CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 155
presentata dai Consiglieri regionali
URAS - SECHI - ZUNCHEDDU - ZEDDA Massimo - BEN AMARA - SOLINAS Antonio
il 13 aprile 2010
Istituzione da parte della Regione sarda della Fondazione Umberto Cardia
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Umberto Cardia nacque a Arbatax (Tortolì) nel 1921. Laureatosi in lettere e filosofia, nell'immediato dopoguerra divenne giornalista, lavorò nella sede Rai della Sardegna e più tardi fu uno dei promotori del periodico comunista Rinascita sarda. Sin da giovane mostrò la sua passione per la politica: iscritto al PCI, fu più volte consigliere comunale di Cagliari e, per ben quattro legislature, consigliere regionale. Nel 1967 venne eletto per la prima volta in Parlamento: indicato sia per la Camera che per il Senato, scelse la prima e fu riconfermato sino al 1976. In seguito divenne parlamentare europeo, rappresentando la Sardegna per ben due legislature. Sostenitore dei rapporti di cooperazione fra l'Europa e i paesi del Mediterraneo, azione quantomai lungimirante, oggi, con la partenza dell'area di libero scambio. Fu socio fondatore dell'Isprom. All'intensa attività politica si affiancano numerosi studi e ricerche storiche. Grande conoscitore di Gramsci e di Lussu, fu colto da malore nel 1991 durante un convegno che aveva come oggetto di studio proprio il fondatore del Partito sardo d'azione: fatto, questo, che lo segnò profondamente costringendolo ad abbandonare ogni impegno pubblico, ma che non gli impedì di continuare i suoi studi. Muore a Cagliari nel giugno del 2003. Tra le opere, molto importante è il volume pubblicato dalla CUEC nel 1999: "Autonomia sarda… Un'idea che attraversa i secoli". È un'appassionata ricostruzione del passato della Sardegna coniugato con il progetto del futuro: dall'età giudicale fino all'approvazione dello Statuto speciale le tappe di un processo autonomistico sviluppatosi attraverso i secoli con sostanziale continuità. "La quercia e il vento", pubblicato nel 1991 dalle Edizioni universitarie della Sardegna, è una raccolta di scritti, saggi, interventi sulla tradizione e la modernità nel pensiero autonomistico sardo. Per la Edes, Cardia ha curato un altro importante volume: "Renzo Laconi, la Sardegna di ieri e di oggi".
La presente proposta di legge si compone di 5 articoli.
Con l'articolo 1 la Regione viene autorizzata a partecipare all'istituzione della Fondazione, in compartecipazione con l'Amministrazione comunale di Cagliari.
Con l'articolo 2 la Regione è autorizzata a sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione e a nominare i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto stabilito nello statuto della stessa; a presentare al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione e il bilancio che è esaminato dalla Commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio e cultura.
L'articolo 3 stabilisce in euro 100.000 per l'anno 2010 ed in euro 80.000 per gli anni seguenti, a decorrere dall'anno 2011, la quota di partecipazione della Regione alla Fondazione, somme incrementate quadriennalmente in riferimento al tasso di inflazione Istat.
L'articolo 4 contiene la possibilità di sospendere i finanziamenti in caso di inadempienze statutarie e la possibilità di recesso definitivo da parte della Regione in caso di violazioni di legge o dello statuto.
L'articolo 5 è relativo alla norma finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Principi ispiratori1. La Regione riconosce il valore della figura di Umberto Cardia, personalità esemplare della storia e della cultura sarda. A tal fine impegna l'Amministrazione a promuovere ogni iniziativa per la valorizzazione e divulgazione del suo pensiero e delle sue opere.
2. La Regione è autorizzata a istituire, quale socio cofondatore con l'Amministrazione comunale di Cagliari, una fondazione culturale intitolata a Umberto Cardia con sede a Cagliari e costituita con atto pubblico sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione assegna alla Fondazione le somme necessarie per il riconoscimento e la valorizzazione dei luoghi in cui visse e operò Umberto Cardia.
3. La Fondazione è partecipata da soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta e s'impegnino all'osservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle previste nell'atto costitutivo.
4. La Fondazione è senza scopo di lucro, condizione obbligatoria per il permanere della partecipazione regionale. La Fondazione inoltre promuove, con cadenza biennale, un premio internazionale, ai fini della valorizzazione della figura di Umberto Cardia.
Art. 2
Rappresentanti e compiti della Regione nella Fondazione1. La Regione è rappresentata dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
2. Possono essere eletti su designazione dell'Amministrazione regionale altri componenti degli organi direttivi della Fondazione secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto della medesima Fondazione.
3. I predetti rappresentanti, ogni anno, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e il bilancio della Fondazione, che è esaminato dalla Commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio e cultura.
Art. 3
Contributi annuali1. La Regione partecipa all'istituzione della Fondazione con un contributo straordinario determinato in euro 100.000 per l'anno 2010 e, annualmente, a partire dall'anno 2011, in euro 80.000.
2. Il contributo, previa deliberazione della Giunta regionale, è incrementato ogni quadriennio, avuto riguardo al tasso di inflazione Istat nel periodo di riferimento.
Art. 4
Sospensione dei contributi1. L'Amministrazione regionale sospende l'erogazione dei contributi previsti in caso di violazioni di legge o dello statuto della Fondazione. In relazione alle violazioni, la Regione può, con decisione della stessa Giunta regionale, recedere dalla partecipazione alla Fondazione.
Art. 5
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 100.000 per l'anno 2010 e a euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si fa fronte con quota parte delle entrate proprie della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).