CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 159
presentata dai Consiglieri regionali
URAS - SECHI - ZUNCHEDDU - ZEDDA Massimo - BEN AMARA - SOLINAS Antonio
il 13 aprile 2010
Istituzione da parte della Regione sarda della Fondazione Giuseppe Manno
***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Giuseppe Manno nacque ad Alghero il 17 marzo 1786, da Antonio e Caterina Diaz. Seguì i primi studi ad Alghero sotto la docenza dell'abate Massala, in seguito si trasferì a Cagliari presso il Collegio dei nobili. Il 25 aprile 1804 conseguì la laurea in diritto canonico e civile, nel 1805 fu sostituto dell'avvocato fiscale presso la Reale udienza e nel 1809, dell'avvocato fiscale patrimoniale. Nel 1811 fu uno dei collaboratori del Foglio periodico di Sardegna, stampato a Cagliari di matrice filo inglese, ma si dimise per via delle non sempre veritiere notizie pubblicate. Negli stessi anni fu amico di Stefano Manca di Villahermosa e del duca del Genovese del quale fu segretario.
Nel 1817, trasferitosi a Torino, conseguì la nomina quale primo officiale della Segreteria di Stato per gli affari di Sardegna e l'onorificenza dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Il 28 dicembre 1821 divenne segretario privato di Carlo Felice. Il 17 giugno 1823 fu nominato consigliere nel Supremo consiglio di Sardegna partecipando così ai lavori del Supremo consiglio atti a riformulare le leggi civili e criminali del Regno di Sardegna, rese poi effettive nel 1827 delle quali scrisse il Proemio. Grazie all'incarico di precettore di storia dei duchi di Savoia e Genova gli fu conferito il titolo di barone. Giuseppe Manno è noto anche per aver scritto la Storia di Sardegna, opera suddivisa in quattro volumi scritti tra il 1825 ed il 1827. Nel 1826, anche grazie al supporto di Prospero Balbo, divenne socio dell'Accademia delle Scienze di Torino. Nel 1828 scrisse il saggio Dei vizii dei letterati, mentre nel 1831 scrisse il saggio sulla Fortuna delle parole. Nel 1834 divenne accademico della Crusca. La sua opera più importante è la Storia moderna della Sardegna, edita nel 1842 e composta di due volumi. Il 14 ottobre 1845 divenne presidente del Senato di Nizza mentre il 2 novembre 1847 succedette a Gaspare Andrea Coller come presidente del Senato di Piemonte. Il 3 aprile 1848 entra a far parte dei senatori del Regno e tra il 1849 ed il 1855 ne fu presidente. Il 28 ottobre 1855 fu investito del ruolo di presidente della Corte Suprema di Cassazione, dal 1855 al 1866 fu invece presidente dell'Ordine Mauriziano; morì a Torino il 25 gennaio 1868.
La presente proposta di legge si compone di 5 articoli.
Con l'articolo 1 la Regione viene autorizzata a partecipare all'istituzione della Fondazione, in compartecipazione con l'Amministrazione comunale di Alghero.
Con l'articolo 2 la Regione è autorizzata a sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione e a nominare i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto stabilito nello statuto della stessa; a presentare al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione e il bilancio che è esaminato dalla Commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio e cultura.
L'articolo 3 stabilisce in euro 100.000 per l'anno 2010 ed in euro 80.000 per gli anni seguenti, a decorrere dall'anno 2011, la quota di partecipazione della Regione alla Fondazione, somme incrementate quadriennalmente in riferimento al tasso di inflazione Istat.
L'articolo 4 contiene la possibilità di sospendere i finanziamenti in caso di inadempienze statutarie e la possibilità di recesso definitivo da parte della Regione in caso di violazioni di legge o dello statuto.
L'articolo 5 è relativo alla norma finanziaria.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Principi ispiratori1. La Regione riconosce il valore della figura di Giuseppe Manno, personalità esemplare della storia e della cultura sarda. A tal fine impegna l'Amministrazione a promuovere ogni iniziativa per la valorizzazione e divulgazione del suo pensiero e delle sue opere.
2. La Regione è autorizzata a istituire, quale socio cofondatore con l'Amministrazione comunale di Alghero, una fondazione culturale intitolata a Giuseppe Manno, con sede ad Alghero, e costituita con atto pubblico sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione assegna alla Fondazione le somme necessarie per il riconoscimento e la valorizzazione dei luoghi in cui visse e operò Giuseppe Manno.
3. La Fondazione è partecipata da soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta e s'impegnino alla osservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle previste nell'atto costitutivo.
4. La Fondazione è senza scopo di lucro, condizione obbligatoria per il permanere della partecipazione regionale. La Fondazione inoltre promuove, con cadenza biennale, un premio internazionale, ai fini della valorizzazione della figura di Giuseppe Manno.
Art. 2
Rappresentanti e compiti della Regione nella Fondazione1. La Regione è rappresentata dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
2. Possono essere eletti su designazione dell'Amministrazione regionale altri componenti degli organi direttivi della Fondazione secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto della medesima Fondazione.
3. I predetti rappresentanti, ogni anno, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e il bilancio della Fondazione, che è esaminato dalla Commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio e cultura.
Art. 3
Contributi annuali1. La Regione partecipa all'istituzione della Fondazione con un contributo straordinario determinato in euro 100.000 per l'anno 2010 e, annualmente, a partire dall'anno 2011, in euro 80.000.
2. Il contributo, previa deliberazione della Giunta regionale, è incrementato ogni quadriennio, avuto riguardo al tasso di inflazione Istat nel periodo di riferimento.
Art. 4
Sospensione dei contributi1. L'Amministrazione regionale può sospendere l'erogazione dei contributi previsti in caso di violazioni di legge o dello statuto della Fondazione. In relazione alle violazioni, la Regione può, con decisione della stessa Giunta regionale, recedere dalla partecipazione alla Fondazione.
Art. 5
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 100.000 per l'anno 2010 e a euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si fa fronte con quota parte delle entrate proprie della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).