CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 146
presentata dai Consiglieri regionali
PITEA - FLORIS Rosanna - CAMPUS - RANDAZZO - PIRAS - RODIN - SANJUST - LADU - SANNA Paolo Terzo
l'8 aprile 2010
Intervento urgente a sostegno dei prodotti delle aziende agricole del territorio regionale
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La situazione agricola isolana evidenzia criticità insormontabili dalle imprese agricole operanti nel settore; i fattori sono molteplici, ma da ricondurre ad un'impossibilità delle nostre imprese a produrre a costi competitivi rispetto ad altri paesi comunitari e non.
L'aggravio dei costi di produzione è legato al costo del lavoro, delle materie prime e dei trasporti, tutti fattori svantaggianti per la Sardegna a causa dell'insularità e del deficit nei trasporti su ruota e su strada ferrata.
La politica isolana e quella nazionale devono intervenire, nel breve periodo, a salvaguardia delle produzioni locali e della permanenza degli operatori del settore nelle campagne. La strada è obbligata in virtù di una impossibile ricollocazione degli occupati in agricoltura e del ruolo ecologico ed ambientale svolto dagli imprenditori agricoli nel nostro ambiente.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione, al fine di attenuare gli effetti della crisi che imperversa ormai da troppi anni nel mondo agricolo isolano, promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, per contribuire al contenimento dei costi legati al trasporto delle merci e interviene per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio sardo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione incentiva l'utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali nei servizi di ristorazione e mense collettive offerti da enti pubblici, promuove l'utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali da parte delle imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita al pubblico, organizza campagne di informazione sui prodotti delle aziende agricole regionali al fine di promuoverne il consumo locale e non locale.
Art. 2
Utilizzo dei prodotti agricoli1. I servizi di ristorazione e mensa collettiva offerti direttamente o tramite affidamento dalla Regione, dagli enti locali e dai rispettivi enti pubblici dipendenti nonché dagli istituti scolastici e prescolastici pubblici e dalle strutture sanitarie pubbliche garantiscono che nella preparazione dei pasti sia utilizzata una percentuale di prodotti agricoli provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale sardo non inferiore al 60 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, utilizzati per la preparazione dei pasti.
2. Nelle gare d'appalto pubblico di servizi o di fornitura di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione e mensa di cui al comma 1, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti agricoli provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio sardo.
3. Al fine di favorire l'informazione degli utenti e la trasparenza i gestori dei servizi di cui al presente articolo espongono, in modo adeguato, le informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti agricoli utilizzati nella preparazione dei pasti somministrati e mantengono la tracciabilità ed etichettatura in perfetto ordine.
4. Le ditte che contraffanno o omettono le indicazioni richieste al comma 3 sono automaticamente sospese per invalidità dell'assegnazione di gara e sono perseguite a termini di legge.
Art. 3
Promozione dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita al pubblico1. Alle imprese esercenti attività di somministrazione o di vendita al pubblico di alimenti e/o bevande operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 40 per cento, in termini di valore, di prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale sardo, è concesso, al fine di pubblicizzarne l'attività, l'uso di un apposito logo regionale.
2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, è documentato per essere ispezionato in qualunque momento dai funzionari preposti.
3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito promozionale regionale, da realizzare nell'ambito delle sagre, delle iniziative e degli eventi promozionali della Regione per la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali. La Regione Sardegna, adotta un regolamento con le caratteristiche del logo da utilizzare e le relative modalità di rilascio, di utilizzo e di revoca.
Art. 4
Iniziativa regionale1. La Regione, nell'ambito degli interventi di valorizzazione dei prodotti agricoli regionali, organizza e promuove campagne di carattere divulgativo e promozionale dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio sardo e assicura un'adeguata informazione ai consumatori sulla provenienza e le caratteristiche dei prodotti.
Art. 5
Compatibilità con le disposizioni comunitarie1. Al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, gli effetti della presente legge sono subordinati alla condizione che la Commissione europea abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato, una decisione di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
2. In attesa della notifica completa di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 659/1999, può essere chiesto preventivo parere alla Commissione europea qualora non si ritenga esaustiva la condizione di cui al comma 1.