CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 150

presentata dai Consiglieri regionali

URAS - SECHI - ZUNCHEDDU - ZEDDA Massimo - BEN AMARA - SOLINAS Antonio

il 13 aprile 2010

Istituzione da parte della Regione sarda della Fondazione Antonio Pigliaru

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Antonio Pigliaru, nato a Orune il 17 agosto 1922 e deceduto a Sassari il 27 marzo 1969, è stato, in Sardegna, fra gli intellettuali più importanti del Novecento. Finite le elementari Antonio, che nel frattempo ha perso il padre, lascia il paese natio al quale rimase comunque sempre profondamente legato, e si trasferisce a Sassari, presso i nonni materni, per completare gli studi ginnasiali e liceali. Frequenta dal 1941 l'Università a Cagliari nella Facoltà di lettere e filosofia. Nel marzo del 1944 viene arrestato, accusato insieme ad altri, di gravi reati: spionaggio, guerra civile, cospirazione politica. Condannato a 7 anni dal Tribunale militare di Oristano, sconta 17 mesi di carcere, durante i quali contrae la malattia che lo porterà prematuramente alla morte, per essere poi liberato nel maggio del 1946 in seguito all'amnistia. Ripresi gli studi, in pochi mesi supera tutti gli esami e si laurea con una tesi sull'esistenzialismo in Giacomo Leopardi. Nell'aprile del 1949 è assistente volontario alla cattedra di Filosofia del diritto dell'Università di Sassari, diventando assistente ordinario un anno dopo; consegue la libera docenza nella stessa disciplina e nel 1967, vinto il concorso, è professore ordinario di Dottrina dello Stato. Nel 1949 nasce la rivista Icnhusa, di cui è animatore ed ispiratore. La rivista esce, con diverse sospensioni, fino al 1964. A partire dal 1956 Pigliaru decide di darle un nuovo ruolo, meno generalista, ma più attento e teso a dar voce soprattutto alla "questione sarda". Gli editoriali, da lui redatti, vengono sempre più spesso dedicati ai problemi della Regione e la rivista si propone come laboratorio di discussione, chiamando a raccolta un'intera generazione di giovani intellettuali isolani che vogliono impegnarsi per la rinascita dell'Isola e per i quali Pigliaru diventa un vero e proprio maestro. Ordinario di Dottrina dello Stato nell'Università di Sassari, ha lasciato numerose opere, che documentano non soltanto lo svolgimento del suo pensiero, ma anche l'ampio ventaglio di direzioni su cui si esercitò il suo impegno culturale. La sua opera maggiore, "La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico" (Milano 1959), che resta insieme ad altri scritti ripubblicati nel volume postumo "Il banditismo in Sardegna" (Milano 1970), rappresenta un testo fondamentale per la conoscenza del più drammatico dei nodi storici della "questione sarda". Fu autore, inoltre, di importanti e diverse pubblicazioni tra cui "Persona umana e ordinamento giuridico" (Milano 1953), che è la sua prima opera di respiro intorno ai temi essenziali del rapporto tra diritto e uomo, "La piazza e lo Stato" (Sassari, 1961) che anticipa i motivi più importanti del dibattito democratico di quei tempi, "Struttura, soprastruttura e lotta per il diritto" (Padova 1965). Studioso e appassionato del pensiero gramsciano, scrisse "Gramsci e la cultura contemporanea" (Roma 1969). Ma Pigliaru non fu soltanto un grande intellettuale. Fu anche e soprattutto, benché vissuto in condizioni di salute molto precarie e ben presto certo di una morte ineluttabilmente vicina, un grande organizzatore di cultura. Il suo interesse primario, che era quello rivolto ai problemi della sua terra (e dunque ai problemi dell'autonomia regionale, di una democrazia autenticamente popolare, di una cultura moderna ed aperta, del riscatto del mondo dei dimenticati e degli oppressi, dell'alleanza di tutte le forze progressive dell'Isola e del Paese), si espresse attraverso una lunga azione pubblicistica e di promozione dei luoghi d'incontro e di articolazione del dibattito politico e intellettuale in Sardegna. All'attività scientifica accompagnò un'intensa attività di "didattica popolare", organizzando, ad esempio, numerosi corsi di educazione per adulti e lavoratori.

La presente proposta di legge si compone di 5 articoli.

Con l'articolo 1 la Regione viene autorizzata a partecipare all'istituzione della Fondazione, in compartecipazione con l'Università di Sassari e l'Amministrazione comunale di Sassari.

Con l'articolo 2 la Regione è autorizzata a sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione e a nominare i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto stabilito nello statuto della stessa; a presentare al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione e il bilancio che è esaminato dalla Commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio e cultura.

L'articolo 3 stabilisce in euro 100.000 per l'anno 2010 ed in euro 80.000 per gli anni seguenti, a decorrere dall'anno 2011, la quota di partecipazione della Regione alla Fondazione, somme incrementate quadriennalmente in riferimento al tasso di inflazione Istat.

L'articolo 4 contiene la possibilità di sospendere i finanziamenti in caso di inadempienze statutarie e la possibilità di recesso definitivo da parte della Regione in caso di violazioni di legge o dello Statuto.

L'articolo 5 è relativo alla norma finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi ispiratori

1. La Regione riconosce il valore della figura di Antonio Pigliaru, personalità esemplare della storia e della cultura sarda. A tal fine impegna l'Amministrazione a promuovere ogni iniziativa per la valorizzazione e divulgazione del suo pensiero e delle sue opere.

2. La Regione è autorizzata a istituire, quale socio cofondatore con l'Università di Sassari e l'Amministrazione comunale di Sassari, una fondazione culturale intitolata a Antonio Pigliaru, con sede a Sassari, e costituita con atto pubblico sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione assegna alla Fondazione le somme necessarie per il riconoscimento e la valorizzazione dei luoghi in cui visse e operò Antonio Pigliaru.

3. La Fondazione è partecipata da soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta e s'impegnino alla osservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle previste nell'atto costitutivo.

4. La Fondazione è senza scopo di lucro, condizione obbligatoria per il permanere della partecipazione regionale. La Fondazione, inoltre, promuove, con cadenza biennale, un premio internazionale, ai fini della valorizzazione della figura di Antonio Pigliaru.

 

Art. 2
Rappresentanti e compiti della Regione
nella Fondazione

1. La Regione è rappresentata dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

2. Possono essere eletti su designazione dell'Amministrazione regionale altri componenti degli organi direttivi della Fondazione secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto della medesima Fondazione.

3. I predetti rappresentanti, ogni anno, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e il bilancio della Fondazione, che è esaminato dalla Commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio e cultura.

 

Art. 3
Contributi annuali

1. La Regione partecipa all'istituzione della Fondazione con un contributo straordinario determinato in euro 100.000 per l'anno 2010 e, annualmente, a partire dall'anno 2011, in euro 80.000.

2. Il contributo, previa deliberazione della Giunta regionale, è incrementato ogni quadriennio, avuto riguardo al tasso di inflazione Istat nel periodo di riferimento.

 

Art. 4
Sospensione dei contributi

1. L'Amministrazione regionale può sospendere l'erogazione dei contributi previsti in caso di violazioni di legge o dello statuto della Fondazione. In relazione alle violazioni, la Regione può, con decisione della stessa Giunta regionale, recedere dalla partecipazione alla Fondazione.

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 100.000 per l'anno 2010 e a euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si fa fronte con quota parte delle entrate proprie della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).