CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 147
presentata dai Consiglieri regionali
PITEA - FLORIS Rosanna - CAMPUS - LADU - RANDAZZO - PIRAS - RODIN - SANJUST - SANNA Paolo Terzo
l'8 aprile 2010
Disposizioni regionali in materia di sostegno e valorizzazione delle imprese virtuose
operanti in Sardegna***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge interviene a favore delle piccole e medie imprese sarde che operano nei settori di competenza regionale che in questo momento attraversano una grave crisi produttiva con gravi conseguenze sull'occupazione dei lavoratori.
Si ritiene pertanto di vitale importanza sostenere il tessuto economico-produttivo della Regione attraverso uno strumento legislativo che consenta di inserire negli strumenti di programmazione vigenti delle leggi di settore in materia economico-produttiva o del lavoro, e nei relativi bandi di attuazione, ulteriori priorità trasversali che si integrano con quelle già previste negli stessi strumenti, e che consentono così un sostegno più mirato ed efficace alle imprese stesse.
Tali priorità sono così individuate in legge:
a) incremento di nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato e/o trasformazione dei contratti in essere a tempo determinato in forme contrattuali a tempo indeterminato;
b) misure aggiuntive per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche collegate all'innovazione degli strumenti esistenti o alla partecipazione ad iniziative di ulteriore formazione professionale;
c) impegno dell'impresa ad evitare forme di delocalizzazione fuori dal territorio della Regione, risultante da atti formali;
d) sviluppo dell'innovazione organizzativa e produttiva.Si rinvia ad un regolamento regionale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione di ulteriori requisiti tecnici inerenti ai punti sopra citati.
Tali imprese, definite "imprese virtuose", in quanto iscritte in una banca dati istituita presso le strutture competenti della Giunta regionale, se in possesso dei requisiti sopra citati, acquisiscono così, nei bandi regionali per l'erogazione di contributi, ulteriori priorità aggiuntive rispetto a quelle previste dalle singole leggi di settore e dai relativi piani.
La banca dati è anche uno strumento della Giunta regionale sia al fine di acquisire e monitorare i dati necessari per lo sviluppo delle politiche regionali, che al fine di effettuare ispezioni e controlli per verificare i dati dichiarati dalle imprese. L'elaborazione dei dati stessi, in raccordo con gli esiti delle procedure concorsuali relativi ai bandi, consente alla Giunta stessa di presentare almeno una volta l'anno al Consiglio una relazione sulle misure adottate. La proposta di legge non necessita di norma finanziaria in quanto individua ulteriori priorità trasversali riservate alle imprese virtuose, facendo espresso riferimento alle leggi ed agli strumenti di programmazione in materia economico-produttiva ed in materia di lavoro già approvati dalla Regione nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto e finalità1. La Regione riconosce, come principio trasversale delle politiche regionali in materia di sostegno alle imprese, la valorizzazione delle imprese virtuose, come definite ai sensi della presente legge.
2. La presente legge individua gli strumenti attraverso i quali la Regione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, sostiene e valorizza le imprese virtuose.
Art. 2
Criteri di individuazione1. Ai fini della presente legge, sono definite "imprese virtuose" le piccole e medie imprese sarde che hanno sede sul territorio della Regione e che, oltre a risultare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di applicazione dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa, già previste dalle norme vigenti, realizzano misure aggiuntive o migliorative riguardanti uno o più dei seguenti campi di azione:
a) misure aggiuntive per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori, oggettivamente valutabili e verificabili, anche collegate all'innovazione degli strumenti esistenti o alla partecipazione ad iniziative ulteriori di formazione;
b) prevalenza di applicazione, tra le forme previste dalle norme vigenti, di forme di contratto volte alla stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
c) raggiungimento di indicatori sulla responsabilità sociale delle imprese ovvero le imprese che adottano volontariamente gli standard internazionali, europei o nazionali, relativi all'introduzione e allo sviluppo di modelli di rendicontazione e sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, nonché di certificazione di prodotto o di servizio che assicurino la trasparenza e la credibilità delle pratiche in materia di responsabilità sociale;
d) innovazione organizzativa e produttiva.
Art. 3
Programmazione regionale1. La Regione individua parametri, requisiti e incentivi che favoriscono le imprese virtuose operanti in Sardegna, di cui all'articolo 2.
2. Gli interventi sono disposti, in conformità alla normativa dell'Unione europea ed in particolare agli articoli 87 ed 88 del Trattato sull'Unione europea.
Art. 4
Banca dati delle imprese virtuose1. Al fine di facilitare la conoscenza ed il monitoraggio dei dati necessari per le politiche della Regione Sardegna, anche per le finalità di cui all'articolo 3, è istituita, presso le strutture competenti della Giunta regionale, la banca dati delle imprese virtuose operanti in Sardegna.
2. Le imprese interessate all'iscrizione comunicano alla Giunta regionale, per il successivo inserimento nella banca dati, gli elementi indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d).
3. I dati sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. Per le dichiarazioni false e mendaci si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Art. 5
Regolamento regionale1. La Giunta regionale approva, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento attuativo che disciplina la procedura e le modalità per l'iscrizione delle imprese virtuose nella banca dati di cui all'articolo 4, compresi i casi di cancellazione, gli aggiornamenti e le modalità di tenuta dei dati.
Art. 6
Relazione al Consiglio regionale1. La Giunta regionale presenta almeno una volta l'anno al Consiglio regionale una relazione sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 3 e sulla banca dati di cui all'articolo 4.
Art. 7
Applicabilità delle disposizioni1. La presente legge entra in vigore il 30 giugno 2010.