CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 152
presentata dai Consiglieri regionali
URAS - SECHI - ZUNCHEDDU - ZEDDA Massimo - BEN AMARA - SOLINAS Antonio
il 13 aprile 2010
Istituzione da parte della Regione sarda della Fondazione Sergio Atzeni"
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Sergio Atzeni è nato a Capoterra nel 1952, è vissuto a Cagliari già dal periodo dell'infanzia e sino agli anni universitari, durante i quali frequentò la Facoltà di filosofia, ma senza conseguire la laurea. Sono, questi, anni di grande impegno politico e di intensa attività giornalistica: attività a cui Atzeni si dedica a partire dal 1966, collaborando con diversi periodici e quotidiani regionali e nazionali senza trascurare le radio libere. Nel 1976 ottiene un impiego stabile presso gli uffici dell'Enel, che abbandona dieci anni dopo in concomitanza con la pubblicazione del primo romanzo "Apologo del giudice bandito", e con la volontà di lasciare la Sardegna. Segue un periodo di viaggi e soste in giro per l'Europa, svolgendo diversi lavori ma senza mai abbandonare la scrittura, per poi soggiornare a Torino e, dal 1990 al 1993, in Emilia. Nel 1995, la sera del 6 settembre, muore annegato nelle acque dell'isola di San Pietro, Carloforte.
Ad "Apologo del giudice bandito" (Sellerio, 1986) sono seguiti gli altri romanzi: "Il figlio di Bakunìn (1991, anch'esso edito da Sellerio) e "Il quinto passo è l'addio" (Mondadori, 1995). Una settimana prima di morire aveva consegnato a Mondadori il manoscritto del suo quarto romanzo uscito postumo, "Passavamo sulla terra leggeri" (1996). Postumi usciranno anche i racconti "Sì...otto" (Condaghes, 1996), "Bellas mariposas" (Sellerio, 1996), "Racconti con colonna sonora e altri in "giallo" (Il Maestrale, 2002), "Gli anni della grande peste" (Sellerio, 2003).
Postumi anche la raccolta poetica "Due colori esistono al mondo. Il verde è il secondo" (Il Maestrale, 1997), la raccolta di fiabe, scritta con Rossana Copez, "Fiabe sarde" (Condaghes, 2002) e i documenti-racconti col titolo "Del raccontar fole" (Sellerio, 1999).
Note le collaborazioni con quotidiani e riviste (in particolare con l'Unità, La Nuova Sardegna e Rinascita sarda) e con case editrici; è anche autore di articoli e di traduzioni dal francese: saggi (come quelli di Jean Paul Sartre, Claude Lévi-Strauss e di Francoise Dolto) e opere letterarie (tra le quali, il romanzo "Texaco" del martinicano Patrick Chamoiseau).
L'Enciclopedia della letteratura Garzanti dedica a Sergio Atzeni una voce che così ne riassume, in poche righe, l'opera: "Scrittore e traduttore italiano. Ha reinventato le storie arcaiche della sua Sardegna con linguaggio petroso, ricco di accensioni liriche e di afflato epico, da autentico artista artigiano della parola".
La presente proposta di legge si compone di 5 articoli.
Con l'articolo 1 la Regione viene autorizzata a partecipare all'istituzione della Fondazione, in compartecipazione con l'Amministrazione comunale di Cagliari.
Con l'articolo 2 la Regione è autorizzata a sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione e a nominare i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto stabilito nello statuto della stessa; a presentare al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione e il bilancio che è esaminato dalla Commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio e cultura.
L'articolo 3 stabilisce in euro 100.000 per l'anno 2010 ed in euro 80.000 per gli anni seguenti, a decorrere dall'anno 2011, la quota di partecipazione della Regione alla Fondazione, somme incrementate quadriennalmente in riferimento al tasso di inflazione Istat.
L'articolo 4 contiene la possibilità di sospendere i finanziamenti in caso di inadempienze statutarie e la possibilità di recesso definitivo da parte della Regione in caso di violazioni di legge o dello Statuto.
L'articolo 5 è relativo alla norma finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Principi ispiratori1. La Regione riconosce il valore della figura di Sergio Atzeni, personalità esemplare della storia e della cultura sarda. A tal fine impegna l'Amministrazione a promuovere ogni iniziativa per la valorizzazione e divulgazione del suo pensiero e delle sue opere.
2. La Regione è autorizzata a istituire, quale socio cofondatore con l'Amministrazione comunale di Cagliari, una fondazione culturale intitolata a Sergio Atzeni, con sede a Cagliari, e costituita con atto pubblico sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione assegna alla Fondazione le somme necessarie per il riconoscimento e la valorizzazione dei luoghi in cui visse e operò Sergio Atzeni.
3. La Fondazione è partecipata da soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta e s'impegnino alla osservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle previste nell'atto costitutivo.
4. La Fondazione è senza scopo di lucro, condizione obbligatoria per il permanere della partecipazione regionale. La Fondazione inoltre promuove, con cadenza biennale, un premio internazionale, ai fini della valorizzazione della figura di Sergio Atzeni.
Art. 2
Rappresentanti e compiti della Regione nella Fondazione1. La Regione è rappresentata dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
2. Possono essere eletti su designazione dell'Amministrazione regionale altri componenti degli organi direttivi della Fondazione secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo Statuto della medesima Fondazione.
3. I predetti rappresentanti, ogni anno, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e il bilancio della Fondazione, che è esaminato dalla Commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio e cultura.
Art. 3
Contributi annuali1. La Regione partecipa all'istituzione della Fondazione con un contributo straordinario determinato in euro 100.000 per l'anno 2010 e, annualmente, a partire dall'anno 2011, in euro 80.000.
2. Il contributo, previa deliberazione della Giunta regionale, è incrementato ogni quadriennio, avuto riguardo al tasso di inflazione ISTAT nel periodo di riferimento.
Art. 4
Sospensione dei contributi1. L'Amministrazione regionale può sospendere l'erogazione dei contributi previsti in caso di violazioni di legge o dello statuto della Fondazione. In relazione alle violazioni, la Regione può, con decisione della stessa Giunta regionale, recedere dalla partecipazione alla Fondazione.
Art. 5
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 100.000 per l'anno 2010 e a euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si fa fronte con quota parte delle entrate proprie della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).