CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 149
presentata dai Consiglieri regionali
URAS - SECHI - ZUNCHEDDU - ZEDDA Massimo - BEN AMARA - SOLINAS Antonio
il 13 aprile 2010
Istituzione da parte della Regione sarda della Fondazione Marianna Bussalai
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Femminista, sardista e antifascista, Marianna Bussalai nacque a Orani nel 1904 e morì nel 1947 per una malattia che la colpì sin dall'infanzia. Autodidatta, a causa della salute cagionevole, frequentò solo le scuole elementari. Riuscì comunque a creare una fitta rete di comunicazione attraverso la pubblicazione di racconti e poesie e una fitta corrispondenza, particolarmente intensa con il poeta desulese Antioco Casula e con Emilio Lussu. Tutto, come racconta lei stessa, senza mai muoversi dal piccolo paese barbaricino a causa dei suoi problemi fisici: risulta da una tesi di laurea discussa all'Università di Cagliari, Facoltà di scienze della formazione, che trascorresse interminabili giornate dentro le quattro mura della sua abitazione. Non a caso, anche casa Bussalai conserva una propria storia; le architravi in trachite rossa e gli stipiti di alcune porte riportano l'arte e la cultura pisana. In passato fu residenza estiva dei vescovi di Ottana fino a quando nel XVI secolo la famiglia Angioy (che diede i natali al rivoluzionario Gio Maria Angioy) acquistò la casa; fu proprio da questa nobile famiglia che risale la discendenza della Bussalai; ricordiamo infatti che la mamma di Marianna portava il cognome dell'Alter Nos degli Angioy. Proprio questa casa diventò luogo di riflessioni, di incontri segreti, di attente letture ed accorte scritture, come scrisse nel suo saggio "Grotta della vipera" Michele Columbu: "Un microcosmo, una remota cellula di resistenza al fascismo, in cui si accendono dibattiti, si affacciano dubbi e dissensi, serpeggiano insidie come nelle grandi città". Nella stessa casa trovò rifugio, in una botola, Emilio Lussu: ricercato dalla polizia fascista, il fondatore del Partito sardo d'azione riuscì a sfuggire l'arresto proprio per l'aiuto di Marianna. Fu lei stessa, inoltre, a ricamare la bandiera sardista. Donna estremamente politicizzata, fatto inusuale per l'epoca, ebbe modo di discutere apertamente con i più grandi intellettuali e politici sardi. Tra le opere ricordiamo numerose poesie, canti, rime dialettali e ricordiamo i famosi "Muttos" che furono tradotti e diffusi diventando voce di Nuoro ribelle di quei giorni. Muttos politici e canti tra i quali quello intitolato ad Emilio Lussu, furono pubblicati nelle riviste Lumen, Cordelia e Il Solco (quotidiano del Partito sardo). Un altro pseudonimo, oltre a quello di "Fiammella di Gonari", fu quello di "Hutalabì" posto alla fine di ogni sua lettera.
La presente proposta di legge si compone di 5 articoli.
Con l'articolo 1 la Regione viene autorizzata a partecipare all'istituzione della Fondazione, in compartecipazione con l'Amministrazione comunale di Orani.
Con l'articolo 2 la Regione è autorizzata a sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione e a nominare i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto stabilito nello statuto della stessa; a presentare al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione e il bilancio che è esaminato dalla Commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio e cultura.
L'articolo 3 stabilisce in euro 100.000 per l'anno 2010 ed in euro 80.000 per gli anni seguenti, a decorrere dall'anno 2011, la quota di partecipazione della Regione alla Fondazione, somme incrementate quadriennalmente in riferimento al tasso di inflazione Istat.
L'articolo 4 contiene la possibilità di sospendere i finanziamenti in caso di inadempienze statutarie e la possibilità di recesso definitivo da parte della Regione in caso di violazioni di legge o dello statuto.
L'articolo 5 è relativo alla norma finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Principi ispiratori1. La Regione riconosce il valore della figura di Marianna Bussalai, personalità esemplare della storia e della cultura sarda. A tal fine impegna l'Amministrazione a promuovere ogni iniziativa per la valorizzazione e divulgazione del suo pensiero e delle sue opere.
2. La Regione è autorizzata a istituire, quale socio cofondatore con l'Amministrazione comunale di Orani, una fondazione culturale intitolata a Marianna Bussalai, con sede a Orani, e costituita con atto pubblico sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione assegna alla Fondazione le somme necessarie per il riconoscimento e la valorizzazione dei luoghi in cui visse e operò Marianna Bussalai.
3. La Fondazione é partecipata da soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta e s'impegnino alla osservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle previste nell'atto costitutivo.
4. La Fondazione è senza scopo di lucro, condizione obbligatoria per il permanere della partecipazione regionale. La Fondazione, inoltre, promuove, con cadenza biennale, un premio internazionale, ai fini della valorizzazione della figura di Marianna Bussalai.
Art. 2
Rappresentanti e compiti della Regione nella Fondazione1. La Regione è rappresentata dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
2. Possono essere eletti su designazione dell'Amministrazione regionale altri componenti degli organi direttivi della Fondazione secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto della medesima Fondazione.
3. I predetti rappresentanti, ogni anno, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e il bilancio della Fondazione, che è esaminato dalla Commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio e cultura.
Art. 3
Contributi annuali1. La Regione partecipa all'istituzione della Fondazione con un contributo straordinario determinato in euro 100.000 per l'anno 2010 e, annualmente, a partire dall'anno 2011, in euro 80.000.
2. Il contributo, previa deliberazione della Giunta regionale, è incrementato ogni quadriennio, avuto riguardo al tasso di inflazione Istat nel periodo di riferimento.
Art. 4
Sospensione dei contributi1. L'Amministrazione regionale può sospendere l'erogazione dei contributi previsti in caso di violazioni di legge o dello statuto della Fondazione. In relazione alle violazioni, la Regione può, con decisione della stessa Giunta regionale, recedere dalla partecipazione alla Fondazione.
Art. 5
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 100.000 per l'anno 2010 e a euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si fa fronte con quota parte delle entrate proprie della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).