturali organizzate da associazioni ed organizzazioni giovanili sia nel campo dello sport, della cultura, della creazione e di altre forme di espressione artistica, che in quello dell'azione sociale;
c) contributi finalizzati alla formazione degli operatori territoriali e dei responsabili di strutture e servizi, pubblici e privati, diretti in particolare ai giovani operatori, con anche la possibilità di stage in Regione o in altro Paese, se mirati all'acquisizione di specifiche competenze utili e/o necessarie alla propria struttura di lavoro di appartenenza;
d) campagne di informazione e promozione istituzionale di progetti europei e internazionali (Erasmus, Globus, Youth in Action, EVS, Servizio volontario internazionale, Erasmus imprenditori, ecc.);
e) redazione di criteri di indirizzo nella fase di trasferimento dei fondi alle province e ai comuni, con la costituzione di una riserva di premialità, destinata alla valorizzazione delle azioni a favore della condizione giovanile e quindi anche all'attivazione ed istituzione dei Forum a livello locale;
f) assegnazioni finanziarie ai comuni ad integrazione degli stanziamenti previsti da specifiche normative per la prevenzione della devianza giovanile, per l'aggregazione sociale e per l'inserimento lavorativo di particolari categorie, come indicati dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali);
g) contributi finalizzati a sostenere, attraverso il credito d'imposta, le imprese che inseriscono nelle proprie attività produttive giovani fino a trentacinque anni di età, disoccupati di lunga data e qualificati, al fine di favorirne la stabilizzazione;
h) realizzazione di incubatori d'impresa e d'innovazione finalizzati a promuovere il lavoro imprenditoriale e autonomo dei giovani, quale spunto di innovazione per la stessa cooperazione, sostenendo lo start-up di imprese o di attività legate all'esperienza del terzo settore capace di rispondere a logiche particolari per finalità, obiettivi e metodi;
j) realizzazione di campus universitari;
k) anticipo di almeno il 70 per cento della somma della borsa Erasmus al fine di favorire una più ampia ed equa partecipazione al programma;
i) contributo di euro 150 per biglietti di viaggio, finalizzati allo svolgimento di progetti comunitari (Erasmus, Evs, ecc.) per ogni giovane partecipante.
Art. 5
Registro regionale delle associazioni giovanili1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera u), istituisce il Registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato Registro, e ne cura la tenuta;
2. Al Registro sono ammesse le iscrizioni, previa domanda, delle associazioni che presentano i seguenti requisiti previsti nell'atto costitutivo e nello statuto:
a) essere costituite da almeno il 50 per cento di giovani di età non superiore ai trenta anni;
b) assenza dello scopo di lucro;
c) svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei giovani e con il coinvolgimento prevalente di giovani, coerenti con le aree d'interesse della Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale;
d) avere sede e svolgere la loro attività in Sardegna;
e) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati, di responsabilità, di partecipazione, di pluralismo, di educazione all'impegno sociale e civile e all'integrazione;
f) elettività e gratuità delle cariche associative;
g) gratuità delle prestazioni fornite agli associati;
h) impegno degli associati a impedire, all'interno dell'associazione e nello svolgimento dell'attività, ogni forma di discriminazione o violenza, di promozione o esercizio di attività illegali, di uso di sostanze stupefacenti e di abuso di alcool.3. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale.
4. Con regolamento sono disciplinate le modalità di iscrizione, cancellazione e aggiornamento del Registro e le modalità di tenuta dello stesso.
Art. 6
Forum regionale dei giovani1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera p), la Regione promuove l'istituzione del Forum regionale dei giovani che assume il ruolo di sede per il dibattito sulle politiche giovanili.
2. Sono compiti e/o obiettivi del Forum regionale:
a) favorire e affinare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse associazioni e movimenti che operano nel settore giovanile;
b) rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni giovanili, a livello locale e regionale, presso enti pubblici, società private e altre organizzazioni economiche e sociali;
c) favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale, civile e politica del Paese, coinvolgendoli nei processi decisionali del Paese (avvicinandoli alle istituzioni attraverso attività mirate);
e) esprimere un continuo e corale impegno nella lotta contro ogni forma di esclusione sociale e di discriminazione, in particolare quella razziale, di identità di genere, economica, di età, culturale, politica, religiosa, linguistica, di orientamento sessuale e quella relativa alla disabilità psico-fisica;
f) promuovere e sostenere politiche volte ad intervenire sulle condizioni di disagio sociale giovanile ed impegnarsi per il riconoscimento del ruolo fondamentale della formazione, dell'educazione formale e non formale e del lavoro, nei processi di sviluppo sociale e nelle politiche di lotta contro l'emarginazione;
g) organizzare incontri, dibattiti e seminari nel territorio nazionale per far conoscere la propria missione per allargare la partecipazione ad altre associazioni giovanili, al fine di accrescere la rappresentatività del forum stesso;
h) la progettazione e sviluppo di canali regionali di comunicazione diretta tra le realtà aggregative per favorire lo scambio di esperienze e idee e la coprogettazione di processi innovativi da realizzarsi da un lato tramite una rete telematica tra le varie realtà territoriali con introduzione di elementi di partecipazione diretta dei giovani (per esempio chat line tematiche), dall'altro tramite una serie di incontri nelle varie città in occasione di eventi di interesse giovanile;
j) promuovere e valorizzare l'attività di ricerca-azione per il monitoraggio ed il coinvolgimento delle esperienze significative dei centri giovani intesi nella connotazione più ampia possibile (che prescinde quindi dai canali di finanziamento) di luoghi in cui si lavora con i giovani mirando all'empowerment delle loro competenze, utilizzando le metodologie della progettazione partecipata e dell'educazione tra pari;
k) creazione di una vetrina, all'interno del link istituzionale di Sardegna Giovani, specifica per una banca dati sulle progettualità giovanili (possibile scambio di buone pratiche) ed una sorta di vetrina informatica per i materiali prodotti in modo partecipato dai giovani dei centri giovani e degli stessi operatori di strada che operano su progetti attinenti le politiche giovanili;
i) l'ideazione, progettazione e sviluppo partecipati di eventi di grande visibilità che coinvolgano direttamente i giovani e di momenti formativi, su tematiche specifiche per operatori e giovani, che mirino a creare un circolo virtuoso di empowerment ottimizzando le risorse già presenti a livello regionale;
l) formulare proposte concernenti i criteri per la selezione dei progetti di sostegno alle iniziative giovanili e i relativi strumenti di monitoraggio e verifica;
m) operare una ricognizione continua dei contributi dei giovani alle politiche di loro interesse, concorrendo ad un affinamento e sintesi delle stesse.
Art. 7
Composizione e funzionamento del Forum regionale dei giovani1. Il Forum regionale dei giovani è composto da:
a) un rappresentante regionale dell'ANCI;
b) un rappresentante della consulta regionale;
c) un rappresentante di ogni consulta provinciale giovani, se istituita;
d) un rappresentante per ogni movimento giovanile delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
e) dieci rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte al Registro regionale delle associazioni giovanili, di cui all'articolo 5, eletti dai presidenti di ciascuna associazione, in assemblea, in modo da assicurare la rappresentatività territoriale, di genere e per settore di operatività associativa;
f) i presidenti (o un rappresentante delegato) delle consulte provinciali degli studenti, delle scuole di istruzione secondaria superiore;
g) i presidenti dei consigli degli studenti degli Atenei di Sassari e Cagliari;
h) un rappresentante degli studenti del CDA di Cagliari e Sassari dell'Azienda regionale per il diritto agli studi (Ersu);
j) due rappresentanze delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
k) due rappresentanze dei coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile.2. I rappresentanti del Forum devono avere un'età non superiore ai trenta anni.
3. Il Forum dura in carica tre anni e svolge la propria attività con il supporto della direzione centrale alla quale è preposto l'Assessore delegato alle politiche giovanili o, in assenza di questo, dall'Assessore delegato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
4. Il Presidente e i componenti dei Forum durano in carica per tre anni e per un massimo di due mandati se rientranti nell'età di cui al comma 2.
5. L'Assessorato regionale competente in materia delle politiche giovanili nomina i componenti del Forum e li comunica alla Presidenza del Consiglio regionale.
6. Il Forum elegge al proprio interno il Consiglio direttivo e approva le norme regolamentari dirette a disciplinare il proprio funzionamento e quello del Consiglio direttivo.
7. Il funzionamento del Forum regionale è garantito con fondi definiti sul bilancio regionale, l'adesione e lo svolgimento dell'attività al Forum è volontaria e gratuita.
Art. 8
Conferenza regionale dei Forum giovani1.La Regione indice periodicamente una conferenza regionale denominata Forum giovani, quale luogo privilegiato d'incontro tra giovani e istituzione regionale, sede di confronto, partecipazione e d'individuazione di proposte, anche ai fini della definizione delle linee prioritarie di azione e di verifica delle politiche rivolte ai giovani. Il Forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione.
Art.9
Osservatorio permanente
delle politiche giovanili1. La Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera r), l'Osservatorio permanente di coordinamento delle politiche giovanili.
2. Sono compiti dell'Osservatorio il monitoraggio, lo studio ed approfondimento sulla realtà giovanile territoriale nonché il monitoraggio e valutazione sull'attività della consulta regionale e delle amministrazioni provinciali e comunali sulle azioni d'interesse delle politiche giovanili.
3. In particolare l'Osservatorio acquisisce tutti i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dei giovani;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.4. Strumenti dell'Osservatorio sono:
a) la costituzione di una banca dati per la raccolta permanente, attraverso schede, di dati sui servizi;
b) l'attivazione di ricerche su aree specifiche di particolare rilevanza;
c) la pubblicazione di dati statistici sui giovani, sui servizi pubblici e privati presenti in ciascuna provincia.5. Funzioni dell'Osservatorio sono inoltre:
a) promuovere il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e private che operano per i diritti dei giovani, favorendo così il confronto e lo scambio di esperienze nel settore;
b) provvedere alla creazione di percorsi facilitati dal punto di vista burocratico e di benefit economici (per esempio un fondo a rotazione per facilitare l'accesso ai finanziamenti) per i progetti nati dalla partecipazione dei giovani.6. L'Osservatorio permanente delle politiche giovanili ha sede presso l'Assessorato competente in materia di pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Esso è composto da:
a) un rappresentante regionale dell'ANCI;
b) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
c) il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale;
d) un rappresentante indicato da ciascuna delle Università di Cagliari e di Sassari;
e) tre esperti in materia di statistica sociale nominati dal Consiglio regionale della Sardegna;
f) un dipendente regionale per ciascuno dei seguenti Assessorati: Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale; nominati dalla Regione autonoma della Sardegna.7. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni dell'Osservatorio permanente delle politiche giovanili tutti i soggetti utili, disponendo a tal fine le consultazioni necessarie.
8. L' Osservatorio permanente delle politiche giovanili può, altresì, essere integrato a seconda delle esigenze, con gli assessori comunali e provinciali competenti nelle politiche giovanili se presenti o in alternativa delle politiche sociali, del lavoro, dell'istruzione.
9. L'Osservatorio redige un rapporto annuale sull'attività svolta e ne trasmette gli atti al Consiglio regionale della Sardegna.
10. L'Osservatorio permanente delle politiche giovanili si avvale dei flussi informativi dei forum e delle strutture degli informagiovani.
Art.10
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate, a decorrere dall'anno 2011, in euro 10.000.000 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S05.03.012
Politiche giovanili - Investimenti2010 euro ---
2011 euro 10.000.000
2012 euro 10.000.000
2013 euro 10.000.000in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente2010 euro ---
2011 euro 10.000.000
2012 euro 10.000.000
2013 euro 10.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010 ).3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 ed a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.