CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 158

presentata dai Consiglieri regionali

URAS - SECHI - ZUNCHEDDU - ZEDDA Massimo - BEN AMARA - SOLINAS Antonio

il 13 aprile 2010

Istituzione da parte dalla Regione sarda della Fondazione Ennio Porrino

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Ennio Porrino è il maggiore compositore che la nostra Isola abbia espresso. Innumerevoli sono le vie e le piazze che portano il suo nome, ma pochi sanno chi egli fosse veramente. Lo scorso 14 e 16 gennaio 2010, il Teatro lirico di Cagliari ha effettuato un processo di riscoperta riproponendo al pubblico la grande opera lirica I Shardana, che 50 anni fa ottenne un enorme successo al Teatro San Carlo di Napoli (21 marzo 1950), al Teatro Massimo di Cagliari (18 marzo 1960) e, per l'ultima volta (anche se solo in forma oratoriale), all'Auditorium del Foro italico (Roma, 24 settembre 1960). Nato a Cagliari nel 1910 e morto improvvisamente a Roma nel 1959 a soli quarantanove anni, Ennio Porrino rappresenta indubbiamente una figura di primissimo piano nel mondo componentistico del nostro paese, e sicuramente la più grande della Sardegna. Ancora ventenne si afferma con la lirica Traccas (su versi di Sebastiano Satta) nel concorso nazionale La bella canzone italiana. Segue una strepitosa carriera il cui apice è sicuramente costituito dalla prima rappresentazione assoluta de I Shardana al Teatro San Carlo di Napoli; la sua morte improvvisa è di circa sette mesi più tardi. L'autorevole enciclopedia musicale tedesca Die Musik in Geschichte und Gegenwart riporta che «la grande opera I Shardana fu accolta dalla critica come "la più importante opera lirica composta in Italia in questo dopoguerra"» (Felix Karlinger, 1962). Le più autorevoli riviste specializzate del settore attribuiscono a I Shardana tanti meriti e uno soprattutto unanime: la capacità dell'artista di coniugare magistralmente l'antica e gloriosa storia sarda con la musica classica moderna. Ha ricoperto, dal 1951 l'incarico di professore ordinario di composizione al Conservatorio romano di Santa Cecilia a cui si aggiunge, dal 1956, anche quello di direttore del Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari e di direttore artistico dell'Ente lirico e dell'Istituzione dei concerti.

Molto noto all'estero grazie alle sue opere sinfoniche Sardegna e Nuraghi, eseguite più volte sia in Europa che negli Stati Uniti, e in numerose occasioni dirette dal celebre Leopold Stokowski, che in particolare, nel novembre 1949 alla Carnegie Hall con la New York Philarmonic, diresse il poema sinfonico "Sardegna" ed ebbe a dire: "La vostra Sardegna è una grande musica e nello stesso tempo una intensa espressione del sentimento della vera vita di Sardegna."
La presente proposta di legge si compone di 5 articoli.

Con l'articolo 1 la Regione viene autorizzata a partecipare all'istituzione della Fondazione, in compartecipazione con l'Amministrazione comunale di Cagliari, l'Ente lirico e il Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Con l'articolo 2 la Regione è autorizzata a sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione e a nominare i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto stabilito nello statuto della stessa; a presentare al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione e il bilancio che è esaminato dalla Commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio e cultura.

L'articolo 3 stabilisce in euro 100.000 per l'anno 2010 ed in euro 80.000 per gli anni seguenti, a decorrere dall'anno 2011, la quota di partecipazione della Regione alla Fondazione, somme incrementate quadriennalmente in riferimento al tasso di inflazione Istat.

L'articolo 4 contiene la possibilità di sospendere finanziamenti in caso di inadempienze statutarie e la possibilità di recesso definitivo da parte della Regione in caso di violazioni di legge o dello Statuto.

L'articolo 5 è relativo alla norma finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi ispiratori

1. La Regione riconosce il valore della figura di Ennio Porrino, personalità esemplare della storia e della cultura sarda. A tal fine impegna l'Amministrazione a promuovere ogni iniziativa per la valorizzazione e divulgazione del suo pensiero e delle sue opere.

2. La Regione è autorizzata a istituire, quale socio cofondatore con l'Amministrazione comunale di Cagliari, l'Ente lirico e il Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, una fondazione culturale intitolata a Ennio Porrino, con sede a Cagliari, e costituita con atto pubblico sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione assegna alla Fondazione le somme necessarie per il riconoscimento e la valorizzazione dei luoghi in cui visse e operò Ennio Porrino.

3. La Fondazione è partecipata da soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta e s'impegnino alla osservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle previste nell'atto costitutivo.

4. La Fondazione è senza scopo di lucro, condizione obbligatoria per il permanere della partecipazione regionale. La Fondazione inoltre promuove, con cadenza biennale, un premio internazionale, ai fini della valorizzazione della figura di Ennio Porrino.

 

Art. 2
Rappresentanti e compiti della Regione
nella Fondazione

1. La Regione è rappresentata dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

2. Possono essere eletti, su designazione dell'Amministrazione regionale, altri componenti degli organi direttivi della Fondazione secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto della medesima Fondazione.

3. I predetti rappresentanti, ogni anno, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e il bilancio della Fondazione, che è esaminato dalla Commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio e cultura.

 

Art. 3
Contributi annuali

1. La Regione partecipa all'istituzione della Fondazione con un contributo straordinario determinato in euro 100.000 per l'anno 2010 e, annualmente, a partire dall'anno 2011, in euro 80.000.

2. Il contributo, previa deliberazione della Giunta regionale, è incrementato ogni quadriennio, avuto riguardo al tasso di inflazione Istat nel periodo di riferimento.

 

Art. 4
Sospensione dei contributi

1. L'Amministrazione regionale può sospendere l'erogazione dei contributi previsti in caso di violazioni di legge o dello Statuto della Fondazione. In relazione alle violazioni, la Regione può, con decisione della stessa Giunta regionale, recedere dalla partecipazione alla Fondazione.

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 100.000 per l'anno 2010 e a euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si fa fronte con quota parte delle entrate proprie della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).