CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 157

presentata dai Consiglieri regionali

URAS - SECHI - ZUNCHEDDU - ZEDDA Massimo - BEN AMARA - SOLINAS Antonio

il 13 aprile 2010

Istituzione da parte della Regione sarda della Fondazione Camillo Bellieni

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Camillo Bellieni nacque a Sassari il 31 gennaio 1893. Trascorse la sua prima infanzia, sino alle soglie dell'adolescenza a Thiesi, centro agropastorale della Provincia di Sassari, dove il padre, Nicola, era titolare della locale farmacia. Dopo aver compiuto gli studi presso il Liceo Azuni di Sassari, si laureò in Giurisprudenza, nell'ateneo sassarese e, successivamente, in filosofia a Roma. Fu interventista e partecipò con il grado di tenente al primo conflitto mondiale nelle file della Brigata Sassari, unitamente ad Emilio Lussu, un altro dei giovani destinato a diventare personaggio di primo piano negli anni della nascita del Partito sardo d'azione. Camillo Bellieni fu il principale animatore di quell'ala politicizzata dei combattenti che spinse per ridare slancio al movimento. Fu il primo direttore regionale dopo il congresso di Oristano che sancì, dopo una lunga gestazione, la nascita ufficiale del Partito sardo d'azione. Storico e filosofo, uomo di grande cultura, e di grande spessore morale, Bellieni fu il teorico e il grande organizzatore del primo sardismo. Aveva fatto delle idee di libertà, di giustizia e di equità sociale, il suo impegno politico ed ha creduto, fino alla fine dei suoi giorni, nell'idea del riscatto morale e sociale della Sardegna, come un presupposto fondamentale per un riscatto morale e politico dell'Italia. Bellieni vedeva la Sardegna, per la sua posizione geografica e per la sua storia culturale, come il fulcro di un'alternativa politica ed economica mediterranea che si ponesse al centro dei blocchi politici e militari che si profilavano all'orizzonte dopo il primo conflitto mondiale. Cristiano per cultura e laico nell'azione, liberale e antifascista, repubblicano e socialista, Bellieni compendiò i grandi filoni della cultura morale e politica europea nella dottrina dell'autonomismo federalista. L'autonomismo, nel linguaggio del Bellieni è, alla lettera, capacità autodeterminativa degli individui e dei popoli che deve trovare la sua espressione politica nella potestà legislativa dell'"Ente Regione". Al regionalismo italiano post-unitario mancava proprio la potestà legislativa e di sovranità delle regioni. Se la Sardegna è una nazione, questo è il ragionamento di Bellieni, essa è una nazione abortiva, cioè destinata ad abortire, e sarà destinata a restare tale finché non acquisterà la sua sovranità politica e la sua potestà legislativa al pari dello Stato. Si rendeva pertanto necessario riscrivere il patto tra le regioni e lo Stato. Un patto dove alcuni poteri sono demandati allo Stato centrale ed alcuni alle regioni. In quest'ottica federale, dunque, si comprende e si spiega l'autonomismo sardista del Bellieni. Nessun separatismo, nessun massimalismo indipendentista appare più lucido e più radicale dell'autonomismo teorizzato da Bellieni. Nella sua concezione autonomista e federalista il termine "Regione" sostituisce il termine "Stato". La Regione diventa Stato, se ne pone come sua parte integrante e costitutiva e, insieme ad altre regioni-Stato, configura il nuovo assetto di una moderna repubblica federale. Il nuovo Stato repubblicano dovrebbe essere costituito, nella visione del Bellieni, dalle diverse regioni che liberamente aderiscono alla costituzione del nuovo Stato federale, con pari dignità e con pari autonomia. Allo stesso tempo non sfuggiva a Bellieni l'inadeguatezza delle classi di genti sarde e italiane per la realizzazione di un progetto politico ambizioso quale era quello di una vera e propria rifondazione della statualità e della politica, da cui l'esigenza della nascita di un nuovo partito e di una nuova classe dirigente con nuove consapevolezze ed in grado di assumere nuove responsabilità per la Sardegna, per l'Italia e per l'Europa. Negli anni del fascismo, quando i partiti politici dovettero tacere per via della dittatura mussoliniana, Bellieni insegnò filosofia e pedagogia a Trieste, e poi esercitò la professione di archivista nell'Università di Napoli. In questa città si sposò e vi stabilì la sua dimora tornando spesso in Sardegna per seguire le vicende del partito. Fu tra i protagonisti della ripresa democratica dopo la caduta del fascismo, e fu fortemente critico nei confronti del nascente autonomismo che, certamente, non andava, come di fatto non andò, nella direzione da lui auspicata. Morì a Napoli il 9 dicembre 1975, e la sua salma venne poi riportata a Sassari, dove è sepolta nel cimitero cittadino.

La presente proposta di legge si compone di 5 articoli.
Con l'articolo 1 la Regione viene autorizzata a partecipare all'istituzione della Fondazione, in compartecipazione con l'Amministrazione comunale di Sassari.

Con l'articolo 2 la Regione è autorizzata a sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione e a nominare i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto stabilito nello statuto della stessa; a presentare al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione e il bilancio che è esaminato dalla Commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio e cultura.

L'articolo 3 stabilisce in euro 100.000 per l'anno 2010 ed in euro 80.000 per gli anni seguenti, a decorrere dall'anno 2011, la quota di partecipazione della Regione alla Fondazione, somme incrementate quadriennalmente in riferimento al tasso di inflazione Istat.

L'articolo 4 contiene la possibilità di sospendere i finanziamenti in caso di inadempienze statutarie e la possibilità di recesso definitivo da parte della Regione in caso di violazioni di legge o dello Statuto.

L'articolo 5 è relativo alla norma finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi ispiratori

1. La Regione riconosce il valore della figura di Camillo Bellieni, personalità esemplare della storia e della cultura sarda. A tal fine impegna l'Amministrazione a promuovere ogni iniziativa per la valorizzazione e divulgazione del suo pensiero e delle sue opere.

2. La Regione è autorizzata a istituire, quale socio cofondatore con l'Amministrazione comunale di Sassari, una fondazione culturale intitolata a Camillo Bellieni, con sede a Sassari, e costituita con atto pubblico sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione assegna alla Fondazione le somme necessarie per il riconoscimento e la valorizzazione dei luoghi in cui visse e operò Camillo Bellieni.

3. La Fondazione è partecipata da soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta e s'impegnino alla osservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle previste nell'atto costitutivo.

4. La Fondazione è senza scopo di lucro, condizione obbligatoria per il permanere della partecipazione regionale. La Fondazione inoltre promuove, con cadenza biennale, un premio internazionale, ai fini della valorizzazione della figura di Camillo Bellieni.

 

Art. 2
Rappresentanti e compiti della Regione nella Fondazione

1. La Regione è rappresentata dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

2. Possono essere eletti su designazione dell'Amministrazione regionale altri componenti degli organi direttivi della Fondazione secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto della medesima Fondazione.

3. I predetti rappresentanti, ogni anno, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e il bilancio della Fondazione, che è esaminato dalla Commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio e cultura.

 

Art. 3
Contributi annuali

1. La Regione partecipa all'istituzione della Fondazione con un contributo straordinario determinato in euro 100.000 per l'anno 2010 e, annualmente, a partire dall'anno 2011, in euro 80.000.

2. Il contributo, previa deliberazione della Giunta regionale, è incrementato ogni quadriennio, avuto riguardo al tasso di inflazione Istat nel periodo di riferimento.

 

Art. 4
Sospensione dei contributi

1. L'Amministrazione regionale può sospendere l'erogazione dei contributi previsti in caso di violazioni di legge o dello Statuto della Fondazione. In relazione alle violazioni, la Regione può, con decisione della stessa Giunta regionale, recedere dalla partecipazione alla Fondazione.

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 100.000 per l'anno 2010 e a euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si fa fronte con quota parte delle entrate proprie della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).