CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 160
presentata dai Consiglieri regionali
PORCU - MORICONI - LOTTO - MANCA - CUCCU - SABATINI
il 15 aprile 2010
Modifiche della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, relative all'estensione dello Sportello unico
per le attività produttive (SUAP) al settore dell'edilizia residenziale***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, articoli 16-32, la Regione Sardegna ha promosso l'attivazione presso i comuni, anche in forma associata, dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Tale norma, innovativa in Italia, è nata dall'esigenza di velocizzare i tempi di risposta della pubblica amministrazione per dare impulso ai processi economici e favorire lo sviluppo delle attività produttive e le conseguenti ricadute occupazionali.
Attraverso il SUAP è stato reso possibile, con una dichiarazione autocertificata, aprire in soli 20 giorni una attività economica e produttiva di beni e servizi o avviare la realizzazione di un impianto produttivo con le sole eccezioni evidenziate all'articolo 1, comma 24, della citata legge.
Dall'entrata in vigore la norma ha trovato una crescente e sempre più ampia applicazione in tutti i settori economici e produttivi, compreso quello dell'edilizia residenziale.
La recente sentenza del TAR n. 246/2010, con la quale è stato annullato l'articolo 1, comma 2, della Circolare esplicativa relativa alla legge istitutiva del SUAP, ha però di fatto cassato l'estensione al settore dell'edilizia residenziale delle attività dello Sportello, in quanto non esplicitamente ricompreso tra le "attività produttive" previste dalla legge.
Gli effetti della pronuncia del TAR sono allarmanti in quanto, nei due anni appena trascorsi, il procedimento del SUAP aveva trovato, in molti comuni della Sardegna, la più diffusa applicazione proprio per le procedure relative all'edilizia ad uso residenziale.
Il rischio è di ripiombare, per questo importante settore economico, nell'estenuante iter burocratico del passato caratterizzato dalla molteplicità degli interlocutori (ASL, Soprintendenza, Vigili del fuoco, servizi comunali preposti all'edilizia privata, uffici regionali competenti) e dall'incertezza dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.
La sentenza del TAR rischia, quindi, di rappresentare un freno per il settore edilizio proprio nel momento in cui è oggetto di uno specifico intervento di rilancio - vedi legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4, nota come "Piano casa" - fortemente voluto dall'attuale Governo nazionale e regionale.
Ma la sentenza del TAR ha anche la spiacevole conseguenza di determinare una situazione di incertezza giuridica per tutti i provvedimenti già adottati o in corso di esame con il procedimento del SUAP.
La norma proposta modifica la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, all'articolo 17, inserendo, una volta per tutte, tra le attività economiche ammesse al SUAP anche quelle legate all'edilizia residenziale privata e conferma la validità della procedure previste dal SUAP per i provvedimenti già adottati e per quelli pendenti presso gli sportelli comunali.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Definizione di attività economiche e impianti produttivi (modifica del comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008)1. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è sostituito dal seguente:
"17. A tale fine si intendono:
a) per SUAP: lo Sportello unico per le attività produttive;
b) per comuni: i comuni in forma singola o associata che istituiscono il SUAP;
c) per attività economiche produttive: tutte le attività che configurano la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, comprese le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico-ricettive e l'edilizia, compresa l'edilizia ad uso residenziale;
d) per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, ogni attività edilizia anche per uso residenziale, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione.".
Art. 2
Entrata in vigore e ambito di applicazione1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e si applica a tutti i procedimenti pendenti ed a quelli già conclusi a quella data presso i competenti uffici SUAP.