CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 148

presentata dai Consiglieri regionali

DE FRANCISCI - DIANA Mario - PITTALIS

il 9 aprile 2010

Tutela e valorizzazione della famiglia

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La famiglia è il nucleo propulsore, più che mai vivo e pulsante, della nuova società sarda, moderna, poliedrica, multiculturale, eppure ancorata a saldi valori.

Con questa proposta di legge ci si prefigge di scolpire il concetto della centralità e dell'attualità del nucleo familiare, quale punto fermo di partenza e di approdo di ogni individuo e di tutte le formazioni sociali costituzionalmente rilevanti, ove si esplica la personalità individuale.

In quest'ottica la famiglia, intesa come vincolo fondato sul matrimonio, non può e non deve essere un retaggio per pochi, ma deve assurgere a diritto che le istituzioni hanno il dovere di garantire.

Così la Regione autonoma della Sardegna deve offrire gli strumenti che consentano, anche a chi versi in condizioni di grave precarietà economica, di formare un nuovo nucleo familiare e di provvedere alla relativa cura e al necessario sostentamento, confidando in un apparato strutturale in grado di sostenere anche le situazioni più difficili.

Questo ragionamento induce a propendere per un intervento legislativo organico, che pur profondamente ispirato da valori cristiani, si snodi in un'ottica laica e democratica.

Si vorrebbe che l'idea della vita, tutelata fin dal concepimento, si materializzasse attraverso la rimozione degli ostacoli di carattere abitativo, lavorativo ed economico che rendono difficile la costituzione e lo sviluppo di nuove famiglie, nonché attraverso un valido sostegno alla coppia nella scelta libera e responsabile della procreazione, introducendo interventi di carattere socio-economico e culturale atti a rimuovere gli ostacoli che inducono a restrizioni non desiderate della fecondità.

Un esempio, la previsione, nell'articolo 3, di garanzie creditizie volte all'abbattimento parziale o totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione familiare, anche in funzione dell'accoglimento di persone malate o con disabilità.

Ovvero ancora, la previsione negli articoli 4, 5 e 6 di interventi in favore della procreazione, della maternità, dei nascituri e dell'adolescenza in collaborazione con le strutture sanitarie locali.

Al contempo, si vorrebbe veder riconosciuto in legge l'alto valore sociale della maternità e della paternità, tutelando, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilità genitoriali.

Il testo che si propone, tuttavia, non si limita a incentivare le famiglie del futuro, ma prende atto dell'esistente, con particolare riguardo ai nuclei familiari in cui vivono persone anziane o affette da gravi patologie o con disabilità, tali da richiedere un sostegno pubblico mirato ed efficace nella direzione di alleviare l'impegno, le fatiche e la responsabilità spesso ricadenti su un solo componente della famiglia, prevalentemente donna.

Per questo ci si prefigge di promuovere e attuare iniziative a favore della conciliazione tra il lavoro familiare e l'attività lavorativa remunerata e della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini.

In questa direzione gli articoli 7, 8 e 9 mirano a riconoscere, anche in termini economici, la dignità del lavoro casalingo, mentre gli articoli 10, 11 e 12 disciplinano la corresponsione di incentivi in favore di famiglie numerose o in difficoltà finanziarie, diretti anche alla tutela sanitaria dei rispettivi componenti.

Il tutto in un quadro istituzionale che garantisca la continua formazione e informazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione di questo ambizioso ma, si ribadisce, doveroso programma, tramite, ad esempio, l'istituzione a livello comunale degli sportelli per la famiglia e la previsione di accordi tra amministrazioni.

La legge si compone di 18 articoli più la norma finanziaria.

Considerata l'estensione della proposta di legge si è ritenuto di suddividere il testo in 5 capi:
- il capo I delinea i principi e le finalità;
- il capo II concerne le garanzie creditizie e gli interventi per la procreazione e tutela dei nascituri;
- il capo III definisce le misure a favore del lavoro domestico, delle relazioni familiari e dell'educazione;
- il capo IV prevede l'attività di informazione, formazione, associazionismo e organizzazione;
- il capo V, infine, contiene le disposizioni finanziarie.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Principi e finalità

Art. 1
Principi

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce, tutela e valorizza i diritti e il ruolo della famiglia naturale, fondata sul matrimonio fra uomo e donna, quale nucleo primigenio naturale dell'organizzazione sociale sarda che affonda le sue radici nella bimillenaria cultura cristiana, punto di arrivo del lungo cammino del suo popolo.

2. La Regione salvaguarda la famiglia naturale con riferimento ai principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 32, 37 e 38 della Costituzione, ai principi della Convenzione ONU sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali e a quelli sui diritti del fanciullo.

3. La Regione, al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, assume la famiglia come punto di riferimento naturale ed essenziale di rilevazione e di sintesi dei bisogni dei propri componenti e ne riconosce il ruolo di soggetto attivo per lo svolgimento dei servizi e l'attuazione degli interventi a sostegno.

 

Art. 2
Finalità

1. La Regione adotta politiche sociali per la famiglia finalizzate a:
a) agevolare la formazione di nuove famiglie;
b) rimuovere gli ostacoli di carattere abitativo, lavorativo ed economico che rendono difficile la costituzione e lo sviluppo di nuove famiglie;
c) sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle proprie funzioni sociali;
d) sostenere il diritto della coppia alla scelta libera e responsabile della procreazione, attraverso interventi di carattere socio-economico e culturale atti a superare le motivazioni che portano a restrizioni non desiderate della fecondità, riconoscendo l'alto valore sociale della maternità e della paternità, tutelando, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilità genitoriali;
e) sostenere l'impegno di cura e assistenza nei confronti di componenti il nucleo familiare non autosufficienti e nei confronti di genitori o figli, anche non conviventi;
f) promuovere accordi fra le organizzazioni sindacali, economiche e gli enti pubblici volte a favorire misure quali il ricorso alla flessibilità degli orari di lavoro e l'introduzione, nei contratti di lavoro, di clausole che consentano periodi di astensione da attività lavorativa per motivi di famiglia, finalizzati alla cura e all'assistenza di familiari non autosufficienti;
g) promuovere e attuare iniziative a favore della conciliazione tra il lavoro familiare e l'attività lavorativa remunerata e della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;
h) agevolare il ricongiungimento delle famiglie;
i) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie senza un reddito minimo di sussistenza, con priorità per quelle al cui interno figurino minori o disabili, volte ad agevolare la salvaguardia, il mantenimento e la dignità del nucleo familiare e dei loro componenti;
j) sostenere iniziative economiche e sociali volte a favorire la permanenza nel nucleo familiare delle persone anziane;
k) incentivare l'affido familiare quale opportunità sociale offerta a minori e anziani in alternativa agli inserimenti in strutture residenziali.

 

Capo II
Garanzie creditizie e interventi per la
procreazione e tutela dei nascituri

Art. 3
Garanzie creditizie

1 La Regione, al fine di agevolare la formazione di nuovi nuclei familiari, rimuovendo gli ostacoli di natura economica, interviene a sostegno di quelle famiglie che versano in condizioni di particolare disagio attraverso lo stanziamento di contributi per l'abbattimento parziale o totale degli interessi sui prestiti quinquennali, da erogare sulla base di parametri previsti per fasce di reddito predeterminate. Il livello massimo dell'importo è determinato annualmente tramite decreto del Presidente della Regione.

2. Destinatari degli interventi di cui al comma 1 sono:

a) coppie che intendano contrarre matrimonio entro l'anno o che lo abbiano contratto da non più di tre anni dalla richiesta;

b) nuclei familiari che abbiano a carico come convivente, da almeno un anno, uno dei seguenti soggetti:
1) anziano ultra sessantacinquenne non autosufficiente;
2) familiare non autosufficiente;

c) famiglie monoparentali con un convivente a carico da almeno un anno che rientri tra i seguenti soggetti:
1) figlio minore;
2) anziano ultra sessantacinquenne non autosufficiente;
3) malato psichico o persona con disabilità mentale o fisica;
4) nuclei familiari al di sotto del minimo vitale destinatari di un assegno di mantenimento al fine di sostenere una corretta educazione scolastica e assistenza sanitaria dei minori.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera b), punto 2 e lettera c), punto 3, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche per la ristrutturazione o l'adeguamento della prima abitazione alle esigenze della persona con disabilità.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono anche alle famiglie che, successivamente alla loro costituzione, decidono di accogliere e accudire uno o più anziani, parenti in linea diretta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari, enti finanziari, assicurativi o previdenziali.

6. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati modalità attuative, limiti e fasce di reddito di cui al presente articolo.

7. Le famiglie che abbiano usufruito di tali agevolazioni non possono ottenere la reiterazione di tali benefici se non è trascorso un periodo di almeno dieci anni dall'ultimo provvedimento.

 

Art. 4
Interventi a favore della procreazione

1. La Regione promuove e assicura un percorso di sostegno alla procreazione responsabile per mezzo di programmi informativi e formativi rivolti a fasce omogenee di popolazione.

2. In applicazione dei programmi previsti nel comma 1, anche rivolti alla difesa e salvaguardia della vita, sono offerte modalità di sostegno e consulenza personalizzata che garantiscano la libertà delle scelte di procreazione nel pieno rispetto delle convinzioni etiche e della piena integrità psicofisica delle persone.

3. I programmi sono realizzati al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
a) favorire la prevenzione e la rimozione delle cause che possono indurre la madre all'interruzione della gravidanza;
b) prevenire la cause di potenziali fattori di danno per il nascituro;
e) garantire gli interventi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'abortività spontanea;
d) predisporre e organizzare, dietro richiesta di un nucleo familiare, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, utilizzando percorsi integrati idonei a valorizzare il ruolo delle associazioni di solidarietà familiare;
e) prevedere programmi ed effettuare interventi relativi all'affido familiare e all'adozione, intesi come esercizio di paternità e maternità responsabile;
f) garantire l'assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all'adozione o all'affidamento;
g) garantire assistenza pedagogica e sociale, finalizzata al sostegno e all'educazione alla funzione genitoriale, ai nuclei familiari il cui stato di povertà e di marginalità possa costituire condizioni di rischio educativo per i figli.

 

Art. 5
Interventi a favore della maternità e dei nascituri

1. La Regione tutela la maternità e la paternità e sostiene il diritto alla vita fin dal concepimento attraverso specifici programmi di intervento.

2. I programmi previsti nel comma 1 sono finalizzati a:
a) prevenire le difficoltà che possono indurre all'interruzione di gravidanza, sia attraverso aiuti economici, sia fornendo assistenza e ospitalità alle madri presso famiglie o case alloggio;
b) assicurare un servizio di assistenza dall'inizio della gravidanza alla fine dell'allattamento;
e) favorire un miglior rapporto tra partorienti e istituzioni socio-sanitarie;
d) assicurare al bambino, in ambito ospedaliero, la continuità del rapporto familiare e affettivo.

3. Le aziende sanitarie locali organizzano corsi di preparazione al parto al fine di offrire alle donne approfondite informazioni sulla gravidanza nei suoi aspetti psico-fisici, sul parto e sull'allattamento.

4. L'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale adotta un programma di interventi volti a:
a) difendere le gestanti nei luoghi di lavoro per prevenire il rischio di esposizioni a sostanze tossiche, radiazioni ionizzanti o variazioni di pressione;
b) assistere le gestanti durante la gravidanza con scadenze programmate per un'efficace e pronta individuazione dei casi ad alto rischio;
c) predisporre un servizio di parto a domicilio, dietro specifica richiesta delle gestanti, idoneo a garantire l'assoluta sicurezza della madre e del nascituro sotto il profilo igienico-sanitario.

5. Al fine di ottenere una migliore organizzazione strutturale dei reparti di maternità le aziende sanitarie locali e i presidi ospedalieri allestiscono:
a) sale parto dotate di tutte le attrezzature necessarie per garantire condizioni di massima serenità e naturalezza al momento del parto;
b) spazi singoli per il travaglio e il puerperio tendenti a creare una situazione idonea a garantire la presenza continuativa di entrambi i genitori;
c) costituzione, laddove non presenti, di reparti di patologia neonatale attigui ai reparti di ostetricia.

6. L'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al fine di garantire e promuovere la riduzione e il superamento degli ostacoli di ordine economico legati alla cooperazione per le famiglie meno abbienti, è autorizzato ad erogare un buono di 2.000 euro per ogni nascituro, sulla base di parametri reddituali determinati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

 

Art. 6
Interventi a sostegno degli adolescenti e tutela dell'equilibrio psico-fisico
nelle strutture sanitarie

1. La Regione, al fine di promuovere iniziative volte la creazione di servizi socio-educativi per la preadolescenza e l'adolescenza:
a) istituisce centri di incontro per preadolescenti e adolescenti aventi finalità socializzanti, pedagogiche, culturali attraverso il supporto di personale qualificato e la collaborazione dei genitori interessati; tali centri sono gestiti direttamente dagli enti pubblici territoriali, comuni e/o province e sono finanziati attraverso gli interventi specifici a seguito di presentazione di progetti;
b) incentiva iniziative di mutuo aiuto psicopedagogico ai nuclei familiari che ne facciano richiesta, attraverso il supporto di personale qualificato messo a disposizione dagli enti pubblici;
e) incoraggia l'integrazione e l'interazione fra scuola e ASL nell'attività di prevenzione e informazione nel campo della salute e della sessualità;
d) promuove progetti, incentiva e sostiene iniziative da sviluppare a livello di ente locale, anche in collaborazione con la cooperazione sociale e le associazioni di volontariato, tesi a favorire l'incontro e lo scambio fra generazioni attraverso l'individuazione e l'utilizzo di spazi comuni.

2. Al fine di garantire l'equilibrio e il benessere psicofisico del bambino, i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati con la Regione garantiscono, sia nelle modalità organizzative della degenza, sia nell'attuazione degli in- terventi diagnostico-terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive, cognitive ed espressive proprie dell'età del minore, facilitando la continuità del rapporto con la famiglia e, per i bambini in età scolare, con la classe.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, in tutti i reparti pediatrici sono individuate modalità organizzative atte a consentire:
a) l'accesso e la permanenza dei genitori, o persone di loro fiducia, affettivamente legati al bambino, nell'intero arco delle ventiquattro ore, consentendo il riposo accanto al bambino e garantendo una presenza e un conforto costante;
b) la presenza dei genitori, o persone di loro fiducia durante la visita medica di reparto, all'atto di prelievi per esami di laboratorio, medicazioni e altre attività terapeutiche, purché precise controindicazioni igienico- sanitarie non la impediscano;
c) l'attività ludico-espressiva del bambino, con la destinazione di una stanza del reparto a sala giochi, fornita di quanto necessario allo svago e con l'adozione di tutte le misure idonee a riprodurre in ospedale condizioni ordinarie di vita;
d) la presenza, presso ogni reparto di pediatria, di uno psicologo che offra assistenza ai bambini e ai genitori nell'affrontare l'esperienza dell'ospedalizzazione;
e) favorire le esperienze della "terapia del sorriso" anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volontariato.

 

Capo III
Misure a favore del lavoro domestico, delle relazioni familiari e dell'educazione

Art. 7
Tutela per il lavoro in famiglia

1. La Regione riconosce come lavoro domestico ogni attività di organizzazione della vita familiare, di cura e di educazione dei figli, nonché di cura e di sostegno di familiari in situazioni di non autosufficienza, quale attività costruttiva volta a creare benessere e serena convivenza sia nella famiglia che nella società.

2. La Regione, pur riconoscendo il valore della conciliazione delle responsabilità familiari con il lavoro remunerato e della condivisione del lavoro familiare fra donne e uomini, tutela con forme particolari chi svolge il lavoro familiare in maniera diretta ed esclusiva.

 

Art. 8
Albo regionale dei lavoratori casalinghi

1. Al fine di realizzare l'ottimizzazione degli interventi, la Regione istituisce l'albo regionale dei lavoratori casalinghi.

2. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina forme e modalità di iscrizione all'albo regionale e fissa il limite di reddito per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 7, dandone ampia informazione.

3. L'iscrizione all'albo è volontaria e subordinata ai seguenti requisiti:
a) essere nati o residenti da almeno cinque anni in Sardegna;
b) svolgere da almeno un anno l'attività prevista all'articolo 7, commi 1 e 2, all'interno della propria famiglia;
c) avere compiuto il diciottesimo anno d'età;
d) essere privi di coperture assicurative per attività di lavoro e non essere titolari di trattamento pensionistico diretto o indiretto.

4. Qualora la persona iscritta all'albo perda i requisiti previsti per l'iscrizione, è obbligata a darne tempestiva informazione all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, pena pagamento di una sanzione pari al doppio delle indennità percepite senza diritto.

5. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale cancella dall'albo i soggetti che non possiedono più i requisiti previsti al comma 3, salva la possibilità di una successiva iscrizione a domanda della persona interessata che rientri nel possesso dei requisiti.

6. Agli iscritti all'albo è corrisposta un'indennità stabilita attraverso decreto del Presidente della Regione con i relativi versamenti pensionistici.

 

Art. 9
Indennizzi per infortuni domestici

1. Al fine di garantire un indennizzo in caso di infortuni domestici, la Regione istituisce un'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta a favore delle persone iscritte all'albo regionale previsto all'articolo 8.

2. L'indennità prevista al comma 1 non è cumulabile con analoghe prestazioni e trattamenti previdenziali.

3. L'indennità giornaliera è stabilita in euro 50 e viene rideterminata con cadenza biennale in base alla variazione del costo della vita rilevata dall'ISTAT in Sardegna.

4. L'indennità giornaliera è erogata dal terzo giorno di inabilità e fino alla guarigione clinica accertata. In ogni caso, l'indennità non può essere erogata per un periodo superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno solare.

5. L'indennità è assegnata previa domanda degli interessati, da presentarsi entro quindici giorni dall'infortunio. Entro i successivi quindici giorni deve essere presentato idoneo certificato medico redatto da un medico dell'azienda sanitaria locale.

6. La Regione può disporre controlli mirati a valutare l'effettiva inabilità delle persone cui viene corrisposta l'indennità, mediante i competenti servizi delle ASL.

 

Art. 10
Interventi a favore delle famiglie
numerose o in difficoltà finanziarie

1. La Giunta regionale definisce le condizioni, gli ambiti e le modalità per l'erogazione di un emolumento, pari a euro 80 mensili per ogni figlio, fino al compimento del diciottesimo anno di età, purché convivente e a carico del genitore richiedente, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei redditi complessivi dei nuclei familiari interessati.

2. Ai nuclei familiari, previsti al comma 1, aventi a carico figli disabili è corrisposto l'emolumento indipendentemente dal limite di età e dal numero dei figli conviventi.

3. L'emolumento è corrisposto a un solo richiedente per nucleo familiare, purché residente in Sardegna da almeno tre anni.

4. L'emolumento previsto ai commi 1, 2 e 3 è erogato a domanda, con modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. La misura dell'emolumento è rideterminata annualmente dalla Giunta regionale.

 

Art. 11
Interventi a sostegno di soggetti in difficoltà

1. La Regione istituisce un assegno di cura mensile, per un importo massimo equivalente al 100 per cento della pensione sociale e per un periodo massimo di diciotto mesi, a favore delle famiglie che includano soggetti in difficoltà.

2. Tale assegno è erogato a seguito della rinuncia temporanea o parziale di un familiare allo svolgimento della propria attività lavorativa, da cui derivi una perdita di reddito, determinata da ragioni di cura nei confronti di:
a) familiari non autosufficienti o con grave inabilità temporanea, anche non conviventi;
b) familiari con problemi gravi dell'età evolutiva certificati dal competente servizio pubblico;
c) familiari tossico e alcool dipendenti cronici certificati dal competente servizio pubblico.

3. La perdita di reddito è documentata:
a) per i lavoratori dipendenti, mediante dichiarazione del proprio datore di lavoro;
b) per i lavoratori autonomi e libero professionisti, mediante dichiarazione autocertificata degli interessati, fatta salva ogni successiva verifica circa i redditi dichiarati nell'anno.

4. Accedono ai contributi di cui al presente articolo i nuclei familiari che possiedono un reddito annuo lordo onnicomprensivo pari o inferiore al minimo vitale determinato annualmente dalla Giunta regionale con specifico provvedimento.

5. La Giunta regionale disciplina, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la modalità di accesso e i criteri per l'erogazione dei contributi previsti al comma 1.

 

Art. 12
Sussidio socio-sanitario

1. La Regione, in collaborazione con i comuni, promuove interventi di carattere socio- sanitario da realizzare attraverso l'erogazione di un sussidio, da corrispondere una volta ogni cinque anni, ai nuclei familiari che comprendono un anziano non autosufficiente o un disabile grave o figli in età minore.

2. L'importo del sussidio sulla base dei livelli di reddito complessivi del nucleo familiare, le modalità di accesso al finanziamento e quelle di accreditamento ai comuni della Sardegna sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.

 

Capo IV
Attività di informazione, formazione, associazionismo e organizzazione

Art. 13
Sportello per la famiglia

1. I comuni, sia in forma singola che associata, attivano, attraverso risorse finanziarie destinate dalla Giunta regionale, appositi sportelli per la famiglia che assicurino attività di supporto per agevolare la conoscenza della normativa europea, nazionale, regionale e locale in materia di politiche familiari e l'accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari.

2. I comuni, in collaborazione con la Regione e la provincia di riferimento, individuano forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia e i servizi regionali, provinciali e comunali, delle aziende sanitarie locali e degli altri enti pubblici che svolgono attività di interesse per i nuclei familiari, al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia.

3. Le forme di coordinamento previste al comma 2 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.

 

Art. 14
Formazione

1. La Regione, nell'ambito dell'attività di formazione professionale di sua competenza e interagendo con i comuni e le province, organizza e finanzia:
a) programmi rivolti prioritariamente alle donne, in materia di aggiornamento e riconversione professionale, per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro della persona che ha interrotto l'attività lavorativa per motivi di maternità o per dedicarsi alla cura di un componente del proprio nucleo familiare non autosufficiente o con gravi problemi sociali;
b) corsi di formazione per operatori socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi in attuazione della presente legge.

 

Art. 15
Associazionismo

1. La Regione riconosce e valorizza le associazioni di solidarietà familiare che si prefiggono come obiettivo:
a) dare impulso e attivare esperienze di auto organizzazione sociale delle famiglie;
b) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
c) favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare, anche attraverso l'istituzione delle figure delle cosiddette madri di giorno e l'istituto delle banche del tempo.

2. Per madre di giorno si intende una casalinga in possesso di un'esperienza abilitante, conseguita attraverso appositi corsi di formazione regionale, che durante il giorno, in forma totalmente gratuita, assiste e contribuisce ad educare, fornendo le cure materne familiari nel proprio domicilio, uno o più minori di età inferiore ai tre anni appartenenti ad altri nuclei familiari. La Regione eroga, alle associazioni di solidarietà familiare che prevedono la figura della madre di giorno, contributi appositi per consentire la promozione e il mantenimento di questa figura familiare.

3. Per banche del tempo si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili a offrire gratuitamente parte del loro tempo per attività di cura, custodia ed assistenza vengono poste in relazione con soggetti o famiglie in condizioni di bisogno, attraverso le associazioni di solidarietà familiare. La Regione, di concerto con gli enti locali, eroga alle associazioni di solidarietà familiare che prevedono l'istituto delle banche del tempo contributi per consentire la promozione e il mantenimento di questo istituto familiare.

 

Art. 16
Pianificazione dei servizi

1. La Regione promuove la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali che prevedono forme di articolazione delle attività lavorative tendenti a conciliare tempi di vita e di lavoro con le esigenze del nucleo familiare.

2. A tal fine il Presidente della Regione promuove con le parti interessate una conferenza di servizi per coordinare gli orari e le modalità di funzionamento degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, delle istituzioni educative scolastiche e dell'apertura al pubblico delle amministrazioni pubbliche, armonizzando il funzionamento di tali servizi con le esigenze complessive di convivenza proprie della famiglia.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, fissa i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi previsti ai commi 1 e 2, stabilendo le linee prioritarie di intervento e l'istituzione di uno sportello regionale per le madri di giorno e le banche del tempo.

 

Art. 17
Osservatorio permanente sulle famiglie

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'Osservatorio permanente sulle famiglie. L'Osservatorio si occupa in via preminente ed esclusiva di:
a) studiare e analizzare le situazioni di disagio, devianza, violenza, monoparentalità, nonché il rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativo-assistenziali;
b) valutare l'efficacia degli interventi posti in essere dalla Regione, dagli enti locali e dagli enti pubblici e privati nonché dalle associazioni in favore della famiglia;
c) presentare proposte agli organi regionali competenti ed esprimere pareri non vincolanti in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che interessino la famiglia;
d) elaborare e divulgare dati statistici sulla composizione delle famiglie e sulle problematiche della famiglia in Sardegna.

2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, determina la composizione dell'Osservatorio al quale è assicurata la presenza di funzionari degli Assessorati competenti e di esperti scelti fra docenti universitari, rappresentanti degli enti locali e delle associazioni di solidarietà familiari.

 

Art. 18
Conferenza regionale sulla famiglia

1. La Giunta regionale organizza una Conferenza regionale sulla famiglia con cadenza
biennale.

2. Alla Conferenza sono chiamati a partecipare i comuni, le province, le aziende sanitarie locali, i consultori privati, le organizzazioni economiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato, le associazioni delle famiglie e ogni altro soggetto che operi nell'ambito della politica familiare.

3. La Conferenza ha il compito di:
a) approfondire e valutare le situazioni della famiglia tenuto conto delle trasformazioni dalle quali sono interessate e delle problematiche emergenti;
b) esaminare lo stato di attuazione della presente legge e delle politiche attuate in favore della famiglia;
c) valutare le modificazioni delle politiche regionali per la famiglia e gli adeguamenti dei servizi che si rendono necessari.

 

Capo V
Disposizioni finanziarie

Art. 19
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 10.000.000 annui.

2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2010 euro 10.000.000
2011 euro 10.000.000
2012 euro 10.000.000
2013 euro 10.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010);

in aumento

UPB S05.03.005
Finanziamenti per attività socio assistenziali
2010 euro 10.000.000
2011 euro 10.000.000
2012 euro 10.000.000
2013 euro 10.000.000

3. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con la suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.