CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 165

presentata dai Consiglieri regionali

GRECO - DIANA Mario - TOCCO - PERU - RODIN - LOCCI - DEDONI - SOLINAS Christian - AMADU - DE FRANCISCI - STERI - SABATINI

il 15 aprile 2010

Interventi a sostegno della valorizzazione e incentivazione delle attività professionali intellettuali

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge si vuole rilanciare il ruolo dei professionisti nel sistema economico regionale, nel pieno rispetto delle funzioni istituzionali degli ordini e dei collegi professionali. Una normativa che pone grande attenzione all'esercizio dell'attività professionale, alla formazione continua, al sostegno alle giovani e ai giovani nell'accesso alle professioni prevedendo anche agevolazioni per l'avvio all'esercizio dell'attività professionale.

Il testo riconosce la centralità delle professioni intellettuali nel nostro sistema economico quale forza produttiva fondata sulla conoscenza, sulla qualità e sulla eccellenza in coerenza dei principi costituzionali (articolo 117 della Costituzione) ed nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), che individua le professioni quale materia di legislazione concorrente, nella quale spetta alle regioni l'esercizio della potestà legislativa ed allo Stato la definizione dei principi fondamentali.

Il capo II del suindicato decreto individua dunque i principi fondamentali ai quali le regioni dovranno attenersi nell'esercizio della potestà legislativa. Tra questi, in particolare, la libertà di esercizio della professione, quale espressione del più ampio principio della libertà di iniziativa economica, il divieto di qualsiasi discriminazione di genere, il rispetto della disciplina sociale a tutela della concorrenza e del mercato e della libertà di accesso alle professioni. Il capo III, all'articolo 6, stabilisce che per le regioni a statuto speciale resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Inoltre, in ragione degli obblighi derivanti dai vincoli comunitari, nel rispetto della direttiva europea 2005/36/UE occorre definire i principi ed i limiti connessi con la libera concorrenza, intesa quale miglioramento delle condizioni di offerta delle prestazioni professionali sul mercato, garantendo la presenza in maniera diffusa dei professionisti e conservando la differenziazione e la pluralità dell'offerta medesima, svolta sempre nei dettati costituzionali, nell'interesse generale e della collettività, a fondamento dell'effettiva possibilità di scelta da parte degli utenti e della compiuta tutela dei relativi diritti ed interessi. In controtendenza con quanti auspicano la sostituzione degli studi professionali con "società di servizi", per dare spazio ad un mercato non regolamentato, emerge, invece, in maniera sempre più forte, l'esigenza di eticità e sicurezza per i cittadini e per le imprese che si avvalgono delle prestazioni professionali.

Si ha l'esigenza di modernizzare l'intero sistema senza però stravolgere la natura e l'essenza dell'opera intellettuale, che continuerà a essere disciplinata da regole tipiche, chiare e precise, nel rispetto dell'etica deontologica posta a garanzia della sicurezza dei cittadini, che si avvalgono quotidianamente delle prestazioni dei professionisti. Modernizzare significa ridefinire e rivalutare il ruolo delle diverse professioni in una nuova ottica di svecchiamento dell'immagine corporativa e rivalutazione della percezione sociale del professionista, sempre nel rispetto delle loro fisionomie e dei loro tratti distintivi.

In quest'ottica la Regione si pone come interlocutore attento non soltanto al contesto nazionale e comunitario, ma in primo luogo al proprio territorio.

Un progetto di legge che riconosce agli ordini e ai collegi un ruolo sociale nei confronti della collettività, favorendo anche il finanziamento della formazione continua dei professionisti ed i benefici e agevolazioni economiche per i professionisti al pari delle altre attività: il sostegno previsto normalmente per artigiani, agricoltori o imprenditori non è mai stato allargato ad un mondo di produzione intellettuale e che preveda alcuni interventi finanziari rivolti soprattutto all'ingresso nel mondo del lavoro delle giovani e dei giovani.

Le libere professioni, per la loro estraneità agli interessi economici, per l'elevato valore aggiunto delle prestazioni, per la capacità di innovazione, le potenzialità di espansione e l'alto valore produttivo ed occupazionale, rappresentano un punto di riferimento irrinunciabile del nostro sistema economico-sociale. Le libere professioni sono, inoltre, portatrici di valori fondamentali quali la meritocrazia, la responsabilità personale, l'autonomia intellettuale, il desiderio di innovare, il rifiuto dell'assistenzialismo. Esse, inoltre, rappresentano nel nostro sistema nazionale, attraverso l'indipendenza di giudizio, uno dei pilastri dei pluralismo e pertanto assolvono in autonomia e libertà un ruolo insostituibile di pubblico interesse.

Secondo l'Agenzia delle entrate, solo nel 2009 in Italia risultavano aperte 8.8 milioni di partite IVA, e sono più di 2 milioni gli iscritti in ordini e collegi professionali. Un vero e proprio esercito produttivo, che da solo rappresenta la terza forza economica del nostro Paese e produce quasi il 13 per cento del PIL italiano. Eppure alle loro rappresentanze non è riconosciuto alcun ruolo di parte sociale né per essi sono stati disposti provvedimenti di sostegno in momenti di difficoltà. Se, infatti, qualcuno immagina che il professionista sia un favorito membro di una casta economica, la realtà è completamente diversa e il mondo dei professionisti, benché contraddistinto dalla loro alta professionalità, capacità, autonomia e merito, è oggi in gravi difficoltà. Pertanto è sempre più necessario promuovere una legge regionale con la quale dare un opportuno riconoscimento al ruolo sociale delle professioni intellettuali, valorizzando e incentivando l'innovazione delle attività professionali.

Con la presente proposta di legge si vuole dunque dare il meritato riconoscimento al ruolo sociale proprio delle professioni intellettuali.

L'articolo 1 individua le finalità della presente proposta di legge per l'accesso, l'avvio e lo sviluppo delle professioni intellettuali.

L'articolo 2 definisce le modalità di raccordo tra la Regione ed i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attività professionali e di sostenere i diritti degli utenti. Istituisce, inoltre, una Commissione regionale delle professioni, finanzia la costituzione di un nuovo soggetto consortile multidisciplinare al servizio dei professionisti e istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso e all'esercizio delle attività professionali.

L'articolo 3 della presente proposta di legge regionale stabilisce alcune definizioni utili ai fini dell'applicazione della medesima proposta normativa.

Con l'articolo 4 si costituisce la Commissione regionale dei soggetti professionali con lo specifico obiettivo di creare un collegamento, una sorta di raccordo tra la Giunta regionale, il Consiglio regionale e le professioni per l'elaborazione di atti di governo, di programmazione economica e di norme regionali.

L'articolo 5 disciplina il funzionamento e la composizione della Commissione regionale dei soggetti professionali.

L'articolo 6 promuove le attività professionali anche in attuazione delle politiche europee.

All'articolo 7 viene definita la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare, aperto a tutti i soggetti professionali interessati, per svolgere attività formative, informative e operative. Il soggetto consortile dovrebbe mantenere i legami con le realtà estere per esportare anche i contenuti di qualità delle professioni. Fino ad oggi è mancato il veicolo. Ora occorre affermare che la forza intellettuale è in grado di creare indotti e questo dovrebbe consentire di emergere come forza economica.

Non solo promozione ed esportazione delle professioni, ma anche creazione di reti per l'interscambio informativo e di aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali.

L'articolo 8, infine, richiama un principio già evidenziato dal disegno di legge nazionale e, precisamente, che le professioni devono essere sostenute e incentivate mediante adeguate politiche fiscali ed economiche, con specifiche agevolazioni anche per i giovani che iniziano la professione. A tal fine è prevista l'istituzione del fondo regionale di rotazione per le professioni. Una parte del fondo andrà ad abbattere il tasso di interesse tra quelli più bassi proposti dagli istituti bancari e un'altra parte costituirà un fondo di garanzia, una sorta di assicurazione. Se tutti restituiscono il prestito, il fondo si rigenera.

L'articolo 9 prevede la norma finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, in coerenza con quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131), stabilisce le modalità di sostegno all'accesso e all'esercizio delle professioni intellettuali sul territorio della Regione al fine di valorizzare e incentivare l'innovazione e la ricerca, la formazione professionale, l'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali e l'avvio e lo sviluppo di studi professionali organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato o intersettoriale tra giovani professionisti.

 

Art. 2
Oggetto

1. La presente legge definisce le modalità di raccordo tra la Regione ed i soggetti professionali operanti sul territorio regionale ed in particolare:
a) istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni, con ulteriori funzioni di rapporto e coordinamento con operatori economici interni ed esteri;
b) sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa dalle professioni ordinistiche;
c) istituisce un fondo di rotazione per il sostegno all'accesso e all'esercizio delle attività professionali con particolare attenzione alle giovani e ai giovani.

 

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:
a) per attività professionale, un'attività di lavoro indipendente finalizzata ad una prestazione prevalentemente intellettuale esercitata da persone fisiche o nelle forme previste dalla legge, in modo associato o intersettoriale;
b) per professione ordinistica, la professione ordinata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame di stato e all'iscrizione ad un albo o collegio;
c) per utente di attività professionale, il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale.

 

Art. 4
Commissione regionale dei soggetti professionali. Competenze e composizione

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Giunta regionale e le professioni, è istituita la Commissione regionale dei soggetti professionali, di seguito denominata Commissione, nominata dal Presidente della Regione.

2. La Commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo:
a) agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività professionali e degli utenti delle medesime;
b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;
c) ai processi di innovazione delle attività professionali anche a livello europeo;
d) al raccordo e coordinamento tra professioni e operatori economici interni ed esteri.

3. La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri, salvo i presidenti, possono essere confermati una sola volta; la commissione è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di professioni che la presiede;
b) un rappresentante regionale per ogni professione ordinistica.

4. Le professioni ordinistiche sono suddivise in tre aree di appartenenza:
a) area giuridico-economica;
b) area socio-sanitaria;
c) area tecnica.

5. I soggetti espressione di professioni ordinistiche designano un vicepresidente per ogni area di appartenenza.

6. Oltre al presidente il numero massimo di membri della Commissione è pari a ventisette, di cui:
a) sette riservati ai soggetti promossi dalle professioni ordinistiche di area giuridico-economica;
b) sette riservati ai soggetti promossi dalle professioni ordinistiche socio-sanitarie;
c) sette riservati ai soggetti promossi dalle professioni ordinistiche di area tecnica;
d) un rappresentante per ogni camera di commercio operante sul territorio regionale.

7. Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano superiori al numero dei membri di cui al comma 6, al fine di assicurare un'equilibrata presenza delle diverse professioni, l'individuazione dei membri avviene sulla base dei seguenti criteri, considerati congiuntamente:
a) rappresentanza regionale organizzata con presenza in almeno tre province della Sardegna;
b) rilevanza economico-sociale della professione rappresentata.

 

Art. 5
Organizzazione e funzionamento

1. La Commissione è costituita ed opera validamente con la partecipazione di almeno il 50 per cento più uno dei componenti.

2. La Commissione è convocata dal presidente ogni tre mesi o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione; al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

3. Il presidente organizza i lavori, anche prevedendo sedute tematiche secondo le modalità definite dalla Commissione.

4. Per favorire l'incontro tra l'offerta di prestazioni professionali e gli utenti delle attività professionali, almeno una volta l'anno alla riunione della Commissione sono invitati i rappresentanti designati dal comitato regionale consumatori e utenti. Possono essere invitati, qualora se ne determini la necessità, i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali nonché i soggetti rappresentativi del mondo economico.

5. I membri della Commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

 

Art. 6
Promozione delle attività professionali

1. La Regione promuove le attività professionali favorendo la partecipazione dei professionisti per la rapida ed efficace attuazione delle politiche europee.

2. La Regione mira a semplificare l'accesso dei cittadini e delle imprese ai fondi europei promuovendo la risoluzione delle eventuali controversie discendenti dall'attuazione delle politiche europee sia prevenendo la nascita del contenzioso attraverso il preventivo espletamento di specifiche procedure conciliative gratuite, sia attraverso la riduzione dei tempi e dei costi necessari alla risoluzione delle controversie attraverso l'utilizzo dell'arbitrato.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita, presso la Giunta regionale, un'apposita sede per lo svolgimento dell'arbitrato e della conciliazione in relazione alle controversie discendenti dall'attuazione delle politiche europee tra soggetti o imprese richiedenti finanziamenti europei nelle quali l'Amministrazione regionale o i suoi soggetti dipendenti sono parte.

4. Le procedure conciliative e quelle arbitrali sono volontarie e non comportano oneri per l'Amministrazione regionale.

5. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale valuta l'impatto delle attività promozionali di cui al presente articolo e trasmette una relazione illustrativa al Consiglio regionale.

 

Art. 7
Soggetto consortile multidisciplinare

1. La Regione sostiene, tramite finanziamento, la costituzione di un soggetto consortile la cui partecipazione sia aperta a tutti i soggetti professionali interessati, con competenza multidisciplinare di iniziativa autonoma, anche mediante organizzazioni di secondo livello, a servizio dei soggetti professionali.

2. Il soggetto consortile multidisciplinare, di livello regionale, svolge, a favore dei professionisti intellettuali e degli utenti, le seguenti attività formative, informative ed operative:
a) servizi di agenzia formativa;
b) interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;
c) cooperazione con la Regione per l'aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali;
d) informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i fornitori di prestazioni professionali e gli utenti;
e) diffusione, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;
f) promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi ed attività disposti in materia di professioni dall'Unione europea.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo regionale, la Giunta regionale, mediante apposito bando, seleziona la proposta di costituzione del soggetto consortile multidisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti i servizi di cui al comma 2.

 

Art. 8
Interventi finanziari a favore dei professionisti. Istituzione del fondo regionale di rotazione per le professioni

1. È costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti.

2. In particolare, il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione di garanzia per:
a) prestiti alle giovani e ai giovani già abilitati alla professione di età non superiore ai trenta anni che non rientrano nella lettera b); il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici, partecipazione a corsi e iniziative di formazione;
b) prestiti alle giovani e ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:
1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;
2) programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;
3) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il regolamento di attuazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento di attuazione definisce criteri e modalità per l'erogazione di fondi relativamente a formazione continua, fondo rotativo e, nel rispetto della normativa europea, le modalità di funzionamento del fondo e le condizioni per assicurare l'accesso delle giovani e dei giovani al fondo.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono determinate per l'anno 2010 in euro 500.000 per le finalità di cui all'articolo 7 ed in euro 5.000.000 per le finalità di cui all'articolo 8.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S02.02.001
Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo
2010 euro 500.000
2011 euro ---
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.03.030 (NI)
Interventi nel settore dei servizi - Investimenti
2010 euro 5.000.000
2011 euro ---
2012 euro ---
2013 euro ---

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2010 euro 5.500.000
2011 euro ---
2012 euro ---
2013 euro ---
mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).